Incarto n. 12.2015.130
Lugano 4 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto l'appello 19 agosto 2015 presentato da
AP 1 e AP 2 – D entrambi rappr. dall’avv.,
contro
la sentenza 17 giugno 2015 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria (azione creditoria) promossa nei loro confronti da
AO 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la citata sentenza il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione 15 gennaio 2013 dell’avv. AO 1 e condannato i convenuti AP 1 e AP 2 a versare solidalmente all’attore USD 55'271,10 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2007, con seguito di tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico dei convenuti;
che con appello 19 agosto 2015 AP 1 e AP 2 hanno chiesto di annullare e riformare il primo giudizio nel senso di respingere la petizione, con seguito di tassa di giustizia, spese e ripetibili di primo e secondo grado a carico dell’attore;
che gli appellanti sono stati invitati il 20 agosto 2015 a versare sul c.c.p. __________ del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 5'000.- entro il 7 settembre 2015 in garanzia delle spese processuali presumibili;
che in data 26 agosto 2015 il legale degli appellanti ha chiesto una proroga fino al 30 settembre 2015 per procedere al pagamento dell’anticipo;
che la presidente della Camera ha comunicato al legale in data 28 agosto 2015 che non venivano concesse proroghe, potendo gli appellanti beneficiare per legge della fissazione di un secondo termine per versare l’anticipo richiesto;
che il suddetto importo non è stato pagato entro il termine assegnato e pertanto il 15 settembre 2015 è stato fissato un ultimo termine improrogabile fino al 28 settembre 2015 per versare l’anticipo richiesto, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello come previsto dall’art. 101 cpv. 3 CPC;
che nessun pagamento è intervenuto entro l’ultimo termine fissato;
che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;
che il valore litigioso è chiaramente superiore a fr. 30'000.-.
Per questi motivi
decide: 1. L'appello 19 agosto 2015 di AP 1 e AP 2, __________ (D), è innammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese processuali per complessivi fr. 200.- sono poste a carico degli appellanti in solido.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
A. Fiscalini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).