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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.06.2015 12.2014.44

3 giugno 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,043 parole·~15 min·3

Riassunto

Compravendita mobiliare, pattuizione di termine fisso per la consegna, recesso del compratore per mancato rispetto

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.44

Lugano 3 giugno 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Camponovo (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.527 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 13 luglio 2005 da

AP 1 rappr. dall’. RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

chiedente la condanna della convenuta al versamento di fr. 36'738.- oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 2004, domanda alla quale si è opposta AO 1, che con azione riconvenzionale ha postulato la condanna dell’attrice a rifonderle fr. 435.50;

sulle quali il Pretore aggiunto ha statuito il 31 dicembre 2013, respingendo la petizione e accogliendo l’azione riconvenzionale;

appellante l’attrice che con atto di appello del 20 febbraio 2014 chiede in riforma del giudizio impugnato l’accoglimento della petizione e la reiezione della domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili;

mentre la convenuta e attrice riconvenzionale con la propria risposta del 29 aprile 2014 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                            A.  AO 1 è una società del gruppo industriale S__________ con sede a __________, costituitasi nel marzo 2004, attiva dalla fine del mese di giugno 2004 e con scopo la fabbricazione ed il commercio di orologi. AP 1 è una società con sede a __________ ed attiva nel settore del commercio e della produzione di apparecchi ed attrezzature, in particolare medico-sanitarie. Le due società hanno concluso nell’agosto 2004 due contratti per la fornitura da AP 1 a AO 1 di dieci carrelli, 500 Cassette “Newbox” e 500 porta-etichette per le suddette cassette per un prezzo di fr. 11'750.- (il primo contratto), rispettivamente per la fornitura di ulteriori 4000 cassette a fr. 35'600.- (il secondo contratto). Prima della fornitura della merce la compratrice ha annullato entrambi i contratti, sostenendo il mancato rispetto dei termini (improrogabili, a suo dire) di consegna. La fornitrice ha contestato tale agire. AP 1 ha quindi escusso AO 1 con il PE __________ dell’UE di Lugano, al quale è stata interposta opposizione (con successivo pagamento però all’UE di fr. 430.50).

                            B.  Con petizione del 13 luglio 2005 AP 1 ha introdotto alla Pretura di Lugano un’azione di risarcimento nei confronti di AO 1 chiedendone la condanna al versamento di complessivi fr. 36'738.- (perdita di guadagno, risarcimento a terzi, spese legali preprocessuali, spese amministrative), oltre a tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 13 ottobre 2005 la convenuta si è opposta alla petizione e ha chiesto in via riconvenzionale la retrocessione dell’importo di fr. 430.50, a suo dire pagato per errore. In replica l’attrice ha aggiornato la propria pretesa a fr. 39'658.15, contestando la pretesa riconvenzionale. La convenuta ha contestato l’adeguamento della pretesa creditoria di parte attrice e ha replicato nella propria domanda riconvenzionale, avversata nuovamente dall’attrice con la propria duplica riconvenzionale. Le parti hanno inoltre sollevato svariate eccezioni e contestazioni durante la causa, di cui si dirà per quanto necessario. Al termine dell’istruttoria, entrambe le parti si sono confermate nelle loro domande in sede di conclusioni.

                            C.  Con sentenza del 31 dicembre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto la petizione, caricando all’attrice fr. 2’000.- di tassa di giustizia e fr. 4’000.- di ripetibili e ha accolto la domanda riconvenzionale, ponendo a carico dell’attrice (e convenuta riconvenzionale) fr. 50.- di tassa di giudizio e fr. 100.- di ripetibili. In sostanza, dopo avere evaso le eccezioni procedurali, il Pretore aggiunto ha ritenuto che vi fossero delle date certe per le due forniture previste (8, rispettivamente 9 settembre 2004) e quindi, trattandosi di vendite commerciali, i termini pattuiti in tale ambito sono presunti essere fatali, l’attrice non avendo potuto rovesciare tale presunzione.

                            D.  L’attrice ha impugnato il giudizio pretorile con appello del 20 febbraio 2014, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale. La convenuta, con risposta del 29 aprile 2014, ha proposto di respingere l’appello e di confermare il giudizio di prima istanza. Sulle tesi – antitetiche – delle parti si ritornerà, se del caso, in sede di diritto.

e considerato

in diritto:

                             1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC). La decisione pretorile impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile (art. 308 cpv. lett. a CPC); il valore di causa supera infatti fr. 10'000.— (art. 308 cpv. 2 CPC). Presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC).

                             2.  Il Pretore aggiunto ha accertato che le conferme d’ordine del 25 e del 30 agosto 2004 della convenuta indicavano quale termine di consegna l’8 e il 9 settembre 2004 (doc. E, F) e sulla base dell’istruttoria è giunto alla conclusione che tale termine costituiva per l’acquirente una condizione essenziale, sicché essa poteva recedere dal contratto non appena costatata l’impossibilità della fornitrice di rispettarlo. L’appellante rimprovera al Pretore l’errato accertamento dei fatti e sostiene di non aver accettato le date di consegna fissate unilateralmente dall’acquirente nelle conferme d’ordine. Essa afferma di aver indicato alla controparte che il 10 settembre 2004 avrebbe consegnato la merce e si duole del fatto che il primo giudice non ha approfondito la fattispecie e non ha chiarito quale fosse la reale intenzione delle parti in merito alle date di consegna della merce, valutando in modo arbitrario solo alcune prove.

                             3.  Giusta l’art. 190 cpv. 1 CO nelle vendite commerciali, quando sia stabilito un termine fisso per la consegna, si presume che il compratore, in caso di mora del venditore, rinunci alla consegna e pretenda il risarcimento del danno per l’inadempimento. Il termine stabilito dalle parti per la consegna si presume essere un termine fisso, decorso il quale il venditore è in mora qualificata se non ha eseguito il contratto (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 618 pag. 87). La presunzione è refragabile, vale a dire che il venditore può provare che il termine fissato non era essenziale per le parti (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire Romand, CO-I, 2a ed., n. 4 ad art. 190 CO)

                             4.  Tra le parti è pacifico che sono sorti due contratti di compravendita di cose mobili (art. 184 segg. CO), qualificabili come compravendite commerciali (le parti sono in effetti attive nel settore del commercio). È pure incontestato che la convenuta ha rifiutato la merce per mancata consegna alla data indicata nelle conferme d’ordine. In questa sede non sono più (ri)sollevate eccezioni procedurali. Nella fattispecie occorre quindi rispondere al quesito a sapere se le parti abbiano pattuito un termine fisso per le due forniture, ritenuto che per l’attrice le date sarebbero state indicate unilateralmente dalla convenuta, mentre per quest’ultima vi sarebbe stato un accordo.

                           4.1  La risposta è affermativa per la seconda fornitura, basata sull’offerta del 27 agosto 2004 della venditrice (doc. 4, con la dicitura “Termine di consegna 9 settembre”), confermata con Purchase Order del 30 agosto 2004 di S__________ AG (doc. F), a nome e conto della convenuta, con la conferma della suddetta data (“Delivery date: 09.09.2004”). Risulta quindi documentata la pattuizione del 9 settembre 2004 come data di consegna della seconda fornitura, relativa a 4000 cassette Newbox versione 1.

                           4.2  La prima fornitura, invece, è fondata sull’offerta della fornitrice del 24 agosto 2004 (doc. 3 = doc. D), per 10 carrelli, 500 cassette Newbox versione 1 e 500 portaetichette per cassette Newbox versione 1, sostituente un’offerta analoga del giorno precedente. In essa si menziona unicamente “Termine consegna da concordare”. L’offerta in questione è stata accettata con la conferma d’ordine (“Purchase Order”: doc. E) del 25 agosto 2004 di S__________ AG (per la convenuta), che reca l’indicazione “Delivery date: 08.09.2004”, aggiunta quindi unilateralmente dalla convenuta. Ciò porterebbe a considerare detta conferma come una nuova proposta (ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 CO) se l’elemento temporale fosse essenziale, come clausola secondaria da interpretarsi ai sensi dell’art. 2 CO se non lo fosse. Il teste B__________ (verbale rogatoriale 6 maggio 2009) ha riferito che al termine delle discussioni erano state esplicitamente convenute le date dell’8, rispettivamente 9 settembre 2004. Trattasi di accordo orale, legittimo nella fattispecie (art. 11 cpv. 1 CO). Quanto indicato dal teste B__________ trova d’altronde conferma nelle dichiarazioni del teste G__________ (verbale 30 ottobre 2006), che attesta di avere incontrato C__________ (dipendente dell’attrice) il 30 agosto 2004, e che quest’ultimo gli aveva riferito di avere appena ricevuto un telefax dal settore degli approvvigionamenti di S__________ AG, e d’essere contento. Non può che trattarsi della seconda conferma d’acquisto (doc. F), datata per l’appunto 30 agosto 2004 (la prima è del 25 agosto 2004). Ebbene, il teste B__________ riferisce, e se ne deduce dal suo racconto la precedenza temporale rispetto alla data del 30 agosto, di avere fatto presente a C__________ l’esigenza di essere perfettamente operativi con il primo giorno del mese di settembre. Se ne deve concludere quindi che tale indicazione è stata data per l’appunto in precedenza, al più tardi (ovviamente) in agosto; se non è certo che ciò sia avvenuto prima del 25 agosto 2004, risulta altamente probabile dalla lettura sistematica della suddetta testimonianza, le parti non avendo interrogato il testimone specificatamente a riguardo. Inoltre anche il testimone G__________ ha riferito di esigenze di fornitura nei tempi indicati (al plurale), esplicitate più volte alla fornitrice (ciò che fa pensare che, logicamente, perlomeno la prima volta sia stata espressa, ed accettata, prima del 25 agosto 2004). Come accertato dal Pretore aggiunto, tali testimonianze non hanno invero trovato completo riscontro nella deposizione di C__________ (verbale 30 giugno 2006), secondo il quale la questione centrale di discussione era il prezzo e non la data di consegna. Dall’istruttoria nel suo insieme, nondimeno, è emerso che l’acquirente iniziava l’attività operativa nel nuovo stabilimento in Ticino a inizio settembre 2004 e che al più tardi con le conferme d’ordine ha fissato le date di consegna all’8 e al 9 settembre 2004 (doc. E, F), senza che la fornitrice vi si opponesse. Gli incontri tra i dipendenti delle parti per discutere le forniture hanno avuto luogo il 30 agosto 2004 e a quel momento la fornitrice era al corrente che le consegne dovevano avvenire alle date indicate nelle conforme d’ordine, vale a dire l’8 e il 9 settembre 2004. Le due forniture si riferivano in parte ai medesimi oggetti (cassette Newbox versione 1), che dovevano servire al trasporto degli orologi nello stabilimento della convenuta, e valutando l’insieme dell’istruttoria si può ritenere che la data di consegna, indicata “da concordare” nella prima offerta, sia poi stata definita e pattuita al più tardi con la seconda ordinazione, ben più consistente della prima (doc. 4). Anche la data di fornitura dell’8 settembre 2004 può dunque dirsi pattuita.

                             5.  È assodato che la fornitura non è avvenuta alle date previste e ne deriva la presunzione di rinuncia della compratrice, che in concreto è stata subito espressa esplicitamente (testi B__________ e G__________). Il teste G__________ ha riferito che poco dopo il 30 agosto 2004 (“di lì a qualche giorno”) C__________ gli aveva indicato che “per la consegna” (cioè i termini di consegna) “si sarebbe dovuto vedere”, con conseguente indicazione di problematica di rispetto dei suddetti termini, e che dopo qualche ulteriore giorno, in una riunione in presenza pure di B__________, C__________ era stato esplicito nell’indicare che i termini non avrebbero potuto essere rispettati. A sua volta B__________ ha riferito che già il 30 agosto 2004 l’attrice aveva indicato alla convenuta di non potere rispettare i termini di consegna previsti (trattasi dell’annuncio di C__________ a G__________), e personalmente egli aveva ricevuto uno scritto datato il 3 settembre 2004 (per telefax quel giorno, per posta il 7 settembre 2004) che ciò confermava. La convenuta ha quindi agito secondo i dettami della buona fede (art. 2 cpv. 2 CC), indicando subito di non volere, potere e dovere accettare un posticipo delle date pattuite (oltretutto neppure quantificato nella sua ampiezza).

                             6.  Abbondanzialmente si rileva che dagli atti risulta che l’attrice non sarebbe riuscita a rispettare i termini pattuiti. Il teste B__________, amministratore unico della M__________ srl, cioè della ditta che avrebbe poi fornito all’attrice la merce da rivendere alla convenuta, ha riferito che avrebbe dovuto ricevere la merce in oggetto il 13 settembre 2004, con un’ulteriore giornata per consegnarla a sua volta all’attrice (quindi il 14 settembre 2004). Certo, egli ha indicato di avere ricevuto la richiesta di anticipare la propria consegna. Ma a parte il fatto che egli non ha assicurato che vi sarebbe riuscito, non ha saputo indicare se avesse preso un impegno di fornitura per il 9 settembre 2004 (comunque tardi, perlomeno per la prima vendita). Egli ha però pure dichiarato che avrebbe potuto inviare il carico il 10 settembre, non il 9 settembre; in ogni caso quindi, anche nell’ipotesi più favorevole all’attrice, quest’ultima avrebbe potuto fare fronte alla propria obbligazione quel medesimo 10 settembre (in consonanza con quanto indicato dall’attrice alla convenuta nel doc. C), cioè tardivamente.

                             7.  Quanto all’essenzialità per la convenuta del rispetto dei termini suddetti, essa risulta comprovata dalle dichiarazioni dei testi B__________ e G__________. In realtà il primo ha sì risposto affermativamente al quesito rogatoriale (n. 5) a sapere se il rispetto delle date era condizione essenziale per la convenuta e se questo era stato indicato all’attrice in sede di trattativa, ma ha poi esplicitato nella propria risposta solo il fatto che si trattava di condizione essenziale. La risposta affermativa è comunque da leggersi come riferito ai due elementi richiesti. In ogni caso sarebbe stata sufficiente in merito già solo l’indicazione del teste G__________, il quale ha spiegato, in particolare, che le cassette ordinate dovevano servire a movimentare internamente 30'000 orologi al giorno nello stabilimento di T__________, la cui attività sarebbe iniziata il 1° settembre 2004 e che la fornitrice era stata informata dell’urgenza di disporre delle cassette (verbale 30 ottobre 2006, pag. 4).

                             8.  Ci si potrebbe invero interrogare sulla comunicazione di posta elettronica dell’8 settembre 2004 (doc. I), con la quale la convenuta comunicava alla fornitrice che la conferma d’ordine PO 000004-DI/1 relativa a 4000 cassette era da considerarsi annullata e si scusava per l’errore interno accadutole. Al riguardo il teste B__________ si è limitato a riferire di un errore di procedura interno, che non riguardava il rispetto dei termini e l’importanza di questi ultimi (pagina 5 verbale rogatoriale 6 maggio 2009). La fornitrice aveva avvisato l’acquirente per fax il 3 settembre 2004 (doc. G) che avrebbe fornito il materiale entro il 13/15 settembre 2004, vale a dire in ritardo rispetto ai termini previsti. Tale scritto è giunto per posta all’acquirente il 7 settembre 2004 (doc. 5). Alla luce di tutta l’istruttoria, la conclusione del Pretore aggiunto, secondo il quale l’acquirente poteva annullare l’ordinazione già l’8 settembre 2004 essendo stata sin da allora evidente la mora della fornitrice, regge alla critica. In definitiva, dunque, l’attrice non ha potuto rovesciare la presunzione posta dall’art. 190 cpv. 1 CO. Gravata dall’onere della prova, essa non ha potuto provare, infatti, che il termine di consegna pattuito non fosse essenziale per l’acquirente. A giusta ragione pertanto il Pretore aggiunto ha respinto la petizione.

                             9.  Con la propria domanda riconvenzionale, la convenuta ha chiesto la restituzione di fr. 430.50, da lei versati all’Ufficio esecuzione e da questi riversati all’attrice. Il Pretore aggiunto ha accertato, sulla base dell’istruttoria, che il pagamento era avvenuto per un errore dell’Ufficio esecuzioni e ne ha ordinato la restituzione alla convenuta. L’appellante si limita ad affermare che aveva ricevuto l’importo di fr. 430.50 dall’Ufficio esecuzioni e in buona fede aveva ritenuto trattarsi di un acconto sull’importo da lei posto in esecuzione. Afferma quindi che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto respingere la pretesa riconvenzionale. L’appellante non ha contestato l’accertamento del Pretore, secondo il quale il versamento è avvenuto per un evidente errore dell’Ufficio esecuzioni. Non contesta nemmeno l’errata applicazione del diritto e nelle scarne righe dedicate nell’appello all’azione riconvenzionale non si scorge la benché minima critica alla sentenza del Pretore. Su questo punto l’appello si rivela dunque irricevibile (art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367).

                           10.  In definitiva, dunque, nel suo risultato la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali, insieme a un’adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 39'658.15 per la domanda principale, ed in fr. 430.50 per quella riconvenzionale.

Per questi motivi,

decide:

                             1.  L’appello 20 febbraio 2014 di AP 1 è respinto.

                             2.  Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 2'500.-, in parte già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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