Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.11.2015 12.2014.7

20 novembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·6,415 parole·~32 min·2

Riassunto

Mandato. Rappresentanza

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.7

Lugano 20 novembre 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2005.20 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 14 gennaio 2005 da

CE 1 a cui sono subentrati in qualità di eredi   CE 2 (a sua volta deceduta e alla quale sono subentrati gli eredi AP 4 e AP 5), AP 1, AP 2 e AP 3   tutti rappr. dall’ RA 1  

contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

con cui l’attore originario ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di € 375'606.92 e fr. 1'749'650.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2005;

domanda avversata dal convenuto che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 28 novembre 2013 ha integralmente respinto;

ritenuto che a seguito del decesso dell’attore originario nella causa sono subentrati i suoi eredi;

appellanti gli attori testé menzionati, che con appello 14 gennaio 2014 chiedono la riforma del giudizio querelato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;

mentre con risposta 10 marzo 2014 il convenuto postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese processuali e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                A.  Dal 1990 l’avv. AO 1 curò per __________ pratiche di diversa natura (compravendite immobiliari, pratiche LAFE e di natura successoria). In particolare, nel 1999 il legale si occupò della vendita di un immobile di proprietà del cliente situato a __________, così come quella – all’asta e a cura di __________ –  delle suppellettili ivi contenute. __________ era stato introdotto all’avv. AO 1 da __________, conoscente di entrambi.

                            B.  Con petizione 14 gennaio 2005 __________ ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, l’avv. AO 1, chiedendo la sua condanna al versamento di € 375'606.92 e fr. 1'749'650.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2005. A suo dire, anziché trasferire in favore di __________  l’integralità dei ricavi della vendita dell’abitazione e delle suppellettili menzionate alla lett. A, il legale avrebbe versato in contanti Lit. 292'553'800.- (pari a € 151'091.43) e € 214'983.64 ad __________, nonché fr. 540'000.- sul conto intestato a quest’ultima. Egli avrebbe peraltro accreditato su un conto non di pertinenza dell’attore originario fr. 1'200'000.- e disposto in altro modo di fr. 9'650.-. Con risposta 29 aprile 2005 il convenuto si è opposto alla richiesta avversaria. Egli ha spiegato, in sintesi, che non vi era alcun rapporto di mandato con la controparte, bensì con __________ e di aver agito su istruzioni di quest’ultima. Questa si occupava a sua volta, quale mandataria, della gestione di tutti gli affari personali dell’attore originario. In via subordinata il convenuto ha affermato che __________ agiva per conto dell’attore originario con pieni poteri di rappresentanza. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale 18 ottobre 2012 le parti si sono confermate nei loro antitetici punti di vista. Statuendo il 28 novembre 2013 il Pretore ha respinto integralmente la petizione. Nel frattempo, l’attore originario è deceduto, lasciando quali eredi CE 2,  AP 1, AP 2 e AP 3, che sono subentrati nella causa. Alla morte di CE 2 sono poi subentrati anche i di lei eredi, AP 4 e AP 5.

                            C.  Con appello 14 gennaio 2014 i membri della comunione ereditaria fu __________, ossia AP 1, AP 2, AP 3 e i membri della comunione ereditaria fu CE 2, ossia AP 4 e AP 5 sono insorti contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione. Con risposta 10 marzo 2014 il convenuto postula invece la reiezione del gravame.

considerato

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                             2.  Dopo aver spiegato che __________ ha agito, nella fattispecie, nella veste di rappresentante di __________, il Pretore ha vagliato la questione di sapere se l’avv. AO 1 poteva in buona fede ritenere corretto e regolare l’intervento di quest’ultima (art. 33 cpv. 3 CO), rispondendo affermativamente a tale quesito.

                             3.  Gli appellanti sostengono, in primo luogo, che i proventi della vendita dell’immobile romano e delle relative suppellettili furono accreditati in parti ad __________, senza il “preventivo assenso” dell’attore originario e “a completa insaputa di quest’ultimo” (pag. 4 in mezzo). Tali allegazioni sono sprovviste del benché minimo riferimento al materiale probatorio. Inoltre, gli appellanti non si confrontano con la motivazione pretorile secondo la quale ci si trova, nella fattispecie, in presenza di un caso di applicazione dell’art. 33 cpv. 3 CO. Al riguardo l’appello è quindi inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

                             4.  Gli appellanti criticano, poi, il Pretore per aver “erroneamente tralasciato la principale tesi difensiva del convenuto – secondo il quale non v’era alcun rapporto contrattuale tra le parti e la sua  mandante era la signora __________ – limitandosi ad analizzare la fattispecie dal profilo della verità oggettiva”. Essi affermano che siccome il Pretore ha confermato l’esistenza di un rapporto di mandato tra l’attore originario e il convenuto, la circostanza, per l’avv. AO 1, di sostenere di aver svolto il mandato esclusivamente per conto di __________ dimostra che egli non si sia preoccupato degli interessi dell’attore originario, confondendo sulla base di un errore manifesto chi fosse il mandante. Gli appellanti reputano che il primo giudice abbia quindi sbagliato laddove ha riconosciuto al convenuto la volontà e la consapevolezza di agire per conto e nell’interesse dell’attore originario, rispettivamente di aver agito in buona fede (cfr. anche appello, pag. 22 in fondo). Inoltre, sarebbe “oggettivamente assodato” che il convenuto ha “chiaramente disatteso il diritto dell’attore originario, violando il suo dovere contrattuale di seguire, ottenendole preventivamente, le direttive del vero cliente” (memoriale, pag. 7 in fondo, 8, 9, 10 e 11). Come evidenziato dagli appellanti medesimi (memoriale, pag. 10 in mezzo), il convenuto ha spiegato che anche nella denegata ipotesi che vi fosse un rapporto di mandato tra le parti e che __________ avesse agito quale rappresentante dell’attore originario, nulla potrebbe essergli rimproverato, poiché stante il rapporto tra quest’ultima e la controparte egli non aveva alcun potere di controllo sulla medesima, né gli incombeva un dovere di vigilanza sul suo operato (petizione, pag. 14 in fondo). Sulla base dell’istruttoria il Pretore ha condiviso la tesi dell’attore originario secondo la quale si è in presenza, nel caso concreto, di un contratto di mandato tra le parti. Ciò posto, la circostanza, per il convenuto, di aver asserito in via principale l’inesistenza di tale rapporto e di aver riconosciuto in __________ la mandante non comporta automaticamente di aver agito contro gli interessi dell’attore originario. Tanto più che la tesi espressa in via subordinata e alla quale il Pretore ha dato seguito si fonda sull’allegazione secondo la quale __________ agiva per conto dell’attore originario con pieni poteri di rappresentanza. Anche secondo tale tesi il convenuto non aveva quindi motivo di dubitare che gli ordini impartiti dalla rappresentante fossero contrari alla volontà del rappresentato. Su questo punto l’appello è quindi respinto.

                             5.  Secondo gli appellanti il convenuto ha comunque agito in malafede, poiché ha sostenuto in via principale l’inesistenza di un contratto di mandato con l’unico scopo di escludere a priori qualsiasi sua responsabilità. Essi reputano che tale circostanza implichi l’inapplicabilità di “ogni e qualsiasi principio di buona fede in suo favore” (memoriale, pag. 11 in fondo). La censura non può essere condivisa. Infatti, gli appellanti confondono la malafede, se del caso, processuale, con la buona fede quale condizione dell’applicazione dell’art. 33 cpv. 3 CO. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

                             6.  Gli appellanti criticano, altresì, il primo giudice laddove questi ha spiegato che sia i doc. 1 e 2, sia la totale latitudine di movimento conferita ad __________ sono espressione per atti concludenti di una facoltà di rappresentanza assai ampia, finanche priva di limiti preventivi (sentenza querelata pag. 9).

                           6.1  Per quanto concerne i documenti testé menzionati, gli appellanti reputano che essi non possano essere ritenuti decisivi ai fini del giudizio per i motivi che sono esaminati qui di seguito  (memoriale, pag. 13 segg.).

                        6.1.1  Essi sembrano, in primo luogo, sollevare dubbi sugli esiti della perizia con riferimento all’identificazione dell’autore delle firme apposte sui doc. 1 e 2. La censura non può essere condivisa. Il primo giudice ha rilevato che l’eccezione di falso non è stata confermata dagli esiti peritali. A ragione. Infatti, il perito ha concluso che “le due firme «__________ » in calce ai doc. 1 e 2 corrispondono nelle loro caratteristiche generali e particolari alle firme autentiche del signor __________ e non presentano alcun elemento significativo a sostegno dell’ipotesi di falso. A giudizio della sottoscritta, con tutta probabilità, le stesse sono state redatte dal signor __________” (perizia giudiziaria, pag. 9). Gli appellanti affermano, poi, che il Pretore ha misconosciuto i dubbi peritali sulla data rispettiva delle due firme. Questi ha precisato che il perito ha espresso dubbi sulla datazione dei due documenti, poiché sembrano essere stati confezionati a distanza ravvicinata e non a un anno l’uno dall’altro. Il perito ha infatti dichiarato: “Sulla base degli esami effettuati si possono esprimere seri dubbi sulla data rispettiva delle due firme stesse; infatti i risultati ottenuti sembrerebbero suggerire che siano state vergate di seguito e non a distanza di un anno l’una dall’altra (come indicherebbe la data dei doc. 1 e 2)” (loc. cit.). Il primo giudice ha tuttavia spiegato che gli elementi a disposizione non hanno permesso di darne una precisa collocazione temporale e agli atti non vi sono riscontri divergenti (sentenza querelata, pag. 5 in alto). Secondo gli appellanti, in ragione del decesso di __________ tra le due date indicate, la conclusione del  perito lascia ipotizzare tre scenari: la redazione e la sottoscrizione prima del decesso di __________ (che però non è sostenibile poiché a detta degli appellanti nel doc. 2 vi sono alcune informazioni all’epoca ancora ignote), la falsificazione della firma di __________ e, infine, l’utilizzo di documenti firmati in bianco e successivamente compilati (appello, pag. 14 in fondo). La censura circa l’eventuale falsificazione della firma di __________ non è tuttavia di rilievo ai fini del presente giudizio. Infatti, nella fattispecie il potere di rappresentanza conferito ad __________ è vagliato limitatamente alla persona di __________. Per quanto concerne, poi, l’ipotesi della sottoscrizione di documenti in bianco, va rilevato che il perito giudiziario ha dichiarato, al riguardo, che “senza una sovrapposizione del tratto a penna di una delle due firme «__________ » con il testo dattiloscritto è impossibile stabilire l’ordine di apposizione delle firme stesse rispetto al testo. La posizione delle due firme nei due documenti non è la stessa: nel documento 1 si trova circa a 13 cm dal fondo del foglio, mentre nel documento 2 si trova a 7 cm. La disposizione delle due firme è “adeguata” rispetto al testo del documento. Ipotizzare che si siano utilizzati due fogli con firme «in bianco» per poi redigere successivamente il testo dattiloscritto risulta poco probabile. Infatti è praticamente impossibile «posizionare» prima due firme su altrettanti fogli bianchi per poi farle combaciare alla perfezione con lo spazio disponibile ottenuto dopo la stesura di due testi di lunghezza diversa. Di conseguenza l’unica ipotesi plausibile è che, con tutta probabilità, il testo è anteriore alle firme” (complemento della perizia giudiziaria, pag. 4). Il perito ha quindi concluso affermando che “non è possibile accertare con un sufficiente grado di precisione l’epoca del testo dattiloscritto sui doc. 1 e 2. Dagli esami effettuati si può unicamente stabilire che, con ogni probabilità, il testo è antecedente alle firme del sig. __________ (non si tratterebbe dunque di documenti firmati «in bianco»). Non è tuttavia possibile appurare se le firme siano state apposte subito dopo la redazione o successivamente” (complemento della perizia giudiziaria, pag. 5). Ne consegue che la censura non può essere condivisa.

                        6.1.2  Secondo gli appellanti, a minare la fedefacenza dei documenti in questione e, quindi, la loro portata probatoria sarebbe in ogni caso il contenuto dei medesimi (memoriale, pag. 15 seg.). In primo luogo essi affermano che lascia perplessi la circostanza secondo cui tali documenti sarebbero per la prima volta emersi nel corso del 2004, così come stupirebbe il fatto che il doc. 1 contenga ben due discarichi in favore di __________ per quanto concerne l’investimento in __________. Tuttavia, le loro allegazioni si esauriscono in mere supposizioni e dubbi, per nulla sostanziate dal materiale probatorio. Gli appellanti sottolineano, inoltre, che “altrettanto inusitata e giuridicamente inefficace” è che gli stessi hanno previsto un discarico pure per il futuro, ossia per atti non ancora commessi al momento della firma. Il punto, tuttavia, non è quello di definire se il contenuto del discarico fosse lecito o meno, bensì quello di rilevare l’estensione del potere di rappresentanza di __________ espresso dall’attore originario. Infatti, il Pretore ha menzionato i doc. 1 e 2, unitamente ad altre numerose emergenze processuali (cfr. sentenza querelata, pag. 9 seg.), quale espressione di __________, per atti concludenti, di una facoltà di rappresentanza di __________ assai ampia, finanche priva di limiti preventivi. Secondo gli appellanti, poi, il doc. 1 non avrebbe effetti sul denaro incassato dal convenuto, poiché ciò sarebbe avvenuto dopo un anno dalla redazione del documento in questione. La tesi non può essere seguita, non ravvisandosi i motivi per cui l’espressione del potere di rappresentanza, che come detto emerge anche da ulteriori risultanze, dovesse estinguersi, in assenza di rettifiche in tal senso prima, prima del decorrere di un anno dalla redazione della dichiarazione di discarico. Essi sostengono, inoltre, che il doc. 2, datato 20 gennaio 2000 (correttamente: 28 febbraio 2000) non sia rilevante ai fini del giudizio, dato che l’incasso da __________ e l’accredito successivo sono avvenuti prima di tale data. Nella petizione l’attore originario ha indicato che i proventi della vendita della casa romana sono stati incassati dal convenuto il 21 dicembre 1999, mentre l’ordine di riversare il relativo importo a favore di un conto di pertinenza dell’attore originario, del conto n. __________ __________ e ad __________ è stato da lui impartito alla controparte il giorno precedente (pag. 6). La dichiarazione di scarico di cui al doc. 1 concerne anche “la messa in vendita della __________”, che tramite la __________ era detentrice ufficiale dell’immobile a __________ (cfr. doc. 24). Tant’è che nella petizione l’attore originario medesimo illustra le tappe inerenti alla vendita testé menzionata intitolando tale passaggio con “__________” (pag. 6). La censura degli appellanti non è quindi influente ai fini del giudizio. Essi reputano, altresì, che né gli incassi effettuati dalla vendita dell’immobile romano, né quelli delle relative suppellettili sono confluiti in __________. Tuttavia, entrambi i documenti in questione non indicano che il denaro proveniente dalle vendite testé citate dovesse essere direttamente destinato in __________.

                        6.1.3  Gli appellanti concludono criticando il Pretore per aver fondato il giudizio, per quanto concerne la datazione dei doc. 1 e 2, sulla testimonianza di __________, poco credibile dato il suo coinvolgimento nella vicenda (appello, pag. 16). Questa ha dichiarato di averli confezionati lei stessa alle date indicate. Sennonché, come peraltro rilevato dagli appellanti medesimi, il primo giudice ha ben precisato che tale testimonianza doveva essere debitamente ponderata visto il ruolo, determinante, che __________ aveva ricoperto nell’intera vicenda e tenuto conto del tenore dell’accordo di cui al doc. 6 (sentenza querelata, pag. 5 in alto). Egli ha poi spiegato che “ai fini dei doc. 1-2 bastano (come detto) le risultanze peritali e l’assenza di riscontri divergenti quo alla datazione della loro firma” (loc. cit.). In definitiva, egli non ha fondato il proprio giudizio, su questo punto, sulla testimonianza in questione, bensì sull’assenza di riscontri contrari rispetto a quanto indicato nei documenti medesimi. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.

                           6.2  Gli appellanti criticano, come detto, il Pretore anche per aver reputato che la latitudine di movimento di __________ coprisse le operazioni contestate al convenuto. Essi sostengono che quest’ultima rivestiva, in modo riconoscibile anche per i terzi, un preciso incarico in favore dell’attore originario, ossia quello della gestione ordinaria della sua vita corrente, ad esclusione quindi dell’incasso di ingenti somme di denaro (memoriale, pag. 16 in fondo, 17 in basso e 18 in alto).

                        6.2.1  Sulla scorta delle testimonianze il Pretore ha accertato, in sintesi, che __________ si occupava della gestione amministrativa in toto dell’attore originario, ossia di reperire tutto ciò di cui egli necessitasse (medico, assicurazione, autista, domestica) e di pagare ogni relativa fattura (sentenza querelata, pag. 5 in mezzo). Ella aveva pure procura su parte dei conti riconducibili all’attore originario (pag. 5 in fondo). Il primo giudice ne ha quindi dedotto che il convenuto poteva ragionevolmente credere che __________ agisse quale mandataria rispettivamente procuratrice illimitata dell’attore originario (pag. 7 in mezzo e 12 in fondo).

                        6.2.2  Gli appellanti menzionano ampi passaggi delle testimonianze di __________, __________ e __________, per sostenere che dalle medesime è emerso unicamente il ruolo limitato alla gestione quotidiana e ordinaria degli affari dell’attore originario. In particolare, essi riportano i passaggi ove __________ ha dichiarato che “per quanto riguarda il signor __________, io mi sono occupata di tutti gli aspetti della sua vita quotidiana, salvo le pratiche legali di cui si è occupato l’avv. AO 1. Mi spiego: si trattava di una persona di una certa età, di lingua madre inglese che faceva fatica a parlare avendo solo una corda vocale. In particolare ero io a occuparmi di tutta l’amministrazione, di pagare le fatture, sono io che gli ho trovato l’autista (__________), la donna delle pulizie. Mi sono occupata delle pratiche assicurative della casa, dell’auto, del medico (…).  John __________ era presente all’atto formale di compravendita (closing). In sintesi __________ era un artista e si è sempre ritenuto non in grado di gestire gli aspetti amministrativi della sua vita. Perlomeno non riteneva necessario che lo facesse lui e di conseguenza ha delegato questo compito a me in particolare dopo la vendita della __________ e dopo l’asta alla __________” (verbale 17 aprile 2012, pag. 3 in mezzo e pag. 4 in mezzo). La medesima teste, tuttavia, ha altresì riferito: “per quanto riguarda la gestione della situazione finanziaria del sig. __________ occorre distinguere due momenti. Prima della vendita della __________, che è avvenuta dopo la morte di __________, vi era ben poco da fare. Vi era un solo conto in banca: io davo le istruzioni ma ripeto che non vi era molto da fare. Invece dopo la vendita del pacchetto azionario della __________ sono entrati degli averi liquidi e lì era necessaria un’attività di gestione perché si trattava di parecchi soldi. La transazione era di circa 4 mld di lire italiane. Oltre a ciò mi ricordo che dalla vendita delle suppellettili trovantesi nell’appartamento di __________, fatta tramite casa d’asta __________ a __________, è stato introitato circa 2.8-3 mld di lire italiane. Questi averi sono stati accreditati dapprima sul conto clienti dell’avv. AO 1 e poi trasferiti su dei conti bancari intestati a __________ e alla fondazione. Su questi conti io avevo firma e io proponevo al sig. __________ degli investimenti in obbligazioni, azioni. Quando ricevevo l’ok dal sig. __________ ne parlavo anche con l’avv. AO 1 e poi facevo l’investimento. In sintesi ero io che davo questi ordini di investimento come pure tutti gli altri ordini necessari (ad esempio ogni anno __________ mandava fr. 100'000.- a sua sorella; ho dovuto seguire gli aspetti finanziari legati al libro scritto da __________, vi erano dei costi legati anche alla casa)” (verbale, pag. 3 in fondo e 4 in alto). Essa ha soggiunto che “per quanto riguarda le fatture emesse dall’avv. AO 1 io le pagavo utilizzando dei soldi di __________. L’avv. AO 1 lo sapeva già per il fatto che le fatture erano intestate a __________” (pag. 6 in mezzo). A ragione il Pretore ha quindi evidenziato che da tale testimonianza emerge l’esteso potere di rappresentanza di __________. Ciò emerge anche dalla testimonianza di __________, che gli appellanti menzionano invece a sostegno della loro tesi. Essi riportano, infatti, il passaggio laddove questi ha confermato che “sempre la signora __________ si occupava della gestione finanziaria quotidiana di __________ (ad esempio acquisto di mercanzie, pagamento di fatture, acquisto dei mobili, acquisto dell’auto, assunzione dell’autista del __________, mentre non so se fosse lei a pagare il suo stipendio)” (verbale 6 febbraio 2006, pag. 5). Sennonché, tale teste ha altresì riferito: “__________si è poi occupata anche del relativo acquisto mobili [dell’appartamento a __________], visto che ella si occupava praticamente di tutto per il __________, che ai tempi viveva a __________ (…). Penso che di queste vendite a __________ se ne sia occupata la signora __________, lo dico perché come detto si occupava di tutto, era presente all’asta di __________, era andata a visitare __________ a __________ diverse volte (…). Confermo che la signora __________ si è sempre occupata di tutto quanto per __________ (…)” (pag. 4 in basso). Con riferimento agli investimenti in __________, egli ha inoltre affermato: “Non sono stato io a consigliare il signor __________ di fare degli investimenti in __________. Presumo che il signor __________ abbia fatto tramite la signora __________ degli investimenti in __________. Lo dico perché visto il mio rapporto di amicizia con loro ne parlavano anche di fronte a me” (pag. 4 in mezzo). Su questo punto gli appellanti sottolineano, infine, che __________ ha dichiarato che “da quanto ne so io __________ avrebbe firmato unicamente un ordine di trasferimento limitato a USD 100'000.- (nel 1998), da investire in __________” (verbale 7 marzo 2006, pag. 2 in fondo e 3 in alto). Tuttavia, quanto testé riportato è irrilevante per l’aspetto qui trattato, ossia quello della comunicazione, anche per atti concludenti, dell’estensione del potere di rappresentanza di __________. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto.

                             7.  Gli appellanti criticano, poi, il Pretore laddove questi ha spiegato che “alla medesima conclusione conduce, oltre ai doc. 1 + 2, anche quanto messo in atto dalla __________, sempre su incarico di __________, per superare il problema che si stava stagliando all’orizzonte riferito alla vendita delle azioni __________ all’acquirente __________” (sentenza querelata, pag. 9 in fondo). Essi si dicono “stupiti” che ad __________, titolare di un’agenzia viaggi, siano attribuite “conoscenze giuridiche tali da poter affrontare e gestire da sola una simile problematica, che peraltro coinvolge il diritto di diversi Stati”. Essi si chiedono se non fosse invece “più direttamente coinvolto” il convenuto, “amministratore della __________ e legale di riferimento della __________” (appello, pag. 18 in alto e in mezzo). Il primo giudice ha rilevato che __________, acquirente delle azioni __________, aveva eccepito il mancato rispetto del diritto di prelazione dello Stato italiano sull’immobile romano di proprietà dell’attore originario. Il rischio, per quest’ultimo, era quindi quello di essere convenuto in un’azione redibitoria. Da qui, la necessità di mettere a punto degli strumenti volti a interrompere la tracciabilità del denaro incassato quale prezzo di compravendita. Ciò avvenne in particolare, ma non solo, grazie alla costituzione di una fondazione, la __________. Il Pretore ha spiegato, al riguardo, che anche questo incarico era stato conferito dall’attore originario ad __________, che è pure stata scaricata con la sottoscrizione del doc. 2 con riferimento a quanto ella avrebbe operato a questo fine (sentenza querelata, pag. 10 in alto). Gli appellanti esternano stupori e si pongono delle domande, senza tuttavia confrontarsi compiutamente con la motivazione pretorile. Ne consegue che anche su questo punto il gravame è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Essi soggiungono che nell’ipotesi che l’idea era quella di salvaguardare il denaro quale prezzo di compravendita, allora non si comprenderebbe il motivo per cui fr. 1'800'000.- siano stati versati direttamente all’attore originario. Tale circostanza avrebbe dovuto, a mente degli appellanti, destare i sospetti del convenuto (memoriale, pag. 18 in basso). Sennonché, proprio per contestare l’esigenza dell’investimento in __________ per “occultare” il provento della vendita summenzionata, nella replica di prima sede l’attore originario ha sottolineato che “dalle tavole processuali emerge (…) come una parte delle somme incassate sia rimasta in Svizzera attraverso il conto __________ o la __________, ragion per cui questi capitali erano considerati esenti da rischio di «sequestro»”. Egli ha altresì rilevato che “la tesi dell’investimento consapevole in __________ è quindi il classico pretesto costruito a posteriori per tentare, a torto, di giustificare l’ingente massa di denaro prelevata dai conti dell’attore e destinata a investimenti privati della signora __________ e dei suoi soci d’affari” (pag. 6 in alto e in mezzo). Nella petizione egli aveva indicato che il conto __________ era di sua pertinenza (pag. 6 in mezzo). Ne consegue che l’attore originario medesimo ha reputato che il versamento sul conto __________ fosse efficace per “occultare” il provento più volte citato, sicché gli appellanti non possono ora attribuire una mancanza di diligenza del convenuto nel non aver, a loro dire, valutato tale versamento come incoerente con i fini dell’operazione in questione. Su questo punto l’appello è quindi respinto.

                             8.  Gli appellanti non condividono, inoltre, la motivazione pretorile secondo la quale nella fattispecie non vi sarebbero prove che  __________ abbia manifestamente abusato del suo potere di rappresentanza, concludendo segnatamente un affare solo nel proprio interesse (sentenza querelata, pag. 11 in alto). Essi reputano che tale conclusione sarebbe in contraddizione con diverse risultanze processuali (memoriale, pag. 19).

                           8.1  In primo luogo gli appellanti affermano che determinati importi sono stati versati in contanti o su conti direttamente intestati ad __________, che ne avrebbe quindi direttamente beneficiato a detrimento dell’attore originario. Quest’ultima allegazione si esaurisce in un mero asserto di parte, per nulla dimostrata. Nemmeno si può reputare che la circostanza del versamento in contanti o su conti a ella intestati sia sufficiente a dimostrare che il convenuto abbia violato, eseguendo tali ordini, il suo dovere di diligenza fondato sull’art. 3 cpv. 2 CC. Gli appellanti reputano, altresì, che sia stata premura di __________ palesare ai terzi una determinata situazione che non corrispondeva alla realtà, tant’è che dal doc. 6 emerge che ella si è impegnata, seppur con riferimento ad altri movimenti, a restituire il denaro investito in __________ senza valido mandato in tal senso da parte dell’attore originario. Essi affermano che, d’altra parte, il Pretore medesimo ha rilevato che __________ ha travalicato in parte i poteri conferiti dall’attore originario, agendo in particolare con riferimento agli investimenti in __________, quale falsus procurator (sentenza querelata, pag. 7). Tuttavia, come correttamente spiegato dal primo giudice la censura non è di rilievo, dato che l’azione non è stata presentata contro __________, bensì contro l’avv. AO 1 (sentenza querelata, pag. 7 in mezzo). Nel gravame è riportato, poi, il passaggio ove il primo giudice ha accertato che “la «gestione» __________ riferita ai patrimoni dei clienti mirava in sostanza a far confluire su conti off-shore a lei riconducibili ingenti importi che avrebbe poi investito in questi progetti (__________, __________ e __________) (…), all’insaputa – perlomeno parziale – dei clienti (…)” (sentenza impugnata, pag. 6). Gli appellanti affermano che a seguito di tale risultanza “appare pertanto difficile credere che il convenuto, legale di lunga data della __________, non fosse al corrente di questa situazione, nota già alle di lei dipendenti”. Essi sembrano trarre la medesima conclusione a pag. 20 del gravame, ove affermano che come emerso da diverse risultanze processuali il convenuto era da decenni il legale di fiducia di __________, con la quale intratteneva anche “un certo rapporto professionale, tanto che egli era il presidente della __________ (…)”. Sennonché, le censure in questione si fondano su mere convinzioni personali della parte, non suffragate da elementi probatori.

                           8.2  Gli appellanti affermano che __________ abbia esercitato in maniera manifestamente abusiva la professione di fiduciaria, malgrado non ne avesse le competenze necessarie, per conto di un cliente naïv e in favore di proprie iniziative turistiche all’estero. Essi reputano che tali circostanze dovevano destare nel convenuto sospetti sulla liceità dei movimenti che gli venivano chiesti di eseguire (memoriale, pag. 21 in alto e in mezzo). Gli appellanti precisano, al proposito, che il convenuto doveva essere a conoscenza del fatto che __________ – formalmente titolare di un’agenzia di viaggi – non avesse la patente di fiduciaria (appello, pag. 20 in basso e 22 in mezzo). Quanto alla persona dell’attore originario, dalla testimonianza di __________ è emerso che egli era “un artista e si è sempre ritenuto non in grado di gestire gli aspetti amministrativi della sua vita”, tant’è che sebbene fosse titolare di un portafoglio economico di svariati milioni di franchi, egli “non aveva mai visto la banca fino all’aprile del 2001”. Secondo gli appellanti ciò era “verosimilmente” noto anche al convenuto (memoriale, pag. 20 in alto). Quest’ultima censura si esaurisce ancora una volta in una mera supposizione di parte, sprovvista di sostegno probatorio. Quanto alla circostanza che __________ non avesse la patente di fiduciaria e che ciò avrebbe dovuto far scattare nel convenuto un campanello d’allarme, va detto che il Pretore ha spiegato che nel caso concreto dall’istruttoria non è emerso che vi fossero elementi che lasciassero inferire un abuso, da parte di __________, dei suoi poteri di rappresentanza (sentenza querelata, pag. 10 in mezzo). Ciò che è infatti determinante per il terzo è in primo luogo l’estensione del potere di rappresentanza comunicatogli, anche per atti concludenti, e, poi, la questione di sapere se vi siano elementi, nell’ordine impartitogli dal rappresentante, che debbano ragionevolmente far inferire un abuso del potere di rappresentanza. Tale eventuale abuso dev’essere insito nell’ordine ricevuto dal rappresentante, mentre nulla ha a che vedere con le qualifiche professionali del medesimo. Esse rilevano, semmai, dalla natura della relazione interna tra rappresentante e rappresentato, che non è  di pertinenza del terzo. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto. Gli appellanti concludono affermando che il convenuto avrebbe dovuto distinguere tra i versamenti “leciti in favore dell’attore [originario] e della __________” da quelli “illeciti in favore della __________”, riconoscendo che questi ultimi “superavano la soglia della rappresentanza per entrare nel perimetro giuridicamente claudicante del falsus procurator” (appello, pag. 21 in fondo e 22 in alto e in mezzo). In tale maniera essi si limitano ad affermare apoditticamente il proprio punto di vista, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione pretorile, che illustra in maniera diffusa i motivi per cui al convenuto non può essere rimproverata una mancanza di diligenza in tal senso. Al riguardo il gravame è pertanto irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

                             9.  Secondo gli appellanti il Pretore avrebbe omesso di tenere in considerazione che l’attore originario non si era “esclusivamente messo nelle mani della __________, ma contava pure sulla professionalità e serietà del convenuto, che pure lo assisteva in ogni evenienza di sua competenza e lo rappresentava in seno alle sue società” (memoriale, pag. 23 in alto). In relazione alle pretese avanzate in questa procedura dall’attore originario, il primo giudice ha spiegato che il convenuto era stato principalmente coinvolto in due operazioni, ossia la vendita di __________ e la messa all’asta delle suppellettili. Per quanto concerne la società testé menzionata, egli aveva eseguito delle attività legali nel quadro del perfezionamento del contratto di compravendita, che non sono qui oggetto di causa, mentre per la vendita attraverso __________ il legale non aveva svolto alcun ruolo. In entrambi i casi l’avv. AO 1 aveva invece funto da collimatore dei relativi proventi ed è proprio in questa veste che è stato convenuto in causa (sentenza querelata, pag. 7 in basso). Non si può quindi seguire la tesi degli appellanti secondo la quale al convenuto devono essere imputati dei doveri che, come correttamente rilevato dal Pretore (sentenza querelata, pag. 13 in mezzo), emergono semmai da ulteriori rapporti contrattuali tra l’attore originario e il medesimo. Nemmeno al legale può essere imputato un dovere di diligenza accresciuto nel non aver avuto dubbi sulla legittimità dei movimenti ordinati da __________, dato che, come più volte indicato dal Pretore e confermato in questa sede, egli aveva agito sulla base delle istruzioni, per l’appunto, della stessa, il cui potere di rappresentanza poteva essere inteso dai terzi come particolarmente esteso se non finanche illimitato. Gli appellanti reputano, poi, che l’intervento del convenuto non era quello di semplice intermediario, poiché in tal caso non si comprenderebbe il motivo per cui i proventi delle vendite siano stati versati su un conto del legale invece di confluire direttamente su quelli dell’attore originario o, per assurdo, di __________. Sennonché, ciò si giustifica nel solco della volontà dell’attore originario di “occultare” tali ricavi, così come illustrato sopra al consid. 7, al quale si rinvia. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

                           10.  Secondo gli appellanti il primo giudice si sarebbe erroneamente ispirato alla giurisprudenza valida nel settore bancario. Essi sostengono, infatti, che nel sistema finanziario la banca esegue gli ordini di un fiduciario, iscritto all’albo e quindi ufficialmente riconosciuto in tale veste, senza procedere a versamenti diretti su conti di sua pertinenza. Gli appellanti “faticano a credere” che una banca possa essere liberata dai suoi doveri di diligenza nei confronti del cliente a fronte di versamenti milionari eseguiti in favore del gestore patrimoniale medesimo e non iscritto all’albo cantonale dei fiduciari, di cui fr. 561'969.55 in contanti, esclusivamente sulla scorta “delle apparenze risultanti dall’insieme delle circostanze, peraltro già di per sé equivoche”. Essi ritengono che un avvocato non debba quindi essere soggetto a una diligenza meno efficace di quella riferita alle banche (appello, pag. 23 in mezzo e in fondo). Il Pretore ha spiegato che per tutelare la posizione difensiva dell’avv. AO 1 non bastava la sua “convinzione” che le istruzioni impartite da __________ rientrassero nel suo potere di rappresentanza dell’attore originario. Egli doveva aver agito anche ottemperando la diligenza e l’attenzione pretendibili dal terzo giusta l’art. 3 cpv. 2 CC. Dopo aver indicato la giurisprudenza vigente in ambito bancario in materia di rappresentanza, il primo giudice ha rilevato che nella fattispecie dal carteggio processuale non è emerso alcunché che lasci intendere che la buona fede del convenuto, presunta, fosse venuta meno. In particolare, il Pretore ha precisato che per destare il dubbio che taluni ordini impartiti da __________ non erano asseritamente voluti dall’attore originario, il convenuto avrebbe dovuto sentire “un qualche campanello d’allarme, un qualche motivo ben specifico, che invece difetta”. Al riguardo il primo giudice ha sottolineato che sebbene sia vero che il transito di ingenti somme su conti intestati ad __________ avrebbe dovuto suscitare l’attenzione dell’avv. AO 1 – tanto più alla luce della sua formazione e professione – non va dimenticato che nel caso specifico __________ aveva ritenuto “di mettersi completamente in mano a una amica, __________, per tutti gli aspetti economici della sua esistenza, dai più banali ai più importanti”, compreso quindi l’investimento dei suoi denari derivanti dalle vendite di cui si è più volte detto, la soluzione del problema legato al diritto di prelazione dello Stato italiano e anche la possibilità di trovare soluzioni non convenzionali per “occultare” tale denaro. La costellazione qui evidenziata era quindi tale, secondo il Pretore, da ricucire qualsiasi dubbio sull’operato di __________. Tanto più che nella fattispecie quest’ultima era amica di lunga data di __________ e prima dell’autunno del 2001 mai erano emersi conflitti tra i medesimi (decisione querelata, pag. 12 in mezzo). Gli appellanti si limitano, come detto, a criticare il riferimento del primo giudice alla giurisprudenza vigente in ambito bancario, senza tuttavia confrontarsi in maniera esauriente con la motivazione suesposta, sicché su questo punto il gravame è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

                           11.  Con riferimento all’art. 397 CO gli appellanti affermano, altresì, che per mandati che esulano dalle operazioni correnti il mandatario è tenuto a chiedere preventivamente il consenso espresso del mandante. Essi reputano che tale obbligo sia stato violato dall’avv. AO 1, che si sarebbe fidato ciecamente delle affermazioni di __________ (memoriale, pag. 24 in alto e in mezzo). Come illustrato nei considerandi precedenti quest’ultima agiva quale rappresentante di __________, motivo per cui non si comprende in che misura il convenuto avrebbe dovuto, in virtù della normativa evocata dagli appellanti, chiedere lumi al rappresentato in merito alle operazioni ordinate dalla sua rappresentante. Anche al riguardo il gravame è pertanto respinto.

                           12.  A titolo abbondanziale gli appellanti si chinano sulla questione di sapere se vi sia identità o meno tra le pretese di cui alla presente procedura e quelle di cui all’accordo doc. 6 (memoriale, pag. 24 in basso e 25 in alto e in mezzo). Il Pretore ha rilevato che siccome la petizione andava respinta, non vi è era necessità di sciogliere tale quesito (decisione querelata, pag. 13 in fondo). Dato che come evidenziato tutte le censure degli appellanti non possono essere seguite e, di conseguenza, la sentenza pretorile è confermata, non vi è motivo nemmeno in questa sede di approfondire tale aspetto.

                           13.  In sintesi, l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile, con carico delle spese giudiziarie agli appellanti. Le spese processuali di appello sono stabilite in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 seg.), mentre le ripetibili in funzione dell’art. 11 Rtar   . Il valore di causa, composto di fr. 1'749'650.- e di € 375'606.92, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 cpv. 1 CPC,

decide:                 1.  L’appello 14 gennaio 2014 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                             2.  Le spese processuali di fr. 30'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido, con l’obbligo di rifondere alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 30'000.complessivi quali ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

-; -.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2014.7 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.11.2015 12.2014.7 — Swissrulings