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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.07.2015 12.2014.53

8 luglio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,118 parole·~16 min·3

Riassunto

Appalto

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.53

Lugano 8 luglio 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. SE.2012.252 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 – promossa con petizione 27 giugno 2012 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 e AP 2 entrambi rappr. dall’ RA 1  

con cui ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 16'986.90 in solido oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2011, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questi interposta ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano;

domande avversate dai convenuti e sulle quali il 5 febbraio 2014 ha statuito la Pretora aggiunta accogliendo integralmente la petizione;

appellanti i convenuti che con appello 6 marzo 2014 chiedono la riforma del giudizio querelato nel senso di respingere la petizione;

mentre l’attrice con risposta 6 maggio 2014 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                A.  AO 1 ha eseguito dei lavori di edilizia all’abitazione situata sul fondo n. __________ di __________ a quel tempo di proprietà di AP 2 e AP 1. Il 29 gennaio 2010 essa ha emesso nei confronti di questi ultimi una fattura chiedendo la corresponsione di fr. 15'755.25 (doc. D). Il 15 novembre 2010 la società in questione ha sostituito tale fattura con un’altra, indicando quale importo da versare fr. 16'986.90 (doc. G). Non ottenendo quanto richiesto AO 1 ha fatto spiccare per la medesima cifra due distinti PE dall’UE di Lugano, il primo indirizzato a AP 2 e il secondo al suo coniuge, i quali hanno interposto tempestiva opposizione (doc. H).

                            B.  Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, con petizione 27 giugno 2012 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 2 e AP 1 al pagamento in solido di fr. 16'986.90 oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2011, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE summenzionati. Con risposta 4 settembre 2012 i convenuti hanno avversato le richieste della controparte. Essi hanno inoltre preliminarmente sollevato la carenza di legittimazione passiva e l’eccezione di litispendenza, sostenendo che l’attrice aveva stipulato il contratto d’appalto con __________ e che questa aveva fatto valere il credito contestato nella procedura DI.2010.591. Esperita l’istruttoria le parti hanno confermato le loro contrapposte posizioni. Con decisione 5 febbraio 2015 la Pretora aggiunta ha accolto integralmente la petizione.

                            C.  Con appello 6 marzo 2014 i convenuti sono insorti avverso il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione. Con risposta 6 maggio 2014 l’attrice postula invece la reiezione del gravame.

e considerato

in diritto:              1.  La decisione pretorile è una decisione finale di prima istanza con un valore di causa di fr. 16'986.90. Come tale essa è pertanto impugnabile (art. 308 cpv. 1 lett a e cpv. 2 CPC). Presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art. 311 cpv. 1 CPC) l’appello è tempestivo, così come la risposta, che ossequia il termine previsto all’art. 312 cpv. 2 CPC.

                             2.  Gli appellanti producono tutta una serie di documenti e, meglio, i doc. da 1 a 6. Si tratta di diversi attestati medici sullo stato di salute di AP 2 e AP 1 (doc. 1, 2, 5 e 6), della copia della ricevuta di pagamento di fr. 10'000.- (doc. 3) e dello scritto 7 luglio 2010 dell’attrice ai convenuti (doc. 4).

                           2.1  Con istanza 22 gennaio 2013 i convenuti hanno già chiesto in prima sede l’assunzione dei doc. 3 e 4, affermando di non averli potuti produrre in precedenza in ragione della malattia di AP 2, attestata dai doc. 1 e 2. Il 12 aprile 2013 la Pretora aggiunta ha respinto tale domanda di assunzione di nuove prove. Ella ha spiegato, in sintesi, che la documentazione in questione era già in possesso dei convenuti prima dell’inizio del contenzioso, sicché anche tenendo conto del grave problema di salute di AP 2 il suo consorte avrebbe dovuto, se del caso, diligentemente produrla. La prima giudice ha altresì precisato che tali prove apparivano d’acchito sprovviste di influenza in rapporto alle prove già acquisite.

                           2.2  Gli appellanti criticano la Pretora aggiunta laddove ha rimproverato loro di aver contestato in maniera troppo generica parte delle allegazioni della controparte. Secondo i convenuti ella avrebbe dovuto, invece, raccogliere d’ufficio in applicazione dell’art. 153 cpv. 2 CPC i mezzi di prova da loro offerti con l’istanza menzionata sopra, tanto più sapendo che essi erano stati fortemente limitati nell’adduzione di fatti e di prove dalla grave malattia che aveva colpito AP 2 e che aveva comportato importanti conseguenze anche sulla salute del marito. Essi ammettono, poi, che la prima giudice ha contemplato il versamento dell’acconto di fr. 10'000.- (doc. 3), ma reputano che sia importante quanto emerge dalla missiva di cui al doc. 4, ossia che il 7 luglio 2010 il saldo ancora scoperto era di fr. 5'725.- (correttamente: 5'755.25) e non di fr. 16'986.90 come invece allegato nella petizione (appello, pag. 5 seg.).

                           2.3  Per stessa ammissione degli appellanti la Pretora aggiunta ha riconosciuto l’esistenza del versamento di fr. 10'000.- di cui al doc. 3. Non vi è quindi motivo di procedere alla sua assunzione agli atti. Quanto al doc. 4 testé menzionato, sempre i convenuti affermano che quanto ivi indicato è stato ammesso da __________ __________ in occasione del proprio interrogatorio. In effetti, dal verbale in questione emerge che alla domanda: “Mi viene chiesto se mi ricordo di aver scritto ai signori AP 1 ringraziandoli del pagamento di fr. 10'000.- e chiedendogli di corrispondere il saldo di fr. 5'755.25”, egli ha risposto: “Riconosco tale circostanza ribadendo tuttavia che a quel momento mi riferivo ancora alla fattura doc. D e non avevo ancora emesso la fattura doc. G a seguito dei fatti di cui ho ampiamente riferito sopra” (verbale 5 giugno 2013, pag. 2 in fondo). Ne consegue che quanto è indicato nello scritto 7 luglio 2010 (doc. 4) risulta già dall’istruttoria, sicché è superfluo ammetterlo agli atti. Nemmeno si giustifica di assumere in appello i certificati medici attestanti lo stato di salute dei coniugi AP 1, dato che sono intesi a giustificare la produzione tardiva dei doc. 3 e 4. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

                             3.  La Pretora aggiunta ha rilevato che sebbene __________ avesse subappaltato parte dei lavori di impermeabilizzazione alla qui attrice, questi si riferivano alle opere sulle fondazioni e sulla parte bassa delle pareti perimetrali dell’autorimessa, ossia a lavori diversi da quelli riguardanti le pareti verticali di cui alla presente controversia. Di conseguenza, la prima giudice ha reputato che vi fosse la legittimazione passiva dei convenuti. Ciò posto, ella ha riconosciuto all’attrice il versamento di fr. 11'352.- (IVA compresa). Per i restanti fr. 6'051.- inerenti a opere supplementari la Pretora aggiunta ha spiegato che i committenti non avevano sostanziato la loro contestazione e ha quindi accolto integralmente la petizione.

                             4.  Secondo gli appellanti i lavori di impermeabilizzazione delle pareti verticali dell’autorimessa sarebbero stati commissionati da __________ e da questa subappaltati alla qui attrice.

                           4.1  Come già evidenziato, la Pretora aggiunta ha spiegato che si tratta di opere di impermeabilizzazione diverse. Da un lato, vi sarebbero quelle appaltate a __________ e poi subappaltate alla qui attrice, ossia quelle di impermeabilizzazione delle fondazioni e della parte inferiore dei muri perimetrali, dall’altra quelle oggetto della presente contestazione, ovvero inerenti alle pareti verticali dell’autorimessa, e appaltate direttamente a AO 1 (decisione impugnata, pag. 3 in alto).

                           4.2  Per dimostrare la propria tesi i convenuti rinviano anzitutto al contenuto del doc. E. Si tratta della dichiarazione 17 novembre 2011 di __________ __________ dal tenore seguente: “__________conferma che il credito per i lavori eseguiti dalla società AO 1, __________, per l’impermeabilizzazione delle pareti verticali dell’autorimessa nel cantiere al mapp. __________ di __________ di proprietà dei signori AP 2 e AP 1, ad oggi non è ancora stato incassato da __________. Pertanto, qualora l’artigiano AO 1 riuscisse a riscuotere dai committenti quanto dovutole, sarà nostro impegno dedurre l’importo che dovesse essere ritenuto inglobato nel credito forfettario da noi vantato nei confronti dei committenti AP 1 ed attualmente oggetto di ipoteca legale provvisoria (cfr. decisione supercautelare 22.04.2010 Pretura di Lugano – Sezione 2, DI.2010.591)”. Secondo gli appellanti, poi, determinante sarebbe la testimonianza di __________ __________, ove questi ha affermato: “Conosco il doc. F e infatti lo stesso reca la mia firma, mentre la dichiarazione sub. doc. E riconosco essere firmata da mio padre ma dichiaro di non aver mai visto questo documento. Nell’ambito del contratto concluso con i signori AP 1 vi era anche l’edificazione dell’autorimessa. In questa opera era anche compresa la posa di un’impermeabilizzazione sulle fondazioni e sulla parte bassa dei muri perimetrali. Tuttavia avendo trovato parecchia acqua la __________ ha deciso di incaricare la qui attrice di eseguire questo lavoro in quanto più specializzata nell’impermeabilizzazione. L’attrice ci ha poi fatto una fattura per l’importo di fr. 11'593.-. Dal momento che i signori AP 1 non ci hanno pagato la __________ ha tenuto in sospeso il pagamento della fattura per l’impermeabilizzazione da noi richiesta”. Gli appellanti menzionano, al riguardo, anche il passaggio seguente: “L’importo di fr. 11'593.- per le opere da impermeabilizzazione è oggetto della causa attualmente pendente tra __________ e AP 1 per le opere di cui __________ era incaricata dai AP 1 e che ha in parte subappaltato” (verbale 18 gennaio 2013, pag. 2). Secondo i convenuti l’importo a cui il teste fa riferimento è quello indicato nel doc. F del 12 aprile 2010 sottoscritto dal medesimo, nel quale è indicato: “Con la presente confermo che qualora la committenza della propr. citata a margine voglia saldare le opere svolte dalla ditta AO 1 per impermeabilizzare le pareti verticali dell’autorimessa, l’importo sarà tolto dalla nostra fattura aggiornata al 12 aprile 2010. L’importo delle prestazioni corrisponde a fr. 11'593.- (compreso IVA)”. Dal doc. A emerge, poi, che per l’esecuzione delle opere impermeabili a pareti verticali dell’autorimessa è stato preventivato un costo di fr. 10'775.-, che comprensiva di IVA ammonta proprio all’importo testé menzionato. Gli appellanti concludono, su questo punto, affermando che dalla fattura 29 gennaio 2010 (doc. D) l’attrice ha scorporato la posizione F indicata nel preventivo (doc. A), a ulteriore dimostrazione della loro tesi.

                           4.3  Tuttavia, i convenuti dimenticano che in relazione al doc. E __________ __________ ha dichiarato di ricordare che “al momento in cui ad opera finita ho approntato la fatturazione la signora AP 2 mi ha chiesto di scorporare dalla fattura la posizione «impermeabilizzazione pareti verticali del garage» e di fatturarla direttamente a __________ perché era già stata pagata alla __________ stessa, quand’anche si trattasse di un’opera compresa nei lavori appaltatici dai signori AP 1. Nella fattura doc. D tale posizione è stata effettivamente scorporata. Siamo giunti all’importo di fr. 38'319.25 partendo dai fr. 43'040.- pattuiti aggiungendo i lavori supplementari ai punti I) e L) e sottraendo la posizione F) che abbiamo fatturato direttamente alla __________ come da istruzioni della signora AP 1 (confronta ultima pagina doc. D). Sono quindi andato ad incassare l’importo di cui alla posizione F) direttamente da __________. Parlando con il signor __________ __________ mi ha detto che in realtà i signori AP 1 non hanno mai pagato l’importo anche perché si tratta di una posizione che non era compresa nel contratto concluso con l’impresa di costruzione. Il signor __________ mi disse di non fatturare quella posizione perché non me l’avrebbe pagata in quanto deliberataci dai signori AP 1 e non rientrante nelle opere appaltate all’impresa di costruzione. A quel momento ho allestito una nuova fattura per i signori AP 1 che è quella prodotta sub doc. G. In essa viene fatturata anche la posizione relativa all’impermeabilizzazione del garage che infatti si trovava tra le opere oggetto dell’offerta discussa con la signora AP 2. Durante i 9 mesi trascorsi tra la fattura doc. D e la fattura doc. G ho parlato a più riprese con la signora AP 1 la quale insisteva di aver già pagato quello specifico lavoro all’impresa __________. Gli ho chiesto di farmi vedere una richiesta di acconto della __________ (e il relativo pagamento) che contemplasse anche le opere di impermeabilizzazione delle pareti verticali, ed io non avrei titubanza ad andare ad incassare dalla __________. I signori AP 1 non mi hanno mai prodotto quanto richiesto” (verbale 5 giugno 2013, pag. 2 in mezzo). Gli appellanti reputano che la dichiarazione testé indicata non sia corroborata da altre emergenze processuali (memoriale, pag. 10). A torto. Infatti, alla domanda: “Mi viene chiesto se nella fattura sub doc. G riconosco esserci i lavori di impermeabilizzazione di cui ho parlato”, __________ __________ ha dichiarato: “rispondo di no perché i lavori indicati al pto. F per l’autorimessa riguardano l’impermeabilizzazione del tetto dell’autorimessa della parte alta delle pareti verticali, mentre la __________ ha incaricato la AO 1 di impermeabilizzare la parte bassa (platea e fondazioni)” (verbale 18 gennaio 2013, pag. 2 in mezzo). __________ __________ ha dichiarato: “Nel corso dell’opera di ristrutturazione, l’impresa __________ ha avuto dei problemi di infiltrazione di acqua nella platea del locale garage. Siamo quindi stati chiamati da questa impresa e siamo intervenuti per procedere alla bonifica. La relativa mercede è stata fatturata direttamente alla __________ e non è oggetto della fattura posta in esecuzione nella presente procedura”. Inoltre, al contrario di quanto sostengono i convenuti, secondo i quali il teste in questione avrebbe affermato che tali opere non sono quelle indicate al punto F più volte menzionato (appello, pag. 10), come già evidenziato __________ __________ ha dichiarato che “i lavori indicati al pto. F per l’autorimessa riguardano l’impermeabilizzazione del tetto dell’autorimessa della parte alta delle pareti verticali” (verbale 18 gennaio 2013, pag. “). Al riguardo gli appellanti concludono affermando che l’attrice avrebbe dovuto produrre la fattura per le opere fornite a __________, con la quale si sarebbe eventualmente potuto far chiarezza sul lavoro effettuato. Alla luce delle risultanze processuali indicate sopra non si intravvede, tuttavia, l’utilità asserita dai convenuti. Ne consegue che la motivazione pretorile resiste alla critica e, su questo punto, l’appello è respinto.

                             5.  Gli appellanti sostengono, poi, che la pretesa inerente alle opere di impermeabilizzazione delle pareti verticali dell’autorimessa sarebbe stata fatta valere da __________ nella procedura DI.2010.591 tendente all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (memoriale, pag. 7 in mezzo, 9 in mezzo e 10 in fondo). Se con questa allegazione essi intendono dimostrare la bontà della loro tesi circa l’assenza nel presente procedimento della loro legittimazione passiva, la stessa non può essere condivisa per i motivi già espressi, ai quali si rinvia (sopra, consid. 4). Qualora, invece, essi vogliano sollevare l’eccezione di litispendenza, essa è infondata nel merito già per il motivo che la causa di cui all’inc. DI.2010.591 verte tra parti diverse, visto che oppone i qui appellanti a __________.

                             6.  I convenuti reputano, inoltre, di non dover corrispondere alcunché alla controparte per opere supplementari, e meglio fr. 1'504.- relativi alla copertina in acciaio inox e fr. 4'547.- (oltre IVA) per altre opere fatturate alla posizione L del doc. C (appello, pag. 10). Gli appellanti contestano l’argomentazione pretorile secondo la quale non avrebbero spiegato il motivo perché non sarebbero dovuti gli importi rivendicati e, quindi, avrebbero ammesso tali pretese (decisione impugnata, pag. 3). A detta dei convenuti essi le avrebbero invece contestate in maniera chiara e precisa in occasione del dibattimento 18 ottobre 2012. In tale sede essi hanno specificato che “tutte le opere supplementari sono state commissionate direttamente alla __________ alla quale il convenuto [correttamente: attrice] deve rivolgersi per il pagamento ciò che risulta anche dalla dichiarazione di cui al doc. E” (verbale, pag. 1 in basso; cfr. anche osservazioni 4 settembre 2012 ). La contestazione si è tuttavia limitata a negare di aver commissionato all’attrice i lavori in questione, sicché non può essere seguita la censura degli appellanti secondo la quale nulla sarebbe dovuto poiché questa non avrebbe dimostrato né di averli eseguiti né di averli correttamente fatturati. In mancanza di opposizione su tali aspetti la controparte poteva, infatti, legittimamente credere in buona fede che fossero assodati. A titolo abbondanziale i convenuti affermano di aver chiesto in prima sede l’ispezione oculare per stabilire almeno di quali lavori si trattasse e che la Pretora aggiunta avrebbe inspiegabilmente rifiutato tale richiesta. Tuttavia, in mancanza di contestazione sull’esecuzione di tali opere la prima giudice ha reputato a ragione di non dover assumere un mezzo di prova su fatti non contestati (art.150 cpv. 1 CPC). Resta invece da verificare la legittimazione passiva dei convenuti, così come eccepito all’udienza 18 ottobre 2012 con rinvio alla dichiarazione di cui al doc. E. Sennonché, il documento testé citato concerne le opere di impermeabilizzazione delle pareti verticali dell’autorimessa, diverse quindi da quelle inerenti alle opere in AC e relative al muro di contenimento al primo piano (doc. C, punto I) e quelle di cui al punto L del doc. C. A torto, infine, gli appellanti sostengono che l’attrice non avrebbe dimostrato di averle correttamente fatturate. Infatti, come indicato sopra agli atti vi è la fattura doc. C. Ne consegue che anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.

                             7.  In definitiva, l’appello è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate su un valore di causa di fr. 16'986.90, determinante anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Rtar.

Per i quali motivi,

decide:                 1.  L’appello 6 marzo 2014 di AP 2 e AP 1 è respinto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.-, già parzialmente anticipate dagli appellanti, sono poste a loro carico in solido, con l’obbligo di versare alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

-; -.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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