Incarto n. 12.2016.174
Lugano 27 marzo 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.142 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 7 luglio 2016 da
CO 1 rappr. dallo RA 2
contro
RE 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di 57'229.60,
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione sia per incompetenza territoriale del giudice adito che nel merito;
che a seguito della dichiarazione dell’attrice di ritirare la causa, con sentenza del 3 ottobre 2016 il Pretore ha deciso il ritiro della causa per incompetenza del giudice adito, ponendo a carico della parte attrice la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- nonché l’indennità per ripetibili di fr. 500.-;
reclamante la convenuta, con reclamo 14 ottobre 2016, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 3'000.- le ripetibili a suo favore, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre l’attrice con risposta del 1° dicembre 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione del 7 luglio 2016 CO 1 ha convenuto innanzi alla Pretura di Lugano RE 1 (in seguito: RE 1) per ottenere il pagamento di fr. 55'229.60 a titolo di risarcimento assicurativo per il danno causato dalla natura al mappale __________ RFD di B__________ di sua proprietà;
che la convenuta si è opposta alla petizione contestando tra le altre cose la competenza territoriale del giudice adito;
che, preso atto dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in sede di risposta dalla convenuta, l’attrice con scritto del 30 settembre 2016 ha comunicato alla Pretura di Lugano il ritiro della petizione;
che, a seguito di detto scritto, con decisione del 3 ottobre 2016 qui oggetto di impugnativa il Pretore aggiunto ha deciso il ritiro della causa per incompetenza del giudice adito, ponendo a carico dell’attrice la tassa e le spese di giustizia, di complessivi fr. 300.-, nonché le ripetibili fissate in fr. 500.-;
che con il reclamo 14 ottobre 2016 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 1° dicembre 2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 3’000.- le ripetibili a suo favore, protestando spese e ripetibili di secondo grado, quantificate in fr. 1’500.-;
che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, Commentario CPC, p. 447);
che nel caso di specie, potendo, in considerazione della natura della decisione, essere impugnato a titolo indipendente solo il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili, il reclamo inoltrato dalla convenuta, presentato tempestivamente, è senz’altro ricevibile;
che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3);
che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);
che l’art. 11 cpv. 1 RTar dispone che in una causa con un valore tra i fr. 50'000.- e i fr. 100’000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 8% e il 15% del valore litigioso;
che, su queste basi, l’importo minimo riconoscibile a titolo di ripetibili alla parte vincente in una causa come quella in esame con un valore litigioso di fr. 57'229.60 ammonterebbe a fr. 4'578.30 (8% di fr. 57'229.60 );
che l’art. 13 cpv. 1 RTar prevede la possibilità di derogare alle disposizioni degli art. 11 seg. RTar nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa, rispettivamente nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti lo giustifichino; inoltre ai sensi dell’art 13 cpv. 2 RTar il giudice può ridurre le ripetibili risultanti dalla tariffa qualora la causa non sia terminata con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza e di irricevibilità, come avvenuto per l’appunto nel presente caso;
che, nel caso di specie, la riduzione dell’importo minimo riconoscibile a titolo di ripetibili operata dal Pretore in ragione del ritiro della petizione pare eccessiva e non tiene adeguatamente conto del lavoro necessario al legale della convenuta per prendere posizione sulla petizione inoltrata da CO 1. Questi, confrontato con una petizione di 9 pagine ha presentato una risposta di 11 pagine nella quale, oltre a sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale ha dovuto, rettamente, prendere posizione sulle argomentazioni addotte dall’attrice, per un dispendio di tempo che questa Camera ritiene quantificabile in 6 ore lavorative, ciò che, sulla base del criterio ad horam di cui all’art. 12 RTar (fr. 280.- all’ora), giustificherebbe un onorario di fr. 1680.-. L’importo di fr. 500.- riconosciuto dal Pretore corrisponderebbe invece, sempre facendo capo al criterio ad horam, addirittura a meno di due ore di lavoro;
che dovendosi, in concreto, derogare dal criterio di fatturazione ad valorem ed essendo giustificato applicare, in assenza di migliori indicazioni da parte della convenuta sugli elementi determinanti per la quantificazione del suo onorario (per esempio l’accordo con il cliente relativo ai criteri di fatturazione oppure la nota professionale: v. art. 105 cpv. 2 CPC, 14 cpv. 2 RTar), il criterio ad horam, l’ammontare delle ripetibili dovute alla convenuta, tenuto anche conto delle presumibili spese vive (cfr. art. 6 cpv. 1 RTar) e dell’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar), può essere determinato in fr. 2'000.- arrotondati;
che in tali circostanze, la somma attribuita dal Pretore, manifestamente insufficiente, non può essere confermata, non rispettando le tariffe applicabili (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3);
che, in parziale accoglimento del reclamo, le ripetibili a favore della convenuta possono così essere stabilite in fr. 2’000.-;
che le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore qui litigioso di fr. 2'500.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. Il reclamo 14 ottobre 2016 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 3 ottobre 2016 della Pretura d Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.-, sono poste a carico di CO 1, a cui viene restituita la differenza con quanto anticipato. CO 1 verserà a RE 1 fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico della reclamante in ragione di 1/3 e in ragione di 2/3 a carico della reclamata, la quale verserà alla reclamante fr. 400.- per ripetibili parziali.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).