Incarto n. 12.2014.72
Lugano 23 febbraio 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Sartori-Lombardi (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.86 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 2 luglio 2010 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 (F) rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 57'778.90 oltre interessi al 4,5 % dal 1° luglio 2009 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n__________ dell’UE di Locarno, domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore ha accolto con decisione 13 marzo 2014;
appellante il convenuto con appello 29 aprile 2014 con cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione e mantenere l’opposizione al PE, modificando di conseguenza anche il dispositivo sulle spese giudiziarie, il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto di prestito 12 aprile 2006 la società AO 1 ha mutuato al cittadino italiano __________, residente a Milano, l’importo di fr. 53'100.- fino al 31 ottobre 2007, con rimborso bimestrale secondo disponibilità e tasso d’interesse annuale fisso del 4,5 % (doc. A). Lo stesso giorno __________ ha dichiarato nella forma scritta “di ricevere dalla spett. AO 1 la somma di fr. 53'100.- (cinquanta-tremilacento) da rimettere al signor AP 1 a copertura di un mio debito nei suoi confronti”. Detta dichiarazione firmata da R__________, è stata sottoscritta con la dicitura “per avallo” anche da AP 1 (doc. B). L’8 maggio 2008 AO 1 “in qualità di creditore” e R__________ “in qualità di debitore” hanno stipulato un nuovo contratto di prestito “che annulla il precedente del 12 aprile 2006”, già scaduto. La somma mutuata è di fr. 54'850.- con interesse fisso annuale del 4,5% da pagare alla fine del contratto e con rimborsi mensili di Euro 3000. La durata del contratto è stata fissata al 31 giugno 2009 (doc. C).
AP 1 ha sottoscritto anche questo contratto in qualità di “garante” (doc. C).
2. Con lettera raccomandata del 30 aprile 2009, AO 1 ha notificato a R__________ l’imminente scadenza contrattuale del 30 giugno 2009, invitandolo a versare entro tale data l’importo complessivo di fr. 57'778.90, comprensivo della somma mutata di fr. 54'850.-, gli interessi di fr. 2'819.- nonché il bollo cantonale per il contratto di fr. 109.- (doc. D). La mutuante ha pure indicato al debitore che non era disposta “a ritardare o dilazionare il pagamento dell’intera somma” (doc. E). Entrambi gli scritti sono stati inviati in copia per conoscenza a AP 1 Non essendo stato rimborsato il debito entro il termine stabilito, AO 1, con raccomandata 2 luglio 2009, ha assegnato a R__________, sempre con copia a AP 1, un ultimo termine di cinque giorni per provvedere al pagamento con la comminatoria di una procedura esecutiva “nei suoi confronti e/o nei confronti del garante signor AP 1” (doc. F). Il 14 luglio 2009 AO 1 ha fatto intimare il precetto esecutivo n. __________ tramite l’UEF di Locarno a AP 1 per la somma di fr. 57'778.90 oltre interessi del 4,5% dal 1° luglio 2009, nei confronti del quale l’escusso ha interposto opposizione (doc. G).
3. Con sentenza 20 ottobre 2009 il Pretore di Locarno-Campagna ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata da AO 1 AO 1 (doc. I). Con petizione 2 luglio 2010 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Locarno-Campagna per ottenere la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 57'778.90 oltre interessi del 4,5% a decorrere dal 1°. luglio 2009, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno. Sostanzialmente, con la petizione AO 1 sostiene che AP 1 si sarebbe assunto in prima persona, nel proprio interesse, conformemente all’art. 111 CO, l’impegno nei di lei confronti, promettendo la prestazione di un terzo, ovvero quella di R__________, di rimborsare il mutuo concessogli l’8 maggio 2008. Sempre secondo l’attrice il prestito di cui ai contratti del 12 aprile 2006 e dell’8 maggio 2008 sarebbe unico e il convenuto avrebbe sottoscritto il secondo contratto nel proprio interesse, avendo egli soddisfatto il proprio credito vantato nei confronti di R__________, mediante la somma mutuata. Il convenuto dal canto suo, si è opposto alla petizione con la risposta 4 settembre 2012, affermando che il contratto sottoscritto l’8 maggio 2008 (doc. C) non aveva nulla a che fare con quello del 2006 e che l’impegno di “garante” da lui assunto non era la promessa di una prestazione altrui, ma una fideiussione, nulla per carenza della forma dell’atto pubblico. All’udienza del 19 settembre 2012 le parti non hanno notificato mezzi di prova oltre a quelli documentali. Su richiesta del convenuto la procedura è rimasta sospesa sino alla conclusione dell’azione creditoria da lui promossa nei confronti dell’attrice presso la Pretura di Locarno-Città, terminata con la reiezione della petizione (sentenza 30 maggio 2012, confermata con sentenza 4 novembre 2013 da questa Camera inc. n. 12.2012.122). Riattivata la procedura, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie domande di giudizio negli allegati conclusivi del 3 dicembre 2013 e del 13 gennaio 2014.
4. Con sentenza 13 marzo 2014 il Pretore del Distretto di Locarno-Campagna ha accolto la petizione, ha condannato AP 1 a versare ad AO 1 l’importo di fr. 57'778.90 oltre interessi al 4,5% dal 1° luglio 2009, e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno.
5. Con l’appello 29 aprile 2014 il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di mantenere l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Locarno. Con la risposta all’appello l’attrice postula la reiezione del gravame. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Il Pretore, dopo aver operato la distinzione tra fideiussione ai sensi dell’art. 493 cpv. 2 CO, garanzia, ovvero la semplice promessa della prestazione di un terzo giusta l’art. 111 CO, e assunzione cumulativa del debito secondo l’art. 143 cpv. 1 CO, ha raggiunto il convincimento che il convenuto, attivo per una trentina d’anni nel settore bancario ricoprendo, tra l’altro, anche la carica di direttore responsabile della parte amministrativa di una banca (cfr. sentenza 30 maggio 2012 inc. OA.2009.82 della Pretura di Locarno-Città, doc. L) conoscesse a sufficienza, sia il significato del termine “avallo”, che la conseguenza di un tale impegno, e che pertanto con la sottoscrizione per “avallo” della dichiarazione 12 aprile 2006 di R__________ (doc. B) egli avesse inteso chiaramente assumersi l’impegno di dover un giorno rimborsare la somma di fr. 53'100.- alla mutuante, indipendentemente dall’obbligazione assunta da R__________ nei confronti della creditrice. Secondo il primo giudice detta dichiarazione (doc. B) attesterebbe l’interesse immediato e materiale, proprio e riconoscibile di AP 1 alla conclusione dell’affare tra R__________, debitore principale, e AO 1, creditrice: dall’erogazione del prestito di fr. 53'100.- da parte di quest’ultima al primo, egli traeva vantaggio del rimborso di un suo credito nei confronti di R__________ (doc. B). Non si tratterebbe quindi di un impegno accessorio, ovvero di una fideiussione, poiché AP 1 aveva, a mente del Pretore, un interesse diretto alla conclusione del contratto di prestito, proprio come inteso dalla stessa creditrice, e maggiore di una garanzia ai sensi dell’art. 111 CO, poiché il convenuto avrebbe manifestato la sua volontà di riprendere l’impegno altrui e di diventare a sua volta debitore principale, non solo quella di garantire il pagamento da parte di R__________, risarcendo l’eventuale danno d’inadempimento alla creditrice. Con la firma per “avallo” della dichiarazione 12 aprile 2006 (doc. B) AP 1 avrebbe dunque inteso assumere solidalmente il debito di fr. 53'100.- di R__________ nei confronti della mutuante. Il Pretore è inoltre giunto alla conclusione che anche la “garanzia” prestata dal convenuto in calce al contratto di prestito dell’8 maggio 2008 (doc. C) debba essere considerata quale assunzione cumulativa del debito di R__________ nei confronti di AO 1 per l’importo rivisto in ragione dell’originaria inadempienza. In effetti il contratto di mutuo stipulato il 12 aprile 2006 e scaduto il 31 ottobre 2007 (doc. A) senza essere stato rimborsato, è stato rinegoziato dalle medesime parti l’8 maggio 2008 (doc. C), con la clausola “questo contratto annulla il precedente del 12 aprile 2006”. Secondo il Pretore il primo contratto si sarebbe dunque estinto per novazione ai sensi dell’art. 116 CO e non per rimborso del debito originario. AP 1 avrebbe dunque nuovamente sottoscritto il contratto 8 maggio 2008 come “garante” poiché intendeva prestar garanzia come in precedenza, ossia nella sua qualità di beneficiario indiretto di quel mutuo, poiché il debito assunto da R__________ allo scopo di rimborsare non era stato estinto per pagamento, bensì per novazione. Il Pretore ne ha dedotto che il convenuto avrebbe avuto, anche nel 2008, un interesse proprio alla nuova pattuizione, grazie alla quale egli non avrebbe dovuto far fronte immediatamente all’impegno precedentemente assunto (doc. B) potendo quindi continuare a fruire del rimborso del suo credito nei confronti di R__________. Del resto, prosegue il primo giudice, sarebbe spettato al convenuto provare l’assoluta estraneità dei due contratti di prestito e la totale assenza di un suo interesse diretto nella conclusione del secondo, dimostrando che il primo mutuo, servito per tacitare il suo credito verso R__________, era stato rimborsato e che il secondo dipendeva da altre esigenze finanziarie di R__________, indipendenti dalle precedenti, per le quali egli si sarebbe fatto garante a titolo accessorio, giacché privo di un interesse specifico e diretto alla nuova contrattazione. Prova che, a mente del Pretore, non è riuscita. Donde la sua conclusione che l’8 maggio 2008 AP 1 si sarebbe assunto solidamente il debito derivante da quel contratto di prestito con la conseguenza che il creditore poteva agire direttamente e personalmente contro di lui senza prima dover procedere contro R__________ (DTF 129 III 702 consid. 2.1).
7. L’appellante ammette che il contratto di mutuo 12 aprile 2006 (doc. A) è da ritenersi estinto per novazione. Egli contesta per contro di avere assunto un obbligo diretto nei confronti dell’appellante. A suo dire il Pretore avrebbe addirittura invertito l’onere della prova per giungere alle proprie conclusioni, violando così l’art. 8 CC. Secondo l’appellante spettava all’appellata dimostrare un interesse personale e diretto del “garante” a sottoscrivere il secondo contratto (doc. C), prova che non ha portato. Inoltre l’appellata aveva sostenuto che l’impegno dell’appellante fosse da qualificare come promessa della prestazione di un terzo ai sensi dell’art. 111 CO e mai lo ha qualificato come assunzione cumulativa del debito. Di conseguenza, prosegue l’appellante, non potendosi dimostrare il suo obbligo diretto nei confronti dell’appellata, secondo dottrina e giurisprudenza in caso di dubbio in merito alla qualifica giuridica da attribuire a simili impegni andrebbe senz’altro privilegiata la fideiussione. La fideiussione prestata dall’appellante non rispetta tuttavia la forma dell’atto pubblico prevista dall’art. 493 cpv. 2 CO ed è quindi nulla, di modo che la petizione deve essere respinta in accoglimento dell’appello.
8. Nella fattispecie si tratta di esaminare la qualifica giuridica da attribuire all’impegno assunto dal convenuto nell’ambito del contratto di cui al doc. C. Il convenuto ritiene che si tratti di una fideiussione, nulla per vizio di forma (art. 493 cpv. 2 CO), l’attrice propende per la tesi di una garanzia indipendente ai sensi dell’art. 111 CO e il Pretore ha ammesso un’assunzione cumulativa di debito (art. 143 CO). La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto la difficoltà nello stabilire se una determinata pattuizione costituisca una fideiussione, una garanzia o un’assunzione cumulativa di debito (II CCA, sentenza inc. n. 12.2004.200 del 25 agosto 2005 pubbl. in: NRCP 2006 pag. 361), ritenuto che il criterio di distinzione essenziale tra i tre istituti giuridici risiede nel carattere accessorio della prima, ma non invece delle altre due, per raffronto all’obbligazione del debitore principale, fermo restando che la terza, diversamente dalla seconda, presuppone la volontà del garante di riprendere l’impegno altrui o di diventare a sua volta debitore principale e non solo quella di assicurare l’impegno di quest’ultimo (SJ 2000 I 305 consid. 1a). In base ai criteri abituali d’interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l’interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; NRCP 2004 p. 254). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell’altra, la loro presunta volontà viene accertata con un’interpretazione oggettiva/normativa, interpretando cioè le dichiarazioni secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (DTF 123 III 165 consid. 3a, 121 III 118 consid. 4b/aa; NRCP 2004 p. 254; RtiD I-2004 N. 33c; II CCA, sentenza inc. n. 12.2005.144 del 24 febbraio 2006, pubbl. in: NRCP 2006 pag. 194). Nell’interpretazione oggettiva il tenore della clausola controversa assume un rango prioritario. Tuttavia, non va dimenticato che anche qualora tale tenore possa sembrare a prima vista chiaro, il giudice non può limitarsi alla lettera, bensì deve interpretarlo alla luce del contratto nel suo insieme, dello scopo conseguito dalle parti e sulla scorta di tutte le altre circostanze che lasciano intendere che il tenore della clausola non corrisponda alla reale volontà delle parti. In particolare, ciò vale qualora la clausola sia stata redatta in una lingua straniera all’obbligato. Diversamente, qualora si sia in presenza di persone d’affari con conoscenza specifiche si può, secondo le circostanze, prediligere l’interpretazione sulla base del solo tenore della clausola (DTF 129 II 702 consid. 2.4.1).
9. Nella fattispecie l’impegno assunto dal convenuto con la sottoscrizione “per avallo” della dichiarazione 12 aprile 2006 (doc. B) non può essere considerato accessorio. Indipendentemente dalla denominazione utilizzata dal convenuto, il testo della dichiarazione di cui al doc. B è chiaro e non lascia adito a dubbio alcuno. Da tale documento emerge l’interesse immediato, proprio e riconoscibile, di AP 1 al perfezionamento del contratto di mutuo fra l’appellata in qualità di creditrice e R__________ in qualità di debitore, poiché dall’erogazione del prestito di fr. 53'100.- l’appellante otteneva il rimborso di un suo credito personale nei confronti di R__________ (doc. B). In virtù del principio di affidamento si può pertanto aderire alle conclusioni del Pretore, secondo il quale il convenuto aveva un interesse diretto alla conclusione del contratto di prestito concluso nel 2006. In questa sede il convenuto non contesta la qualifica giuridica del proprio impegno assunto nel 2006. Egli rimprovera al Pretore di essere giunto a risultati insostenibili per aver qualificato il contratto dell’8 maggio 2008 facendo capo ai doc. AeBe sostiene di non aver avuto alcun interesse diretto nella sottoscrizione del secondo contratto. L’onere di provare l’interesse diretto e personale del convenuto alla sottoscrizione del secondo contratto, secondo l’appellante, spettava all’attrice, che non ha potuto portare alcun elemento al riguardo.
10. Dall’istruttoria risulta che non è stata versata agli atti alcuna prova atta a dimostrare che l’iniziale contratto di prestito (doc. A) si sia estinto mediante rimborso della somma mutuata. L’appellante medesimo ammette che il primo contratto di prestito del 2006 (doc. A) è da ritenersi estinto per novazione, ovvero tramite la stipula di un analogo contratto di mutuo, che annulla il precedente, e non per pagamento del debito originario. Secondo consolidata dottrina e giurisprudenza, affinché un debito precedente possa essere considerato estinto per novazione ai sensi dell’art. 116 CO, è necessaria la chiara e concorde manifestazione di volontà delle parti in tal senso (DTF 107 II 481; Gonzenbach, Basler Kommentar, 4a ed. n. 6 ad Art. 116 CO). Il contratto di mutuo 8 maggio 2008 (doc. C) prevede espressamente “questo contratto annulla il precedente del 12 aprile 2006”. È pertanto corretta la conclusione cui è giunto il Pretore, ossia che il primo contratto di mutuo si è estinto non già per restituzione della somma prestata, bensì per novazione. Va da sé che con l’estinzione del debito originario per novazione anche l’obbligo solidale assunto dal convenuto è decaduto (Gonzenbach/ Gabriel-Tanner, Basler Kommentar, 4a ed. n. 8 ad Art. 116 CO). Quest’ultimo ha però nuovamente sottoscritto anche il contratto di mutuo dell’8 maggio 2008 (doc. C) in qualità di “garante”. Nelle circostanze che precedono si può dunque ritenere che l’appellante, con la sottoscrizione in qualità di garante anche del secondo contratto di mutuo del 2008 intendesse prestare garanzia come in precedenza, ossia nella sua qualità di beneficiario indiretto di quel mutuo, poiché il debito assunto da R__________ allo scopo di rimborsare il credito vantato dal convenuto nei suoi confronti non era stato estinto per pagamento, ma per novazione. Il rimborso del primo contratto di mutuo non essendo avvenuto, le medesime parti hanno ritenuto necessaria la stipula di un nuovo contratto di prestito che annullasse il precedente. Sarebbe, in ogni caso, spettato al convenuto, in virtù dell’art. 8 CC, comprovare l’avvenuto pagamento, e non alla creditrice, come da egli preteso a torto. Correttamente il Pretore ha dunque ritenuto che AP 1 avesse un interesse proprio e riconoscibile anche alla stipula del secondo contratto, grazie alla quale egli non ha dovuto far fronte immediatamente all’impegno assunto, ossia alla restituzione del prestito concesso nel 2006, continuando a fruire del rimborso del suo credito nei confronti di R__________. Se così non fosse, non vi sarebbe alcuna motivazione sensata tale da indurre nuovamente l’appellante, che, oltretutto dispone di comprovata esperienza nel settore finanziario e bancario, ad impegnarsi nuovamente in qualità di garante.
11. Ne discende che le censure sollevate dall’appellante non possono trovare accoglimento in questa sede. L’appello deve pertanto essere respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). In questa sede di giudizio, le spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Ad avvenuta crescita in giudicato di questa decisione, la cauzione versata dall’appellante (decisione 17 settembre 2014 della Presidente della Camera) sarà liberata in favore dell’appellata. Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 57'778.90.
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 29 aprile 2014 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di appello di complessivi fr. 3'500.- sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3'500.- per ripetibili di appello.
3. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione la cauzione di fr. 3'500.- versata dall’appellante a titolo di garanzia per le ripetibili a seguito della decisione 17 settembre 2014 sarà liberata in favore dell’appellata.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).