Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.08.2015 12.2015.125

7 agosto 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,378 parole·~7 min·2

Riassunto

Scioglimento SA per lacune organizzative, ripristino della situazione legale (mancanza dell'ufficio di revisione) dopo la decisione del Pretore, istanza di scioglimento respinta e spese a carico della convenuta

Testo integrale

Incarto n. 12.2015.125

Lugano 7 agosto 2015/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

quale giudice unica ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2015.464 (procedura sommaria, scioglimento di SA per carenze orgenizzative) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con  istanza 6 maggio 2015 da

Ufficio del registro di commercio, Biasca  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa,

nell’ambito della quale il Pretore, con sentenza 24 giugno 2015, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento,

appellante la convenuta con atto di appello 10 luglio 2015, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare lo scioglimento della società,

vista la risposta 27 luglio 2015 dell’Ufficio del registro di commercio,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 6 maggio 2015 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto AP 1, __________ dinnanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo che nei confronti della società anonima, priva dell’ufficio di revisione e invano diffidata (sia per raccomandata che tramite pubblicazione sul FUSC: v. doc. B e C dell’inc. SO.2015.464) al ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art. 154 cpv. 3 ORC, 819 e 941a cpv. 1 CO);

che con ordinanza 7 maggio 2015 il Pretore ha assegnato alla convenuta un ultimo termine scadente al 3 giugno 2015 per ripristinare la situazione legale e darne comunicazione alla Pretura, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che con sentenza 24 giugno 2015 il Pretore, preso atto dell’inazione della società, ha accolto l’istanza dell’URC e di conseguenza pronunciato lo scioglimento della società anonima AP 1 di __________ e ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che con appello 10 luglio 2015 AP 1 postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di annullare lo scioglimento della società, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

che in questa sede la società ha spiegato che la sua inazione era dovuta a un disguido tra il precedente ufficio di revisione e l’amministratore della SA, convinto che fosse già stata presentata la rinuncia alla revisione (opting out), e ha prodotto il verbale dell’assemblea generale straordinaria del 9 luglio 2015 con approvazione della nomina del nuovo ufficio di revisione, la dichiarazione di accettazione dell’ufficio di revisione così eletto e l’istanza di iscrizione a Registro di commercio della modifica;

che l’URC ha comunicato il 27 luglio 2015 di ritenere la documentazione prodotta sufficiente al ripristino della situazione legale;

che all’appello in esame, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di diritto processuale svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);

che la causa non pone questioni di principio e può quindi essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;

che nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento è ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società non aveva reagito né alle richieste dell’Ufficio del registro di commercio di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti, con la raccomandata del 1° ottobre 2014 prima e con la pubblicazione sul FUSC del 19 marzo 2015 poi, né tanto meno alla diffida pretorile 7 maggio 2015 con cui le era stato assegnato un ultimo termine (con tra l’altro l’esplicita comminatoria di scioglimento) per agire in tal senso;

che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; da ultimo II CCA 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.189);

che effettivamente la nomina del nuovo ufficio di revisione è avvenuta il 9 luglio 2015, dopo la decisione del Pretore qui impugnata, di modo che quel fatto deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede;

che tutta la documentazione comprovante il ripristino della situazione legale è stata nel frattempo trasmessa all’URC il quale ha comunicato alla Camera di ritenerla sufficiente;

che alla luce di quanto precede l’istanza 6 maggio 2015 risulta nei fatti superata;

che, in definitiva, la decisione di prima sede va riformata nel senso che l’istanza dell’URC va respinta, con conseguente annullamento dell’ordine di messa in liquidazione;

che le spese processuali e le ripetibili della procedura di appello vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (v. doc. A dell’inc. SO.2015.464; sentenze del Tribunale federale 22 giugno 2010, inc. n. 4A_106/2010, consid. 6; 8 luglio 2010, inc. n. 4A_278/2010, consid. 6; 19 agosto 2010, inc. n. 4A_315/2010, consid. 2; II CCA 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

che, nondimeno, per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);

che la presente procedura, come già quella dinnanzi al Pretore, avrebbe potuto essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ripetute ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che si giustifica, in applicazione dell’art. 108 CPC, di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili per entrambi i gradi di giudizio (cfr. per analogia sentenze del Tribunale federale 22 novembre 2012, inc. n. 4A_411/2012, consid. 3; 1° marzo 2013, inc. n. 4A_560/2012, consid. 4; II CCA 24 giugno 2013, inc. n. 12.2013.57; 28 giugno 2013, inc. n. 12.2013.62; 19 dicembre 2014, inc. n. 12.2014.197; 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221);

che all’appellante vanno quindi caricate spese processuali per complessivi fr. 2'500.-, fissate in in conformità dei parametri previsti dalla Legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria del valore di fr. 100'000.- (art. 7, 9 cpv. 1 e 13 LTG nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39);

che in definitiva l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono.

Per questi motivi

richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108 CPC nonché la LTG

decide:                  I.  L’appello 10 luglio 2015 di AP 1 __________, è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.

§ Di conseguenza la sentenza 24 giugno 2015 del Pretore del Distretto di Bellinzona, invariato il dispositivo 3, è così riformata:

                                   1.     L’istanza 6 maggio 2015 dell’Ufficio del registro di  commercio è respinta.

                             II.  Le spese processuali di appello di fr. 2'500.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                            III.  Notificazione:

-; -.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona e all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La Presidente

Emanuela Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2015.125 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.08.2015 12.2015.125 — Swissrulings