Incarto n. 12.2016.23
Lugano 20 luglio 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.4 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 7 gennaio 2014 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
volta ad accertare, in applicazione dell’art. 85a cpv. 1 LEF, l’inesistenza del debito di fr. 40'000.- di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e con ciò la nullità dell’esecuzione e della conseguente comminatoria di fallimento, con contestuale ordine all’UE di Lugano di cancellarle entrambe e di non comunicarne l’esistenza a terzi;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 14 dicembre 2015 ha respinto;
appellante l'attrice con appello 1° febbraio 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 16 marzo 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 3 aprile 2012 AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto un accordo in lingua inglese denominato “Investment Contract” (doc. F, retto dal diritto svizzero), in base al quale il primo si impegnava a mettere a disposizione della seconda un finanziamento di fr. 80'000.-, in tre tranches, per l’allestimento e la successiva gestione di un “Wine Shop / Café” nello stabile “__________” in Via __________ a __________.
Il 16 aprile 2012 è stata versata la prima tranche di fr. 40'000.- (doc. 2 e 3), mentre che, a seguito dei dissidi poi intercorsi tra le parti, le due ulteriori tranches non sono più state corrisposte.
2. Il 18 aprile 2013 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 40'000.- oltre interessi al 5% dal 16 aprile 2012, indicando come titolo di credito: “restituzione della somma corrisposta sulla base del “Investment Contract” del 03.04.2012” (cfr. doc. D). Al PE non è stata interposta opposizione.
3. Con petizione 7 gennaio 2014 AP 1, alla quale il 16 maggio 2013 era stata notificata la comminatoria di fallimento (doc. E) e che il 30 luglio 2013 rispettivamente il 4 novembre 2013 aveva ottenuto in via supercautelare prima e in via cautelare poi la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF (cfr. inc. n. CA.2013.277/278 rich.), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per far accertare, questa volta in applicazione dell’art. 85a cpv. 1 LEF, l’inesistenza del debito di fr. 40'000.e con ciò la nullità dell’esecuzione e della comminatoria di fallimento, con contestuale ordine all’UE di cancellarle entrambe e di non comunicarne l’esistenza a terzi.
Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
4. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 14 dicembre 2015 qui impugnata, ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), caricando la tassa di giustizia e le spese di fr. 1'600.all’attrice, tenuta altresì a rifondere al convenuto fr. 4'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2).
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il convenuto avesse validamente rescisso il contratto in applicazione dell’art. 107 cpv. 2 CO e potesse di conseguenza pretendere la restituzione di quanto aveva prestato in forza dello stesso.
5. Con l’appello 1° febbraio 2016 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 16 marzo 2016, l'attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa, in estrema sintesi, ha contestato l’esistenza dei requisiti per una rescissione del contratto ai sensi dell’art. 107 cpv. 2 CO.
6. Per l'art. 85a cpv. 1 LEF, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione di accertare l'inesistenza del debito, la sua estinzione o la concessione di una dilazione. Per il cpv. 3 della norma se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla oppure sospende l'esecuzione (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 seg. ad art. 85a LEF). Come nell’azione in disconoscimento di debito (art. 83 LEF), anche nell’azione di accertamento di inesistenza del debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC), mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie, delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito: l’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª ed., n. 13 ad art. 85a; Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, p. 146; II CCA 25 aprile 2006 inc. n. 12.2005.39, 28 settembre 2007 inc. n. 12.2006.142, 23 marzo 2011 inc. n. 12.2010.174, 25 luglio 2011 inc. n. 12.2011.87, 20 settembre 2013 inc. n. 12.2012.116). Questo mezzo di difesa dell'escusso, che nella sistematica si affianca a quelli previsti (già nel diritto anteriore) dagli art. 85 e 86 LEF, è condizionato dall'esistenza di un'esecuzione in corso, nell'ambito della quale il PE è divenuto esecutivo (DTF 125 III 149 consid. 2c; II CCA 29 aprile 2013 inc. n. 12.2011.132, 20 settembre 2013 inc. n. 12.2012.116), com’è pacificamente il caso nella fattispecie.
7. Con la prima censura l’attrice ha preteso di non essere stata in mora con le obbligazioni contrattuali tra l’inizio di ottobre e l’inizio di novembre 2012, periodo nel quale le era stata significata la rescissione del contratto da parte del convenuto, rilevando che ciò già impediva l’applicazione dell’art. 107 cpv. 2 CO.
7.1. In realtà, come giustamente evidenziato dal Pretore, è incontestabile che l’attrice, nonostante le assicurazioni da lei fornite in sede contrattuale (secondo cui essa disponeva o comunque - se per ipotesi anche si volesse optare per un’interpretazione più estensiva rispetto al tenore letterale - avrebbe senz’altro disposto a breve di tutte le autorizzazioni e licenze per esercitare l’attività di “Wine Shop / Café” nello stabile in __________ a __________, cfr. il punto “c.” del doc. F), a metà autunno 2012 non fosse ancora in possesso dei permessi necessari per esercitare l’attività di “Wine Shop / Café” nello stabile in questione, tant’è che a quel momento, a seguito dell’opposizione inoltrata il 29 maggio 2012 da un vicino e della richiesta di completazione dell’incarto formulatale l’11 giugno 2012 dall’Ufficio delle domande di costruzione, a cui per altro essa neppure aveva dato seguito, la procedura edilizia era sospesa (cfr. doc. 4 e il plico prodotto in edizione dal Municipio di __________). Contrariamente a quanto preteso - oltretutto per la prima volta e sulla base di circostanze di fatto mai addotte in precedenza, e dunque in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) - in questa sede dall’attrice, nulla permette invece di ritenere che il punto “c.” del contratto (doc. F) dovesse essere inteso, in maniera ancor più estensiva, nel senso che essa avrebbe sì dovuto occuparsi di ottenere tutte le autorizzazioni e licenze per esercitare l’attività di “Wine Shop / Café” in quei locali, ma, di fatto, senza l’obbligo di ottenerle entro un certo termine.
7.2. È pure incontestabile che l’attrice a metà autunno 2012 stesse disattendendo l’impegno assunto in sede contrattuale di disporre di tutti i permessi e consensi per poter sottoscrivere il contratto di locazione per l’installazione del “Wine Shop / Café” in quello stabile (cfr. sempre il punto “c.” del doc. F). In effetti, come rilevato dal Pretore previa visione del doc. 5 senza che quell’assunto sia stato censurato in questa sede, essa, pur essendo stata inizialmente al beneficio di un diritto di opzione informale sui locali da affittare, aveva in seguito perso, alla fine del mese di settembre 2012 (doc. 5), l’opportunità di concludere il relativo contratto di locazione con il proprietario, che l’aveva poi sottoscritto con altri (cfr. pure teste __________ p. 2 seg.).
7.3. Il Pretore non può invece essere seguito laddove ha ritenuto che la modalità con cui l’attrice aveva gestito l’importo di fr. 40'000.- accreditatole, e le scelte disposte da quest’ultima con quella somma, fossero lesive degli obblighi contrattuali.
Il fatto che essa avesse provveduto ad investire la prima tranche del finanziamento in opere di allestimento dei locali (ciò che era permesso dal contratto, cfr. il punto “1.” del doc. F) prima che fossero stati ottenuti i permessi edilizi e fosse stato concluso il relativo contratto di locazione non è in effetti privo di buon senso, specialmente se si pensa che lo scopo era quello di far sì che il “Wine Shop / Café” fosse aperto al più presto, e non costituisce in ogni caso una violazione del contratto di finanziamento.
Neppure appare anticontrattuale il fatto che essa avesse nell’occasione sottoscritto con dei progettisti o artigiani estoni dei contratti che prevedevano degli acconti e delle penali (poi scattate, a seguito del mancato versamento dei saldi). Quanto poi al fatto che il convenuto non avesse dato il suo consenso alla sottoscrizione di quegli accordi (che in base al contratto andava invece ottenuto, cfr. il punto “3.” del doc. F), lo stesso è stato smentito dall’istruttoria (cfr. le deposizioni di __________ p. 4 e di __________ p. 6; cfr. pure la deposizione dello stesso convenuto, il quale a p. 6, dopo aver in un primo tempo negato di essere stato informato sulla destinazione della somma consegnata all’attrice, ha in seguito confermato che il rappresentante di quest’ultima gli aveva detto che quei soldi sarebbero stati per l’appunto impiegati per regolare degli acquisti di beni in Estonia).
8. L’attrice ha in seguito rimproverato al Pretore di aver ritenuto che a suo tempo il convenuto le avesse assegnato infruttuosamente il termine per l’adempimento dell’art. 107 cpv. 1 CO e comunque potesse prescindere dalla sua assegnazione in base all’art. 108 n. 1 CO, circostanze queste che a loro volta impedivano la rescissione del contratto giusta l’art. 107 cpv. 2 CO.
8.1. Sulla prima questione, si osserva che effettivamente dagli atti di causa non è stato possibile accertare se il convenuto avesse a suo tempo assegnato all’attrice il termine per l’adempimento previsto dell’art. 107 cpv. 1 CO. Nemmeno lo scritto 9 novembre 2012 allestito dal legale del convenuto all’indirizzo dell’attrice (doc. G), che per il Pretore costituirebbe un tale atto, può del resto essere inteso in tal senso, dallo stesso, nel quale pure era stata lamentata la mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte di quest’ultima, potendosi unicamente evincere l’assegnazione di un termine per “prendere contatto con lo studio” del legale “al fine di addivenire ad un bonario componimento della presente vertenza", ma nulla più.
8.2. La censura inerente alla seconda questione, quella con cui l’attrice ha pure contestato l’esistenza delle condizioni per prescindere dall’assegnazione del termine per l’adempimento in applicazione all’art. 108 n. 1 CO, non può tuttavia trovare accoglimento. Alla luce delle inadempienze contrattuali a lei imputabili di cui si è detto in precedenza (cfr. supra consid. 7.1. e 7.2.), è in effetti incontestabile che l’assegnazione di un termine per l’adempimento sarebbe stato vano: a seguito dell’opposizione di un vicino e della mancata evasione della richiesta di completazione dell’incarto formulata dall’Ufficio delle domande di costruzione (inattività questa verosimilmente dovuta alle importanti problematiche, inizialmente non previste o sottovalutate, relative al collegamento dei locali con il contiguo ristorante dell’attrice ed all’aumento dei posti a sedere che in tal modo potevano essere autorizzati, cfr. la testimonianza dell’__________ p. 4, la deposizione di __________ p. 4 e la lettera 11 giugno 2012 dell’Ufficio delle domande di costruzione relativa alla domanda di costruzione n. __________ nel plico prodotto in edizione dal Municipio di __________), era in effetti escluso che la procedura edilizia potesse concludersi favorevolmente negli auspicati tempi brevi (Brehm, Berner Kommentar, n. 13 e 18 ad art. 108 CO), ciò che rendeva di fatto inutile l’assegnazione di un termine per l’adempimento; oltretutto, nel frattempo, a seguito della perdita dell’opportunità di concludere il relativo contratto di locazione con il proprietario, che aveva locato ad altri i locali in cui avrebbe dovuto essere installato il “Wine Shop / Café”, il progetto volto alla realizzazione di quell’esercizio pubblico nell’immobile in questione era oramai diventato irrealizzabile, dal che, nuovamente, l’inutilità dell’eventuale assegnazione del termine per l’adempimento.
9. L’attrice ha evidenziato che nel caso di specie la rescissione del contratto non sarebbe stata comunque valida, non essendole stata significata espressamente, ma la circostanza non le giova. La censura, per altro nuova e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), sarebbe in effetti stata destinata all’insuccesso anche nel merito, visto e considerato che la dottrina e la giurisprudenza ritengono senz’altro ammissibile una rescissione per atti concludenti (Brehm, op. cit., n. 29 ad art. 109 CO con rif.).
10. L’attrice ha quindi sostenuto che il convenuto avrebbe in ogni caso dovuto provvedere al versamento delle altre due tranches, ciò che tra l’altro avrebbe permesso di pagare i progettisti e fornitori estoni e dunque di entrare in possesso della merce ordinata, che in base agli accordi sarebbe stata inizialmente di proprietà del convenuto (cfr. il punto “2.” del doc. F) e comunque avrebbe potuto essere rivenduta senza perdite per entrambe le parti. La censura è infondata. A seguito delle persistenti inadempienze dell’attrice di cui si è detto, quando, nell’ottobre 2012 (come risultava dalla deposizione di __________ p. 4 seg.), era stato richiesto di versare le due ultime tranches, il convenuto era in effetti in diritto di trattenere le sue prestazioni in virtù dell’art. 82 CO (Brehm, op. cit., n. 41 ad art. 107 CO).
11. Con l’ultima censura d’appello l’attrice ha infine ritenuto che con la rescissione del contratto il convenuto non potesse pretendere la restituzione della prima tranche ma unicamente la consegna delle merci che erano state da lei ordinate in Estonia e che in base agli accordi sarebbero state inizialmente di sua proprietà (e che poi sono andate perse a seguito del mancato pagamento dei saldi e del loro trattenimento da parte dei fornitori a titolo di penale). La censura è ancora una volta infondata. La rescissione del contratto in applicazione dell’art. 107 cpv. 2 CO comporta in effetti, tra le altre cose, la ripetizione di quanto è già stato versato da colui che ha receduto (art. 109 cpv. 1 CO), che nel caso di specie altro non è che la somma di fr. 40'000.- versata. Del resto, come già rilevato dal Pretore senza che quel suo assunto sia qui stato oggetto di censura, la clausola contrattuale secondo cui in caso di scioglimento del contratto il convenuto avrebbe ritirato la merce acquistata (cfr. il punto “8.” del doc. F) si riferiva a una fattispecie diversa, e meglio alla risoluzione contrattuale straordinaria che in base agli accordi avrebbe potuto essere significata dal convenuto qualora l’esercizio pubblico avesse generato perdite nette per un periodo superiore a 6 mesi.
12. Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 40’000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 1° febbraio 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).