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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.07.2017 12.2015.218

7 luglio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,364 parole·~12 min·2

Riassunto

Contratto di lavoro: disdetta straordinaria Estensione della domanda pecuniaria con le conclusioni scritte motivazione dell'appello

Testo integrale

Incarto n. 12.2015.218

Lugano 7 luglio 2017/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.617 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 29 settembre 2008 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 269'466.- oltre interessi di mora, e alla restituzione degli oggetti indicati al punto 3 del petitum, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per un importo pari a fr. 260'000.-; pretesa pecuniaria aumentata con le conclusioni scritte a fr. 301'812.02, oltre interessi di mora, mentre che la richiesta di restituzione di oggetti è stata limitata a quelli elencati nel doc. O;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e, in via subordinata, ha posto in compensazione un credito di fr. 219'950.-, oltre interessi;

richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 26 ottobre 2015, accogliendo parzialmente la petizione limitatamente all’importo di fr. 19'083.10 netti, oltre interessi al 5% dal 2 febbraio 2007, rigettando per tale importo l’opposizione al precetto esecutivo menzionato e ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia e le spese in ragione di fr. 7'400.-, e a carico della convenuta in ragione di fr. 600.-, con l’obbligo per l’attore di rifondere a quest’ultima fr. 8'000.- a titolo di ripetibili ridotte;

appellante l’attore con atto di appello 26 novembre 2015 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere parzialmente la petizione per fr. 173'973.13, oltre interessi, con contestuale rigetto definitivo dell’opposizione al menzionato precetto esecutivo per tale importo, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 15 gennaio 2016 la convenuta postula la reiezione integrale del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                A.  Con contratto di lavoro 29 febbraio 2000 AP 1 è stato assunto alle dipendenze di __________ B__________ SA, con il compito di occuparsi “dell’assunzione, dell’istruzione, della vigilanza, dell’organizzazione del lavoro delle nuove venditrici e inoltre dell’amministrazione della società AO 1” (doc. 1). Dal 2002 egli ha assunto la funzione di rappresentante e direttore di AO 1. Il rapporto di lavoro è stato disdetto con effetto immediato il 2 febbraio 2007 dalla datrice di lavoro (doc. F).

                            B.  Con petizione 29 settembre 2008 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 269'466.-, oltre interessi di mora, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per un importo di fr. 260'000.- e la restituzione di determinati oggetti lasciati presso il suo vecchio luogo di lavoro. In breve, egli ha contestato la sussistenza di motivi tali da giustificare il suo licenziamento immediato e ha pertanto chiesto fr. 60'000.- a titolo di salario che avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta di due mesi, oltre a un’indennità di fr. 60'000.- giusta l’art. 337c cpv. 3 CO. L’attore ha inoltre postulato il riconoscimento di fr. 21'133.80 a titolo di salario per il mese di gennaio 2007 (pari al 10% degli incassi delle vendite), che la convenuta non gli avrebbe versato, di fr. 40'000.- a titolo di provvigioni su incassi non conteggiati per gli anni 2002 – 2004, di almeno fr. 75'000.- a seguito di una doppia deduzione dell’IVA e fr. 13'333.- per ferie non godute. Egli ha infine richiesto la restituzione di determinati oggetti che la datrice di lavoro non gli avrebbe permesso di recuperare dopo il suo licenziamento in tronco.      

                            C.  Con risposta 29 ottobre 2008 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e, in via subordinata , ha posto in compensazione un credito di fr. 219'950.- oltre interessi, costituito dall’importo di fr. 212'000.- fatto valere in via riconvenzionale nella procedura di cui all’inc. OA.2007.395 della Pretura di Lugano, sezione 3, e da complessivi fr. 7'950.- a titolo di ripetibili riconosciute nelle cause di cui agli incarti n. OA.2007.395, n. OA.2008.111 e n. DI.2007.721 della medesima Pretura. Per quanto attiene agli oggetti rivendicati dall’attore, la datrice di lavoro ha sostenuto di avergli restituito tutto quanto di sua proprietà il 6 luglio 2007, dopo l’udienza cautelare. I quadri da 64 a 73 le sarebbero invece stati regalati o venduti dall’attore. 

                            D.  Nella replica e nella duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste, l’attore riconoscendo le pretese a titolo di ripetibili poste in compensazione dalla controparte e contestando invece la pretesa oggetto della causa inc. n. OA.2007.395 e la sua compensazione. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e versato agli atti i rispettivi memoriali conclusivi, l’attore aumentando la pretesa pecuniaria a complessivi fr. 301.812.02, oltre interessi di mora, e limitando la richiesta di restituzione di oggetti ai quadri elencati nel doc. O (ad eccezione del n. 64, pacificamente regalato alla controparte) e a uno specchio con cornice.

                            E.  Con decisione 26 ottobre 2015 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AO 1 a pagare l’importo complessivo di fr. 19'083.10 netti, oltre interessi dal 2 febbraio 2007, rigettando in via definitiva, per tale importo, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico dell’attore per fr. 7'400.- e a carico della convenuta per fr. 600.-, obbligando il primo a rifondere alla controparte fr. 18'000.- a titolo di ripetibili ridotte.

                             F.  Con appello 26 novembre 2015 l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione per fr. 173'973.13, oltre interessi, e rigettare in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per tale importo, con protesta di spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 15 gennaio 2016 la convenuta chiede di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                                  L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

                             2.  Nella decisione impugnata il Pretore ha dapprima ritenuto inammissibile l’aumento della pretesa salariale fatta valere dall’attore solo con le conclusioni scritte. Egli ha ritenuto che l’estensione della richiesta fosse il risultato di un nuovo calcolo eseguito dall’attore sulla base dei documenti di cui ai doc. I°-2 e I°-4 (inc. rich. OA.2007.395), prodotti agli atti l’8 maggio 2008 e dunque già noti alle parti prima dell’inoltro della petizione oggetto della presente causa. Il primo giudice ha pertanto esaminato le pretese dell’attore limitatamente agli importi fatti valere negli allegati introduttivi. Nel merito il Pretore ha ritenuto giustificata la disdetta straordinaria pronunciata dalla datrice di lavoro il 2 febbraio 2007 e, di conseguenza, ha respinto le pretese salariali fatte valere dall’attore per il periodo 3 febbraio – 30 aprile 2007 e la richiesta di un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO. Il primo giudice ha invece riconosciuto al dipendente un credito salariale di complessivi fr. 31'673.20 lordi (pari a fr. 27'033.10 netti) a titolo di salario per il mese di gennaio 2007 (fr. 19'109.60 lordi) e per il 1° e il 2 febbraio 2007 (fr. 1'522.85 lordi), e a titolo di vacanze non godute (fr. 11'040.75 lordi), dal quale ha dedotto l’importo di fr.  7'950.- posto in compensazione dalla controparte. Il primo giudice ha pertanto accolto la petizione per l’importo complessivo di fr. 19'083.10 netti, respingendo tuttavia la pretesa di fr. 115'000.- fatta valere dall’attore a titolo di provvigioni asseritamente maturate negli anni 2002 – 2006 e quella volta alla restituzione degli oggetti. 

                             3.  Il giudizio con il quale il Pretore ha ritenuto giustificata la disdetta straordinaria del rapporto di lavoro e negato il riconoscimento delle pretese salariali per il periodo 3 febbraio – 30 aprile 2007 e dell’indennità giusta l’art. 337c cpv. 3 CO, nonché quello con il quale ha respinto l’azione di rivendicazione, non sono contestati in questa sede. L’appellante si limita in sostanza a censurare le modalità di calcolo applicate dal Pretore per determinare l’ammontare del salario e lo rimprovera di non avere considerato i documenti di cui al plico I°-2 e I°-4 dell’incarto richiamato OA.2007.395. A suo dire, sulla base di tale documentazione sarebbe possibile stabilire l’esatto ammontare dello stipendio dovuto per il mese di gennaio 2007 e per i due giorni del mese di febbraio 2007, delle provvigioni asseritamente dovute per il periodo 2002 - 2006 e dell’importo richiesto a titolo di vacanze non godute. Egli chiede pertanto che gli sia riconosciuto l’importo complessivo di fr. 181'923.13 (fr. 27'744.85: salario gennaio 2007; fr. 2'655.41: salario per i due giorni del mese di febbraio 2007; fr. 138'867.53: provvigioni 2002 – 2006; fr. 12'655.33: vacanze non godute), dal quale dedurre la somma di fr. 7'950.- posta in compensazione dalla controparte e da lui riconosciuta, per un importo totale pari a fr. 173'973.13, oltre interessi.

                             4.  Si rileva preliminarmente che per quanto concerne le pretese salariali per i mesi di gennaio e febbraio 2007, e per le provvigioni per gli anni 2002 – 2006, l’appellante si limita a trascrivere quanto già formulato in sede di conclusioni scritte (appello ad 4.1, 4.2, 4.3 corrispondente alle conclusioni, pag. 6, 8, 9). Tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità per carente motivazione di queste parti dell’appello, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nel ritenere irricevibile la motivazione di appello che si limita alla semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo alla riproduzione di ampi stralci degli stessi (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 e riferimenti).

                                  Parimenti irricevibile la censura riguardante l’importo riconosciuto a titolo di vacanze non godute. La circostanza che il salario determinante “deve essere calcolato sulla base dei ricavi risultanti dalle schede contabili di cui al doc. I°-2 per l’anno 2006” (appello, pag. 7) è infatti stato addotto per la prima volta, e con ciò tardivamente, solo in questa sede, ciò che comporta l’irricevibilità della stessa (art. 317 cpv. 1 CPC).

                             5.  L’appello è pure irricevibile nella misura in cui non si confronta con la conclusione del Pretore, che ha ritenuto inammissibile l’aumento della pretesa salariale fatta valere dall’attore in sede di conclusioni scritte sulla base dei doc. I°-2 e I°-4 di cui all’incarto richiamato n. OA.2007.395. Il primo giudice, dopo avere esposto dottrina e giurisprudenza sulla questione dell’ammissibilità di un aumento della domanda pecuniaria secondo il diritto procedurale cantonale (applicabile nel caso concreto in prima istanza in virtù dell’art. 404 cpv. 1 CPC), ha ritenuto che nel caso concreto l’aumento della pretesa salariale non era il risultato di nuove emergenze istruttorie bensì di un nuovo calcolo delle pretese basato sui doc. I°-2 e I°-4, versati agli atti nell’incarto qui richiamato OA.2007.395, e pertanto noti alle parti già prima dell’inoltro della petizione oggetto della presente causa (sentenza impugnata, consid. 8). L’appellante, limitandosi a sostenere che non vi sarebbe stata “alcuna mutazione dell’azione, né aumento della pretesa finale complessiva, bensì unicamente un adeguamento delle singole poste indicate“ (appello, pag. 8), non adempie ai presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC.

                                  Si rileva di transenna che la tesi dell’appellante non può con ogni evidenza essere seguita. L’eventuale adeguamento di singole poste deve infatti restare nei limiti dell’importo rivendicato con la domanda, ciò che non è il caso nella fattispecie, atteso che l’importo complessivo richiesto con le conclusioni, cifrato in fr. 301'812.02, è superiore a quanto richiesto con la petizione (fr. 269'466.-).

                             6.  Ne discende che l’appello dell’attore è irricevibile. La decisione 26 ottobre 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è conseguentemente confermata.

                                  Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 154'890.- (173'973.13 ./. fr. 19'083.10), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                 1.  L’appello 26 novembre 2015 di AP 1 è irricevibile. Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.

                             2.  Gli oneri processuali di fr. 6'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.per ripetibili d’appello.

                             3.  Notificazione:

-; -.  

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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