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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.11.2017 12.2016.20

14 novembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,991 parole·~15 min·4

Riassunto

Investimento finanziario, gestione patrimoniale - legittimazione passiva; organo SA - premesse del danno, in concreto non date - carente motivazione sentenza

Testo integrale

Incarto n. 12.2016.20

Lugano 14 novembre 2017/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Sartori-Lombardi (giudice supplente)

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2014.319 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 8 settembre 2014 da

AP 1 rappr. da RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. da RA 2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 24'000.-  (azione parziale), rispettivamente il rigetto definitivo dell’opposizione al PE no. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 11 dicembre 2015, ha respinto integralmente, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi

fr. 1'000.- a carico dell’attore con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;

appellante l’attore con appello 29 gennaio 2016, con il quale chiede che la sentenza impugnata venga annullata e rinviata al giudice di prime cure per una nuova decisione, rispettivamente la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, modificando di conseguenza anche il dispositivo sulle spese giudiziarie e le ripetibili, il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;

mentre la convenuta con risposta 24 marzo 2016 postula la reiezione dell’appello, nonché l’annullamento dell’esecuzione no. __________ dell’UE di Lugano, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.     All’inizio dell’anno 2011 __________ O__________, allora presidente del consiglio di amministrazione della AO 1 (società fiduciaria con sede a __________ che ha come scopo la gestione e l’amministrazione di patrimoni per conto di terzi, la consulenza e l’intermediazione nel campo finanziario), ha contattato __________ S__________, consulente finanziario in Italia ed ex collega di lavoro, proponendogli un investimento lucrativo nel commercio dell’oro.

__________ S__________ ha poi messo in contatto AP 1 con __________ O__________, tanto che i tre si sono incontrati negli uffici della AO 1 nel corso del mese di febbraio 2011.

In tale occasione __________ O__________ ha presentato a AP 1 un investimento nel commercio dell’oro, di cui gli aveva già parlato tempo prima __________ S__________.

Secondo AP 1 lo scopo di questo investimento era quello “di mettere dei soldi a garanzia che sarebbero rimasti presso una Banca Svizzera“ (v. interrogatorio AP 1, verbale 5 maggio 2015, pag. 2). Alla fine dell’operazione, ovvero sei mesi dopo, questi soldi sarebbero dovuti essere ritornati con un utile del 50% (v. interrogatorio AP 1, verbale 5 maggio 2015, pag. 2; audizione testimoniale __________ S__________, verbale 29 aprile 2015, pag. 3).

Secondo le spiegazioni di __________ O__________ a AP 1 l’investimento sarebbe stato eseguito dalla __________ SA di __________ (di seguito: __________), rappresentata da __________ Se__________, in quanto la AO 1 non disponeva delle necessarie licenze per il commercio dell’oro. Durante il medesimo incontro AP 1 ha concluso personalmente l’accordo con la società __________, sottoscrivendo il contratto di cui al doc. E. In seguito ha versato direttamente sul conto della __________ presso la Banca __________ di __________ l’importo pattuito di Euro 100'000.- (come previsto dal doc. E, pag. 1 e art. 1.4). A tenore di tale accordo il capitale sarebbe stato usato per transazioni finanziarie e quale garanzia per il pagamento dei profitti (doc. E, art. 1.2).

2.     Sei mesi dopo, nell’agosto 2011, quando l’investimento sarebbe dovuto rientrare, AP 1, unitamente a __________ S__________, si sono recati nuovamente presso gli uffici della AO 1, dove sono stati ricevuti da __________ O__________ e da altri due membri del CdA della società. Scopo di tale incontro era la conclusione di un contratto di gestione patrimoniale tra AP 1 e la AO 1 (doc. 10), il quale prevedeva anche l’apertura di un conto presso la Banca __________ SA sul quale sarebbero dovuti confluire i benefici dell’investimento effettuato con la __________.

Decorso il termine del periodo d’investimento __________ O__________, sollecitato da AP 1, dopo aver chiesto spiegazioni a __________ Se__________, ha riferito al medesimo che l’importo investito era stato trasferito su un conto intestato alla __________ e sotto rubricato ai clienti presso una banca africana, poi fallita (v. audizione testimoniale __________ O__________, verbale 29 aprile 2015, pag. 6). In concreto i soldi investiti non sono più rientrati.

Il 12 novembre 2013 AP 1 ha pertanto fatto intimare alla AO 1 un precetto esecutivo (no. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano) per un importo di fr. 150'000.-, nei confronti del quale è stata formulata opposizione.

3.     Ottenuta l’autorizzazione ad agire a seguito di mancata conciliazione, in data 8 settembre 2014 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano una petizione (azione parziale) chiedente la condanna di AO 1 al pagamento della somma di Euro 24'000.- (ca. fr. 29'280.-) oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2011, corrispondenti a una parte dell’investimento effettuato su consiglio della convenuta, rispettivamente il rigetto definitivo dell’opposizione al PE no. __________ dell’UE di Lugano limitatamente a fr. 29'280.-.

In sostanza l’attore ha chiesto un risarcimento parziale dei danni, dovuto alla mancata restituzione dell’investimento effettuato con la __________ per il tramite della convenuta, riservandosi di chiedere il resto del danno in seguito.

A dire dell’attore, __________ O__________, quale presidente del CdA di AO 1, avrebbe agito in qualità di organo della stessa e di conseguenza risulterebbe pacifica la legittimazione passiva della società convenuta, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno cagionatogli. In particolare la convenuta, tramite __________ O__________, avrebbe indotto l’attore a firmare un contratto con la __________ senza garantirne il continuo controllo tant’è che i soldi sarebbero finiti illecitamente presso una Banca in Guinea. Oltre a ciò la convenuta non avrebbe prestato la necessaria diligenza nell’esecuzione del mandato e nella consulenza al cliente.

A mente dell’attore, fra le parti sarebbe stato perfezionato un contratto di gestione patrimoniale ex art. 394 e seg. CO; di conseguenza la convenuta dovrebbe essere ritenuta responsabile per il danno intervenuto, non avendo ossequiato gli obblighi di diligenza che le incombevano.

4.     Con risposta 28 novembre 2014 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione contestando, in particolare, la propria legittimazione passiva, in quanto del tutto estranea ai fatti e ai rapporti giuridici indicati dall’attore.

A suo dire, __________ O__________ non avrebbe infatti agito quale organo di AO 1, bensì unicamente a titolo personale; di conseguenza non sussisterebbe alcuna sua responsabilità per l’investimento effettuato dall’attore con la __________. Nella denegata ipotesi in cui dovesse esserle attribuita una responsabilità fondata su un agire illecito, la convenuta ha inoltre sollevato l’eccezione di prescrizione.

Esperita l’istruttoria, nell’ambito degli allegati conclusionali le parti si sono confermate nelle rispettive e contrapposte argomentazioni.

5.     Con sentenza 11 dicembre 2015 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- nonché e le ripetibili per fr. 3'000.-. Il giudice di prime cure ha avantutto ritenuto che __________ O__________ aveva agito nell’esercizio delle sue incombenze sociali, ossia quale organo di AO 1, e che in questa veste aveva intermediato la conclusione del contratto tra l’investitore e la __________.

Accertata la legittimazione passiva della convenuta, il Pretore ha però stabilito che la stessa non poteva essere resa responsabile per l’insuccesso dell’investimento effettuato dall’attore, essendosi appunto limitata a intermediare l’investimento in oggetto senza agire operativamente su di esso. Secondo il primo giudice dagli atti non emergeva alcun ruolo di garante della convenuta e nemmeno che questa si fosse assunta il compito di controllare in modo continuo l’investimento e l’agire della __________.

Secondo il giudice di prime cure l’insuccesso dell’investimento non avrebbe quindi potuto generare una responsabilità della convenuta, ma semmai quella della contraente __________ e solo a condizione che l’attore avesse dimostrato il danno, la violazione del contratto e il nesso di causalità, ciò che in concreto non era avvenuto.

6.     L’attore è insorto contro il giudizio pretorile con appello 29 gennaio 2016 nell’ambito del quale ne ha postulato l’annullamento e il rinvio al giudice di prime cure per una nuova decisione, rispettivamente la sua riforma nel senso di accogliere la petizione e di porre la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado a carico della convenuta.

L’appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato su un errato accertamento dei fatti e una conseguente erronea applicazione del diritto. La sentenza impugnata sarebbe inoltre caratterizzata da una insufficiente motivazione sia fattuale che giuridica, in contrasto con i principi sanciti dall’art. 238 lett. g CPC con rimando all’art. 29 cpv. 2 Cost.

Sostanzialmente l’appellante non condivide la decisione pretorile laddove è stata esclusa la responsabilità della convenuta per l’insuccesso dell’investimento effettuato. Secondo l’appellante la AO 1 sarebbe chiaramente responsabile per l’agire del suo presidente pro tempore __________ O__________, il quale avrebbe consigliato e indotto AP 1 a firmare un prodotto finanziario non adeguato alle sue esigenze, sottacendone i punti essenziali.

A mente dell’appellante la responsabilità della convenuta si fonderebbe sulle norme del mandato, in virtù del contratto di gestione patrimoniale venuto in essere fra le parti, che il Pretore nemmeno avrebbe esaminato.

In particolare l’appellante rimprova al giudice di prime cure di non essere entrato nel merito dell’esame dei presupposti relativi alla responsabilità del mandatario, quali la violazione contrattuale, il nesso di causalità e il danno; condizioni che, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, risulterebbero sufficientemente comprovate, per cui sarebbe pacifica la responsabilità di AO 1 per l’avvenuta violazione contrattuale, all’origine della perdita patrimoniale subita e quantificata in Euro 100'000.-

La convenuta con risposta 24 marzo 2016 ha chiesto la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili, nonché l’annullamento dell’esecuzione promossa nei suoi confronti. Delle argomentazioni di risposta si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

7.     Nella fattispecie si tratta anzitutto di esaminare se la sentenza pretorile sia carente di motivazione al punto da costituire una violazione del diritto di essere sentito e, in caso di risposta negativa a questo primo quesito, se sia data una responsabilità della convenuta per l’insuccesso dell’investimento effettuato da AP 1.

La questione a sapere se __________ O__________ abbia agito in qualità di organo di AO 1, risolta dal Pretore affermativamente, resta acquisita poiché non è stata oggetto di censura da parte della convenuta che si è limitata al riguardo a una generica contestazione della sentenza pretorile, senza però chiederne una formale modifica.

8.     Una violazione del diritto a una motivazione sufficiente non è data nella fattispecie. Nell’ottica delle norme citate dall’appellante, ossia gli art. 238 lett. g CPC e 29 cpv. 2 Cost. fed., basta infatti che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l’autorità giudicante fonda il suo ragionamento, condizione qui adempiuta (sul tema v. DTF 134 I 83, consid. 4.1; 133 III 439, consid. 3.3; Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, art. 238, n. 40 seg.). In base alla giurisprudenza e alla dottrina citate, contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, il giudice non è tenuto a pronunciarsi su tutte le argomentazioni sollevate, ancora meno sui riferimenti giurisprudenziali indicati dalle parti. Sapere se il ragionamento svolto dal Pretore sia o meno corretto è invece un aspetto di merito, che non concerne la garanzia citata. In altri termini, l’appellante confonde il difetto di motivazione con le motivazioni esaustive del Pretore che non condivide.

9.     L’appello risulta innanzitutto irricevibile in ordine visto che l’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si confronta minimamente con il giudizio pretorile, in particolare con quanto esposto alle pagine 4 e 5 del medesimo, spiegando per quali ragioni di fatto e diritto esso sarebbe errato e perciò da riformare (v. TF 7 dicembre 2011, inc. 4A_659/2011, consid. 4; 27 settembre 2012, inc. 4A_252/2012, consid. 9.2.1; 10 marzo 2014, inc. 4A_474/2013, consid. 3.2; per molte: II CCA 16 agosto 2016, inc. 12.2015.150). L’appellante si limita infatti a esporre la propria visione dei fatti e la propria intepretazione giuridica degli stessi (in particolare alle pagine 8 a 12 dell’appello) ritenendo a torto che ciò sia sufficiente per considerare errate le motivazioni esposte dal primo giudice. A titolo abbondanziale nei considerandi che seguono saranno ripresi alcuni punti essenziali della vicenda in esame.

10.      Dall’esame della documentazione versata agli atti e dalle risultanze istruttorie è emerso chiaramente come il contratto di investimento di cui al doc. E sia stato sottoscritto dall’appellante direttamente con la __________ SA e che il tenore di tale accordo fosse sufficientemente specificato in tutte le sue clausole e condizioni, ivi comprese eventuali azioni di responsabilità.

Con la firma di tale documento AP 1 ha espressamente dato atto di averlo letto e compreso nella sua integralità; egli non può dunque avvalersi di una mancata, o erronea, informazione da parte della convenuta, per mezzo del suo presidente. Pertanto, come correttamente sottolineato dal primo giudice, __________ O__________ si è limitato a intermediare l’investimento in parola, senza assumere la veste di garante. L’istruttoria non ha in effetti consentito di dimostrare che la convenuta, tramite __________ O__________, si sia assunta un tale compito, rispettivamente quello di controllore dell’investimento, come a ragione evidenziato dal Pretore (v. sentenza impugnata, in particolare pag. 4 i.f., 5 in alto e secondo periodo i.f.). Il fatto di interessarsi in merito al rientro del capitale e dei relativi interessi (v. audizione testimoniale __________ O__________, verbale 29 aprile 2015, pag. 6 in alto) non va confuso con un impegno, non dimostrato, di monitorare l’investimento, come sembra pretendere l’appellante (v. appello, pag. 8). D’altronde l’appellante medesimo riconosce che il controllo sull’importo depositato incombeva a __________ (v. appello, pt. 5 in fine), non quindi a AO 1.

11.      L’appellante insiste nel sostenere di essere stato indotto all’investimento con la __________ da __________ O__________, il quale gli avrebbe oltretutto sottaciuto elementi rilevanti dell’operazione (v. appello, in particolare pag. 10 i.f.). Detta tesi non è però stata ritenuta verosimile dal Pretore. In effetti, come correttamente esposto nella sentenza in esame, l’appellante poteva rendersi conto che l’investimento prospettato fosse assai azzardato, già in considerazione dell’elevatissimo interesse che avrebbe dovuto generare, pari al 50% del capitale investito dopo soli sei mesi. Per di più, in occasione dell’incontro volto alla firma del contratto doc. E era presente il consulente finanziario dell’appellante, __________ S__________, professionista in materia di promozione finanziaria (v. sentenza impugnata, pag. 5). In tali circostanze la tesi dell’appellante di essere stato indotto all’investimento da __________ O__________ risulta effettivamente priva di fondamento.

In ogni modo si può aggiungere che le indicazioni date da __________ O__________ all’appellante appaiono adeguate alla situazione, anche in relazione alle verifiche effettuate sulla società __________ (v. audizione testimoniale __________ O__________, verbale 29 aprile 2015, pag. 6 i.f). Va infine rilevato come nel caso di investimenti a rischio elevato il potenziale investitore deve mettere in conto anche un’eventuale perdita (in questo senso v. sentenza impugnata, pag. 5 in alto). In altri termini, un investitore non può seriamente pretendere che del denaro depositato in una banca a solo fine di garanzia possa fruttare un interesse del 50% al semestre (come preteso nell’appello al pt. 11).

12.      Fermo quanto precede, palesemente a torto l’appellante fa valere una pretesa risarcitoria nei confronti di AO 1 basata sulle norme del mandato. Assodato il ruolo di intermediario della società convenuta nonché in assenza di un suo ruolo di garante, un’eventuale azione di responsabilità avrebbe semmai dovuto essere inoltrata nei confronti della __________, partner contrattuale dell’appellante. Il Pretore ha d’altronde giustamente rilevato, a titolo invero abbondanziale, la mancata dimostrazione delle condizione di quell’azione (v. sentenza impugnata, pag. 5, terzo periodo). L’appellante neppure tenta di confutare quanto ivi esposto, in particolare che l’azione di responsabilità andava promossa nei confronti della contraente __________.

13.      In concreto la sentenza pretorile, nella misura in cui non riconosce una responsabilità della convenuta per l’insuccesso dell’operazione finanziaria effettuata da AP 1 con la __________, dev’essere confermata.

14.      Con la risposta la parte appellata chiede che il Pretore proceda a confermare l’opposizione al precetto esecutivo e a far annullare l’esecuzione no. __________ dell’UE di Lugano, domanda già fatta valere nei precedenti allegati.

Al riguardo va ricordato, da un lato che la reiezione della petizione mantiene in essere l’opposizione al PE, d’altro lato che la gestione del registro delle esecuzioni rientra nell’esclusiva competenza dell’Ufficio esecuzione e non in quella del giudice civile e di conseguenza la richiesta di cancellazione di un’esecuzione dev’essere rivolta all’ufficio competente (v. ad es. II CCA 12.2015.97, 3 febbraio 2017, consid. 7.3). Da qui l’irricevibilità delle richieste della parte appellata.

15.      Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 29'280.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali sono calcolate in base ai parametri previsti dagli art. 2, 7 e 13 LTG.

L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1.         L’appello 29 gennaio 2016 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2.         Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte un importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

3.         La richiesta di AO 1 di annullare l’esecuzione no. __________ dell’UE di Lugano in questa sede è irricevibile.

4.         Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici (v. pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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