Incarto n. 12.2015.5
Lugano 12 maggio 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nelle cause inc. SE.2013.45. SE.2013.66 e OR.2013.33 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse da
RE 1 rappr. dall' RA 1
contro
CO 1 rappr. dall' RA 2
e ora sulla domanda di ricusa presentata dall'attrice il 9 dicembre 2014 nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna PI 1, in merito alla quale questi ha comunicato di non ravvisare motivo alcuno di ricusazione, mentre il convenuto ha chiesto di respingere l'istanza;
domanda respinta dal Pretore viciniore con decisione 5 gennaio 2015 (inc. n. SO.2014.827 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città);
reclamante l'attrice che, con atto 16 gennaio 2015 chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnazione, l’accoglimento della domanda di ricusa, l'annullamento dei provvedimenti adottati il 24 novembre 2014 dal magistrato ricusato e l’assegnazione dell’incarto a un’altra Pretura, con protesta di spese e ripetibili;
mentre il convenuto, con osservazioni 16 febbraio 2015, ha chiesto di respingere il reclamo, con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 11 febbraio 2015 con cui la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con petizione 28 giugno 2013 (inc. SE.2013.45), 14 ottobre 2013 (inc. OR.2013.33) e 24 ottobre 2013 (inc. SE.2013.66) RE 1 ha convenuto in giudizio il CO 1 dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna nell'ambito di un contenzioso sorto tra le parti in merito a un contratto di locazione, e meglio a seguito della disdetta notificata alla conduttrice e per pretese pecuniarie da questa formulate nei confronti del locatore.
2.A seguito della disposizione ordinatoria sulle prove emanata il 24 novembre 2014 nelle tre procedure summenzionate, il 9 dicembre 2014 l'attrice ha formulato una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 lett. f CPC nei confronti del magistrato al quale è stata rimproverata una chiara prevenzione. Con ordinanza 11 dicembre 2014 il Pretore aggiunto ha sospeso le procedure e trasmesso gli incarti al Pretore viciniore unitamente alle osservazioni del Pretore ricusato che comunicava di non ravvisare motivo alcuno di ricusazione.
3.Con decisione 5 gennaio 2015 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, viciniore del Pretore ricusato, ha respinto la domanda di ricusazione, mettendo le spese processuali per complessivi fr. 450.- a carico dell'istante, condannata pure alla rifusione di fr. 600.- a titolo di ripetibili. Ricordato il tenore della norma invocata, il Pretore viciniore ha anzitutto rilevato come l’istanza non fosse sostanziata e risultasse quindi irricevibile, dovendo comunque la stessa essere respinta nel merito non potendo essere ravvisata prevenzione o parzialità del magistrato nelle decisioni ordinatorie del 24 novembre 2014. A mente del primo giudice non può costituire valido motivo di ricusazione del magistrato neppure la lunghezza dell'ordinanza 24 novembre 2014 o l'esigenza, insita in questo tipo di giudizio, di dover procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte e quindi addentrarsi, perlomeno parzialmente, nel merito di una fattispecie. Il Pretore viciniore ne ha quindi dedotto l’inapplicabilità nel caso concreto dell’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC.
4.Contro tale decisione l'attrice è insorta con reclamo 16 gennaio 2015 chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo al rimedio, l’accoglimento della domanda di ricusa, il conseguente annullamento dei provvedimenti adottati il 24 novembre 2014 dal Pretore ricusato e l’assegnazione degli incarti SE.2013.45, SE.2013.66 e OR.2013.33 alla Pretura supplente per la continuazione della procedura, con protesta di spese e ripetibili. Nella sua risposta del 16 febbraio 2015 il convenuto ha chiesto di respingere il reclamo, protestando a sua volta spese e ripetibili,
5.Con decisione 11 febbraio 2015 la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo, ponendo spese di giustizia a carico della reclamante, tenuta a rifondere alla controparte adeguate ripetibili.
6.Alla vertenza si applica il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC), sia in prima sede, sia in sede di reclamo. Secondo l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione di una “persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria” ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC è impugnabile mediante reclamo. Giusta l’art. 48 lett. b cifra 1 e 2 LOG l’autorità competente a occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello.
7.Il primo giudice ha già ampiamente esposto dottrina e giurisprudenza applicabili alla fattispecie, motivo per il quale risulta superfluo ribadirle in questa sede.
8.La reclamante produce i doc. A, B e C. Appare superfluo valutarne la proponibilità in questa sede (art. 326 CPC) non trattandosi a ben vedere di nuovi mezzi di prova, ma solo della copia delle decisioni 5 gennaio 2015 (SO.2014.827) e 24 novembre 2014 (inc. SE.2013.45), rispettivamente dell'istanza di ricusa 9 dicembre 2014, ovvero di atti degli incarti in questione.
9.Come rilevato dal Pretore, si pone il quesito della tempestività della ricusazione (art. 49 cpv. 1 CPC), tenuto conto che la relativa istanza è stata presentata solo il 9 dicembre 2014 invocando, a fondamento della pretesa prevenzione del giudice, le circostanze emerse al più tardi in occasione dell'emanazione dell'ordinanza processuale del 24 novembre 2014, recapitata due giorni dopo. Visto l'esito del giudizio la questione può comunque rimanere indecisa. Senz'altro intempestive risultano comunque le argomentazioni volte a dedurre un'imparzialità del Pretore dai considerandi del giudizio emesso da questa Camera il 3 dicembre 2013 nell'ambito di una procedura di espulsione della conduttrice (inc. n. 12.2013.162).
10. La reclamante espone preliminarmente una serie di considerazioni che non possono essere qualificate quali censure e risultano pertanto mere premesse di ordine generale, volte a puntualizzare come la professionalità e le capacità del Pretore ricusato non siano minimamente contestate. Essa chiede la ricusazione del Pretore intravvedendo nel suo comportamento una prevenzione, deducibile dall'eccesso di zelo manifestato nell'applicazione della massima inquisitoria sociale e dalla parvenza suscitata di avere già raggiunto un convincimento ("la sentenza in tasca", reclamo pag. 4). La censura, espressa in questi termini e con un vago accenno pure a difficoltà di "esprimersi sull'istruttoria seguita" (reclamo pag. 4), è anzitutto irricevibile per carente motivazione (art. 321 CPC) già solo per la sua stringata formulazione. La reclamante espone quindi, in modo parimenti irrito (art. 321 CPC) le circostanze a suo dire rilevanti ai fini dell'esito dei procedimenti in corso, sottolineando l'importanza che rivestirebbe la prova del sopralluogo offerta ma non considerata dal Pretore ricusato.
11. La reclamante contesta altresì la procedura seguita dal Pretore viciniore nel trattare l'istanza di ricusa in questione, siccome a suo dire il procedimento avrebbe dovuto essere diviso in due distinte fasi per dare alla ricusante la possibilità "di prendere compiutamente posizione nell'ambito dell'eccezione di ricusa dopo il responso del Giudice ricusato" (reclamo pag. 4). La lamentela, che si conclude con l'esplicita dichiarazione di volersi comunque rimettere alla valutazione della Corte, risulta infondata. La trasmissione degli incarti al Pretore viciniore è infatti avvenuta conformemente alle disposizioni procedurali applicabili. Il magistrato ricusato si è pronunciato ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CPC, limitandosi invero a stringatamente negare di avere motivi per ricusarsi, ovvero sostanzialmente a ribadire quanto (perlomeno implicitamente) già aveva espresso. Lo stesso dicasi in merito all'altrettanto succinta menzione dell'esigenza di un parziale esame di merito per statuire a proposito della rilevanza della prova richiesta, ragionamento già deducibile dall'ordinanza processuale 24 novembre 2014 posta alla base della ricusazione. La censura risulta pertanto inconsistente e, a ben vedere, appare come un tentativo di supplire alle lacune delle allegazioni rilevate dal giudizio impugnato, invocando ora una pretesa facoltà della parte ricusante di motivare compiutamente solo in un secondo tempo la sua domanda, tesi chiaramente contraria allo spirito e al tenore della norma che impone anzitutto una celere e esauriente motivazione (art. 49 cpv. 1 CPC).
12. Parimenti irricevibili per carente motivazione (art. 321 CPC), e peraltro pure infondati nel merito, risultano i rimproveri mossi al Pretore ricusato per essere giunto a non meglio specificate conclusioni, che risulterebbero "un multiplo delle argomentazioni di Controparte", peraltro in assenza di "eccezioni e argomentazioni" da parte di quest'ultima (reclamo pag. 10). La tesi, oltretutto manifestamente contraddittoria, non è atta a sostanziare la censura di imparzialità e a sovvertire il giudizio impugnato. Oltre a non confrontarsi nuovamente con il giudizio emesso dal Pretore viciniore, ovvero con l'oggetto del reclamo, le tesi della ricusante si esauriscono in soggettive valutazioni sull'asserita esigenza di condurre altrimenti gli accertamenti istruttori di merito. Inutilmente la reclamante propone in questa sede considerazioni relative al merito dei procedimenti pendenti in prima sede, lamentando in particolare la mancata possibilità di "compiere un'arringa sulla continuazione o meno dell'istruttoria" e proponendo altresì censure di merito (reclamo pag. 11). Come già indicato alle parti nel giudizio 9 gennaio 2015 della terza Camera civile del Tribunale d'appello (inc. n. 13.2014.114), l'errata o mancata assunzione di una prova andrà semmai contestata tramite l'impugnazione della decisione finale (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag 6748 i.f.).
13. A torto la reclamante rimprovera infine al Pretore viciniore di aver coinvolto il convenuto nella procedura di ricusa, ciò che costituirebbe motivo di annullamento e escluderebbe pure l'accollo di un'indennità per ripetibili. Anche questa censura va respinta, la facoltà di contestazione delle parti nel procedimento risultando dal disposto dall'art. 50 cpv. 1 CPC e dovendo peraltro essere dedotta dall'applicazione del principio generale di cui all'art. 53 CPC a fronte di una richiesta che, se accolta, è in grado di sottrarre il procedimento al giudice naturale. Si rileva abbondanzialmente come la reclamante nulla abbia eccepito al proposito in occasione dell'ordinanza 16 dicembre 2014 con la quale il Pretore viciniore assegnava al convenuto un termine per le osservazioni (atto IV) o dopo l'inoltro del relativo allegato il 23 dicembre 2013 (atto V).
14. In simili circostanze, non vi sono motivi oggettivi che possano far sorgere dubbi sull’imparzialità del Pretore ricusato nella trattazione delle procedure in questione (inc. n. SE.2013.45. SE.2013.66 e OR.2013.3 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna). L'istanza di ricusazione presentata il 9 dicembre 2014, per quanto ricevibile, va pertanto respinta e la decisione 5 gennaio 2015 del Pretore viciniore confermata. Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), tenuta a rifondere al convenuto congrue ripetibili. Sul piano federale, contro l’odierna decisione è proponibile il ricorso in materia civile (art. 92 cpv. 1 LTF), trattandosi di ricusazione. Il valore litigioso è di almeno fr. 165'926.20.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 segg. CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo 16 gennaio 2015 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali della procedura di reclamo in complessivi fr. 800.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere al CO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (a pagina seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro 30 giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 e 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 76 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF. La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).