Incarto n. 12.2014.39
Lugano 15 aprile 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.761 a procedura ordinaria della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 27 ottobre 1999 da
AO 1 AO 2 entrambi rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 AP 2 AP 3 tutti rappr. dall’ RA 1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido, subordinatamente in ragione di 1/3 ciascuno, al pagamento di fr. 14'056.80 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995 con riserva di modifica a dipendenza delle emergenze istruttorie (importo poi aumentato a fr. 34'104.10 con le conclusioni) e di fr. 827.50 di spese sostenute precedentemente l’inoltro della petizione e la consegna dei piani delle canalizzazioni relativi alla loro proprietà;
domande alle quali si sono opposti i convenuti e che il Pretore, con sentenza 31 dicembre 2013, ha parzialmente accolto, condannando i convenuti in solido a pagare agli attori l’importo di fr. 20'270.60 più interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 12'693.10, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50;
appellanti i convenuti, con atto di appello 17 febbraio 2014, con il quale chiedono di riformare il giudizio pretorile nel senso di condannarli in solido al pagamento di fr. 20'270.60 più interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'693.10, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, subordinatamente al pagamento di fr. 18’310.- più interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 10'732.50, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, e in entrambi i casi con diversa ripartizione delle spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre gli attori nella risposta 30 aprile 2014 propongono di respingere l’appello sia in via principale che in via subordinata, protestando a loro volta tasse, spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. AP 1, AP 2 e AP 3 hanno edificato nel corso del 1994 una palazzina sul fondo base particella no. __________. I promotori erano allora comproprietari del fondo in ragione di 1/3 ciascuno (doc. B1-B4). Successivamente il fondo è diventato una comproprietà per piani, composta di quattro unità abitative, ciascuna con quota di comproprietà al 250/1000. Il 5 luglio 1994 i promotori comproprietari hanno concluso con i coniugi AO 2 e AO 1 mediante atto pubblico, un contratto di costituzione di diritto di compera per l’unità di PPP n. 3 del fondo base part. n. __________, che scadeva il 28 ottobre 1994 (doc. C), per un prezzo di fr. 490'000.-. Il 29 ottobre 1994 è avvenuta la consegna dell’appartamento n. 3, con l’indicazione nel verbale di consegna della lista dei lavori ancora da ultimare (doc. G). Il diritto di compera è stato modificato ed è poi stato esercitato il 21 novembre 1994 (doc. E). In seguito gli acquirenti hanno chiesto l’eliminazione di difetti scoperti nei mesi successivi alla consegna e per i quali i promotori hanno negato ogni responsabilità.
B. Con petizione promossa il 27 ottobre 1999 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 2, AO 2 e AO 1 hanno chiesto la condanna in solido di AP 1, AP 2 e AP 3 al pagamento del minor valore sul prezzo di vendita della PPP n. 3 __________ per fr. 14'056.80 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1995, al risarcimento del danno contrattuale per un totale di fr. 11'165.65 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1996 e alla rifusione di fr. 827.50 per le spese sostenute precedentemente all’inoltro della petizione, con riserva di modifica a dipendenza delle emergenze istruttorie, e alla consegna dei piani delle canalizzazioni relativi alla loro proprietà (i piani delle tubature idrauliche, elettriche e delle serpentine del riscaldamento). In via subordinata gli attori hanno postulato la condanna dei convenuti al pagamento del minor valore nella proporzione di 1/3 ciascuno, invariate le altre domande. I convenuti si sono opposti alla petizione con risposta dell’11 gennaio 2000, negando ogni loro responsabilità. Con replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Il 7 giugno 2000 si è tenuta l’udienza di assunzione delle prove, in esito alla quale il Pretore ha ammesso la prova peritale e ha congiunto il procedimento con quelli degli incarti n. OA.2000.31 e OA.99.760, relativi agli altri acquirenti delle unità condominiali per un’unica istruttoria. Il referto peritale è stato inoltrato alla Pretura di Lugano il 9 dicembre 2003, seguito delle istanze di complemento (e delucidazione) della perizia, sia delle parti attrici che delle parti convenute. L’8 marzo 2010 i convenuti hanno chiesto la ricusa del perito giudiziario, respinta dal Pretore con decisione 27 gennaio 2011. Il 31 luglio 2013 il perito giudiziario ha presentato alla Pretura il complemento della perizia. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato il 29 agosto 2013 all’udienza di dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 2 dicembre 2013 gli attori hanno aumentato le loro domande a fr. 34'104.10 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995, chiedendo di considerare “l’aumento dei costi di materiali e manodopera, a dieci anni di distanza dall’introduzione della causa giudiziaria”. I convenuti hanno ribadito la domanda di respingere la petizione in ogni suo punto. Nel 2008 il Comune di __________ si è fuso con il Comune di __________.
C. Con sentenza 31 dicembre 2013, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato i convenuti in solido al versamento di fr. 20'270.60 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 12'693.10, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50. La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'800.-, le relative spese di fr. 300.- e le tasse e spese delle decisioni processuali/ordinarie non già definitivamente accollate, sono state poste in solido a carico degli attori per 4/9 e dei convenuti per 5/9, mentre le spese peritali sono state poste a carico dei convenuti, tenuti inoltre a rifondere agli attori fr. 2'600.- per ripetibili parziali.
D. I convenuti sono insorti contro il giudizio pretorile con appello 17 febbraio 2014, chiedendone la riforma nel senso di stabilire l’importo da loro dovuto in fr. 20'270.60 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'693.10, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, con ripartizione delle spese processuali in ragione di ½ a carico degli attori e di ½ a carico dei convenuti, spese peritali a carico dei convenuti e riduzione a fr. 2'600.- (in realtà fr. 2'000.-: v. appello pag. 5) delle ripetibili poste a loro carico, con protesta di spese e ripetibili. In via subordinata gli appellanti chiedono di ridurre a fr. 18'310.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 10'732.50, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, con ripartizione delle spese processuali in ragione di ½ a carico degli attori e di ½ a carico dei convenuti, spese peritali a carico dei convenuti e riduzione a fr. 2'600.- (in realtà fr. 2'000.-: v. appello pag. 5) delle ripetibili poste a carico dei convenuti. Con risposta 28 aprile 2014 gli attori chiedono di respingere integralmente l’appello sia in via principale che in via subordinata e di confermare la decisione della Pretura di Lugano. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). La procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data e quindi la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC).
3. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e quindi da riformare (DTF 4A_659/2011 consid. 4 del 7 dicembre 2011; II CCA inc. n. 12.2012.13 del 23 febbraio 2010, inc. 12.2011.177 del 24 febbraio 2012, inc. n. 12.2012.123 del 17 ottobre 2012, inc. 12.2011.119 del 18 aprile 2013; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). È in particolare irricevibile la motivazione di appello identica agli allegati di causa di prima istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid. 3.3) o che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia a quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52).
4. Nella propria decisione, il Pretore ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti indicati nella petizione per quel che concerne le parti comuni, a esclusione di quelli fatti valere nelle conclusioni. Ha poi valutato il minor valore per i difetti delle parti comuni sulla base della perizia giudiziaria, accertando un costo presumibile delle riparazioni di fr. 20'800.- per il tetto-giardino, di fr. 8'000.- per i pavimenti e zoccolini dell’entrata e del pianerottolo, di fr. 4'630.- per la facciata sud e di fr. 9'500.- per l’autorimessa, per un minor valore totale di fr. 42'930.- relativo alle parti comuni. Tenuto conto della quota parte di 250/1000, l’importo spettante agli attori per le parti comuni, prosegue il Pretore, ammonta a fr. 10'732.50. In seguito il primo giudice ha esaminato la domanda di risarcimento per la mancata pavimentazione del tetto-giardino in uso riservato con lastre di cemento, come previsto dal contratto, e dopo aver accertato che non era provata una modifica degli accordi contrattuali sul rivestimento, ha determinato in fr. 7'000.- il risarcimento dovuto agli attori per tale posta. Costatato che il referto peritale era stato allestito nel dicembre 2003 e che gli attori si erano riservati con la petizione di adattare le domande di giudizio “a dipendenza delle risultanze istruttorie”, chiedendo nelle conclusioni di considerare “l’incontestabile aumento dei costi di manodopera e materiale”, il primo giudice ha adattato l’importo del minor valore relativo alle parti comuni all’aumento dei costi delle costruzioni intervenuto tra il 2003 e il 2013, mediante la tabella pubblicata sul sito internet ufficiale dall’Ufficio di statistica del Canton Ticino. Su tali basi il Pretore ha stabilito un aumento dei costi di costruzione pari al 18.268%, portando a fr. 20'270.60 (fr. 12'693.10 minor valore rivalutato per le parti comuni, fr. 7'000.- minor valore per il tetto-giardino in uso riservato, fr. 577.50 quota parte spese legali preprocessuali) l’importo riconosciuto in favore degli attori. Sulle altre domande di giudizio, il Pretore ha considerato abbandonata con le conclusioni la richiesta di consegnare i piani delle canalizzazioni. Infine, il primo giudice ha posto le spese processuali a carico degli attori in solido in ragione di 4/9 e a carico dei convenuti in solido in ragione di 5/9, mettendo a carico dei convenuti l’integralità delle spese peritali e l’obbligo di rifondere agli attori fr. 2’600.- per ripetibili ridotte.
5. In sede di appello rimangono litigiosi la rivalutazione dell’importo relativo al minor valore delle parti comuni e dell’unità abitativa n. 3, in complessivi fr. 1'960.60, la decorrenza degli interessi in almeno fr. 10'102.20 (dal 1° gennaio 2014 sul minor valore delle parti comuni invece che dal 1° marzo 1995) e la ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili. Gli appellanti rimproverano in sostanza al Pretore di aver rivalutato gli importi indicati nella perizia giudiziaria senza che gli attori avessero provato l’aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 né avessero formulato un’esplicita domanda di giudizio nelle loro conclusioni, rimaste del tutto generiche. Inoltre, proseguono gli appellanti, la rivalutazione è stata eseguita dal Pretore senza contraddittorio e sulla base di indici statistici che non possono essere considerati alla stregua di un fatto notorio e che non sono stati allegati negli atti di causa. Infine, gli appellanti contestano in ogni caso la decorrenza degli interessi di mora al 5% dal 1° marzo 1995. Nonostante quanto indicato nelle richieste di giudizio (punto B, pag. 2 dell’appello) è evidente dall’insieme dell’appello, segnatamente dalle sue motivazioni, che i convenuti chiedono in via principale di ridurre l’importo da loro dovuto agli attori a fr. 18'310.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 10'732.50, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50 e in via subordinata chiedono che sull’importo di fr. 20'270.60 riconosciuto dal Pretore gli interessi decorrano dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'963.10, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50. Gli appellanti propongono inoltre una ripartizione delle spese processuali, comprese le spese peritali, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, nel rispetto della soccombenza aritmetica e per gli stessi motivi chiedono di ridurre a fr. 2'000.- l’indennità per ripetibili parziali attribuita dal Pretore agli attori. Vi è invero una contraddizione evidente tra le richieste di giudizio sub B a pag. 2 e 3 dell’appello e la motivazione dell’appello a pag. 3 e 4, ma ciò non nuoce agli appellanti, poiché dalla motivazione dell’appello risultano chiaramente le modifiche del dispositivo pretorile auspicate.
6. Nella fattispecie il Pretore, preso atto che la perizia risaliva al 2003, ha rivalutato di sua iniziativa l’importo accertato dal perito servendosi dell’indice dei prezzi della costruzione di case plurifamiliari nel Canton Ticino, per il periodo trascorso tra l’ottobre 2003 e l’ottobre 2013. La tabella in questione può essere trovata ricercando: http://www4.ti.ch/index.php?id=42382 : Temi, 05 Prezzi, Prezzi delle costruzioni, Tabella dati: “Indice dei prezzi delle costruzioni, secondo il genere e il tipo di costruzione, in Ticino, da ottobre 1998 (ottobre 2010 = 100) ad ottobre 2014”. La tabella statistica non figura agli atti di causa, né è stata assunta come prova ed è pacifico che il Pretore ne ha fatto uso senza offrire alle parti l’occasione di esprimersi al riguardo.
6.1 Gli appellanti sostengono che l’indice del costo delle costruzioni nel Cantone Ticino non può essere considerato alla stregua di un fatto notorio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sono notori – quindi non soggetti all’onere di allegazione e di prova (DTF 130 III 113, consid. 3.4) – i fatti la cui esistenza è certa al punto da convincere il giudice che si tratta di fatti di pubblica notorietà (“allgemeine notorische Tatsachen”) o conosciuti soltanto dal giudice, nella misura in cui, per esempio, la prova è stata portata in un’altra procedura da lui trattata (“amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen”); in quest’ultimo caso il giudice deve tuttavia segnalare i fatti alle parti per garantire il diritto di essere sentito (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 17 p. 255; Hohl, Procedure civile, Vol. I, Berna 2001, n. 945 p. 182 segg.; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2a ed., Basilea 1990, n. 636 p. 381). Un fatto può essere considerato di pubblica notorietà quando è conosciuto in maniera generale dal pubblico (DTF 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4, 138 III 194, 128 III 4). Il Tribunale federale ha ritenuto notorio, a titolo di esempio, il tasso di conversione delle monete, controllabile da chiunque via internet (DTF 137 III 623). L’ammissione dell’esistenza di fatti notori deve comunque essere usata restrittivamente, così da restare confinata a casi eccezionali. Questo principio vale soprattutto in considerazione della grande accessibilità a fonti d’informazione tramite internet (Trezzini, Francesco, in: Cocchi, Bruno/Trezzini, Francesco/Bernasconi, Giorgio A., Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 151 CPC, pag. 630). L’oggetto della presente vertenza – i costi delle costruzioni di case plurifamiliari nel Canton Ticino – si situa in un ambito specializzato. Non si tratta di circostanze o massime empiriche, ossia fondate sull’esperienza, che sono comunemente note anche a persone che non svolgono attività nel settore edile ticinese. Il metodo e il calcolo applicabile alla determinazione e quantificazione dei costi tramite la tabella reperibile sul sito del Cantone non possono pertanto essere ritenuti fatti notori, anche se possono essere reperiti su internet.
6.2 In sede di petizione gli attori si erano riservata la facoltà di adeguare le loro pretese in funzione delle risultanze istruttorie, ciò che hanno fatto con le conclusioni di causa, portando le loro pretese a un totale di fr. 34'743.10 (fr. 7'000.- per il minor valore dell’unità abitativa n. 3 [mancanza delle lastre di cemento], fr. 27'104.10 per il minor valore delle parti comuni e fr. 827.50 per le spese preprocessuali). Nelle loro conclusioni (punto 27), gli attori hanno affermato che doveva essere considerato “l’incontestabile aumento dei costi di materiali e manodopera, a dieci anni di distanza dall’introduzione della causa giudiziaria”, e al punto 29 hanno indicato che le spese di riparazione delle parti comuni sarebbero costate al minimo “fr. 72'770.-, somma alla quale andrà sommata la maggiorazione relativa al tinteggio della parete riportata in sede di perizia che per analogia a quanto riportato dalla perizia a pag. 23 può essere quantificata in fr. 2'000.-, la percentuale media delle differenze di costo che variano da un minimo del 10% fino all’80% e ciò nell’impossibilità di mettere a confronto tre offerte per ogni singola opera di risanamento, nonché il maggior costo di esecuzione dei lavori e dei materiali, rispetto all’anno 2003”. Su tali basi gli attori hanno stabilito in fr. 8'411.60 l’aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013, ritenendo dato, in pratica, un aumento pari al 45% del costo indicato dal perito espressosi nel 2003. Nel referto peritale del 9 dicembre 2003 (act. XXVI) il perito aveva in effetti indicato a pag. 6, riferendosi alla fase di pubblico concorso, che si riscontrava “sempre più spesso e in ogni campo dell’edilizia differenze di costo che variano da un minimo del 10% fino all’ 80%”. Dopo tale perizia è ancora stata assunta agli atti una delucidazione peritale del 31 luglio 2013 (act. LII). In questa occasione al perito giudiziario sono state poste diverse domande, tra le quali alcune sulla pertinenza dei costi e del minor valore indicati nella perizia del 9 dicembre 2013 (cfr. risposta pag. 11). Gli attori non hanno tuttavia posto alcuna domanda sulla questione del rincaro dei costi di costruzione.
6.3 È indubbio che nella fattispecie è applicabile il principio dispositivo e che spetta alle parti cifrare e provare le proprie pretese. Nelle loro conclusioni gli attori hanno valutato al 45% il rincaro dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 fondandosi su indicazioni, invero del tutto generiche, contenute nella perizia del 9 dicembre 2003. In occasione della delucidazione del referto peritale, avvenuta nel 2013, gli attori non hanno posto alcuna domanda al perito affinché questi determinasse in modo preciso quale era stata l’evoluzione dei costi della costruzione nel periodo tra il 2003 e il 2013. Se ne deve concludere, in simili circostanze, che le risultanze del procedimento, sulle quali il Pretore doveva fondare il proprio giudizio ai sensi dell’art. 85 CPC-TI, non consentono di ritenere provato un aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013. Il Pretore non poteva, infatti, ricercare di sua iniziativa altre prove al di fuori di quelle già ammesse e figuranti negli atti di causa, per di più a istruttoria ultimata e senza interpellare le parti.
6.4 Il minor valore spettante agli attori per i difetti delle parti comuni deve quindi essere stabilito in fr. 10'732.50, ai quali si aggiungono le poste non contestate di fr. 7'000.- (mancanza delle lastre di cemento) e di fr. 577.50 per la quota parte di spese legali preprocessuali, per un totale di fr. 18'310.-. Gli appellanti contestano la decorrenza degli interessi solo sull’importo di fr. 10'732.50 attribuito a titolo di minor valore delle parti comuni, che il Pretore ha stabilito dal 1° marzo 1995, data alla quale era stato versato il prezzo dell’unità immobiliare. Non è invece contestata la decorrenza degli interessi sull’importo di fr. 7'000.-, stabilita dal Pretore al 1° ottobre 1996. In questa sede gli appellanti sostengono che gli interessi di mora devono decorrere dalla data d’emanazione della sentenza, ritenuto inoltre che il perito giudiziario aveva già tenuto conto dell’aumento dei costi di costruzione dal 1995 al 2003. La censura è del tutto infondata. Come citato con pertinenza dal Pretore, seppur in modo molto sintetico, gli interessi sul minor valore da risarcire sono dovuti dal momento in cui l’acquirente ha pagato il prezzo (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 885 pag. 130), vale a dire, in concreto, dal 1° marzo 1995.
6.5 In accoglimento parziale dell’appello, il giudizio pretorile va dunque modificato nel senso che i convenuti sono condannati a versare agli attori, con vincolo di solidarietà, l’importo complessivo di fr. 18'310.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 10'732.50, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50.
7. Gli appellanti contestano anche la ripartizione delle spese processuali operata dal Pretore, che ha ripartito in ragione di 4/9 agli attori e di 5/9 ai convenuti la tassa di giustizia e le spese, caricando integralmente ai convenuti le spese peritali e obbligandoli a versare agli attori un’indennità ripetibile ridotta di fr. 2'600.-, per il motivo che “i difetti lamentati dagli attori in causa sono stati accertati”. In questa sede gli appellanti sostengono che le spese processuali e le ripetibili devono seguire la reciproca soccombenza delle parti anche per quel che concerne le spese peritali e chiedono una riduzione dell’indennità ripetibile a fr. 2'000.-. In definitiva gli attori risultano soccombenti nella misura del 50% circa, avendo chiesto in causa fr. 34'743.10 (con le conclusioni) e avendo ottenuto solo fr. 18’310.-. Ciò non vuol tuttavia dire che la decisione pretorile sia sbagliata per quel che concerne la tassa di giustizia, le spese peritali e le ripetibili. Ai sensi dell’art. 148 cpv. 2 CPC-TI in caso di soccombenza reciproca delle parti, il Pretore poteva parzialmente o per intero ripartire le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha spiegato succintamente che metteva a carico dei convenuti l’integralità delle spese peritali e un’indennità ripetibile di fr. 2’600.- per il motivo che ”i difetti lamentati dagli attori in causa sono stati accertati”. Gli appellanti si prevalgono in questa sede del principio della soccombenza aritmetica, senza spiegare per quale motivo sarebbe errata o arbitraria l’opinione del Pretore, che seppur in modo molto sintetico ha ritenuto decisiva la questione di principio, vale a dire la loro totale negazione, sull’arco di un procedimento durato oltre dieci anni, delle loro responsabilità di venditori per i difetti dell’unità immobiliare venduta. Dal fascicolo processuale risulta in modo chiaro, infatti, che i convenuti hanno sempre respinto ogni loro responsabilità per i difetti lamentati dagli attori, anche dopo che la perizia del 2003 li aveva esposti in modo inequivocabile. In simili circostanze, la decisione del Pretore di porre a carico dei convenuti la tassa e le spese per 5/9 l’integralità delle spese peritali e un’indennità ripetibile ridotta di fr. 2'600.- non eccede i limiti dell’ampio potere di apprezzamento che gli compete in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47). Su questo punto l’appello è dunque infondato.
8. La ripartizione delle spese e tassa di giustizia di prima sede rimane dunque invariata. In seconda istanza gli appellanti risultano vincenti sull’adeguamento dei costi della costruzione e perdono sulla decorrenza degli interessi e sulla ripartizione delle spese peritali e delle ripetibili di prima istanza. Il valore ancora litigioso in appello è pari ad almeno fr. 12'062.80 (fr. 1'960.60 per la rivalutazione del minor valore delle parti comuni, almeno fr. 10'102.20 per gli interessi dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 2013 su fr. 10'732.50). La soccombenza degli appellanti può così essere stimata ai 4/5. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza reciproca delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Nella commisurazione delle spese processuali di appello si è tenuto conto dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria (art. 7, 9, 13 LTG, versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile ridotta in favore degli appellati è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), corretti per tener conto della stringatezza dell’appello e del limitato tema posto a giudizio.
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello 17 febbraio 2014 di AP 1, AP 2 e AP 3 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza i convenuti AP 1, AP 2 e AP 3 sono condannati a pagare in solido agli attori AO 2 e AO 1 la somma di fr. 18’310.- più interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 10'732.50, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50.
II. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico degli appellanti in solido per 4/5 e a carico degli appellati, in solido, per 1/5. Gli appellanti rifonderanno in solido agli appellati l’importo complessivo di fr. 500.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Notificazione:
- RA 1, , - RA 2,
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).