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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.03.2016 12.2015.210

3 marzo 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,440 parole·~7 min·4

Riassunto

Scioglimento di SA per carenze organizzative - appello - ripristino della situazione legale

Testo integrale

Incarto n. 12.2015.210

Lugano 3 marzo 2016/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.761 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza 7 ottobre 2015 da

AO 1  

contro

AP 1 rappr. dall’avv. RA 1  

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di revisione (art. 727 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 2 novembre 2015, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con ricorso 13 novembre 2015, con cui ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di ordinare la reiscrizione della società a RC, protestando spese e ripetibili;

mentre l'istante con scritto 25 novembre 2015 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni, protestando tasse, spese e indennità;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:    

                                  che con istanza 7 ottobre 2015 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva dell’organo di revisione a seguito delle dimissioni del suo revisore __________ (cfr. doc. A) e invano diffidata sia con raccomandata del 30 giugno 2015 (doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC del 31 agosto 2015 (doc. C) a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che il 9 ottobre 2015 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza ed agli atti;

                                  che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 2 novembre 2015 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società (dispositivo n. 1) e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 2), senza prelevare né tasse né spese (dispositivo n. 3);

                                  che con ricorso (recte: appello) 13 novembre 2015 la convenuta ha chiesto di annullare la decisione impugnata (recte: di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l’istanza, ovvero di annullare la decisione di scioglimento e di messa in liquidazione della società) e di ordinare la reiscrizione della società a RC con protesta di tasse, spese e ripetibili, rilevando che la situazione legale era stata ripristinata il 10 novembre 2015 con la nomina del nuovo ufficio di revisione (cfr. verbale dell’assemblea generale straordinaria della società allegato al doc. D prodotto con il rimedio), il quale il 9 novembre 2015 aveva già dichiarato l’accettazione del mandato (cfr. dichiarazione di accettazione di __________ allegata al doc. D prodotto con il rimedio), ritenuto che l’11 novembre 2015 la relativa istanza era poi stata inoltrata a RC (cfr. doc. D prodotto con il rimedio);

                                  che con scritto 25 novembre 2015 l’istante ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni, protestando tasse, spese e indennità, dopo aver aggiunto che l’istanza di nomina del nuovo organo di revisione della convenuta gli era pervenuta l’11 novembre 2015 e che l’incarto era completo per l’iscrizione;

                                  che nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento è ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società, in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti, con la raccomandata del 30 giugno 2015 prima (doc. B) e con la pubblicazione sul FUSC del 31 agosto 2015 poi (doc. C), né tanto meno all’ordinanza pretorile 9 ottobre 2015 con cui le era stato assegnato un ultimo termine per presentare eventuali osservazioni scritte, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe ossequiato ad eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante, se del caso previa assegnazione di un termine per anticipare le spese del revisore (TF 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6);

.                                 che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

                                  che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come è stato confermato dall’istante nel suo scritto 25 novembre 2015 e come del resto risulta dalle prove allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), l’11 novembre 2015 la convenuta aveva provveduto a notificare all’AO 1 un nuovo organo di revisione, nominato in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 10 novembre 2015;

                                  che in tali circostanze l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di revisione (art. 727 CO) deve ora essere respinta, ritenuto che l’ulteriore richiesta di reiscrizione della società a RC è invece irricevibile, la stessa non essendo mai stata radiata;

                                  che le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6 SJ 132 I pag. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

                                  che per la decisione di primo grado (di accoglimento dell’istanza) il Pretore non aveva prelevato tasse o spese, né aveva attribuito ripetibili: il ribaltamento della decisione di merito (nel senso della reiezione dell’istanza che ora s’impone) non è tuttavia tale da modificare quel giudizio a favore della convenuta, visto e considerato che alla stessa non erano state accollate spese processuali e che essa non potrebbe pretendere l’attribuzione di ripetibili, non solo per il fatto di non aver effettuato atti processuali nella prima sede, ma pure in quanto per diritto federale nella particolare procedura all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);

                                  che la situazione è invece diversa per le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello;

                                  che la presente procedura - come già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);

                                  che in definitiva l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono.

Per questi motivi

richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG

decide:                   

                              I.  L’appello 13 novembre 2015 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                  § Di conseguenza la decisione 2 novembre 2015 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:

                                   1.     L’istanza 7 ottobre 2015 dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.

                                         2.     (annullato)

                                         3.     (invariato)

                             II.  Le spese processuali di fr. 1'500.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                            III.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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