Incarto n. 12.2015.29
Lugano 9 novembre 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.8 della Pretura - promossa con petizione 20 giugno 2011 da
RE 1 rappr. dall’ avv. RA 1
contro
CO 1 rappr. dall’ avv. RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna in solido della qui convenuta, dello TERZ 2 e di TERZ 1 al pagamento di fr. 856'202.65 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno attuale e futuro da lui patito a seguito di un atto illecito, domanda alla quale si sono opposti i convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 25 novembre 2014 ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 in relazione alla domanda presentata avverso CO 1;
preso atto della decisione 11 dicembre 2014, con la quale il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli nei confronti di CO 1, avendo dichiarato RE 1, con scritto 10 dicembre 2014, di volerla estromettere dalla lite;
e ora, sulla decisione 29 gennaio 2015, con cui il Pretore ha condannato l’attore a rifondere a CO 1 fr. 15'166.- a titolo di ripetibili;
reclamante l’attore con reclamo 9 febbraio 2015, con cui chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di, in via principale, non riconoscere alcuna indennità ripetibile a favore di CO 1 e, in via subordinata, di riconoscerla limitatamente a fr. 11'277.35, il tutto con protesta di spese, tasse e ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta con risposta 27 marzo 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 20 giugno 2011 RE 1 ha postulato la condanna in solido di TERZ 1, dello TERZ 2 e di CO 1 al pagamento di fr. 856'202.65, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno attuale e futuro da lui patito in seguito ad un atto illecito commesso da TERZ 1 nei suoi confronti la sera del 19 marzo 2009. All’epoca dei fatti quest’ultimo, minorenne, era ricoverato presso l’Ospedale __________ di __________. RE 1 ha fondato la responsabilità solidale nei confronti di TERZ 1 sull’art. 41 CO, verso lo TERZ 2 sulla Legge responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici e verso CO 1, madre di TERZ 1, sull’art. 333 CC.
B. Con decisione 25 novembre 2014 il Pretore ha respinto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio con riferimento alle pretese avanzate nei confronti di CO 1, ritenendo che l’azione inoltrata avverso quest’ultima fosse sprovvista di probabilità di successo. Il primo giudice ha ritenuto che le circostanze emergenti dalla documentazione già in possesso dell’attore al momento dell’inoltro della petizione facevano nutrire “seri e fondati dubbi riguardo alla sussistenza dei presupposti di una responsabilità di CO 1, …” (decisione 25 novembre 2014, pag. 3).
C. Con scritto 10 dicembre 2014 RE 1 ha dichiarato di volere estromettere dalla lite CO 1, ciò che il Pretore ha deciso con sentenza 11 dicembre 2014, assegnando a quest’ultima un termine di 5 giorni per determinarsi in merito alle ripetibili. Con decisione 12 dicembre 2014 il primo giudice ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio presentata da CO 1 e, con separata decisione di medesima data, quella presentata dall’attore con riferimento alle domanda presentate nei confronti degli altri due convenuti.
D. Statuendo il 29 gennaio 2015 il Pretore ha obbligato l’attore a rifondere a CO 1 fr. 15'166.- a titolo di ripetibili e, considerata l’impossibilità di riscuoterle vista la situazione economica dell’attore, ha ordinato che il patrocinatore della convenuta fosse adeguatamente remunerato dal Cantone giusta l’art. 122 cpv. 2 CPC con un importo di fr. 8'240.-.
E. Con reclamo 9 febbraio 2015 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di, in via principale, non assegnare un’indennità a titolo di ripetibili a favore di CO 1 e, in via subordinata, di riconoscerla limitatamente a fr. 11'277.35.
Con risposta 27 marzo 2015 CO 1 ha chiesto di respingere integralmente il reclamo. Le argomentazioni delle parti, per quanto necessario, saranno riprese nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. La decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, pag. 447), da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC); rilevato che la competenza a statuire su quel rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel primo caso quindi, a dipendenza della materia, alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo caso alla Camera civile dei reclami (sentenza della II CCA del 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137). Nella fattispecie è data la competenza di questa Camera a statuire sul reclamo, essendo stata impugnata la decisione pretorile sull’attribuzione delle ripetibili in una vertenza di responsabilità civile con valore litigioso superiore a fr. 10'000.-. Il reclamo è stato inoltrato tempestivamente e nulla osta alla sua trattazione nel merito.
3. Nella procedura di reclamo non sono ammissibili allegazioni di nuovi fatti e la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Lo scritto 10 marzo 2009 concernente la richiesta di collocamento formulata dall’Ospedale __________ all’indirizzo dell’Autorità regionale di protezione competente (già Commissione tutoria regionale), prodotto dal reclamante in questa sede (doc. C), pur facendo parte del fascicolo processuale, è stato prodotto il 29 dicembre 2014, quindi successivamente all’estromissione dalla lite di CO 1 e non può essere considerato in questa sede. Non così per il doc. B (scritto 10 dicembre 2014), già facente parte dell’incarto di prima sede.
4. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato è impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio, ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
5. In concreto è litigiosa l’indennità ripetibile di fr. 15'166.- che il Pretore ha stabilito in base alla soccombenza di RE 1, tenendo conto del principio secondo cui in caso di desistenza le ripetibili devono essere calcolate “sulla base della nota formula con cui l’onorario ad valorem è mediato con quello ad horam” (decisione 29 gennaio 2015, pag. 2). Il reclamante non contesta la conclusione del primo giudice secondo cui la richiesta di data 10 dicembre 2014 dell’attore di estromettere la convenuta dalla lite costituisce un caso di desistenza giusta l’art. 241 CPC e che pertanto la parte soccombente coincide con la parte attrice giusta l’art. 106 CPC. Egli rimprovera il Pretore per avere respinto la sua richiesta di ripartire le spese giudiziarie secondo equità in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. b e f CPC. In particolare il reclamante contesta la conclusione del primo giudice, secondo cui già al momento dell’inoltro della petizione egli era in possesso di tutti i documenti necessari per escludere una responsabilità civile di CO 1. A suo dire, solo la consultazione della cartella clinica di TERZ 1 “avrebbe potuto chiarire se la madre, detentrice dell’autorità parentale, avesse o meno avuto un ruolo consultivo e/o decisionale nell’ambito della fissazione del piano terapeutico/contenitivo del figlio” (reclamo, n. 1.2, pag. 4). In altre parole, per determinare l’estromissione dalla lite della madre sarebbe stato necessario consultare la cartella clinica del figlio. La richiesta di estromissione sarebbe da ricondurre unicamente alla mancata concessione del gratuito patrocinio e alla sua modesta situazione finanziaria.
5.1 Preliminarmente si rileva che il reclamante si limita a riproporre la sua richiesta di prescindere dall’applicazione del principio di soccombenza sancito dall’art. 106 CPC adducendo i medesimi motivi già fatti valere in prima istanza, senza confrontarsi con la decisione del Pretore e senza spiegare perché quest’ultima sarebbe manifestamente errata o violerebbe il diritto. Tale modo di procedere non adempie ai presupposti di motivazione richiesti dall’art. 321 cpv. 1 CPC (le esigenze di motivazione del reclamo corrispondono a quelle dell’appello giusta l’art. 311 cpv. 1 CPC, cfr. decisione del TF 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013 consid. 3.4 e supra consid. 4). Su questo punto il reclamo è pertanto irricevibile. Per i motivi che andranno illustrati nei prossimi considerandi, lo stesso si rileva comunque anche infondato.
5.2 Giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste di principio a carico della parte soccombente. Il giudice è tuttavia libero di prescindere da tale principio e di ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 4 CC), quando il criterio di ripartizione secondo la soccombenza si rileva troppo severo e ingiusto. In questi casi l’art. 107 CPC permette al giudice di ripartire le spese giudiziarie secondo il suo prudente criterio (decisione del TF 5A_816/2013 del 12 febbraio 2014 consid. 4.1 e riferimenti). Questo è in particolare il caso quando una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio oppure circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. b e f CPC). La norma ha carattere potestativo e il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento, sia per quanto attiene alle modalità di ripartizione secondo il principio di soccombenza, sia per quanto attiene alla possibilità di derogare a tale principio (DTF 139 III 358 consid. 3, pag. 360), censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (II CCA 15 aprile 2015 inc. n. 12.2014.39, 3 marzo 2015 inc. 12.2014.125, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66).
5.3 Il reclamante ribadisce anche in questa sede che solo la consultazione della cartella clinica di TERZ 1 avrebbe permesso di stabilire la responsabilità civile di CO 1, quale detentrice dell’autorità parentale, in particolare il suo ruolo nella decisione di ricovero coatto e nell’elaborazione del successivo piano terapeutico. Ritenuto che il detentore della cartella clinica aveva sempre negato la sua consultazione, l’inoltro della petizione risultava necessario.
Dal fascicolo processuale emerge che l’attore al più tardi il 15 settembre 2010 (doc. K), con l’invio dei documenti da lui richiesti da parte del Consiglio di Stato (presa di posizione della Divisione della salute pubblica del 2 giugno 2010, rapporti medici di data 14 e 16 aprile 2010, cfr. doc. K) è venuto a conoscenza che al momento dei fatti oggetto di causa, avvenuti il 19 marzo 2009, il figlio diciassettenne della qui convenuta era degente presso l’Ospedale __________ di __________ a seguito di un ricovero coatto ordinato il 5 marzo 2009. Sulla base di un progetto terapeutico concordato tra il paziente e il medico curante dell’Ospedale menzionato, il 18 marzo 2009 TERZ 1 è stato trasferito nel reparto riabilitativo, con una presa a carico meno contenitiva (doc. H e K). Ritenuto che la responsabilità civile del detentore dell’autorità parentale per i danni cagionati da un minorenne presuppone la comunione domestica (art. 333 CCS) e che nel caso concreto madre e figlio al momento dei fatti non abitavano assieme, la produzione della cartella clinica per valutare un eventuale coinvolgimento della madre quale detentrice dell’autorità parentale nella decisione di ricovero coatto, rispettivamente nella determinazione del piano terapeutico, risulta del tutto irrilevante. Come rettamente accertato dal Pretore il reclamante disponeva di tutte le informazioni necessarie per procedere ad una valutazione della situazione e escludere una responsabilità civile della madre, qui convenuta, già prima dell’inoltro della petizione 20 giugno 2011. In queste circostanze, e tenuto conto dell’attenzione che si poteva esigere da lui, adeguatamente rappresentato da un professionista (art. 3 cpv. 2 CCS), non si vedono motivi che giustifichino una diversa ripartizione delle spese in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. b e f CPC. E’ infatti compito delle parti quello di valutare preliminarmente le possibilità di esito positivo di una causa, rispettivamente le conseguenze di un esito negativo, senza confidare sul fatto che il giudice, in applicazione del suo potere di apprezzamento, procederà ad una diversa ripartizione delle spese per motivi di equità (Sterchi, Berner Kommentar ZPO, 2012, Art. 107 N 21).
Si deve dunque concludere che il Pretore, respingendo la richiesta del qui reclamante di prescindere dall’applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell’art. 106 CPC per motivi di equità, non ha abusato del suo ampio potere di apprezzamento. La decisione su questo punto deve di conseguenza essere confermata.
6. In via subordinata il reclamante contesta l’importo delle ripetibili riconosciuto dal Pretore in favore di CO 1. Egli non solleva alcuna critica al metodo applicato dal primo giudice, il quale ha calcolato le ripetibili sulla base di una media ponderata tra l’onorario ad valorem e quello ad horam, ma ritiene il dispendio orario di 22 ore considerato dal Pretore per l’allestimento della risposta eccessivo, poiché i dettagli della richiesta attorea erano già noti alla controparte prima dell’inoltro della petizione, ricalcando quest’ultima quanto già contenuto nell’istanza di conciliazione. Questa tesi non può essere seguita. La procedura di conciliazione (art. 197 segg. CPC) è fondamentalmente informale e orale ed è finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti. La mancata comparizione del convenuto, personalmente o per il tramite del suo rappresentante, non ha effetti preclusivi e l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancato accordo (art. 209 – 212 CPC). Ne discende che la preparazione del patrocinatore per la procedura di conciliazione sarà prevalentemente una preparazione limitata al perseguimento di un accordo, che potrebbe anche limitarsi al semplice rifiuto di qualsiasi proposta conciliativa senza entrare nel merito della questione, e non alla difesa dei diritti della parte patrocinata in una procedura decisionale. Dall’incarto relativo alla procedura di conciliazione non emerge del resto alcun elemento che possa far ritenere una preparazione del patrocinatore di CO 1 finalizzata alla difesa di quest’ultima come in una procedura giudiziaria. In queste circostanze, sulla base degli atti, la quantificazione in 22 ore dell’onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente per l’esame della complessa petizione, corredata da numerosi documenti, per lo studio dell’incarto, la scelta della strategia processuale, la discussione con la cliente e per la preparazione e l’allestimento della risposta (24 pagine), non appare manifestamente eccessiva, tenuto conto dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il giudice in quest’ambito. Infine non si vede in che modo il fatto che il contenuto dell’allegato responsivo concerna prevalentemente la questione della responsabilità civile della convenuta e non contesti nel dettaglio la quantificazione del danno possa avere un’influenza nella determinazione del dispendio orario. A quel momento una contestazione dettagliata delle varie poste di danno non era ancora possibile poiché, per ammissione stessa dell’attore nella petizione, le conseguenze delle lesioni subite erano ancora in evoluzione e non definitive.
7. Visto quanto si è detto, il reclamo, per quanto ricevibile, va respinto. Le spese giudiziarie, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 15'166.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) del reclamante. Le spese processuali di seconda sede sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG), la quale prevede per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello una tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e 10'000.- (art. 14).
Alla reclamante è assegnata un’indennità per ripetibili di fr. 600.- calcolata secondo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar),
decide: 1. Il reclamo 9 febbraio 2015 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la decisione 29 gennaio 2015 della Pretura __________, è confermata.
2. Gli oneri processuali della procedura di reclamo di fr. 300.-, già parzialmente anticipati dal reclamante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).