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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.07.2015 12.2015.116

14 luglio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·806 parole·~4 min·2

Riassunto

Ricorso irricevibile

Testo integrale

Incarto n. 12.2015.116

Lugano 14 luglio 2015/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b lett. a LOG)

chiamato a giudicare sul ricorso presentato il 1° luglio 2015 da

RI 1  

contro la decisione 15 maggio 2015 (n. 7664/2013) dell'

Ufficio del registro di Commercio, Biasca  

che ne ha ordinato lo scioglimento e la liquidazione;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che il 24 novembre 2014 l'Ufficio del registro di Commercio di Biasca ha diffidato RI 1 a notificare entro trenta giorni, pena la cancellazione ai sensi dell'art. 938a cpv. 1 CO, il nuovo domicilio legale nel luogo della  sede o a confermare la validità del domicilio legale iscritto, siccome sulla base della segnalazione dell'Ufficio controllo abitanti della Città di Lugano e dei successivi accertamenti svolti all'indirizzo di C__________ __________ non risultava alcun recapito e neppure l'amministratore unico della società era reperibile;

                                  che, constatato il mancato rispetto del termine così assegnato, con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 21 gennaio 2015, l'Ufficio del registro di Commercio ha diffidato, ai sensi degli art. 153 e 153a ORC, le persone obbligate alla notificazione a ripristinare entro trenta giorni la situazione legale concernente il domicilio della società;

che il 15 maggio 2015 l'Ufficio del registro di Commercio, preso atto come all'ordine impartito non sia stato dato seguito, ha emanato una decisione di scioglimento della società designando il suo amministratore unico M__________ quale liquidatore e modificando di conseguenza il tenore dell'iscrizione a registro di commercio, infliggendo nel contempo un'ammenda;

                                  che con il ricorso datato 30 giugno 2015, trasmesso con invio posta A solo il giorno successivo, la società è insorta contro la decisione in questione con argomenti di cui si dirà, per quanto rilevanti, ai successivi considerandi;

                                  che l’atto non è stato intimato all’Ufficio del registro di Commercio;

                                  che contro la decisione è proponibile il ricorso nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG);

                                  che, in mancanza di recapito legale della sede statutaria, l’Ufficio del registro di commercio ha notificato la decisione 15 maggio 2015 all'amministratore unico M__________, con recapito a __________, conformemente ai disposti dell'art. 153b cpv. 2 cifra 3 ORC;

che questi non ha provveduto a ritirare l'invio postale raccomandato che pertanto, trascorsi i sette giorni di giacenza presso l'ufficio postale, è stato ritornato al mittente il 28 maggio 2015 (doc. 8 incarto dell'Ufficio del registro di commercio);

che il 28 maggio 2015 vale pertanto quale giorno della notificazione della decisione impugnata e il ricorso, proposto con invio postale del 1° luglio 2015, risulta quindi irrimediabilmente tardivo, di modo che non è possibile esaminarlo nel merito;

                                  che il ricorso, manifestamente improponibile, può pertanto essere evaso senza ulteriori formalità;

che, abbondanzialmente, si rileva come le censure risulterebbero comunque irricevibili per carenza di motivazione (art. 311 CPC) siccome altro non sono che la trascrizione del tenore della lettera inviata il medesimo giorno all’Ufficio del registro di Commercio per esprimere stupore per il contenuto della decisione e invitare l'ufficio in questione a "ristabilire la posizione attiva" della società (doc. 9, incarto dell'Ufficio del registro di Commercio), richiesta che rientra semmai nell'ambito dell'applicazione dell'art. 153b cpv. 3 ORC;

                                  che la tassa di giustizia e le spese della procedura sono poste a carico della ricorrente, ritenuto che non si assegnano ripetibili all’Ufficio del registro di Commercio al quale l’appello non è stato intimato;

                                  che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene nondimeno conto del fatto che il giudizio si limita alla questione della tardività dell'impugnazione (art. 21 LTG);

                                  che il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale della società in questione (cfr. estratto RC);

Per i quali motivi,

decide:

                             1.  Il ricorso è irricevibile.

                             2.  Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- sono poste a carico della ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.

                             3.  Notificazione:

-

- Ufficio del registro di Commercio, Via Tognola 7, Biasca - Ufficio federale del registro di Commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

Giudice Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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