Incarto n. 12.2014.85
Lugano 21 maggio 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. b n. 2 LOG)
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2014.107 (domanda di revisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 3 gennaio 2014 da
RE 1 rappr. dalla gerente RA 1 RE 2
contro
CO 1
e ora sul reclamo 14 maggio 2014 con il quale le istanti chiedono, con domanda di concessione dell’effetto sospensivo, che la decisione 25 aprile 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, sia annullata e che sia di conseguenza annullata la decisione del 17 settembre 2013;
ritenuto
in fatto e diritto: che con istanza 2 agosto 2012 l’Ufficio del Registro di commercio (in seguito URC) ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di adottare i provvedimenti necessari nei confronti della società RE 1, sprovvista dell’organo di revisione (inc. SO.2012.3389);
che la società convenuta non ha reagito alle diffide dell’URC né all’ordinanza 6 agosto 2012 del Pretore;
che con decisione 17 settembre 2013 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento della società RE 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le norme applicabili al fallimento;
che con domanda di revisione del 3 gennaio 2014 RE 1 e la socia gerente RA 1 hanno chiesto alla Pretura di annullare la decisione 17 settembre 2013, previa concessione dell’effetto sospensivo alla procedura, e di assegnare un termine di 10 giorni per il ripristino della situazione di legalità, facendo valere che la mancata reazione della società era dovuta a un disguido postale;
che il Pretore, dopo aver offerto all’URC la possibilità di esprimersi sulla domanda di revisione, l’ha respinta il 25 aprile 2014 per il motivo che il “disguido postale” di cui si prevalevano le istanti non costituiva motivo di revisione ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 litt. a CPC (inc. SO.2014.107);
che con reclamo 14 maggio 2014 le istanti chiedono di annullare la decisione 25 aprile 2014 e quella del 17 settembre 2013, previa concessione al reclamo dell’effeto sospensivo;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC in procedura sommaria il reclamo deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione;
che ci si potrebbe interrogare sulla tempestività del reclamo spedito il 14 maggio 2014, la Posta avendo spartito per il recapito il plico raccomandato contenente la decisione 25 aprile 2014 già il sabato 3 maggio 2014, per poi recapitarlo solo il lunedì 5 maggio 2014 su ordine del destinatario (tracciamento degli invii, ricerca raccomandata R Svizzera 98.46.110016.00016201, www.post.ch);
che secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
che la domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che il “disguido postale” di cui si lamentavano le istanti e che avrebbe impedito loro di prendere conoscenza delle comunicazioni dell’URC prima e della Pretura poi, non poteva fondare una domanda di revisione della decisione passata in giudicato ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 litt. a CPC, in quanto non era un fatto nuovo né un mezzo di prova decisivo che non avevano potuto allegare nella procedura precedente;
che in questa sede le reclamanti ribadiscono l’esistenza del disguido postale e sostengono di aver scoperto solo nel dicembre 2013 che era stata avviata una procedura giudiziaria di scioglimento della società per carenze organizzative, ciò che costituisce un chiaro motivo di revisione, per la scoperta di un fatto nuovo “assolutamente rilevante” solo dopo l’emanazione della decisione e a termine scaduto;
che a Registro di Commercio il recapito della società è indicato come “via __________ casella postale __________, indirizzo al quale sono state inviate le comunicazioni e le diffide dell’URC e della Pretura (cfr. incarti SO.2012.3389 e SO.2014.107);
che a detta delle reclamanti la casella postale, situata ad __________, a diversi chilometri di distanza dalla sede effettiva della società, veniva utilizzata solo “rarissimamente”, motivo per cui non hanno potuto prendere conoscenza tempestivamente delle comunicazioni ufficiali;
che come ribadito a chiare lettere anche nel reclamo, le istanti poggiano la loro domanda di revisione su veri e propri nova, esclusi esplicitamente come motivi di revisione dal legislatore (art. 328 cpv. 1 lett. a, seconda metà della frase, CPC);
che il reclamo è quindi manifestamente infondato e la Camera può deciderlo senza notificazione alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC) e nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. b n. 2 LOG;
che l’emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo;
che le spese processuali del presente giudizio vanno a carico delle reclamanti in solido e sono stabilite secondo i criteri dell’art. 14 LTG, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
che il valore della presente procedura è di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della reclamante RE 1;
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e l’art. 14 LTG,
decide: 1. Il reclamo 14 maggio 2014 di RE 1 e di RA 1 è respinto.
2. L’istanza di concessione dell’effetto sospensivo è priva di oggetto.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico di RE 1 e di RE 2 con vincolo di solidarietà.
4. Notificazione:
- - - RE 1
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 e all’Ufficio fallimenti di Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).