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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.10.2017 12.2015.176

25 ottobre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,403 parole·~12 min·3

Riassunto

Onorario dell'avvocato - onere di allegazione e della prova

Testo integrale

Incarto n. 12.2015.176

Lugano 25 ottobre 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini, vicepresidente, Balerna e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2014.25 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 19 giugno 2014 da

AO 1  

contro

AP 1 rappr. dall' RA 1  

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'954.25 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2013;

domanda avversata dalla convenuta, la quale ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che il Pretore, con sentenza 28 agosto 2015, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a pagare all'attore fr. 10'938.25 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2013;

appellante la convenuta con atto d'appello 30 settembre 2015, con cui chiede, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e di respingere integralmente la petizione, in via subordinata, di riformarlo nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 2'480.- e di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza; l'appellante protesta inoltre spese e ripetibili di questa sede;

mentre l'attore, con risposta 28 ottobre 2015, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza 6 maggio 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha condannato R__________ Sagl, con sede a __________ (in seguito fallita), e la qui convenuta AP 1, con sede a __________ (VS), a versare in solido a __________ K__________ e __________ Q__________ l'importo di fr. 230'050.- oltre interessi (inc. richiamato OR.2012.5 della citata Pretura). Le convenute erano patrocinate entrambe dal qui attore, avv. AO 1.

                                  B.   Il 3 luglio 2013 l'avv. AO 1 ha quindi emesso a carico di R__________ Sagl e della qui convenuta AP 1 la propria nota professionale relativa alle prestazioni fornite nella causa citata, per complessivi fr. 27'354.25, IVA compresa (doc. E nell'incarto richiamato della conciliazione CM.2014.28 della citata Pretura). A ciascuna parte è stato chiesto il versamento della metà dell'importo, quindi fr. 13'677.10 (cfr. i richiami di pagamento doc. F, G nell'inc. di conciliazione). Il 18 luglio successivo AP 1 ha messo in discussione la facoltà del legale di aver condotto il processo a suo nome senza che essa avesse ricevuto gli atti od anche solo delle informazioni in merito (doc. I nell'inc. di conciliazione). Ne è seguita una corrispondenza tra le parti rispettivamente tra l'attore e il legale vallesano della convenuta (doc. J, K, N, O, P, Q nell'inc. della conciliazione); quest'ultimo ha pure messo in discussione l'esposizione, senza spiegazioni e dettagli, dell'onorario di fr. 24'000.-, oltre che il suo ammontare, giudicato eccessivo (cfr. doc. N nell'inc. della conciliazione).

                                  C.   a. Con petizione 19 giugno 2014 l'avv. AO 1 ha quindi convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, alla quale ha chiesto di condannare quest'ultima al versamento in suo favore di fr. 21'954.25 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2013 a titolo di pagamento dell'intera nota professionale 3 luglio 2013, di fr. 27'354.25, dedotti fr. 5'400.- a titolo di acconto già versati da R__________ Sagl (doc. E nell'inc. della conciliazione).

                                         Con risposta 18 agosto 2014 AP 1 ha sollecitato la reiezione integrale della petizione, perché l'attore non l'aveva informata sull'avvio della procedura giudiziaria, sul suo prosieguo e sul suo esito, ed inoltre perché non aveva provato l'onorario preteso.

                                         b. Esperita l’istruttoria, con sentenza 28 agosto 2015 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 10'938.25, oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2013.

                                         Il giudice di prima istanza ha accertato, in primo luogo, che tra le parti in causa era sorto un contratto di mandato (consid. 1-3 del giudizio impugnato) e che l'attore non aveva violato i suoi obblighi di informazione della mandante (consid. 4-7). Il Pretore ha in seguito determinato l'onorario a favore del legale, riducendolo a fr. 13'800.-. Le altre posizioni della nota professionale, per complessivi fr. 1'328.-, non erano invece contestate. La remunerazione totale assommava pertanto a fr. 16'338.25 così composti:

                                         - fr. 13'800.- onorario;

                                         - fr. 1'328.- spese;

                                         - fr. 1'210.25 IVA.

                                         Dedotto l'acconto di fr. 5'400.- , il residuo dovuto, in veste di debitrice solidale, dalla convenuta ammontava a fr. 10'938.25 (consid. 8-12).

                                         Le spese processuali sono state ripartite in ragione di metà per parte, mentre le ripetibili sono state compensate (consid. 13).

                                         La convenuta è inoltre stata tenuta a rifondere all'attore la metà delle spese processuali della procedura di conciliazione, ovvero fr. 300.-, e a corrispondergli fr. 985.- per ripetibili sempre riferite a quest'ultima procedura (consid. 13).

                                  D.   a. Con atto di appello 30 settembre 2015 AP 1 impugna il giudizio pretorile. Sostiene che l'attore non ha dimostrato la congruità della sua pretesa d'onorario e che il Pretore, in buona sostanza, gli è indebitamente corso in aiuto, ricercando e valutando le prestazioni svolte dal professionista. Per questo motivo l'appellante chiede, in via principale, che tutte le pretese dell'avv. AO 1 vengano rigettate. In subordine l'appellante riconosce a favore di quest'ultimo un onorario di fr. 7'880.- (20 ore lavorative a fr. 498.-/ora), per cui - dedotto l'acconto già versato - essa gli dovrebbe ancora fr. 2'480.-. AP 1 domanda pertanto, in via subordinata, di accogliere la petizione limtatamente a quest'ultimo importo, fermo restando che le spese processuali di prima istanza e quelle della conciliazione siano poste a carico della controparte.

                                         Protesta inoltre spese e ripetibili di questa sede.

                                         b. Con risposta 28 ottobre 2015 l'attore, qui appellato, chiede che l’impugnativa venga respinta. Protesta a sua volta spese e ripetibili.

Considerato

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 8 CC, l’avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato, il suo corretto adempimento - requisiti in concreto assodati - nonché la congruità della sua pretesa (RtiD I-2014 n. 24c consid. 5 con rinvii). Per poter provare un fatto egli deve inoltre imprescindibilmente, preventivamente allegarlo e specificarlo (art. 55 cpv. 1 CPC).

                                   2.   2.1. In concreto, attraverso la petizione 19 giugno 2014 l'attore ha richiamato la nota professionale 3 luglio 2013, versata agli atti nella procedura di conciliazione (doc. E di quest'ultima), che esponeva un onorario di fr. 24'000.-, senz'altra spiegazione. A fronte della contestazione dello stesso sollevata dalla convenuta in risposta, l'attore non ha replicato (quantomeno all'udienza di prime arringhe, la causa essendo trattata secondo la procedura semplificata), mentre che l'istruttoria è stata incentrata sulla sussistenza di un rapporto di mandato e sulla sua corretta esecuzione. In sede di conclusioni l'attore ha comunque affermato che "l'onorario fatturato è commisurato al valore di causa (fr. 230'050.-) e alla complessità della vertenza, degli allegati e dell'istruttoria" (cfr. conclusioni 29 maggio 2015, cifra 5.5, pag. 5).

                                         Non sussistendo un accordo tra le parti in merito all'ammontare dell'onorario od ai parametri per il suo calcolo, non essendo inoltre stato invocato o dimostrato un uso che potesse prestarsi a tale scopo, il Pretore ha ritenuto di dover procedere alla sua determinazione in base a tutte le circostanze, ovvero al tempo impiegato, alla difficoltà della fattispecie trattata, ai rischi di causa, a tariffe per analoghe prestazioni, all'esigenza di copertura dei costi generali effettivi (consid. 9 in initio, pag. 13 del giudizio impugnato).

                                         Dopo aver rilevato che l'attore non aveva prodotto una specifica delle sue prestazioni né aveva spiegato come fosse stato calcolato l'onorario (ad esempio quantificando le ore prestate), il Pretore ha ritenuto di comunque disporre di sufficienti elementi per procedere ad una determinazione del suo ammontare (cfr. consid. 10, pag. 14 del giudizio impugnato). Consultando l'incarto della causa in cui l'attore aveva patrocinato la convenuta (inc. OR.2012.5), che era stato trattato dallo stesso Pretore e che era stato richiamato agli atti durante l'istruttoria, il giudice di prima istanza ha proceduto ad una minuziosa verifica delle prestazioni del legale, stimando in 35 ore il dispendio orario complessivo. Egli ha altresì ritenuto di dover tener conto degli art. 11 segg. Rtar, concernenti l'assegnazione delle ripetibili nelle cause giudiziarie, e delle ripetibili assegnate alla controparte (fr. 13'900.-), interamente vittoriosa nella citata vertenza, per stabilire in fr. 13'800.- l'onorario a favore dell'avv. AO 1. Importo che corrispondeva al 6% del valore litigioso, rispettivamente a fr. 394.-/ora (cfr. consid. 10, pag. 14 seg. dell'impugnato giudizio).

                                         Ora, né il modo di procedere né la motivazione addotta dal primo giudice possono essere condivise da questa Corte.

                                         2.2. Intanto, in sede di petizione l'attore si è semplicemente limitato a richiamare la propria nota professionale, in cui esponeva laconicamente l'onorario di fr. 24'000.-. A fronte della contestazione dello stesso da parte della convenuta (cfr. risposta 18 agosto 2014, ad 16, pag. 4), l'attore non ha intrapreso alcunché; in particolare egli non ha fornito spiegazione alcuna e tantomeno ha presentato il dettaglio delle prestazioni eseguite, del tempo impiegato e delle modalità con cui ha conteggiato la sua retribuzione (tariffa oraria, percentuale sul valore di causa, combinazione di tali fattori ecc.). Egli ha invero reagito in sede di conclusioni, ovvero tardivamente ed oltretutto mediante affermazioni affatto generiche (cfr. supra consid. 2.1.). È quindi certo che l'attore non ha provato, e prima ancora allegato e specificato, i fatti che gli avrebbero permesso di giustificare l'onorario vantato nei confronti della cliente. Ferma questa premessa il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a rigettare - su questo oggetto - la pretesa attorea. Il Pretore ha invece ritenuto di dover correre in soccorso del legale, sostituendosi indebitamente ai suoi doveri processuali e andando ad accertare, di sua (esclusiva) iniziativa, il dispendio orario complessivo e determinare la possibile tariffa oraria e l'altrettanto plausibile percentuale rispetto al valore di causa per definire - in modo peraltro piuttosto poco convincente - il compenso a favore dell'attore. Ciò facendo egli ha tuttavia violato il principio attitatorio, che regge di norma il processo civile (art. 55 cpv. 1 CPC, il cui titolo marginale lo definisce, a causa di un'erronea traduzione, principio dispositivo; cfr. Angelo Olgiati, Il Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010, pag. 40 segg., 41), per sostituirlo con quello inquisitorio, tuttavia inapplicabile in concreto (art. 55 cpv. 2 CPC; inoltre, nella procedura semplificata, art. 247 cpv. 2 CPC). Procedendo in questo modo il Pretore ha, nello stesso tempo, violato palesemente il diritto di essere sentita dalla convenuta (art. 29 cpv. 2 Cost.), la quale è stata messa a conoscenza degli accertamenti, dei criteri e degli importi decisivi per la fissazione dell'onorario di controparte solo al momento in cui ha ricevuto il giudizio pretorile, mentre che questi elementi avrebbero dovuto essere presentati dall'attore all'inizio della procedura di prima istanza, per darle modo di contestarli o comunque di discuterli durante il suo svolgimento. Ferme queste premesse, nessun onorario (oltre all'IVA) è dovuto da AP 1 a favore dell'avv. AO 1. L'appello, su questo punto dev'essere dunque accolto.

                                   3.   In prima istanza l'appellante non aveva contestato il riconoscimento, a favore dell'avv. AO 1, delle spese (e relativa IVA). Del pari, in questa sede essa non motiva l'appello su questo oggetto, per cui il gravame dev'essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) e la sentenza del Pretore confermata per complessivi fr. 1'434.20 (spese + quotaparte IVA). L'appello, motivato, va invece accolto per quanto riguarda la condanna della convenuta a rifondere all'attore la metà delle spese processuali della procedura di conciliazione, ovvero fr. 300.-, e a corrispondergli fr. 985.- per ripetibili sempre riferite a quest'ultima procedura (art. 207 cpv. 2 CPC).

                                   4.   4.1. Sulla scorta di quanto precede, l'appello, in quanto ricevibile, dev'essere parzialmente accolto già per quanto attiene alla domanda principale.

                                         4.2. Gli oneri processuali e le ripetibili di prima sede devono essere modificati di conseguenza (art. 106 CPC). Al riguardo, va rilevato che l'attore aveva sollecitato la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'954.25 oltre al rimborso della tassa di giudizio della procedura conciliativa, di fr. 600.-, in totale fr. 22'554.25, mentre che ottiene complessivamente fr. 1'434.20, per cui è soccombente nella misura del 94.5 %.

                                         4.3. La tassa di giustizia e le ripetibili dell'appello seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC), tenendo presente che, a fronte della condanna in prima istanza al versamento di fr. 10'938.25 e di fr. 300.- a titolo di rimborso di metà della tassa di giudizio nella procedura di conciliazione (oltre alle ripetibili nella detta procedura), in questa sede l'appellante ha spuntato una riduzione dei suoi obblighi al pagamento di soli fr. 1'434.20; essa è dunque soccombente nella misura del 13%.

Per questi motivi,

richiamati per le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:                      I.   L'appello 30 settembre 2015 di AP 1, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28 agosto 2015 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                                 §. AP 1, __________, è tenuta a versare all'avv. AO 1, __________, l'importo di fr. 1'434.20 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2013.

                                         2.     Le spese processuali, di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dall'attore, sono poste a carico dell'attore per fr. 1'400.- e della convenuta per fr. 100.-. L'attore è tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1'500.- per ripetibili.

                                   II.   Le spese processuali dell'appello, di fr. 1'500.-, sono poste a carico dell'appellante, AP 1, per fr. 200.- e dell'appellato, avv. AO 1, per fr. 1'300.-; quest'ultimo è inoltre tenuto a rifondere a AP 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili d'appello.

                                 IV.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                   Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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