Incarto n. 12.2015.162
Lugano 26 settembre 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.171 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23 aprile 2013 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'999.30 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2012 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 29 luglio 2015 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 16'200.- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2012, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE;
appellante la convenuta con atto di appello 14 settembre 2015, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 3 novembre 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella primavera del 2011 AP 1, agente tramite M__________ V__________ (che era presidente del consiglio d’amministrazione e delegato con diritto di firma individuale, cfr. doc. D) e Mi__________ F__________ (che il mese successivo sarebbe divenuta membro del consiglio d’amministrazione con diritto di firma collettiva a due, cfr. doc. D), ha contattato la fiduciaria AO 1, nella persona di G__________ P__________ (che era delegato del consiglio d’amministrazione con diritto di firma individuale, cfr. doc. C), allo scopo di conferirle un mandato di revisore dei conti della società.
Il 16 settembre 2011 M__________ V__________, accompagnato da Mi__________ F__________, si è recato negli uffici di AO 1 e ha discusso con B__________ B__________ in merito a una serie di questioni fiscali relative ad un trust che nel frattempo era già stato costituito a suo nome.
Il 7 ottobre 2011 M__________ V__________, recatosi nuovamente negli uffici di AO 1, questa volta accompagnato da M__________ L__________ (banchiere che lo aveva in precedenza coadiuvato nella creazione del trust), è stato ragguagliato da C__________ S__________ in merito alla tematica oggetto del precedente incontro.
Per le prestazioni di consulenza, fornite in particolare da B__________ B__________ e da C__________ S__________ e risultanti dal rapporto scritto di cui al doc. E, AO 1 ha in seguito fatturato a AP 1 un importo di complessivi fr. 24'999.30 (doc. F e G), che non le è stato tuttavia pagato.
2. Con petizione 23 aprile 2013 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 24'999.30 oltre interessi ed accessori, somma corrispondente all’onorario per la consulenza effettuata a favore di quest’ultima.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 29 luglio 2015 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 16'200.- oltre interessi e ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di complessivi fr. 4'800.- (comprensive delle tasse di giustizia di conciliazione) per il 36% a carico dell’attrice e per il 64% a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili.
4. Con l’appello 14 settembre 2015 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 3 novembre 2015, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Il Pretore, nella sua decisione, ha innanzitutto ritenuto che l’oggetto del mandato di consulenza fiscale internazionale e di pianificazione successoria svolto dall’attrice fosse chiaro, visto e considerato che dalla lettura dei doc. E e S nonché dalle testimonianze rese da B__________ B__________ e C__________ S__________ emergeva che il tema fiscale e successorio per il quale l’attrice era stata interpellata riguardava una questione coinvolgente da un lato la convenuta e dall’altro il suo azionista totalitario M__________ V__________: da quelle prove risultava in effetti che la prima era titolare di pretese milionarie nei confronti di due società cubane, che il secondo intendeva scorporare e immettere nel suo trust, e che la consulenza dell’attrice poi esposta nel doc. E (che era funzionale ad una disamina relativamente corposa e racchiusa nel classificatore di cui al doc. S, dove i riferimenti alla convenuta erano molteplici) era stata per l’appunto chiesta siccome questo scenario avrebbe potuto generare delle implicazioni importanti e evidenti; oltretutto i documenti per svolgere l’analisi e la consulenza erano stati trasmessi all’attrice dall’amministratrice unica della convenuta Mi__________ F__________.
Egli ha in seguito escluso che la convenuta potesse contestare la propria legittimazione passiva, quando l’oggetto del mandato la riguardava in modo diretto (poiché il rischio di un importante carico fiscale in esito a quell’operazione la toccava direttamente, teste B__________ B__________), quando tutti i documenti componenti il doc. S erano stati trasmessi dalla sua amministratrice unica Mi__________ F__________, quando non risultava che essa avesse mai eccepito alcunché a ricezione della richiesta di acconto di fr. 15'000.- e dei solleciti di pagamento (doc. F-H) prima dell’avvento del suo legale, quando M__________ V__________ era il suo azionista unico (doc. E p. 3) e aveva dimostrato di poter disporre a piacimento della società tanto che tornava qui applicabile il principio della trasparenza poiché appariva abusivo prevalersi dell’esistenza di due entità giuridiche separate, e infine quando in precedenza esisteva già una relazione contrattuale tra le parti segnatamente quella riferita all’ufficio di revisione cosicché l’attrice poteva in buona fede ritenere che anche il mandato successivo si fosse perfezionato tra quelle medesime parti.
Ha quindi evidenziato che la convenuta non poteva prevalersi di un cattivo adempimento del mandato così conferito: le sue critiche in merito a presunti vizi qualitativi erano in effetti generiche e non comprovate; le obiezioni in merito al modus operandi dell’attrice, che aveva coinvolto B__________ B__________ e C__________ S__________ nell’espletamento dell’incarico, erano a loro volta infondate, visto che costoro, impiegati di altre società, erano esperti in questioni di fiscalità internazionale associate alla presenza di un trust e avevano agito nell’interesse della convenuta sotto l’egida dell’attrice, senza alcun ricarico di ore.
Quanto infine all’importo da riconoscere all’attrice a titolo di onorario per le prestazioni fornite, il giudice di prime cure ha senz’altro fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario, che aveva quantificato in fr. 15'000.- + IVA all’8% il valore dello studio tradottosi nel doc. E.
6. In questa sede la convenuta ritiene innanzitutto che l’attrice non abbia provato l’esistenza di un mandato che si sarebbe esteso oltre alla revisione dei suoi conti (e ciò a prescindere dalla questione a sapere chi ne fosse la controparte, questione che verrà esaminata più avanti, cfr. consid. 8). Il rilievo è infondato. La stessa convenuta, pur avendo contestato negli allegati preliminari la venuta in essere di un mandato in tal senso, non ha in effetti spiegato, salvo quanto si dirà qui di seguito, per quale motivo il fatto da lei asserito che l’attrice sarebbe allora stata incaricata di “analizzare problemi inerenti” M__________ V__________ “e non societari” (risposta p. 2) non sarebbe costitutivo di un contratto di mandato. Essa ha sì preteso che quel contratto non sarebbe venuto in essere in quanto la controparte non aveva provveduto a fornire il preventivo richiesto, sennonché la circostanza non è stata sufficientemente provata (ritenuto che la versione in tal senso resa dal teste M__________ V__________ [p. 3 seg.] è stata chiaramente smentita dai testi Mi__________ F__________ [p. 4] e B__________ B__________ [ad 24]). Il conferimento di un tale incarico all’attrice è del resto stato confermato dall’istruttoria (cfr. testi Mi__________ F__________ p. 3 e B__________ B__________ ad 9, 15, 17, 23, 24).
7. Nel prosieguo del suo esposto la convenuta, fondandosi sulle testimonianze di M__________ L__________, Mi__________ F__________ e __________ B__________ nonché sul doc. L, ribadisce che il mandato conferito all’attrice non riguardava lei stessa ma solo il suo amministratore __________ V__________ personalmente. La censura dev’essere disattesa.
7.1 Essa è innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che la convenuta non si è assolutamente confrontata con l’argomentazione pretorile secondo cui dalle testimonianze di B__________ B__________ e C__________ S__________ e dai doc. E e S emergeva chiaramente che il mandato di consulenza fiscale internazionale e di pianificazione successoria svolto dall’attrice riguardava una questione coinvolgente da un lato la convenuta (che in particolare correva il rischio di dover far fronte a un importante carico fiscale) e dall’altro il suo amministratore M__________ V__________, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
7.2 E comunque le prove addotte dalla convenuta in questa sede sono lungi dal dimostrare che il mandato in questione riguardava solo il suo amministratore M__________ V__________ personalmente.
Il fatto che il teste M__________ L__________ abbia dichiarato che in precedenza “il sig. V__________ mi aveva indicato di voler chiarire degli aspetti fiscali, in particolare le relazioni ad un trust” e che “si trattava di chiarire soltanto delle questioni relative al sig. V__________, ma non le società che facevano capo a lui” (p. 2) non prova alcunché sulla questione, sia perché il teste non aveva partecipato all’incontro in cui il mandato era stato conferito e riferiva solo quanto indicatogli da M__________ V__________, sia perché ha dichiarato di non sapere “esattamente che rapporto vi sia tra il trust e la AP 1” (p. 3), tanto da ammettere di nemmeno sapere, con riferimento allo schema a p. 6 del doc. E, “a quale società si riferisca la __________ AG indicata” (p. 3), corrispondente in realtà proprio alla convenuta (testi M__________ V__________ p. 4 e C__________ S__________ ad 15).
Il fatto che la teste M__________ F__________ - che contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata non era allora l’amministratrice unica della convenuta ma era solo un suo membro del consiglio d’amministrazione con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. D) - abbia dichiarato che M__________ V__________ voleva “anche mettere a posto una situazione personale molto più ampia e complessa, relativa come detto alla sua situazione personale … infatti egli era titolare di diverse società in vari luoghi fuori Svizzera e aveva anche una situazione famigliare complessa perché si era risposato e dalla prima moglie aveva avuto due figli” e in occasione dell’incontro cui essa aveva partecipato nel settembre 2011 “espose i paletti della sua situazione personale, per dare l’incarico alla AO 1 di studiare la soluzione di trust più conforme alla sua situazione personale” (p. 3) non è a sua volta decisivo sul tema, visto e considerato che la stessa teste da una parte, richiesta di esprimersi sul fatto se in quell’incontro si fosse discusso anche riguardo alle azioni della convenuta che si dovevano conferire nel trust, ha risposto “di non sapere se si discusse specificatamente anche di questo fatto, però mi ricordo che il sig. V__________ parlò di tutte le sue società sparse per il mondo” salvo poi aver aggiunto che “visto che anche la AP 1 è di sua proprietà, per quello che mi consta, era logico che anch’essa fosse conglobata in questi cespiti di proprietà che egli voleva conglobare in un trust” (p. 3), ed essa dall’altra, richiesta di esprimersi sul fatto se nell’incontro si fosse discusso anche di eventuali vantaggi fiscali per la convenuta, ha risposto “che per quanto mi risultava la AP 1 aveva un accordo fiscale con il fisco ticinese” e che “anche questa tematica fu portata in discussione dal parte del sig. V__________” (p. 4). In precedenza la teste aveva del resto pacificamente dichiarato che l’incontro in questione era stato preso “per poter discutere i temi riguardo appunto le necessità della AP 1” (p. 2).
Neppure il fatto che il teste B__________ B__________, richiesto di indicare chi avesse dato il mandato in questione, abbia risposto che era stato il signor V__________ personalmente (“das war Herr V__________ persönlich”, ad 23), e il fatto che nel doc. L, indirizzato al legale della convenuta, l’attrice abbia tra le altre cose indicato che “il signor M__________ V__________ non vuole versare quanto dovuto”, sono tali da dimostrare che il contenuto del mandato riguardasse esclusivamente quest’ultimo e non invece anche la convenuta.
La censura della convenuta è in ogni caso sconfessata dalle conclusioni del perito giudiziario, secondo il quale “il doc. E sembrerebbe puramente improntato sulla situazione relativa alla posizione di bilancio nella AP 1 relativa ai “debitori prestazione Cuba” e alla sua situazione fiscale personale (tassazione sul dispendio) nel Cantone Ticino” (p. 16).
8. Nel gravame la convenuta rimprovera poi al Pretore di aver respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, nonostante dalla deposizione del teste B__________ B__________ risultasse che il mandato con il contenuto di cui si è detto era stato conferito a titolo personale da M__________ V__________, che oltretutto non era l’azionista totalitario della convenuta e dunque non si immedesimava nella stessa. La censura dev’essere disattesa.
8.1 Essa è innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che la convenuta non si è confrontata, se non in minima parte (e meglio laddove aveva evidenziato che M__________ V__________ non era il suo azionista totalitario e dunque non si immedesimava nella stessa, aspetto - di per sé neppure decisivo - su cui si tornerà più avanti), con le considerazioni che avevano indotto il Pretore a respingere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
8.2 La censura sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso anche laddove, per ipotesi, fosse stata ricevibile in ordine.
8.2.1 Accertato che il mandato di consulenza fiscale internazionale e di pianificazione successoria svolto dall’attrice riguardava una questione coinvolgente anche la convenuta, è in effetti incontestabile che il suo conferimento da parte del suo amministratore unico con diritto di firma individuale __________ V__________ fosse di principio tale da vincolare quella società (cfr. Huguenin/Reitze, Basler Kommentar, 5ª ed., n. 18 e 22 ad art. 54/55 CC, secondo cui l’operato dell’organo formale di una persona giuridica nell’esercizio delle sue prerogative sociali vincola quest’ultima se lo stesso rientra nello scopo sociale, ciò che è segnatamente il caso se, come in concreto [cfr. teste __________ B__________ ad 21, perizia p. 14 e 16], esso è utile per la stessa).
8.2.2 Resta ancora da analizzare se l’amministratore unico della convenuta M__________ V__________ abbia dichiarato di agire a titolo personale oppure ancora se l’attrice avrebbe potuto e dovuto chiaramente desumerlo dalle circostanze in base al principio della buona fede (cfr. Huguenin/Reitze, op. cit., n. 18 ad art. 54/55 CC; cfr. pure DTF 101 Ib 422 consid. 5b e TF 13 settembre 2000 4C.106/2000 consid. 3a secondo cui l’operato personale dell’organo deve risultare manifesto). Non è così.
La circostanza che il teste __________ B__________, che non è un giurista, abbia - come detto risposto, richiesto di indicare chi avesse dato il mandato in questione, che era stato M__________ V__________ personalmente (ad 23), non può in effetti essere presa alla lettera ma va relativizzata alla luce delle sue altre risposte, segnatamente quella secondo cui il mandato era venuto in essere per volontà di quest’ultimo (ad 15), quella secondo cui costui aveva conferito l’incarico di elaborare lo studio in collaborazione con M__________ F__________ (ad 15) e quella secondo cui quest’ultima agiva inequivocabilmente quale rappresentante della convenuta (ad 25). La teste M__________ F__________, richiesta di esprimersi sul fatto a sapere se in occasione dell’incontro cui aveva partecipato si fosse discusso su chi dovesse essere il mandante, ha del resto dichiarato di non aver sentito nulla al riguardo (p. 4) e anche il teste B__________ B__________ ha confermato che non era stato concordato a chi dovesse essere inviata la fattura per la consulenza (ad 33). In definitiva, il fatto che il mandato in questione sia stato conferito contestualmente al conferimento del mandato di revisore dei conti (cfr. teste Mi__________ F__________ p. 3), alla presenza dell’amministratore unico con diritto di firma individuale e di un membro del consiglio d’amministrazione con diritto di firma collettiva a due, senza che allora sia stato chiaramente specificato o evincibile che l’amministratore agiva a titolo personale, era senz’altro tale da indurre in buona fede l’attrice a ritenere che in entrambi i contratti l’organo (gli organi) aveva (avevano) agito a nome e per conto della società.
Stando così le cose, non sarebbe neppure necessario stabilire se, come ritenuto dal Pretore e qui contestato dalla convenuta, M__________ V__________ fosse effettivamente l’azionista totalitario della stessa (come si può senz’altro assumere, siccome risultante dal doc. E [nel quale Switzerland AG è indicata essere detenuta al 100% da M__________ V__________] e sostenuto dai testi __________ F__________ p. 3 seg., __________ B__________ ad 14 e __________ S__________ ad 15, mentre il solo teste M__________ V__________ p. 1, che per altro non può essere considerato disinteressato all’esito della lite, sostiene di esserne un azionista maggioritario) e se nelle particolari circostanze il suo eventuale operato a titolo personale potesse nondimeno essere imputato a quest’ultima in base al principio della trasparenza, come nuovamente ritenuto dal Pretore e censurato in questa sede dalla convenuta. Oltretutto questa censura sarebbe stata irricevibile, visto e considerato che la convenuta, venendo meno all’obbligo di motivazione che le incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con l’argomentazione esposta dal Pretore a sostegno dell’applicazione del principio della trasparenza e meglio quella secondo cui M__________ V__________ aveva dimostrato di poter disporre a piacimento della convenuta stante appunto il suo intendimento di privarla di sostanza per milioni (una volta incassati dalla società cubana), spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
9. La convenuta lamenta qui nuovamente il fatto che l’attrice avesse delegato a terzi, e meglio a B__________ B__________ e C__________ S__________, l’espletamento del mandato in parola senza esserne stata in precedenza autorizzata. A torto. La tematica era in effetti stata da lei evocata per la prima volta, e con ciò irritualmente (cfr. art. 229 CPC, disposizione applicabile anche alla procedura semplificata, cfr. Mazan, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 23 ad art. 247 CPC, II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168), solo in sede conclusionale e già per questo motivo non può essere presa in considerazione per il giudizio (poco importando se la questione sia poi stata oggetto di esame da parte del Pretore, cfr. II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168; cfr. pure, più in generale, Kunz, ZPO-Rechtsmittel - Berufung und Beschwerde, n. 94 ad art. 311; Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 433 e 893; Hugenbühler, DIKE-ZPO, n. 35 ad art. 311; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III p. 136).
10. La convenuta ritiene di non dover nulla all’attrice anche per il fatto che la stessa non aveva risposto alle domande precise poste da M__________ V__________, tanto più che il perito giudiziario aveva confermato che essa aveva agito in modo poco preciso e professionale. La censura è ancora una volta irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta non ha in effetti spiegato per quali ragioni non si potesse condividere l’assunto pretorile secondo cui le sue critiche in merito a presunti vizi qualitativi erano generiche e non comprovate. Anche in questa sede la convenuta si è del resto limitata a formulare critiche generiche, il tutto senza nemmeno aver indicato con precisione le risultanze probatorie su cui esse si fondavano.
11. La convenuta chiede infine che dall’onorario attribuito all’attrice di fr. 15'000.- + IVA, riconosciuto dal Pretore sulla base delle risultanze peritali, vengano dedotti fr. 2'763.in considerazione del fatto che l’incontro iniziale non era stato di 4 ore ma solo di 3.25 ore (cfr. doc. O) e che non vi era stata la “discussione finale” né la “visione finale del risultato” considerata dal perito giudiziario. La censura non può essere accolta. Nell’occasione l’esperto, le cui risultanze sono state fatte proprie dal giudice di prime cure, si è in effetti limitato a rispondere al quesito “qualora a suo avviso il numero di ore esposte nel doc. O non fosse corretto, dica … secondo la sua esperienza quante ore sarebbero state necessarie per esaminare la documentazione, effettuare i colloqui e le riunioni indicate nel doc. O per poter giungere correttamente all’allestimento dello studio di cui al doc. E”: egli non doveva così esaminare se le ore indicate nel doc. O fossero corrette, ma doveva esprimere il suo giudizio proprio nell’ipotesi, a suo dire realizzata, in cui non lo fossero state. È invece per la prima volta, e con ciò irritualmente (cfr. art. 229 CPC), solo in sede conclusionale, che la convenuta ha lamentato il fatto che i colloqui e le riunioni indicati nel doc. O non fossero stati effettuati e che lo studio di cui al doc. E non le fosse stato illustrato, in altre parole che non vi fosse stata la “discussione finale” (che per il perito è poi solo quella tra l’attrice e il terzo collaboratore intervenuto e per altro risulta essere stata regolarmente effettuata, cfr. doc. O) né la “visione finale del risultato” con il cliente (che è pure stata effettuata, trattandosi proprio dell’incontro avvenuto negli uffici dell’attrice il 7 ottobre 2011) entrambe invece considerate dal perito.
12. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 16’200.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 14 settembre 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).