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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.12.2016 12.2015.87

12 dicembre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,482 parole·~22 min·3

Riassunto

Contratto locazione - complemento all'appello - obbligo di riduzione del danno - onere della prova (danneggiamento e scomparsa di merce) - acquiescenza, assenza di interesse giuridico - determinazione del valore di causa per stabilire spese e ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 12.2015.87 12.2015.88

Lugano 12 dicembre 2016/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa -  inc. n. OR.2011.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 18 agosto 2011 da

AO 1 rappr. dall RA 2  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

con cui l’attore  ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 474'714.a titolo di pigione, oltre accessori,

pretese avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che ha rivendicato in via riconvenzionale la condanna dell’attore alla riconsegna della totalità della merce di cui alla lista allegata all’inventario dell’8 aprile 2004 allestito dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio (ritenzione n. __________) in perfetto stato, in via subordinata l’accoglimento della petizione limitatamente all’importo di fr. 7'254.-, con contestuale accoglimento della riconvenzionale, e in via ancor più subordinata la reiezione della petizione, la condanna dell’attore alla riconsegna della totalità della merce indicata e la condanna dello stesso al pagamento di un importo a titolo di risarcimento per i deprezzamento/minor valore della merce in parola,

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza di data 7 aprile 2015 con cui ha parzialmente accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale,

appellante la convenuta che con atto di appello del 13 maggio 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili nonché con atto denominato “reclamo con domanda di misure cautelari” (recte: complemento all’appello) dello stesso giorno contesta la determinazione del valore di causa e chiede una diversa ripartizione delle spese processuali, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre per sua parte l’attore con risposta del 2 luglio 2015  e del 2 ottobre 2015 postula la reiezione dell’appello e del precitato “reclamo”, protestate tasse, spese e ripetibili,

ricordato che con decisione del 27 agosto 2015 questa Camera ha già respinto l’istanza di provvedimenti cautelari,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

                          A.    Con contratto del 19 gennaio 2004 AO 1 ha concesso in locazione a AP 1  uno spazio commerciale sito al 2° e 3° piano dello stabile denominato “Centro __________. Il contratto prevedeva un inizio della locazione per il 1° gennaio 2004 e il versamento di una pigione di fr. 160'000.- annui, pagabili in rate trimestrali anticipate (il 28 dicembre, il 28 marzo, il 28 giugno e il 28 settembre), la prima delle quali da versare entro il 28 dicembre 2003 per il primo trimestre 2004.  A questo importo andava aggiunto un acconto per le spese accessorie, escluse dalla pigione, di fr. 32.- annui al m2, pure pagabili trimestralmente, ritenuto che le stesse sarebbero poi state calcolate annualmente dal locatore mediante conguaglio. La durata della locazione era determinata, con scadenza 31 dicembre 2006 (doc. A).

                          B.    Con lettera del 2 aprile 2004 AP 1 ha intimato al locatore la disdetta immediata del contratto di locazione, sospendendo il pagamento del corrispettivo. L’illegittimità di questa disdetta è stata accertata con sentenza del 14 maggio 2009 dal Pretore di Mendrisio Sud (OA.2004.104), confermata da questa Camera in data 27 luglio 2010 (inc. 12.2009.112).

                                        Il 7 aprile 2004 il locatore ha chiesto all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio (in seguito: UEF) l’erezione dell’inventario per il diritto di ritenzione sui beni della conduttrice in deposito presso gli spazio locati, considerato il mancato pagamento delle pigioni del secondo e del terzo trimestre 2004, per complessivi fr. 105'492.- .

                                 L’UEF di Mendrisio ha dunque provveduto a redigere un verbale per la formazione di un inventario dei beni vincolati da diritto di ritenzione (ritenzione n__________), inventariando oltre 10'000 film e DVD per un valore medio di fr. 15.- cadauno (doc. C, 3 e 4). Il 21 aprile seguente, su richiesta di AO 1, il medesimo Ufficio ha notificato a AP 1 un precetto esecutivo a convalida del diritto di pegno manuale per complessivi fr. 52'746.- oltre interessi (doc. 5). Intervenuta l’opposizione dell’escussa, AO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio. L’istanza è stata respinta con decisione del 22 giugno 2004 (inc. EF.2004.182 della Pretura di Mendrisio Sud).

                                 Fallito un tentativo di intesa tra le parti innanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, AO 1 ha introdotto in data 7 ottobre 2004 dinanzi alla Pretura di Mendrisio Sud un’azione di accertamento del credito e di conferma del diritto di ritenzione (doc. 7), la quale è stata accolta con decisione 14 maggio 2009  (inc. rich. OA.2004.104) e poi confermata in data 27 luglio 2010 da questa Camera (inc. 12.2009.112).

                                 Il 12 giugno 2009, AO 1 ha quindi avviato dinanzi al competente UEF di Mendrisio una domanda di realizzazione del pegno manuale (doc. G e 10). Detta procedura è però stata ritirata in data 5 settembre 2011 con conseguente revoca dell’esecuzione nei confronti della conduttrice (doc. I e 11).

                                 Nel contempo, AO 1 ha escusso con precetto esecutivo del 3 marzo 2008 AP 1 per il pagamento dell’importo di fr. 474'714.- oltre accessori, corrispondenti a tutte le pigioni e spese accessorie scadute per il periodo di locazione da ottobre 2004 a dicembre 2006 (doc. N).

                          C.    Previo tentativo di conciliazione (doc. E), il 18 agosto 2011 AO 1 ha inoltrato alla Pretura di Mendrisio Sud una petizione con cui ha postulato la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 474'714.- oltre accessori a titolo di pigione. In sintesi, l’attore ha chiesto che la convenuta sia costretta a versargli le pigioni e gli acconti per le spese accessorie scaduti per il periodo da ottobre 2004 a dicembre 2006, come previsto nel precitato contratto di locazione.

                                 La convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa creditoria ed ha formulato una domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna di AO 1 alla riconsegna della totalità della merce di cui alla lista allegata all’inventario dell’8 aprile 2004 allestito dall’UE di Mendrisio (ritenzione n. __________) in perfetto stato, in via subordinata chiedendo l’accoglimento della petizione limitatamente all’importo di fr. 7'254.-, con contestuale accoglimento della riconvenzionale, e in via ancor più subordinata la reiezione della petizione, la condanna dell’attore alla riconsegna della totalità della merce indicata e la condanna al pagamento di un importo a titolo di risarcimento per i deprezzamento/minor valore della merce in parola.

                                 In breve, la convenuta ha affermato che le pigioni erano in gran parte prescritte e meglio per complessivi fr. 369'222.-. Inoltre, per quanto attiene alle spese accessorie essa ha rilevato come i locali non siano mai stati da lei utilizzati e ha posto l’accento sul fatto che l’attore non ha mai provveduto all’allestimento dei conteggi annuali. A detta della stessa, AO 1 non potrebbe pertanto ora pretendere il pagamento degli acconti previsti dal contratto poiché in difetto di conguaglio il credito non sarebbe né liquido né scaduto, e anzi l’attore dovrebbe restituire il primo acconto di fr. 12'746.- pagato dalla conduttrice per il primo trimestre.   

                                 In relazione alle pigioni, per quanto non prescritte, AP 1 ha sostenuto che la pretesa attorea andrebbe largamente ridotta essendo il locatore venuto meno al suo obbligo di ridurre il danno non essendosi attivato per cercare di rilocare gli spazi rimasti liberi.      

                          D.    In replica con risposta riconvenzionale AO 1 si è riconfermato nella propria petizione, postulando nel contempo l’integrale reiezione della domanda riconvenzionale. Relativamente all’eccezione di prescrizione, l’attore ha rilevato di avere interrotto la stessa con l’invio del precetto esecutivo del 2008, ragion per cui l’eccezione non sarebbe fondata. In merito alle spese accessorie egli ha sostenuto che l’obbligo per la convenuta di pagare gli acconti sarebbe previsto dal contratto. Quanto alle pigioni, egli ha contestato le argomentazioni della convenuta e ha affermato che la parte inadempiente sarebbe la resistente, la quale non si sarebbe impegnata per proporre un subentrante. Per riferimento alla merce a suo tempo oggetto d’inventario, l’attore ha comunicato che la stessa era a disposizione della conduttrice sin dal decadimento del divieto di disposizione, quest’ultima non avrebbe tuttavia proceduto al suo ritiro.

                                 In duplica con replica riconvenzionale AP 1 si è riconferma nella propria posizione. In relazione alla  domanda riconvenzionale della restituzione della merce essa ha sostenuto che con lo scritto di data 18 novembre 2011 l’attore vi avrebbe in sostanza aderito (doc. L).

                                 In duplica riconvenzionale l’attore ha nuovamente contestato integralmente la domanda riconvenzionale avversaria ed ha negato di aver aderito alla domanda della convenuta inerente alla restituzione della merce, essendosi limitato ad indicare che la stessa era sempre stata a sua disposizione a far tempo dalla decadenza della procedura esecutiva a convalida del diritto di ritenzione.

                                 Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi memoriali conclusivi esse hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni.

                            E.  Con sentenza del 7 aprile 2015 Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando AP 1 al pagamento di complessivi fr.  347'254.- oltre interessi (cfr. per i dettagli sentenza cit., pag. 12) . Nel contempo il magistrato ha respinto la domanda riconvenzionale. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 20'000.sono state poste a carico dell’attore in ragione di 3/20 e della convenuta in ragione di 17/20. Quest’ultima è stata pure condannata a pagare all’attore fr. 32'000.- quali ripetibili.

                             F.  Con atto di appello del 13 maggio 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di stralciare dai ruoli la domanda riconvenzionale per intervenuta acquiescenza, in subordine per perdita incidentale d’interesse giuridico imputabile alla controparte, con protesta di tasse, spese e ripetibili, nonché con atto denominato “reclamo con domanda di misure cautelari” (recte: complemento all’appello) chiede una diversa ripartizione delle spese processuali e una diversa determinazione del valore di causa.

                                  Per sua parte l’attore con risposta del 2 luglio 2015 e del 29 maggio 2015 chiede di respingere l’appello e il “reclamo con domanda di misure cautelari”, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

In data 27 agosto 2015 la Presidente di questa Camera ha respinto l’istanza di provvedimenti cautelari (cfr. inc. 12.2015.88).

e considerato

in diritto:

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.Preliminarmente è necessario chiarire che per quanto attiene all’atto denominato “reclamo con domanda di misure cautelari” inoltrato anch’esso nel termine di appello di 30 giorni il medesimo deve essere inteso quale complemento all’appello ritenuto che, di fatto, con il precitato “reclamo” l’appellante sviluppa e approfondisce le sue contestazioni relative al dispositivo n. 3, già impugnato con l’atto di appello (cfr. atto di appello, pag. 2 ), e formula una domanda subordinata in relazione alla ripartizione delle spese processuali nell’ipotesi in cui le altre richieste avanzate con l’appello non vengano accolte (cfr. anche  Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), ad art. 311 CPC pag. 1371 seg).

3.Per quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore, nella propria sentenza, ha ritenuto che l’attore avesse adempiuto al proprio obbligo di riduzione del danno e che nulla potesse essergli rimproverato in questo ambito. Il primo giudice ha infatti sottolineato come AO 1 si sia adoperato per cercare di rilocare gli spazi lasciato liberi da AP 1 la quale, dal canto suo, nulla ha intrapreso per trovare un subentrante. Il magistrato ha pertanto giudicato che non fosse giustificato operare una riduzione della pigione dovuta dalla stessa. In seguito, il Pretore ha analizzato la richiesta di risarcimento della convenuta per il danneggiamento della merce rispettivamente per perdita della stessa giungendo alla conclusione che non vi fossero indizi a sostegno di una responsabilità dell’attore. Il primo giudice ha inoltre posto l’accento sulla mancanza di prove in relazione alla quantificazione del presunto danno ed ha pertanto respinto la pretesa. Ha quindi negato una responsabilità dell’attore per la perdita di valore della merce e ha altresì osservato come manchino riscontri oggettivi del valore della merce nel settembre 2011. Neppure può essere riconosciuta una responsabilità di AO 1 per il periodo successivo al settembre 2011, quando è decaduto il divieto di ritenzione, considerato che questi ha comunicato la possibilità di ritirare la merce non appena è stato sollecitato in tal senso dalla società. Da ultimo il magistrato ha respinto anche la domanda di restituzione della merce formulata dalla convenuta ed ha negato che la stessa potesse essere considerata evasa per acquiescenza ritenuto che l’attore non aveva mai ammesso di aver trattenuto la merce indebitamente ma si è limitato a comunicare che questa era a disposizione della controparte.   

                             4.  Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

5.Nella prima parte dell’appello AP 1 rimprovera al Pretore un’errata e arbitraria valutazione dei fatti per aver ritenuto che AO 1 avesse adempiuto al proprio obbligo di riduzione del danno e, quale conseguenza di ciò, per non aver concesso una riduzione della pigione riconosciuta all’attore.

Le argomentazioni sollevate dall’appellante paiono già di primo acchito pretestuose. Gli sforzi profusi dal proprietario dello stabile per trovare un nuovo conduttore traspaiono infatti in maniera chiara sia dalle dichiarazioni dai testi N__________ P__________ e E__________, l’attendibilità dei quali non è mai stata messa in dubbio dall’appellante, che dai doc. O e P agli atti. Al riguardo N__________ P__________, moglie dell’attore, ha riferito “(…) I locali sono stati presi in consegna a fine 2003 e già nel marzo 2004 la locatrice ha abbandonato di punto in bianco gli spazi affittati. Da subito sia tramite S__________ sia con iniziative nostre (contatti con potenziali interessati, apposizione di cartelli, ecc.) abbiamo cercato di trovare un subentrante che è stato trovato solo un paio di anni fa, la M__________ che ha affittato i due piani in questione. Dal 2004 fino all’arrivo della M__________ i locali sono rimasti vuoti.” (cfr. audizione testimoniale del 6 dicembre 2012, pag. 1). Circostanze sostanzialmente confermate anche dal teste E__________ il quale ha dichiarato “Io sono rimasto in contatto con AO 1 anche dopo la partenza di AP 1, poiché mi venne richiesto di segnalare eventuali interessati alla nuova locazione. Anche il negozio M__________ che ha affittato gli spazi del Centro __________ l’ho segnalato io e per questo sono stato regolarmente retribuito. E’ passato tanto tempo e avevamo provato con tante altre aziende (ricordo __________ ecc), per finalmente concludere con M__________. ” (cfr. audizione testimoniale del 6 dicembre 2012, pag. 3).

L’impegno profuso dal proprietario dello stabile per trovare un nuovo inquilino è palese. Non risulta invece che AP 1 abbia fatto alcunché per trovare un subentrante disposto a riprendere i locali da lei lasciati vuoti, ciò che fa apparire la censura al limite del temerario.  

                                  Priva di buon fondamento si rivela pure essere l’ulteriore argomentazione appellatoria secondo cui  la locatrice si sarebbe arbitrariamente rifiutata di rinegoziare l’accordo accettando di locare a AP 1 solo un piano (il 2° piano) invece dei due previsti (2° e 3° piano) nel contratto di data 19 gennaio 2004.  Come rettamente rilevato dal Pretore non sussisteva alcun obbligo per il proprietario di accettare la rinegoziazione del contratto sottoscritto tra le parti, a suo svantaggio. Dagli atti risulta inoltre che la mancata concessione della licenza di costruzione per il cambio di destinazione decisa dal Municipio è stata impugnata da AO 1, avviando quindi una procedura amministrativa con effetto sospensivo, che ha portato all’annullamento di detta decisione, con la conseguenza che, di fatto, anche gli spazi del 3° piano sono stati sempre agibili (cfr.  su questi fatti vedi anche sentenza IICCA del 27 luglio 2010, pag. 7 seg., inc. 12.2009.112 e doc. X in inc. OA.2004.104 della Pretura di Mendrisio Sud). Non vi è inoltre dubbio che in quel momento il rapporto di fiducia tra le parti era venuto meno ciò che, anche da un punto di vista soggettivo, giustifica il rifiuto di AO 1 di concludere un nuovo contratto di locazione con la convenuta che avesse per oggetto il solo 2° piano. 

                                  Ne consegue pertanto il non accoglimento delle censure appellatorie e la conferma della decisione pretorile di non concedere una riduzione della pigione dovuta da AP 1.

                             6.  L’appellante prosegue quindi censurando gli accertamenti pretorili secondo cui dall’istruttoria non sarebbe emerso alcun elemento che permettesse di provare in modo certo il danneggiamento o la perdita della merce né tantomeno di imputare responsabilità di sorta a AO 1.

                          6.1.  In sintesi, AP 1 rimprovera a AO 1 di essere responsabile per il danneggiamento e la scomparsa di parte della merce oggetto di ritenzione. Tale contestazione si rivela però priva di buon fondamento. Dall’incarto risulta infatti in maniera inequivocabile che la merce inventariata dall’UEF di Mendrisio era stata lasciata sotto la responsabilità di M__________, dipendente della convenuta (doc. 3). Nel momento in cui AP 1 ha lasciato gli spazi locati presso il Centro __________ essa avrebbe dovuto accertarsi che l’UEF prendesse nuove misure al riguardo liberandola da questa responsabilità, ciò che non risulta essere stato fatto. Agli atti figura infatti unicamente uno scritto dell’avv. S__________, all’epoca patrocinatore della conduttrice, il quale nell’imminenza del trasloco chiedeva istruzioni su dove depositare la merce (doc. 9), scritto che parrebbe però essere rimasto senza seguito. Dall’incarto non risulta che successivamente AP 1 abbia effettuato alcunché per sincerarsi della corretta conservazione della merce rimasta presso il Centro __________, benché la società, è utile ricordarlo, ne restasse formalmente responsabile. Dall’incarto traspare anzi in maniera inequivocabile il disinteresse della convenuta per le sorti della merce. Circostanza che la stessa deve ora lasciarsi imputare.

                                  Come rettamente illustrato dal Pretore l’istruttoria non ha evidenziato alcun elemento che permettesse di attribuire l’asserito danneggiamento rispettivamente la perdita di parte della merce in parola a AO 1 (cfr. anche sentenza, pag. 9). Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, lo spostamento della merce da parte dell’attore dagli spazi locati al magazzino, non riveste, in concreto, un ruolo centrale. Decisiva ai fini del giudizio su questa pretesa è, invece, l’assenza nell’incarto di prove atte a quantificare l’asserito danno subito da AP 1, ciò che determina, nello specifico, il rigetto della stessa. Rinunciando all’allestimento di una perizia su tale specifico aspetto (vedi atti di causa XII b, XXa e XXII) la convenuta ha infatti disatteso il suo obbligo di comprovare il valore dei film scomparsi rispettivamente di quelli danneggiati. Al riguardo la sola valutazione effettuata in occasione del verbale di inventario e a cui fa riferimento l’appellante non può essere ritenuta sufficiente, visto il carattere indicativo della stessa e il fatto che si sia preso come parametro un valore medio ipotetico di fr. 15.- al pezzo senza tenere conto della specificità dei singoli film e senza neppure operare una distinzione tra VHS e DVD.

                                  Alla luce di quanto precede le pretese di AP 1 connesse alla perdita rispettivamente al deterioramento dei film inventariati non possono che essere disattese. Anche su questo punto le decisione di prima sede merita pertanto conferma.

7.AP 1 critica inoltre la decisione pretorile di respingere la domanda riconvenzionale volta a ottenere la restituzione della merce in parola e ribadisce la tesi secondo cui l’attore avrebbe aderito alla stessa per acquiescenza, rispettivamente quella secondo cui la domanda avrebbe perso d’interesse giuridico in corso di causa per ragioni imputabili alla controparte (cfr. per i dettagli appello, pag. 16 segg.), argomentazioni contestate dall’appellata la quale sostiene l’inammissibilità della domanda riconvenzionale per assenza dall’inizio dell’interesse giuridico.

7.1.   La sussistenza di un interesse degno di protezione dell’attore è un presupposto processuale che il giudice deve verificare d’ufficio prima di poter entrare nel merito di un’azione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. anche  Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 167 segg.).

7.2.     Nel caso specifico detto interesse pare fare difetto. Dall’incarto si evince infatti che nel corso del mese di ottobre 2011 AO 1 ha rinunciato alla procedura esecutiva n. __________ dell’UEF di Mendrisio con contestuale decadimento dell’inventario e del relativo divieto di disposizione della merce in oggetto (cfr. doc. I). Nel contempo, nell’ambito della presente procedura, AP 1 ha formulato con l’allegato di risposta la domanda riconvenzionale, qui in esame, volta alla restituzione della merce. L’attore ha quindi comunicato alla controparte che tale merce era a sua totale disposizione “già a far tempo dal decadimento del divieto di disposizione a suo tempo impartito dall’UEF” (doc. L). Dagli atti emerge che, venuto meno tale divieto, prima di formulare la domanda riconvenzionale, AP 1 non ha mai chiesto e neppure ha mai cercato di ottenere la restituzione della merce da parte dell’attore. Parimenti non risulta che AO 1 si sia mai rifiutato di permettere alla conduttrice, una volta scaduto il diritto di ritenzione, di ritirare la merce in parola. Il mancato ritiro della merce va ascritto al comportamento negligente della co nvenuta che prima di formulare la domanda riconvenzionale neppure si era premurata di accertarsi della situazione dei suoi beni presso il competente UEF. L’appellante parrebbe sostenere di aver saputo del decadimento dell’inventario solo a seguito dello scritto di cui al doc. L. Se anche ciò fosse vero tale circostanza non può certo essere imputata a AO 1, a cui non incombeva alcun obbligo specifico di informare la controparte, ma anzi va addebitata proprio al comportamento della società che per vari anni si è disinteressata delle sorti della merce inventariata, ciò che traspare in maniera chiara dagli atti.

Sulla base di quanto precede, in assenza di pregressa opposizione di AO 1, la domanda riconvenzionale volta alla restituzione della merce si rivela priva di interesse giuridico ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a) CPC e pertanto va dichiarata inammissibile.

Su questo specifico punto la sentenza pretorile, che ha respinto nel merito la domanda riconvenzionale, va riformata anche se con motivazioni diverse da quelle addotte dall’appellante che ha postulato lo stralcio dell’azione riconvenzionale (cfr. appello, pag. 2).

A titolo puramente abbondanziale si ribadisce quanto esposto dal Pretore ovvero che lo scritto doc. L non può essere qualificato di acquiescenza. Dagli atti si evince, infatti, che  AO 1 ha sempre contestato l’iniziativa processuale della controparte e con ogni evidenza non ha mai inteso ammettere di trattenere indebitamente la merce di cui AP 1 chiedeva la restituzione.

8.Da ultimo, con l’allegato di appello del 13 maggio 2015 e con il complemento all’appello (erroneamente denominato “reclamo”) dello stesso giorno (cfr. anche consid. 2), AP 1 contesta le valutazioni del Pretore riguardo alla ripartizione delle spese processuali e al valore di causa posto a fondamento delle stesse.  In particolare, l’appellante critica la determinazione del valore complessivo della lite operato dal Pretore ritenendo che per la domanda riconvenzionale il magistrato avrebbe dovuto considerare un valore pari a zero.   

8.1.     Giusta l’art. 91 CPC il valore litigioso è determinato dalla domanda (cpv. 1); nel caso in cui la domanda non verta su una determinata somma di denaro e le parti non si accordino in merito oppure le loro indicazioni in proposito siano manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice (cpv. 2). L’art. 94 CPC prevede inoltre che, in caso di domanda riconvenzionale, per la determinazione delle spese giudiziarie i valori litigiosi vengano sommati, eccetto che l’azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.

Nel caso concreto, il magistrato ha fissato il valore dell’azione riconvenzionale fondandosi sulle dichiarazioni di AP 1 la quale nei propri allegati ha ripetutamente quantificato l’importo della propria pretesa creditoria in fr. 338'700.- (cfr. risposta, pag. 12; conclusioni, pag. 20), corrispondente, a suo dire, al valore della merce al giorno dell’allestimento dell’inventario. Detto modo di procedere non pare arbitrario e merita di essere tutelato, ragion per cui le censure dell’appellante a questo proposito non possono essere accolte.

9.In definitiva, l’appello e il complemento all’appello (erroneamente denominato “reclamo”) del 13 maggio 2015 sono parzialmente accolti, ossia unicamente per quanto attiene alla dichiarazione di inammissibilità dell’azione riconvenzionale, mentre per il resto sono respinti, così come indicato nei considerandi che precedono.

Per quanto attiene alle spese e ripetibili di prima sede e alla loro ripartizione, la disamina della domanda riconvenzionale, con particolare riferimento all’accertamento dell’assenza di un interesse degno di protezione dell’attore riconvenzionale, ha necessitato uno studio approfondito ciò che giustifica di confermare gli importi fissati dal Pretore nella propria sentenza.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza quasi integrale dell’appellante (art. 106 CPC) e sono calcolate in applicazione degli art. 7 e 13 LTG nonché degli art. 11 e 13 Rtar. Non si giustifica di porre spese processuali a carico della parte appellata. L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

                              I.  L’appello del 13 maggio 2015 e il complemento all’appello del 13 maggio 2015 di AP 1 sono parzialmente accolti. Di conseguenza la decisione 7 aprile 2015 inc. OR.2011.13 della Pretura di Mendrisio Sud è così riformata:

1.    Invariato

2.    La domanda riconvenzionale del 4 novembre 2011 di AP 1 è inammissibile.

3.    Invariato

4.    Invariato

4.1.   Invariato

5.    Invariato.

                        II.   Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 12'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico; l’appellante rifonderà alla controparte fr. 10’000.- per ripetibili di appello.

                            III.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2015.87 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.12.2016 12.2015.87 — Swissrulings