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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.07.2018 12.2016.146

25 luglio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,704 parole·~19 min·3

Riassunto

Contratto di assicurazione responsabilità civile d’impresa; interpretazione clausola contrattuale

Testo integrale

Incarto n. 12.2016.146

Lugano 25 luglio 2018/lb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.49 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 febbraio 2012 da

AO 1  rappr. dall’   RA 2   

contro

AP 1  rappr. dall’   RA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 79'717.08, oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2011;

domanda avversata da controparte che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con decisione 30 agosto 2016, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 52'796.23, oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2011, caricando le spese processuali in ragione di 1/3 all’attrice e in ragione di 2/3 alla convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 7'000.- a titolo di ripetibili parziali;

appellante la convenuta con appello 26 settembre 2016 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 2 novembre 2016 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 4 gennaio 1999 la AO 1, società attiva nell’esecuzione di lavori edili di sopra e sottostruttura, la fornitura, la posa e la manutenzione di materiali e opere del genio civile (doc. B inc. CM.2011.628), ha stipulato con la compagnia di assicurazione “__________ B__________” una polizza di assicurazione responsabilità civile di aziende “copertura globale” valida retroattivamente dal 9 dicembre 1998 e con scadenza al 1° marzo 2004, poi ripresa dalla AP 1 (polizza n. __________ in seguito n. __________, doc. C). La polizza indica quale rischio assicurato la responsabilità civile dell’impresa di costruzione esercitata dalla AO 1 e quali basi del contratto le “Condizioni generali (CG) per l’assicurazione responsabilità civile d’impresa e per i prodotti dell’industria di costruzione, edizione 3.1997” e le “Condizioni complementari (CC) Copertura globale per le imprese dell’industria e della costruzione, edizione 1.1994” (doc. C e D inc. CM.2011.628, doc. 3).    

                                  B.   Nel 2009 AO 1, contestualmente ai lavori di ristrutturazione di tre appartamenti siti in via __________ a __________, allo scopo di proteggere i nuovi pavimenti in legno posati negli appartamenti in previsione dell’esecuzione delle opere di finitura ha posato sopra di essi delle stuoie sintetiche. Per fissare la copertura essa ha utilizzato un nastro adesivo, rivelatosi in seguito inidoneo nella misura in cui durante le operazioni di rimozione del medesimo la pellicola protettiva superiore dei parquet è stata intaccata e danneggiata (doc. F inc. CM.2011.628). Il 15 ottobre 2009 AO 1 ha trasmesso alla AP 1 il relativo avviso di sinistro (doc. E e doc. F inc. CM.2011.628).

                                  C.   Nel rapporto allestito il 21 luglio 2010 dal perito incaricato dalla AP 1 di verificare il danno, quest’ultimo ha attribuito la causa all’inidoneità del nastro adesivo utilizzato, alla durata della copertura (almeno tre settimane) e alle modalità di rimozione del medesimo. Egli ha indicato quali possibili interventi di ripristino la lamatura e il trattamento dei pavimenti (con un costo stimato di fr. 21'000.-, IVA esclusa), oppure il rifacimento totale (con un costo stimato di fr. 65'000.-, IVA esclusa, doc. H inc. CM.2011.628). Il perito ha inoltre precisato che, in accordo con le parti coinvolte, l’appartamento di 2 ½ locali di 65 m2 al secondo piano era già stato lamato a titolo di prova/campionatura e che, nonostante non fossero state seguite le indicazioni riguardo alla rimozione degli zoccolini, la superficie lamata e trattata si sarebbe presentata in buone condizioni e simile a quella originale (prima del danno): il risultato dovendosi considerare come accettabile, sostenibile e proponibile (doc. H inc. CM.2011.628). Egli ha quantificato il costo dell’intervento già eseguito in fr. 4'830.-, IVA esclusa (doc. H inc. CM.2011.628).

                                  D.   Con scritto 29 ottobre 2010 AP 1 ha comunicato alla ditta AO 1 che il sinistro non beneficiava della copertura assicurativa, poiché la protezione del pavimento rientrava fra i compiti assunti dall’assicurata e l’intervento sul parquet, da intendersi quale “oggetto lavorato”, costituiva una fattispecie di esclusione ai sensi dell’art. 7k CGA, edizione 3.1997 (doc. L inc. CM.2011.628).

                                  E.   Con petizione 28 febbraio 2012 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 79'717.08 oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2011 (di cui fr. 70'200.-, IVA inclusa, per la sostituzione dei pavimenti danneggiati, fr. 5'197.08, IVA inclusa, per gli interventi di prova già eseguiti e fr. 4'000.-, oltre IVA, a titolo di spese legali), rilevando, in estrema sintesi, che il sinistro non rientrerebbe nei casi di esclusione ai sensi dell’art. 7k CGA e il rifiuto di riconoscere la copertura assicurativa sarebbe lesivo del principio dell’affidamento e della buona fede contrattuale. La convenuta si è integralmente opposta alla petizione, rilevando fra l’altro che la protezione dei pavimenti rientrava fra i compiti assunti dall’attrice, ritenuto che essa avrebbe funto da impresa generale e parzialmente da direzione lavori e si sarebbe inoltre occupata delle opere da gessatore. Essa ha inoltre sottolineato che la copertura assicurativa sarebbe comunque esclusa per colpa grave dell’assicurata. In replica l’attrice ha negato l’esistenza di un contratto di impresa generale e/o di direzione lavori e contestato di avere eseguito lavori di gessatura nei locali interessati dai pavimenti danneggiati nonché l’asserita colpa grave a lei imputata. In duplica la convenuta ha ribadito l’esclusione della copertura assicurativa per i motivi già esposti con la risposta. Esperita l’istruttoria, le parti hanno prodotto delle conclusioni scritte, rinunciando a comparire al dibattimento finale, in cui si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche richieste.

                                  F.   Con decisione 30 agosto 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la AP 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 52'796.30 oltre interessi, ponendo le spese processuali a carico dell’attrice in ragione di 1/3 e per il rimanente a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere a controparte fr. 7'000.- a titolo di ripetibili ridotte.

                                  G.   Con appello 26 settembre 2016  AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 2 novembre 2016 AO 1 si è opposta integralmente al gravame, protestando spese processuali e ripetibili di appello. Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto. 

considerato

in diritto:                 1.   Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto ingiustificato il rifiuto della AP 1 di riconoscere la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 7k CGA, atteso che in concreto non era stata comprovata “l’esistenza di obblighi contrattuali della parte attrice rientranti nel concetto di “oggetto lavorato” (sentenza impugnata consid. 12.3, pag. 7). Egli ha inoltre rilevato che anche nell’ipotesi in cui la convenuta avesse dimostrato l’esistenza di un contratto d’appalto totale o generale, essa non avrebbe potuto avvalersi dell’esclusione della copertura assicurativa, dovendo valere la riserva di cui all’art. 1 lett. b n. 5 CGA, poiché AO 1 aveva eseguito direttamente delle opere edili sul cantiere in questione. Il primo giudice ha infine escluso una colpa grave dell’attrice e le ha pertanto riconosciuto la copertura assicurativa, quantificando il danno complessivo in fr. 52'796.23 (fr. 48'476.23 a titolo d’indennizzo per il danno ai pavimenti e fr. 4'320.- a titolo di costi legali preprocessuali).

                                   3.   Con l’appello 26 settembre 2016 AP 1 lamenta un errato e incompleto apprezzamento delle prove e la violazione del diritto. Essa rileva anzitutto che il Pretore si sarebbe basato su un testo dell’art. 7k CGA “manifestamente errato e che non corrisponde né a quello di cui al doc. 4 né a quello del doc. D” (appello, pag. 3). L’appellante critica poi l’interpretazione dell’art. 7k cpv. 2 CGA operata dal primo giudice, secondo cui l’esclusione della copertura è data unicamente se l’attività esercitata sulla cosa danneggiata rientra negli obblighi contrattuali assunti dallo stipulante e non concerne attività o omissioni volte a preservare l’integrità di opere eseguite da terzi. La compagnia di assicurazione lamenta un apprezzamento errato delle prove e critica il Pretore per avere concluso che la protezione dei pavimenti non rientrava nelle incombenze, anche solo implicite, dell’attrice. L’appellante critica infine la conclusione del primo giudice per avere negato in concreto qualsivoglia colpa o negligenza grave commessa dalla AO 1, e contesta l’entità del danno riconosciuta alla controparte.

                                   4.   Come sostenuto dall’appellante, la clausola contrattuale di cui all’art. 7k CGA ripresa nella sentenza dal Pretore non corrisponde parola per parola a quella contenuta nel doc. D, a cui rinvia la polizza sottoscritta dalle parti (doc. C e D inc. CM.2011.628, CGA edizione 1997) dal seguente tenore: “Sono escluse dall’assicurazione …le pretese per danni a cose con o sulle quali l’assicurato esercita o omette di esercitare un’attività (per es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono equiparati ad una tale attività l’elaborazione di progetti, la direzione, l’impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza ed il controllo come pure lavori simili; inoltre i collaudi, da chiunque essi siano effettuati”. In concreto il contratto di assicurazione (doc. C inc. CM.2011.628) stipulato dall’attrice con la compagnia di assicurazione “__________ B__________” rinvia alle CGA edizione 3. 1997. Esso è stato ripreso dalla AP 1, di modo che alla fattispecie vanno applicate le CGA edizione 3.1997.

                                         Nel caso concreto è pacifico che il danno è stato causato dalla AO 1 a seguito della posa di stuoie sintetiche sui nuovi pavimenti in legno nell’intento di proteggerli in previsione delle opere di finitura. Controverso è se il danno derivante da tale operazione è coperto dalla polizza di assicurazione responsabilità civile (doc. C inc. CM.2011.628) dell’attrice e l’entità del danno.    

                                   5.   L’appellante considera errata l’interpretazione adottata dal Pretore di limitare l’esclusione della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 7k cpv. 2 CGA solo ai danni cagionati dallo stipulante a oggetti da esso lavorati su base contrattuale. A suo dire, l’esclusione della copertura assicurativa si estenderebbe pure ai danni cagionati dall’assicurato a un oggetto conseguenti all’espletamento di una qualsiasi attività su di esso, indipendentemente se essa rientri nei compiti contrattuali dell’assicurato o se eseguita quale atto di cortesia (appello, pag. 3 e 4). L’appellante critica inoltre l’interpretazione del primo giudice, secondo cui l’art. 7k cpv. 2 CGA non si riferisce a un’attività o omissione volta a preservare l’integrità di opere eseguite da terzi. A suo dire, il testo della norma è chiaro: l’esclusione della copertura assicurativa è data quando il danno concerne l’oggetto sul quale è esplicata o omessa un’attività di competenza dello stipulante, indipendentemente dal motivo (riparazione, lavorazione, operazioni di carico e scarico, ecc.) per cui egli esegue tale attività (appello, ad. 6, pag. 9 e 10). 

                                5.1   L’interpretazione di un contratto assicurativo segue i principi che valgono generalmente per qualsiasi altro contratto, salvo che la legge non preveda disposizioni particolari. Le CGA che sono state esplicitamente incorporate nel contratto vanno interpretate come le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 412). In presenza di divergenze sul contenuto di una clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Se questa non può essere determinata o diverge, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti sono interpretate come potrebbe comprenderle un terzo in buona fede che si trovasse nelle medesime circostanze (Brulhart, Droit des assurances privées, Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento permette quindi di imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr. DTF 135 III 410 consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart, op. cit., pag. 124, n. 276). Seppure la giurisprudenza non ammetta più di fondarsi esclusivamente sul tenore letterale di una clausola, questo assume comunque un ruolo prioritario rispetto agli altri mezzi d’interpretazione. Così, se gli altri elementi d’interpretazione non consentono con certezza di concludere diversamente ci si atterrà al tenore letterale (sentenza del Tribunale federale 5C.21/2007 del 20 aprile 2007 consid. 3.1; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 369 all'art. 18 CO; Hasenböhler, Zur Auslegung von Versicherungspolicen, in: Festschrift Ernst A. Kramer, Basilea 2004, pag. 849).

                                         Per quanto concerne l’estensione del rischio assicurato, l’art. 33 LCA precisa in particolare che salvo disposizione contraria della legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, eccetto che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Di conseguenza, lo stipulante è coperto contro il rischio che egli può comprendere in buona fede leggendo il contratto di assicurazione e le condizioni generali connesse. Incombe all’assicuratore delimitare l’estensione del suo impegno e l’assicurato non deve sopportare restrizioni che non gli sono state chiaramente sottoposte (DTF 133 II 675 consid. 3.3).

                                5.2   In relazione alla prima critica, il tenore dell’art. 7k cpv. 2 CGA è chiaro: esso non menziona che l’attività svolta dall’assicurato deve essere oggetto del rapporto contrattuale tra lo stipulante e il danneggiato, limitandosi a escludere dalla copertura assicurativa “le pretese per danni a cose con o sulle quali l’assicurato esercita o omette di esercitare un’attività”. Dal tenore letterale si deduce che determinante è il fatto se il danno è stato cagionato all’oggetto del lavoro, in altre parole a una cosa con la quale o sulla quale l’assicurato esplica un’attività, indipendentemente se questa è oggetto del rapporto contrattuale tra assicurato e il leso o se essa è compiuta quale atto di cortesia. Ciò corrisponde al senso dell’assicurazione responsabilità civile d’impresa, finalizzata a coprire la responsabilità che incombe all’impresa assicurata in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile per avere causato un danno (corporale o materiale) a terzi nell’ambito delle sue attività professionali (art. 1 lett. a CGA; in generale Trümpy/Hürlimann, Die Betriebshaftpflichtversicherung für das Baugewerbe, BR 1999, pag. 86; Spicher/Moreno, Die Vertragserfüllungs- sowie die Obhuts- und Bearbeitungsschadenklausel – oder die “Mutter aller Ausschlüsse”, HAVE 2015, 212 segg.). L’art. 7k cpv. 2 CGA si riferisce alla cosiddetta “clausola d’attività” (“Bearbeitungsklausel”, prevista dalla stragrande maggioranza delle compagnie di assicurazione nelle loro CGA) ed esclude dalla copertura assicurativa le pretese per i danni cagionati a una cosa o a parte di un’opera lavorata dallo stipulante (Spicher/Moreno, op. cit., pag. 215). Essa è finalizzata a escludere dalla copertura assicurativa i danni cagionati dalla cattiva o negligente esecuzione di un’attività a cose che costituiscono l’oggetto del lavoro eseguito dallo stipulante nell’ambito delle sue competenze professionali (DTF 118 II 342 consid. 2b), indipendentemente se l’attività (o l’omissione) è svolta sulla base di un contratto tra lo stipulante e il leso oppure quale semplice atto di cortesia. Anche in quest’ultimo caso, benché non vi sia un vincolo contrattuale (sulla distinzione tra contratto e atto di cortesia cfr. in particolare DTF 137 III 539 consid. 4.), alla persona che esegue la prestazione incombe un dovere di diligenza analogo a quello previsto per i contratti (Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 319, 319a e riferimenti). Sarebbe pertanto in contrasto con il senso della norma escludere la copertura assicurativa nel caso in cui l’attività è eseguita sulla base di un rapporto contrattuale ma non se la stessa avviene quale semplice atto di cortesia.

                                5.3   In merito all’ interpretazione operata dal Pretore, secondo cui l’art. 7k cpv. 2 CGA non si riferisce a un’attività o omissione volta a preservare l’integrità di opere eseguite da terzi, si osserva come essa sia contraria al chiaro tenore letterale. Da esso si deduce come la copertura assicurativa non dipenda dal tipo di attività eseguita o omessa dallo stipulante, determinante essendo unicamente se il danno cagionato si sia prodotto su una cosa oggetto dell’attività svolta. L’elenco del tipo di attività di cui all’art. 7k cpv. 2 prima frase è infatti preceduto dalla locuzione abbreviata “per esempio”, tipica dell’esemplificazione di una precedente asserzione generica (vedi vocabolario Treccani: “formula con cui si introduce un esempio a conforto di una regola, o per chiarire o restringere un’affermazione generica”), di modo che a esso non può essere attribuito valore esaustivo. Ciò è confermato pure dalla lettura della seconda frase, secondo cui “sono equiparati ad una tale attività l’elaborazione di progetti, la direzione, l’impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza e il controllo come pure lavori simili”. Il cpv. 2 dell’art. 7k CGA comprende pertanto sia un’attività fisica sia un’attività intellettuale, senza tuttavia limitarne il tipo solo a quelle elencate.

                                         Ne discende che il testo dell’art. 7k cpv. 2 CGA è chiaro e comprende pure attività o omissioni volte a preservare l’integrità di opere eseguite da terzi, rilevante essendo non il tipo di attività bensì se essa è riferita all’oggetto lavorato di competenza dell’impresa assicurata.

                                5.4   In concreto l’attrice, ammessa la sua responsabilità per il danno cagionato, ha sostenuto nei suoi allegati introduttivi di avere coperto i pavimenti in legno di sua iniziativa quale atto di cortesia, rilevando come le opere di capomastro, contrattualmente di sua competenza, erano già terminate (petizione, ad 3 pag. 2 e 3, ad 10 pag. 4 e 5). Come esposto ai considerandi precedenti l’assicurazione responsabilità civile d’impresa da lei stipulata copre il rischio che le incombe in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile nella sua qualità d’impresa edile (art. 1 lett. a CGA), escludendo le pretese per i danni cagionati a una cosa o a parte di un’opera sulla quale lo stipulante esercita un’attività (art. 7k cpv. 2 CGA), indipendentemente se la stessa rientra negli obblighi contrattuali assunti o se è stata eseguita quale atto di cortesia. In concreto è pacifico che l’attrice è intervenuta sul cantiere in qualità di impresa edile e che nell’ambito di tale attività ha causato un danno. Ne discende che, in accoglimento dell’appello, la petizione deve essere respinta.

                                   6.   A titolo abbondanziale si rileva che la tesi dell’attrice, secondo cui essa avrebbe coperto i pavimenti in legno per ripararli prima dell’esecuzione dei lavori di finitura, quale semplice atto di cortesia, appare poco plausibile a fronte delle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria. E’ vero che le opere da capomastro erano già state portate a termine al momento della copertura dei parquet. Ciò non significa tuttavia che l’attrice non si fosse assunta il compito di eseguire delle opere di finitura, rispettivamente di coordinarle. Uno dei due operai dell’attrice che ha lavorato sul cantiere in questione ha infatti affermato che la AO 1, oltre alle opere da capomastro, si è occupata anche “di assistenza agli altri artigiani” (verbale di audizione __________ P__________ 7 novembre 2012, pag. 1). Del resto non si spiega altrimenti la massiccia presenza sul cantiere di due operai dell’attrice e l’esecuzione di diverse prestazioni successive a quelle usuali di capomastro. Dai bollettini a regia risulta che dal 24 agosto 2009 al 13 ottobre 2009 due operai dell’attrice hanno eseguito, oltre alla prestazione di posa e rimozione della protezione dei pavimenti di legno, anche altre opere: di pittura, gessatura, pulizia cantiere, trasporto mobili delle cucine e altro materiale, per un totale di 63 ore (di cui oltre 25 per la copertura dei pavimenti in legno, doc. D e E). In queste circostanze tali interventi non possono essere qualificati quale semplice atto di cortesia ma lasciano presupporre l’esistenza di un vincolo contrattuale tra l’assicurato e il leso. L’asserita gratuità delle prestazioni (addotta dall’attrice a sostegno della sua tesi per quanto attiene la copertura dei pavimenti) è in concreto irrilevante, atteso che un contratto d’appalto può essere stipulato anche a titolo non oneroso (Gauch, op. cit., n. 318). Ne discende che, contrariamente a quanto concluso dal Pretore, le prestazioni eseguite dalla ditta AO 1 concernenti la protezione dei pavimenti rientravano fra gli obblighi contrattuali da lei assunti.

                                   7.   Da tutto quanto precede ne deriva che l’appello deve essere accolto e la petizione respinta, senza disamina delle ulteriori censure proposte dall’appellante.

                                         Le spese processuali e le ripetibili di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

                                         L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                      I.   L’appello 26 settembre 2016 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 30 agosto 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.     La petizione è respinta.

                                         2.     La tassa di giustizia e le spese di CHF 6'000.- (seimila), così come quelle peritali e quelle inerenti la procedura di conciliazione (di CHF 850.-), sono poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà a controparte CHF 9'000.- a titolo di ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali della procedura di appello di complessivi fr. 5’000.-, anticipati dall’appellante, sono posti a carico della AO 1, che rifonderà alla AP 1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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