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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.11.2014 12.2014.52

4 novembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,500 parole·~18 min·2

Riassunto

Interesse degno di protezione - legittimazione passiva - atto illecito - responsabilità del padrone d'azienda - responsabilità del proprietario di un'opera

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.52

Lugano 4 novembre 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.1 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione (azione di risarcimento danni) 19 aprile 2013 da

                                  AO 1,

                                  rappr. dall’avv. RA 2,

contro

AP 1,

AP 2,

AP 3

__________,

AP 4,

AP 5,

tutti rappr. dall’avv. RA 1,

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 223'237,10 e il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Vallemaggia;

domanda avversata dai convenuti con risposta 30 agosto 2013;

e ora sulle eccezioni dell’assenza di interesse degno di protezione dell’attore e di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute, che il Pretore ha respinto con decisione processuale 31 gennaio 2014 mentre ha respinto la causa in quanto rivolta nei confronti di S__________ per difetto di legittimazione passiva;

appellanti i convenuti AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 che, con atto di appello 5 marzo 2014 chiedono la riforma della decisione pretorile nel senso di dichiarare inammissibile la petizione per mancanza del presupposto processuale dell’interesse degno di protezione dell’attore e di respingerla per mancanza della loro legittimazione passiva, protestate spese e ripetibili di appello, mentre in via subordinata chiedono l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore per nuova decisione, protestate spese e ripetibili di appello;

mentre con risposta 7 maggio 2014 l’attore postula la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:

A.   In data 18 agosto 2008 è avvenuto un grave inquinamento del fiume __________ con conseguente moria di almeno 4'000 pesci. È stato accertato che l’inquinamento era stato causato dall’immissione di ammoniaca allo stato gassoso miscelata ad acqua proveniente dalle condotte della pista di ghiaccio __________ (ora AP 4). Il Procuratore pubblico, con decreto d’accusa 3 marzo 2009, ha attribuito a AO 1, all’epoca dei fatti referente della __________ Sagl, società a cui il locale municipio aveva affidato dal 2004 tutti gli interventi di una certa importanza in relazione alla manutenzione della pista, la responsabilità dell’inquinamento e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote da fr. 40.- cadauna, con la sospensione condizionale per 2 anni e a una multa di fr. 700.-. Statuendo sull’opposizione, il Presidente della Pretura penale con sentenza 14 gennaio 2010 ha confermato a carico di AO 1 la proposta di pena del Procuratore pubblico e ha riconosciuto a favore dello Stato del Cantone Ticino, e quindi a carico del condannato, l’importo di fr. 12'782.-, rinviando per la rimanenza delle pretese civili al foro competente. In buona sostanza il giudice penale ha riconosciuto un ruolo determinante, parificabile a un direttore dei lavori, da parte dell’accusato nell’operazione di evacuazione del gas all’origine dell’inquinamento. AO 1 è così stato considerato autore mediato dell’inquinamento mentre AP 2 e AP 1 (il primo dal giugno 2008 responsabile del piano di pulizia della pista di ghiaccio e il secondo impiegato a metà tempo nei mesi invernali quale tuttofare e nei rimanenti mesi quale volontario su chiamata), che avevano introdotto la sostanza inquinante nel pozzo presente nei pressi dell’impianto (pozzo che poi defluisce in un riale collegato al fiume __________), sono stati considerati autori diretti privi di intenzione dolosa (v. doc. B).

B.   Con sentenza 6 agosto 2010 la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello ha respinto il ricorso per cassazione presentato da AO 1. La corte cantonale ha in particolare respinto la tesi del ricorrente secondo la quale AP 2 e AP 1, la cui qualifica di autori diretti non era contestata, avevano agito con dolo, perlomeno eventuale (v. doc. C).

      Il Tribunale federale ha a sua volta respinto con sentenza 23 giugno 2011 il ricorso interposto da AO 1 contro il giudizio testé citato. Anche la corte federale ha ritenuto che nel comportamento dei due addetti alla pista non era possibile riconoscere un dolo eventuale, ossia che avessero accettato la realizzazione del risultato (v. doc. D). Preso atto dei giudizi penali con decisione 13 marzo 2012 il Consiglio di Stato ha posto a carico di AO 1 l’importo di fr. 61'188.- (che già tiene conto del risarcimento di fr. 12'782.- deciso in sede penale) a copertura del danno provocato alla fauna ittica (v. doc. AA).

C.   Con petizione 19 aprile 2013 AO 1 ha convenuto AP 1, AP 2, AP 3, __________, il AP 4 (designazione corretta in AP 4: v. Act. II) e la AP 5 chiedendo siano condannati in solido al pagamento di fr. 223'237,10 e di conseguenza il rigetto in via definitiva dei precetti esecutivi notificati ai convenuti. In sintesi, dopo aver descritto gli interventi di recupero dell’ammoniaca presente nelle serpentine della pista di pattinaggio di __________ a partire dal maggio 2007, l’attore ha sostenuto di non aver avuto alcun ruolo, se non effettuare delle misurazioni, nell’operazione di recupero dell’ammoniaca svoltasi il 18 agosto 2008 che era invece stata organizzata e coordinata da AP 3, responsabile della logistica e della manutenzione della pista di ghiaccio, membro della locale società di pattinaggio, persona di fiducia e tuttofare AP 4, e materialmente messa in atto da AP 1 e AP 2. Ne consegue, secondo l’attore, una responsabilità per atto illecito a carico dei predetti. Inoltre, secondo la tesi attorea, doveva essere ascritta una responsabilità al AP 4 quale proprietario della pista di ghiaccio data la cattiva manutenzione dell’impianto e alla AP 5 quale padrone d’azienda in ragione dell’agire dei suoi subordinati. Nel calcolo del danno AO 1 ha inserito la multa, la tassa di giustizia e le spese legali della procedura penale, i risarcimenti alla parte civile, il torto morale, le spese dei precetti, quelle delle procedure di conciliazione e quelle legali della causa civile, nonché delle posizioni di danno riferite alla __________ Sagl e alla __________ srl. In sede di risposta i convenuti hanno chiesto che la petizione sia dichiarata inammissibile in ordine e respinta nel merito. Secondo i convenuti farebbe difetto la loro legittimazione passiva e mancherebbero i presupposti processuali previsti all’art. 59 CPC. A loro avviso inoltre, alla luce delle chiare risultanze delle sentenze penali, non vi sarebbe alcun fondamento giuridico per condannare uno o più convenuti al risarcimento di un danno all’attore. Essi rimproverano a quest’ultimo di non aver proceduto sulla base della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp) e sostengono che AP 2 e AP 1 non sono dipendenti del AP 4 rispettivamente della AP 5 mentre AP 3 non è dipendente del citato Comune e neppure dipendente o ausiliario della citata società.

D.   Nel corso dell’udienza del 10 ottobre 2013 la parte attrice ha precisato che le parti convenute non costituivano un litisconsorzio necessario e che l’istruttoria permetterà di definire il grado e l’entità della responsabilità di ognuna. Nella medesima sede i convenuti hanno contestato l’esistenza di un interesse degno di protezione dell’attore a far accertare una loro responsabilità come pure la loro legittimazione passiva. Il Pretore, con l’accordo delle parti, ha così deciso di limitare il procedimento all’esame dei presupposti processuali e della legittimazione passiva di ognuna delle parti convenute.

Con decisione processuale 31 gennaio 2014 il Pretore ha respinto le eccezioni sollevate dai convenuti salvo quella riferita alla legittimazione passiva di __________ che è stata negata in quanto municipale del AP 4. Il primo giudice ha avantutto considerato realizzato il presupposto dell’interesse degno di protezione dell’attore volto a stabilire se sussiste una responsabilità extracontrattuale delle parti coinvolte nell’inquinamento delle acque. In merito alla problematica della legittimazione passiva, premesso come l’attore aveva citato i convenuti adducendo motivazioni diverse ma riferite a una medesima fattispecie, il Pretore ha ritenuto che nulla ostava alla chiamata in causa di AP 1 ed AP 2 sulla base dell’art. 41 CO, di AP 3 nella sua qualità di “operatore” agente per conto del AP 4 e della AP 5, del Comune e della società quali padroni d’azienda giusta l’art. 55 CO e infine del Comune quale proprietario dell’opera ai sensi dell’art. 58 CO, titolo di responsabilità per il quale rispondeva in base al diritto federale.

E.   Con atto di appello 5 marzo 2014 Silvano Donati, AP 2, AP 3, il AP 4 e la AP 5 hanno chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di dichiarare inammissibile la petizione di AO 1 per mancanza del presupposto processuale dell’interesse degno di protezione dell’attore e di respingerla per mancanza di legittimazione passiva delle parti convenute; in via subordinata hanno chiesto di annullare il dispositivo no. 1 della medesima decisione e ritornare l’incarto al Pretore per nuova decisione. Degli argomenti degli appellanti, così come di quelli contenuti nella risposta 7 maggio 2014 dell’attore, che postula la reiezione del gravame, si dirà per quanto necessario nei considerandi che seguono.

e considerato

in diritto:

1.     Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.   La prima censura sollevata dagli appellanti concerne il tema dell’interesse degno di protezione dell’attore. Essi sostengono avantutto che detto interesse non è dato poiché, anche nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una loro responsabilità, il danno è stato causato allo Stato e non all’attore. Secondo gli appellanti l’interesse dell’attore a far valere il danno che ritiene di aver subito a seguito della condanna penale non esiste e in ogni caso non è degno di protezione, dato che egli non potrà mai essere risarcito di questo danno da parte loro sulla base delle disposizioni sugli atti illeciti. Gli appellanti negano comunque la commissione di un atto illecito e, nella denegata ipotesi contraria, negano l’esistenza di un rapporto di causalità adeguata tra l’atto illecito e il danno che l’attore sostiene di aver subito.

3.   Il concetto di interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC è stato illustrato dal Pretore mentre gli appellanti e l’appellato hanno a loro volta citato dottrina e giurisprudenza sul tema a sostegno delle loro contrapposte tesi. Riassuntivamente è utile qui ricordare da un lato che l’interesse degno di protezione può essere di natura fattuale o giuridica, può essere economico ma anche ideale, d’altro lato che nelle azioni condannatorie detto interesse è di regola manifesto (v. Zingg in: Berner Kommentar ZPO, Art. 59, N. 35 e 39). Ciò premesso, come giustamente rilevato dal Pretore, l’attore ha sicuramente un interesse degno di protezione, in concreto di natura economica, a proporre un’azione di risarcimento danni, ossia un’azione condannatoria, nei confronti dei convenuti, coinvolti in ruoli diversi nell’inquinamento delle acque avvenuto nell’agosto 2008. Manifestamente a torto pertanto gli appellanti pretendono che l’attore non avrebbe un interesse all’azione poiché il danno vantato non andrebbe in ogni caso da loro risarcito. Essi non spiegano in realtà la loro tesi che sembra fare riferimento alla problematica della natura del danno o a quella della legittimazione attiva. È vero che gli appellanti citano un contributo dottrinale che mette in relazione la legittimazione attiva e l’interesse degno di protezione (v. Zingg, op. cit., Art. 59, cfr. 37). Tuttavia, il commentatore richiama una sentenza del Tribunale federale (DTF 137 III 293) che esamina la legittimazione attiva nell’ambito di un’azione di accertamento concernente dei diritti reali, e meglio l’interesse dell’attore ad accertare l’esistenza di un rapporto giuridico tra i convenuti e un terzo non parte al procedimento (e quindi non soggetto alla forza esecutiva del giudizio di accertamento). Ora, premesso che gli appellanti non hanno contestato la legittimazione attiva dell’attore (v. ultra), essi non spiegano come i principi dedotti dalla predetta giurisprudenza possano trovare applicazione nell’ambito della presente azione condannatoria, di modo che l’appello risulta invero irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Inerenti invece il merito della vertenza, e quindi estranei al presupposto in esame, sono i riferimenti alla commissione di un atto illecito e al nesso di causalità tra questo e il pregiudizio. In altri termini gli appellanti tentano di negare l’esistenza dell’interesse degno di protezione opponendo le loro personali conclusioni riguardanti alcune condizioni della responsabilità civile, ciò che è ovviamente del tutto errato. La decisione del Pretore di riconoscere all’attore un interesse degno di protezione ad agire in giudizio nei confronti degli appellanti merita pertanto conferma.

4.   Gli appellanti ritengono poi errata la conclusione del Pretore riguardo alla loro legittimazione passiva (ad eccezione ovviamente delle considerazioni che hanno condotto a negare l’esistenza di questo presupposto di merito per __________). Il Pretore ha già esposto il significato del concetto in esame. In questa sede giova precisare che l’azione di risarcimento del danno dev’essere diretta contro il soggetto responsabile: l’autore colpevole del danno nella responsabilità aquiliana, rispettivamente colui che realizza lo stato di fatto al quale la legge attribuisce una responsabilità oggettiva, ossia, per il presente contesto, il padrone d’azienda e il proprietario dell’opera (per molti v. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, § 2, n. 67, 68; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2a ed., § 19, n. 10). Ciò premesso occorre rilevare che l’appello, che si limita dapprima a generiche contestazioni riferite alla petizione ed espone in seguito una serie di ipotesi su possibili relazioni tra AP 1, AP 2 e AP 3 con il AP 4 e la AP 5 (ossia un’associazione ai sensi degli art. 60 seg. CC), ma senza concreti riferimenti ai fatti di causa e soprattutto senza adeguato confronto con il giudizio impugnato, risulterebbe irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In ogni modo le conclusioni del Pretore appaiono corrette per i seguenti motivi. AP 2, responsabile del piano di pulizia della pista di ghiaccio e AP 1, impiegato a metà tempo per i mesi invernali quale tuttofare e nei rimanenti mesi volontario su chiamata (v. doc. B, pag. 16 in alto; doc. C, pag. 6, consid. 2.1 in fine; doc. LL e MM), sono gli autori diretti dell’inquinamento delle acque verificatosi il 18 agosto 2008, come emerge chiaramente dalle sentenze penali sopra ricordate. Per quale ragione difetterebbe la loro legittimazione passiva in un’azione fondata sull’art. 41 CO non è invero dato comprendere, fermo restando che l’assenza di dolo nel loro agire, stabilita in sede penale, non è rilevante ai fini del riconoscimento del presupposto di merito qui in esame. AP 3, membro del comitato della AP 5, responsabile della logistica e della manutenzione della pista (v. doc. B, pag. 4, consid. 1 i. f.; doc. H, pag. 1), già per queste sue funzioni non può validamente dichiararsi estraneo agli eventi e pertanto la sua legittimazione passiva, sempre riferita a un’azione fondata sull’art. 41 CO, non può certo essere esclusa (sul ruolo avuto dal citato convenuto nell’operazione sfociata nell’inquinamento del giorno 18 agosto 2008 v. doc. H, pag. 3 e 4; doc. DD, pag. 4 e 5). La AP 5 è il gestore dell’impianto (v. doc. B, pag. 4, consid. 1) e il rapporto di subordinazione (che è notoriamente una relazione di fatto: v. ad es. Brehm in: Berner Kommentar, Art. 55 OR, N. 7) con AP 3, AP 2 e AP 1 emerge dai documenti qui sopra citati: la sua veste di padrone d’azienda ai sensi dell’art. 55 CO e così la sua legittimazione passiva risultano pacifiche. Il AP 4 è il proprietario dell’impianto, rispettivamente il titolare di diritti reali su parte del medesimo (v. doc. B, pag. 4, consid. 1): la sua legittimazione passiva nel quadro di un’azione fondata sull’art. 58 CO è pertanto evidente. La decisione impugnata merita pertanto conferma anche su questo punto.

5.   Anche se l’appello dev’essere respinto già per i motivi esposti ai considerandi che precedono, questa Camera ritiene opportuno, ai fini del prosieguo della vertenza, aggiungere quanto segue. La responsabilità del padrone d’azienda non esclude la responsabilità personale dei lavoratori o ausiliari in base all’art. 41 CO (v. Deschenaux/Tercier, op. cit., § 9, n. 12; Werro, CR-CO I, 2a ed., art. 55 CO, n. 12 e 40). Errano pertanto gli appellanti nell’affermare che la legittimazione passiva di AP 1, AP 2 e AP 3 AP 3 non è data nel caso in cui hanno agito quali dipendenti o ausiliari della AP 5. La LResp non si applica per i difetti di costruzione o di manutenzione di strade, edifici e altre opere appartenenti all’ente pubblico (v. RtiD II-2004, pag. 683; Werro, La responsabilité civile, pag. 164, n. 629). A ragione quindi il Pretore ha osservato che quale proprietario dell’opera il Comune risponde in base al diritto federale (ossia l’art. 58 CO). Di conseguenza a torto gli appellanti rimproverano all’attore di non aver seguito la procedura prevista dalla citata legge cantonale. Abbondanzialmente si osserva ancora che l’art. 55 CO si applica anche all’ente pubblico nel caso in cui i suoi agenti non hanno agito nell’ambito di un compito di diritto pubblico (v. Werro, op. cit., pag. 130, n. 494), contrariamente a quanto sembrano ritenere gli appellanti. Essi hanno poi sostenuto che il loro (eventuale) atto illecito non sarebbe stato compiuto nei confronti dell’attore, ma semmai nei confronti dello Stato e pertanto non vi sarebbe alcun fondamento giuridico per condannarli al risarcimento all’attore di qualsiasi danno, mancando almeno il rapporto di causalità adeguata tra l’eventuale atto illecito e il preteso danno, rispettivamente il nesso causale nell’ambito delle responsabilità oggettive. Con queste asserzioni gli appellanti introducono la distinzione tra i soggetti colpiti dal danno. Questa distinzione concerne però la legittimazione attiva, ossia l’identificazione del soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del danno, non la legittimazione passiva, ossia il soggetto all’origine del danno. Ora, si osserva che i convenuti non hanno contestato la legittimazione attiva dell’attore nella loro risposta, né nel corso dell’udienza del 10 ottobre 2014, né infine in questa sede. Questo difetto di allegazione impedisce a questa Camera di chinarsi sul tema citato, ancorché trattasi di una questione di diritto (sull’obbligo di contestazione della legittimazione, attiva o passiva, nei procedimenti retti dalla massima dispositiva v. sentenza del TF 11 novembre 2008, inc. 4A_165/2008, consid. 7.3, in RSPC 2009, pag. 146; II CCA 26 febbraio 2014, inc. 12.2012.83, consid. 2; Hohl, Procédure civile, Vol. I, n. 793 e 943; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art.181, N. 642 e riferimenti; W. Ott, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982, pag. 17 seg., in particolare pag. 23). In ogni modo la tesi degli appellanti, oltre a riferirsi erroneamente alla legittimazione passiva, andrebbe dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essi non hanno infatti spiegato per quale motivo l’attore non potrebbe far valere le differenti posizioni di danno elencate alle pag. 16 e 17 del suo allegato introduttivo. Inoltre la semplice negazione dell’esistenza della causalità, sia riferita alla responsabilità per colpa che a quella oggettiva, senza alcun riferimento ai fatti di causa, non adempie nuovamente alle esigenze di motivazione di una censura d’appello.

6.   In conclusione l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione processuale impugnata. Gli atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per la continuazione della procedura. Le spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in considerazione della natura incidentale del giudizio (art. 104 cpv. 2 CPC), quindi in base ai criteri dell’art. 2 cpv. 1 LTG. Gli appellanti rifonderanno inoltre alla parte appellata un’equa indennità per ripetibili stabilita in base ai criteri indicati agli art. 11 cpv. 5 e 13 Rtar. Il presente giudizio è impugnabile al Tribunale federale alle condizioni previste dall’art. 93 LTF. Il valore litigioso è di fr. 223'237.10.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96, 104, 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

                               I.    L’appello 5 marzo 2014 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

§ Di conseguenza gli atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per la continuazione della procedura.

                           II.    Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.-, in parte già anticipati, sono posti in solido a carico degli appellanti che con il medesimo vincolo rifonderanno alla parte appellata fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

                          III.    Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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