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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.11.2014 12.2014.65

3 novembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,333 parole·~12 min·2

Riassunto

Inesistenza di un contratto di affitto agricolo

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.65

Lugano 3 novembre 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata in materia di affitto agricolo inc. n. SE.2011.339 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 13 ottobre 2011 da

AO 1 rappr. dall' RA 2  

contro

AP 1 AP 2 tutti rappr. dall' RA 1  

con cui l'attore ha chiesto di accertare l'inesistenza di un contratto di affitto agricolo fra le parti e di far ordine ai convenuti, con la comminatoria dell'art. 292 CPC, di astenersi dal comunicare a terzi di essere in possesso di un valido contratto di affitto per l'utilizzo dei pascoli di competenza dell'Ente patriziale attore;

domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione integrale della petizione, protestate spese e ripetibili, e che il Pretore con sentenza 5 marzo 2014 ha parzialmente accolto, limitatamente alla domanda di accertamento negativo;

appellanti i convenuti con atto di appello 2 aprile 2014, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la petizione e accertare l'esistenza di un contratto agricolo tra le parti, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con osservazioni (correttamente: risposta) 22 maggio 2014 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.Sull'arco di un ventennio circa, in circostanze di tempo e con modalità di cui si dirà meglio in seguito per quanto rilevante ai fini del giudizio, AP 2 e AP 1 hanno utilizzato una decina di ettari di terreno agricolo di proprietà del AO 1 (in seguito Patriziato) quale pascolo estivo per gli animali allevati e gestiti dalla loro azienda agricola. Le superfici in questione corrispondono a tre fondi attualmente situati in territorio dei Comuni di L (sezione V) e C (sezione C).

2.Con scritto 19 aprile 2004 AP 2 chiedeva all'amministrazione patriziale la "conferma scritta che il sottoscritto AP 2 usufruisce del pascolo ex pezza Patriziato I in esclusiva da 20 anni e potrà usufruirne in futuro (Conferma richiesta dal Cantone per poter trasformare l'azienda in parte all'allevamento di vacche nutrici)" (doc. E). L'Ufficio patriziale rispondeva il 26 aprile 2004 attestando "l'usufrutto dei pascoli del nostro Patriziato per il periodo d'alpeggio ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Patriziale" (doc. F). Con scritto 15 febbraio 2007 il Patriziato comunicava a AP 2 quanto segue: "Possiamo constatare come negli ultimi anni non ha usufruito del pascolo ed inoltre vi è un considerevole imboschimento dello stesso. Questa è una situazione che non possiamo accettare. Ci vediamo quindi costretti a riesaminare l'accordo di affitto per l'anno 2007 e mettiamo quindi a concorso l'uso di tale terreno" (doc. G). Con raccomandata 9 marzo 2007 (doc. 5) AP 2 prendeva posizione in merito ricordando il termine di preavviso di un anno per una disdetta conforme alla legislazione sull'affitto agricolo, menzionando la scadenza contrattuale usuale dell'11 novembre e contestando di conseguenza la disdetta intimatagli il 15 febbraio 2007. Negli anni successivi il contenzioso tra le parti in merito all'affitto dei pascoli in questione è stato oggetto di un corposo scambio di corrispondenza, di numerose decisioni del Patriziato, sfociate in altrettante procedure ricorsuali che qui non occorre riepilogare, bastando l'accenno alle ripetute decisioni del Consiglio di Stato con le quali sono state annullate ben tre procedure di concorso indette nel 2009 (doc. 6), nel 2010 (doc. 14) e nel 2011 (doc. 10) per l'affitto dei suddetti pascoli, così come l'annullamento della decisione dell'Assemblea patriziale del 2010 che ne autorizzava l'affitto (doc. 8).

3.Con petizione 13 ottobre 2011, preceduta dal fallimento del tentativo di conciliazione, il Patriziato ha convenuto in giudizio AP 2 e AP 1 chiedendo al Pretore di accertare l'inesistenza di un contratto di affitto agricolo fra le parti e di far altresì ordine ai convenuti, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di astenersi dal comunicare a terzi di essere in possesso di un valido contratto di affitto per l'utilizzo dei pascoli di proprietà dell'attore. Con osservazioni (correttamente: risposta) 14 novembre 2011 i convenuti si sono integralmente opposti alla petizione pretendendo di disporre di un valido contratto di affitto agricolo, vista la nullità della disdetta a loro notificata dal Patriziato. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande con i memoriali conclusivi del 24 settembre 2012.

4.Con sentenza 5 marzo 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione accertando l'inesistenza di un contratto di affitto agricolo tra le parti, ponendo a carico dei convenuti in solido la tassa di giustizia di fr. 200.-, nonché le ripetibili di fr. 1'500.-. Riepilogati i rapporti instauratisi tra le parti nel corso degli anni ed elencate la varie procedure giudiziarie sfociate in decisioni delle autorità preposte (Consiglio di Stato e Tribunale cantonale amministrativo), il giudice di prime cure ha illustrato le norme legali federali e cantonali che disciplinano l'affitto agricolo (in particolare LAAgr, LDFRAAgr e previgente LCAA) e quelle che regolano la procedura decisionale in caso di affitto o locazione di beni appartenenti al Patriziato (LOP e Regolamento patriziale). Il primo giudice ha accertato che l'uso dei pascoli oggetto del contendere non è mai stato messo a pubblico concorso, deducendone che tra le parti non è quindi stato possibile stipulare un valido contratto di affitto agricolo, un tale rapporto giuridico essendo precluso appunto a fronte del mancato espletamento della necessaria procedura. A mente del Pretore non giustificherebbe una diversa conclusione neppure l'utilizzo di un'erronea denominazione o di espressioni imprecise nella corrispondenza scambiata dalle parti nel corso dei pluriennali rapporti. Il giudice di prime cure ha pertanto qualificato l'uso prolungato sull'arco di più anni dei pascoli da parte dei convenuti quale godimento dei beni patriziali ai sensi della legislazione cantonale (art. 28 LOP) e del Regolamento patriziale (art. 7, doc. F, OO e SS). Applicando per analogia le disposizioni in materia di disdetta di contratti di affitto agricolo, unitamente al disposto dell'art. 296 cpv. 3 CO, il Pretore ha quindi posticipato l'effetto della disdetta del 15 febbraio 2007 (doc. G) alla prima scadenza utile successiva, ovvero all'11 novembre 2008, tenuto conto della mancata contestazione da parte dei convenuti "nei tempi e nei modi previsti dalla legge" (sentenza impugnata pag. 5 consid. c).

5.Con l’appello 2 aprile 2014 AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, e accertare l'esistenza di un contratto agricolo tra le parti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni (correttamente: risposta) del 22 maggio 2014 l'appellato postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

6.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

7.Lamentando preliminarmente l'assenza di consenso esplicito della convenuta AP 1 all'inoltro dell'atto di appello unitamente al marito, l'appellato pretende che i coniugi si sarebbero nel frattempo separati o divorziati e che sarebbe pure venuto meno il loro rapporto di comproprietà dell'azienda agricola famigliare. Il convenuto avrebbe altresì perso i diritti al godimento dei beni patriziali, non disponendo della relativa cittadinanza, al contrario appunto della oramai ex moglie. L'obiezione risulta poco precisa nella misura in cui confonde l'esigenza del consenso alla rappresentanza da parte del legale (mandato di patrocinio peraltro presunto) con la questione della legittimazione delle parti e del loro attuale interesse a rimanere in lite (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Visto l'esito del giudizio, il rilievo può comunque rimanere indeciso e questa Corte non è pertanto tenuta a provvedere ad accertamenti ulteriori in merito alle suddette circostanze di fatto ora invocate dall'appellato, ma non dimostrate.

8.Rievocati i fatti salienti, gli appellanti contestano la decisione del Pretore che ha ritenuto non sussistere alcun contratto di affitto agricolo tra le parti siccome non sarebbe stata ossequiata la forma del concorso pubblico prescritta dalla legge e che qualifica come legittima la disdetta inviata il 15 febbraio 2007, seppur con effetto solo a decorrere dall'11 novembre 2008. A loro parere, il primo giudice sarebbe incorso in un'errata applicazione del diritto per aver invocato l'art. 296 CO, senza considerare che per gli anni successivi alla data in cui la disdetta avrebbe esplicato i suoi effetti (ovvero dal 2009 fino al 2011 compreso) i convenuti avrebbero "continuato ad usufruire della locazione dei mappali" (appello pag. 3). Essi ritengono quindi che "la mancata reazione da parte del proprietario dei fondi equivale alla nascita per atti concludenti di un nuovo rapporto di locazione con conseguente necessità di inoltrare una nuova e corretta disdetta, operazione mai avvenuta!" (appello pag. 4). Gli appellanti si dichiarano altresì non convinti dall' "interpretazione che viene data alla relazione (più che ventennale!) intercorsa fra le parti che il Giudice non riconosce quale contratto di affitto agricolo" (appello pag. 4). Il giudizio pretorile contrasterebbe a questo proposito con le dichiarazioni rese dal precedente affittuario e dallo stesso appellato in varie occasioni.

9.L'appello è irricevibile perché non si confronta adeguatamente con il giudizio impugnato. Gli appellanti persistono infatti nell'invocare l'esistenza di un contratto di affitto agricolo tra le parti (a tratti, come risulta dalle citazioni di cui sopra, impropriamente qualificato come locazione), senza entrare nel merito della natura del rapporto giuridico instauratosi negli anni, così come dedotto dal Pretore che, illustrata appunto la natura giuridica dei due distinti rapporti giuridici, ha escluso dapprima l'esistenza di un contratto di affitto agricolo e accertato per contro l'esistenza di un accordo per il godimento dei beni patriziali valido fino all'11 novembre 2008. L'appello, imperniato sulla granitica convinzione dei convenuti di essere al beneficio di un contratto di affitto agricolo, neppure si confronta con le conclusioni pretorili in merito all'esigenza di un concorso pubblico, ritenendo a torto di poterle sovvertire con la categorica e lapidaria affermazione secondo la quale "nulla muta e nulla serve disquisire in merito alla mancanza di un'assegnazione sotto forma del concorso pubblico" (appello pag. 4). Su questo punto l'appello si rileva pertanto irricevibile (art. 311 CPC).

10. Abbondanzialmente si rileva come, se anche si volessero esaminare le censure con riferimento al rapporto giuridico sorto tra le parti per il godimento dei beni patriziali, e si volesse altresì prescindere dal rilevarne la carente motivazione anche in merito alla questione dell'applicazione dell'art. 296 CO, le tesi degli appellanti sarebbero in ogni modo da respingere nel merito. Correttamente il Pretore ha infatti appurato come i convenuti non abbiano avviato alcuna causa giudiziaria di contestazione della disdetta, con il risultato che questa è da ritenere valida per la scadenza dell'11 novembre 2008 e non può più essere rimessa in discussione. Dagli atti non emergono altresì elementi per ritenere che l'appellato abbia avuto comportamenti passibili di ingenerare una situazione di insicurezza circa le sue reali intenzioni a valere da tale data e non si può pertanto ritenere che egli abbia rinunciato a prevalersi degli effetti della propria disdetta, e meglio che abbia dato il consenso a che si instaurasse un nuovo regime contrattuale. Risulta al contrario evidente la volontà del Patriziato di interrompere la relazione contrattuale con i convenuti e nel contempo di procedere mettendo a concorso l'affitto dei fondi agricoli in questione, intenzione preannunciata già con la disdetta del 15 febbraio 2007 (doc. G) e che emerge dai ripetuti tentativi messi in atto a partire dal 2009 (doc. 6, 8, 10, 14), peraltro senza successo come descritto ai considerandi precedenti (cfr. consid. n. 2). Viste le circostanze concrete, non si ravvedono pertanto gli estremi dell’esistenza di una riconduzione tacita del contratto per atti concludenti, a fronte dell'inconfutabile espressione di volontà della controparte di non essere interessata alla conclusione di un nuovo contratto (DTF 119 II 147 consid. 5). La conclusione di un nuovo contratto, per altro, avrebbe richiesto le condizioni previste dagli art. 12 LOP e 13 LCDFRAA, come esposto dal Pretore.

11. Ne discende che l’appello dei convenuti, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Il Pretore ha determinato il valore litigioso indicandolo come "superiore a CHF 10'000.- ma inferiore alla soglia di CHF 30'000.-" (sentenza pag. 6), menzionando in calce alla decisione che il rimedio di diritto proponibile era l'appello. Le parti non hanno contestato tale apprezzamento e non vi sono agli atti elementi tali da ritenere dato un valore superiore alla cifra minima indicata dal Pretore in fr. 10'000.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:                   

                             1.  L’appello 2 aprile 2014 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                             2.  Gli oneri processuali di fr. 200.- sono a carico degli appellanti in solido i quali, con medesimo vincolo di solidarietà, rifonderanno alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                        Il vicecancelliere                

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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