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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.07.2018 12.2016.200

23 luglio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,702 parole·~9 min·2

Riassunto

Contratto Appalto - assenza di risposta da parte della parte convenuta - interpretazione

Testo integrale

Incarto n. 12.2016.200

Lugano 23 luglio 2018/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2016.117 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 7 giugno 2016 da

AO 1  rappr. da RA 2   

contro

AP 1  rappr. da  RA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 96'345,35 oltre interessi al 5 % dal 1. gennaio 2014;

domanda nei confronti della quale la convenuta non ha presentato la risposta, nemmeno nel termine di grazia assegnatole con ordinanza 11 ottobre 2016, e che il Pretore con decisione 7 novembre 2016 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento della somma di fr. 96'345,35 più interessi del 5 % dal 7 aprile 2016, ponendo la tassa di giudizio e le spese di complessivi fr. 1'700.a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;

appellante la convenuta con appello 29 novembre 2016, con il quale chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione modificando di conseguenza anche il dispositivo sulle spese giudiziarie e le ripetibili, rispettivamente che la decisione impugnata venga annullata e rinviata al giudice di prime cure per una nuova decisione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;

mentre l’attrice con risposta 30 gennaio 2017 postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.         Ottenuta l’autorizzazione ad agire AO 1 (in seguito: AO 1), __________, ha convenuto in causa AP 1 (in seguito: AP 1), __________, con petizione 7 giugno 2016 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 96'345,35 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014. AO 1 ha sostenuto che con AP 1 sarebbe sorto un contratto di appalto in merito a opere di scavo e consolidamento della parete rocciosa nel cantiere denominato __________ sito al mapp. nr. __________ RDF di __________. Essa ha rinviato alle offerte presentate su richiesta della __________ SA, incaricata della direzione lavori, allo svolgimento dei lavori, seguiti e monitorati dai rappresentanti di tutte le parti coinvolte, quindi pure di AP 1, alle richieste di acconto indirizzate a AP 1 tramite la direzione lavori, quindi alla fattura finale, indirizzata a AP 1 e vistata dalla direzione lavori.

2.         AP 1 non ha presentato l’allegato di risposta, neppure entro il termine suppletorio fissato dal Pretore con disposizione ordinatoria 11 ottobre 2016. Con decisione 7 novembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione con condanna di AP 1 al pagamento a favore di AO 1 di fr. 96'345,35 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2016 (ossia la data dell’istanza di conciliazione, non risultando documentata una precedente messa in mora). In buona sostanza il primo giudice ha rilevato che la mercede di appalto era stata approvata dalla DL quale rappresentante della committente che non aveva contestato in causa le allegazioni e le richieste dell’attrice.

3.         Con atto di appello 29 novembre 2016 AP 1 chiede in via principale la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, in via subordinata il suo annullamento con rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. L’appellante sostiene che i fatti allegati dall’attrice e le prove versate agli atti non permettono di ritenere provato l’insorgere di un contratto d’appalto; a suo dire invece i fatti dimostrerebbero che per AO 1, che ha accettato di intervenire sul cantiere di __________ senza sapere chi fosse la sua controparte contrattuale, era indifferente sapere con chi stesse cocludendo il contratto di appalto, confidando sulla garanzia offertale dalla proprietà del sedime. In subordine l’appellante postula il rinvio della causa al Pretore affinché ordini la prosecuzione dell’istruttoria volta a raggiungere il convincimento che un contratto d’appalto sia sorto tra le parti. Essa ritiene infatti che la causa non era matura per il giudizio, sussistendo notevoli dubbi in merito alla conclusione di un contratto di appalto, ciò che avrebbe dovuto imporre al giudice di convocare le parti al dibattimento e ordinare l’assunzione di quelle prove che avrebbero consentito di fare chiarezza sui medesimi. Con la risposta 30 gennaio 2017 AO 1 ha postulato la reiezione integrale dell’appello, sia per quanto attiene alla domanda principale che a quella subordinata, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

4.         L’art. 223 cpv. 2 CPC prescrive che se il termine suppletorio (assegnato per la presentazione della risposta) scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Una causa non è matura per il giudizio qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso, mancando di strutturazione allegatoria ai sensi dell’art. 55 CPC, oppure di dimostrazione. In quest’ultima ipotesi il giudice può, d’ufficio, raccogliere prove, anche in un procedimento attitatorio, ma entro i limiti della contumacia del convenuto (v. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 2, art. 223, n. 14). Presupposto per la raccolta di prove da parte del giudice è che sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso (v. art. 153 cpv. 2 CPC). Il ricorso a questa norma deve rimanere l’eccezione poiché la parte che ha omesso di contestare i fatti giuridicamente rilevanti deve di principio assumersi le conseguenze negative della sua inattività e non potrà con troppa facilità far capo al “giudice inquisitore” per rimediarvi. La fonte dei “notevoli dubbi” può risiedere negli scritti dell’attore o nei documenti allegati, ma pure essere il risultato delle prove orali amministrate in corso di causa (v. Trezzini, op. cit., art. 153, n. 5 – 9). In sostanza occorre che il giudice tema seriamente che senza l’assunzione di ulteriori prove la decisione sia fondata su fatti errati (v. Hasenböhler in: Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger, ZPO Komm, 3ª ed., Art. 153, N 10).

5.      Occorre avantutto ricordare che, nel caso in cui la concorde volontà delle parti non può essere stabilita, il giudice dovrà dedurre la loro presumibile volontà mediante un’interpretazione oggettiva, ossia prendendo in considerazione ciò che correttamente e ragionevolmente le parti, in base alle circostanze, ossia tramite il loro comportamento, possono aver voluto (v. ZK – Jäggi/Gauch/Hartmann, 4ª ed., Art. 18 OR, N 356). Ciò premesso, va altresì precisato che la volontà contrattuale può essere dimostrata mediante indizi, rispettivamente medianti atti successivi alla conclusione del contratto, ad esempio atti di esecuzione (v. Jäggi/Gauch/Hartmann, op. cit., N 316, 362). Ora, dall’esame della documentazione versata agli atti dall’attrice emerge chiaramente come la stessa provvedesse a inoltrare la documentazione inerente lo stato dell’avanzamento delle opere e relative richieste di acconto alla direzione lavori “per controllo ed inoltro al committente”, chiaramente indicato quale AP 1 (v. doc. I). Questa modalità di inoltro dei documenti non è avvenuta una sola volta, bensì con richieste 30 luglio 2013, 25 settembre 2013 e 30 ottobre 2013. Analoga modalità è stata adottata anche per la fattura finale (v. doc. M), senza che dalla direzione lavori e/o dall’appellante sia mai giunta una sola reclamazione, né per quanto attiene alla bontà delle opere eseguite, né, tantomeno, per quanto riguarda una qualsivoglia erronea indicazione della committenza. Con particolare riferimento a quanto precede, se davvero AP 1 non fosse stata la reale committente, essa medesima o, perlomeno, la __________ SA in qualità di direzione lavori - quindi quale rappresentante del committente (v. DTF 120 II 197, consid. 2a; II CCA 5 marzo 2018, inc. 12.2016.141) - avrebbe dovuto reagire e comunicare all’attrice l’erronea indicazione. Ciò che, in concreto, non è però avvenuto, e nemmeno è stato prodotto agli atti un qualsiasi documento che possa comprovare le argomentazioni dell’appellante che, peraltro, si limita in questa sede a una generica contestazione alludendo a una terza parte, ma guardandosi bene dall’indicare il nominativo dell’asserito committente. Dai documenti versati agli atti dall’attrice risulta inoltre chiaramente che gli acconti richiesti sono stati puntualmente pagati, anche se uno di essi solo parzialmente (v. doc. L).

          Nelle descritte circostanze l’attrice poteva correttamente e ragionevolmente ritenere la convenuta quale committente delle opere eseguite anche se, come peraltro ammesso già nella petizione, essa si relazionava soprattutto con i responsabili della direzione lavori.

          Non va infatti dimenticato che, stante quanto affermato dall’attrice e non contestato dall’appellante, un rappresentante di quest’ultima era sempre presente alle riunioni settimanali di cantiere. Devesi inoltre rilevare che, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, il fatto che la stessa non fosse proprietaria del fondo n. __________ RFD di __________ non può costituire un valido motivo per negare il suo ruolo di committente, qualità che risulta oltretutto compatibile con il suo scopo societario.

6.         Alla luce di quanto precede, e richiamati i criteri di interpretazione sopra indicati, il Pretore ha giustamente dedotto che la pretesa dell’attrice, incontestata, doveva essere accolta. Le allegazioni e le prove addotte dalla parte attrice consentivano in effetti di considerare la causa matura per il giudizio mentre le censure dell’appellante non impongono l’insorgere di notevoli dubbi che avrebbero dovuto indurre l’assunzione di ulteriori prove in prima sede. L’appello di AP 1 deve pertanto essere respinto con conseguente conferma del giudizio impugnato. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante e sono calcolate sulla base del valore litigioso in questa sede pari a fr. 96'354,35, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

I.          L’appello 29 novembre 2016 di AP 1, __________, è respinto. Di conseguenza è confermata la decisione 7 novembre 2016, inc. OR.2016.117 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.

II.      Le spese processuali di appello pari a fr. 5’000.-, in parte già anticipate dall’appellante, sono poste restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte un importo di fr. 3’000.-- a titolo di ripetibili.

III.     Notificazione:

-      ; -   .  

                                   Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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