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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.04.2014 12.2014.30

14 aprile 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,510 parole·~18 min·2

Riassunto

Procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, riconoscimento di debito, assenza di obiezioni liquide sul benfondato della pretesa creditoria

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.30

Lugano 14 aprile 2014/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

Vicecancelliera:

Canepa Meuli

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.4702 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti, riconoscimento di debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 11 novembre 2013. da

AO 1 rappr. dagli avv. RA 2 e RA 3  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di EUR 172'403.-, oltre interessi di mora al 5%, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23 settembre 2013 dell’Ufficio esecuzioni di Lugano;

domanda alla quale si è opposta la convenuta all’udienza del 17 dicembre 2013 e che il Pretore ha accolto con decisione 17 gennaio 2014;

appellante la parte convenuta che con appello 4 febbraio 2014 chiede di dichiarare irricevibile l’istanza e comunque di respingerla, con accollo di spese, tasse e ripetibili di prima istanza all’istante e protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;

mentre l’istante, con risposta 28 febbraio 2014, chiede la reiezione dell’impugnativa, con protesta di spese, tasse e ripetili.

ritenuto

in fatto e in diritto

                             1.  AO 1, società italiana attiva nel settore dello sviluppo di tecnologie per la propulsione, sin dal 2005 ha intrattenuto relazioni commerciali con la società svizzera AP 1, fornendo materiale tecnico e consulenza.

                                  AO 1 vanta un credito contro AP 1 di EUR 172'403.- (riassunto nella scheda contabile doc. D), di cui EUR 52'403.-, a saldo di fatture emesse per fornitura di materiale tecnico (plico fatture doc. E), dal quale sono stati dedotti gli acconti versati (plico attestazioni bancarie doc. F), e EUR 120'000.-, a saldo per un’attività di fornitura e consulenza denominata “ordine Pulsa” del valore di EUR 150'000.- (doc. G), da pagare secondo un piano rateale di acconti (doc. H), dedotte tre rate di EUR 10'000.ciascuna già versate.

                             2.  Dopo un richiamo di pagamento (doc. M) e l’avvio di una procedura esecutiva (doc. N, doc. O), contro la quale è stata interposta opposizione, con istanza 11 novembre 2013, AO 1 ha convenuto in causa AP 1, invocando l’applicazione della procedura sommaria per casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC, a suo dire, essendo i fatti immediatamente comprovabili sulla base dei documenti allegati e la situazione giuridica chiara.

                                  L’istante ha argomentato che sia il materiale che la consulenza forniti non sono mai stati contestati, così come le relative fatture, né nel principio né nell’ammontare. Il credito vantato sarebbe stato quindi “liquido ed incontestabile”, in considerazione pure di una proposta avanzata dalla convenuta stessa per saldare il suo debito. L’istante ha prodotto il doc. L, qualificandolo quale “inequivocabile riconoscimento di debito” nei suoi confronti da parte della convenuta per l’importo di EUR 197'403.-, di cui sono stati versati solo EUR 25'000.-.

                                  L’importo scoperto a suo favore, a saldo di quanto indicato nel doc. L, è stato quantificato in EUR 172'403.-, corrispondente alla pretesa dedotta in causa.

                             3.  All’udienza di discussione 17 dicembre 2013 AO 1 ha confermato le sue richieste.

                                  In quella sede la convenuta ha invece contestato i fatti, il diritto e le domande di istanza, chiedendone il rigetto con la non entrata in materia. Il caso non sarebbe stato manifesto, la pretesa creditoria, contestata, sarebbe ammontata a EUR 172'176.- (doc. 8), anziché a EUR 172'403.-. La convenuta ha poi evocato un episodio risalente al 2007 relativo alla sostituzione e riparazione di manufatti difettosi forniti dall’istante (doc. 2, 3, 4, 5) per le quali le sarebbe stato richiesto un supporto finanziario di EUR 90'000.-, che sarebbero stati versati all’istante in sei rate di EUR 15'000.- (doc. 5), importo “mascherato contabilmente” con delle fatture per consulenza, in realtà mai prestata dall’istante. La convenuta ha chiesto la deduzione di tale somma dalla pretesa creditoria della controparte.

                                  Per la convenuta il doc. L non sarebbe stato valido e opponibile, in quanto subordinato ad una condizione mai realizzatasi. Il documento non avrebbe neppure rappresentato un riconoscimento di debito chiaro, poiché non sarebbe stata desumibile una dichiarazione di volontà vincolante e inoltre non avrebbe tenuto in considerazione la pretesa messa in compensazione di EUR 90'000.-.

                                  Nella replica orale, l’istante si è riconfermata nelle sue precedenti allegazioni e ha osservato, relativamente agli argomenti proposti dalla controparte, che i fatti evocati datavano del 2007 ed erano antecedenti al doc. L sottoscritto nel 2012.

                                  In duplica la convenuta ha contestato la replica e confermato la sua risposta.

                             4.  Con decisione 17 gennaio 2014, il Pretore del distretto di Lugano sezione 1, ha accolto l’istanza e condannato AP 1 a pagare a AO 1 l’importo di EUR 172'403.-, oltre interessi di mora al 5% come da scadenze delle singole fatture (elencate nel dettaglio nel dispositivo) e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- e aggiudicando all’istante l’importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

                                  Il giudice di prime cure ha ritenuto che la convenuta, dopo avere formulato delle proposte di estinzione del debito (doc. I), ha sottoscritto un riconoscimento di debito per EUR 197'403.- (doc. L), impegnandosi a pagare con modalità rateali, che non ha mantenuto, salvo per la prima rata di EUR 25'000.-. La differenza di valore indicata dalla convenuta rispetto all’importo vantato dall’istante è stata definita insignificante, con la motivazione che l’importo esposto dall’istante è facilmente controllabile sulla scorta delle fatture prodotte. Il Pretore ha rilevato che la contestazione per asseriti difetti in forniture del 2007 non è fondata su un buon diritto, poiché è stata fatta valere per la prima volta all’udienza del 17 settembre 2013 e nel mentre, invece, la convenuta ha ampiamente riconosciuto la sua posizione di debitrice, manifestando anche l’intenzione di volere pagare lo scoperto. Il Pretore ha ammesso la validità del doc. L, quale riconoscimento di debito, con particolare riferimento al punto 1, mentre ha ritenuto che quanto disposto al punto 2, non si è avverato e comunque non ha influenzato il chiaro riconoscimento di debito esposto al punto 1.

                                  L’eccezione di compensazione di un importo di EUR 90'000.- è stata pure respinta, per il Pretore essendo la documentazione prodotta agli atti dalla convenuta di difficile comprensione, comunque risalente all’anno 2008 e ampiamente superata dai due riconoscimenti di debito successivi (doc. I e doc. L).

                                  Il Pretore ha ammesso che nel caso di specie sussistessero i presupposti dell’art. 257 CPC, per cui ha accolto l’istanza.

.                              

                             5.  Avverso la decisione pretorile è insorta AP 1, con appello 4 febbraio 2014. L’appellante rimprovera dapprima al Pretore di non avere precisato se il caso manifesto si sia realizzato in base alla lett. a dell’art. 257 CPC, perché “i fatti sono immediatamente comprovabili”, senza considerare che la pretesa dell’istante è stata contestata in fatto e in diritto, oppure in base alla lett. b perché “la situazione giuridica è chiara”, oppure in base ad entrambe.

                                  Secondo l’insorgente il riconoscimento del debito di cui al doc. L non sarebbe valido, poiché subordinato a due condizioni, di cui una soltanto si è avverata, l’immediato pagamento all’istante di EUR 25'000.-. Non così sarebbe avvenuto per la seconda condizione, la cessione dei proventi di una lettera di credito, mai emessa a suo favore a suo dire per ragioni di crisi economica, di cui non era responsabile.

                                  Il documento L riguarderebbe un debito “pro tempore” della convenuta ad esclusione di altri rapporti contrattuali tra le parti, che non sarebbero da intendersi in modo esaustivo, ciò che porterebbe a ritenere che la situazione giuridica non sia chiara ai sensi dell’art. 257 cpv. 1 lett. a CPC. La convenuta richiama, come allegato già in prima istanza, la fornitura di rotori difettosi, risalente al 2007, e ribadisce di avere dato all’istante un supporto finanziario di EUR 90'000.- per permettere l’acquisto dei macchinari necessari a riparare i difetti, che dovrebbe essere posto in compensazione. Per questo motivo la procedura per casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC non sarebbe idonea a valutare la situazione giuridica, laddove si imporrebbe un apprezzamento della fattispecie da parte dell’autorità giudicante.

                                  La convenuta ha esposto poi nel dettaglio quale valenza probatoria debba essere data ai documenti da lei prodotti, di cui si dirà per quanto necessario.

                             6.  Il 28 febbraio 2014 AO 1 ha formulato delle osservazioni ex art. 312 CPC (correttamente: risposta all’appello).

                                  L’appellata ha argomentato di avere ampiamente comprovato il credito vantato e di condividere il giudizio pretorile, corretto nell’accertamento dei fatti e nell’applicazione del diritto, anche relativamente alla tutela accordata per caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC. Le contestazioni della controparte sarebbero pretestuose e strumentali, volte esclusivamente a confondere la fattispecie.

                             7.  La contestazione in esame riguarda una società domiciliata in Italia, AO 1, che avanza una pretesa creditoria, e una società domiciliata in Svizzera, AP 1, che viene convenuta quale debitrice di tale importo.

                                  Giusta l’art. 2 cpv. 1 CLug, salvo disposizioni espressamente previste dalla stessa convenzione, persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione sono “convenute avanti ai giudici di quello Stato.”. La competenza dei tribunali svizzeri è quindi pacifica, essendo AP 1 società di diritto svizzero con sede a __________.

                                  All’origine della pretesa creditoria, come si evince dagli atti ed è stato esposto nelle comparse scritte e orali, le parti hanno concluso tra di loro dei contratti di fornitura di manufatti appositamente prodotti per la convenuta, rispettivamente di consulenza professionale. Giusta l’art. 117 cpv. 1 LDIP se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il loro contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. Secondo il cpv. 2 si presume che la connessione più stretta sussista con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la sua stabile organizzazione, se è stato concluso un contratto in base ad un’attività professionale.

                                  L’art. 117 cpv. 3 let. c LDIP specifica che nel mandato, nell’appalto o in analoghi contratti di prestazione si applica il diritto del luogo della prestazione del servizio, che sarebbe nel caso di specie quello italiano dato il domicilio di AO 1 .

                                  Tuttavia, pur avendo concluso le parti contratti di prestazioni e di consulenza professionale con prestazione caratteristica fornita da una società residente in Italia, in questa sede l’istante avanza una pretesa creditoria, unicamente sulla scorta di un documento (doc. L) che qualifica come riconoscimento di debito. L’analisi giuridica va limitata ad accertare se il credito sussista come tale, sia esigibile e provato in modo chiaro e incontrovertibile. In applicazione dell’art. 117 cpv. 2 LDIP la fattispecie può essere giudicata in base al diritto svizzero, giacché la connessione più stretta è quella con lo Stato in cui risiede il convenuto chiamato al pagamento del debito.

                             8.  Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date, non entra nel merito (cpv. 3).

                                  Le due condizioni del cpv. 1 formulate alle lett. a. e b. sono da intendersi cumulativamente, ciò che si desume dalla scelta del legislatore di elencarle usando la lettera “e” (art. 257, cpv. 1 let. a in fine).

                                  Il primo rimprovero mosso dalla convenuta al giudizio pretorile, di non avere specificato in base a quali delle condizioni elencate nel cpv. 1 si sia pronunciato, non indicando se le abbia intese singolarmente o cumulativamente, è dunque inconsistente. Il Pretore, per quanto assai succintamente, dopo avere esperito l’analisi della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti, ha concluso che “l’istanza merita accoglimento, realizzandosi i presupposti dell’art. 257 CPC”. L’uso del plurale riferito al termine “presupposti” è indicativo che il giudice di prime cure intendesse riferirsi sia alla let. a che alla let. b dell’art. 257 cpv. 1 CPC.

                           8.1  La conclusione pretorile che ha ammesso la tutela giurisdizionale per casi manifesti è comunque contestata dalla convenuta. Compete quindi a questa Camera verificarne i presupposti, atteso che la procedura per la tutela dei casi manifesti è una procedura che si conclude con una decisione di merito, con forza di giudicato materiale (DTF 138 III 620, considerando 5.1.1. pag. 622), ciò che impone di porre severe esigenze per ammetterne l’applicazione (DTF 4A_329/2013 del 21 gennaio 2014).

                                  Lo scopo della tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC è di offrire all’istante, quando le condizioni sono adempiute, la scelta di procedere tramite una procedura sommaria, in genere più celere, piuttosto che con una procedura ordinaria (Hofmann in Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag. 1190, n. 1 ad art. 257 CPC). Tale procedura è possibile anche per le pretese puramente finanziarie, anzi è stata anche intesa per tutelare i creditori (Hofmann in op. cit., pag. 1194, n. 17; Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6724).

                           8.2  La prima condizione per accordare la tutela del caso manifesto è indicata alla let. a. dell’art. 257 CPC, che a sua volta prevede due circostanze che possono verificarsi alternativamente. I fatti possono essere “incontestati”, ciò che non è evidentemente il caso nella fattispecie in esame, oppure possono essere “immediatamente comprovabili”. In base alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1), un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del fatto è di regola portata mediante documenti.

                                  AO 1 ha prodotto il doc. L, del 24 ottobre 2012, redatto da AP 1 su sua carta intestata, sottoforma di “dichiarazione” all’attenzione di AO 1. Il punto 1. prevede espressamente che “la società AP 1 è debitrice alla data odierna nei confronti della società AO 1 della somma complessiva di EUR. 197'403.00. Tale somma è pertanto esigibile da AO 1 nei confronti di AP 1”.

                                  Una dichiarazione di questo tenore costituisce senz’altro un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO, scaturito nel caso concreto, come si rileva pure dal doc. I, dopo trattative tra le parti per stabilire le modalità di estinzione del debito.

                           8.3  L’esistenza di un riconoscimento di debito documentato, quandanche astratto, comporta l’inversione dell’onere della prova (DTF 131 III 268). In altri termini il riconoscimento di debito costituisce il fondamento della pretesa creditoria dedotta in causa, che tuttavia può essere contestata qualora il convenuto dimostri la sussistenza di valide eccezioni (Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 4. Auflage, 2007, pag.142, n. 8 ad art. 17 CO ). L’appellante sostiene che la validità del doc. L, sarebbe stata condizionata al verificarsi di due eventi, enunciati al punto 2. dello stesso, di cui solo quello del punto a. è stato adempiuto.

                                  Intanto il punto 2. conferma in entrata chiaramente la dichiarazione dell’appellante al punto 1. di essere debitrice in quanto la stessa si “impegna irrevocabilmente” nei confronti della creditrice. Il punto 2 enuncia in verità le modalità scelte dalla convenuta per estinguere il debito, non delle condizioni risolutive del riconoscimento di debito sottoscritto. La lettera a. non necessita di esame particolare, in quanto si è avverata, come hanno ammesso entrambe le parti. Nella lettera b. la debitrice dichiara di volere estinguere parte del debito residuo con una cessione di credito, definita come “garanzia di pagamento”, da conferire secondo le modalità spiegate alla lettera c. Questa cessione di credito non è avvenuta. La formulazione della lettera c, giuridicamente neppure troppo chiara, non lascia tuttavia alcuno spazio per l’interpretazione suggerita dall’appellante. Anzi, prevede che “nel caso in cui entro la data del 31/12/2012 __________ non avrà versato la somma di Euro 110'000 a AO 1,AP 1 rimarrà comunque obbligata – senza ulteriore comunicazione – a versare a AO 1 l’intera somma di Euro 172'403.00” (doc. L, 2 b), ciò che permette di concludere che l’appellante ha riconosciuto anche il debito residuo (rispetto a quello originario di Euro 197'403.00 di cui al punto 1, dedotti Euro 25'000 di cui al punto 2 a) anche nell’evenienza in cui  fosse stata versata solo la prima rata definita dal punto 1 e la cessione di credito non si fosse perfezionata entro il 31 dicembre 2012.

                                  Nell’ultima frase del doc. L AP 1 ha dichiarato che “La validità della presente scrittura è condizionata al ricevimento da parte di AO 1 delle somme di cui al punto 2a) e della cessione dei proventi di cui al punto 2b) nei termini rispettivamente previsti”. A fronte del chiaro riconoscimento di debito espresso al punto 1, confermato “irrevocabilmente” al punto 2, tale dichiarazione conclusiva non può avere effetto risolutivo e non può essere opposta alla creditrice istante, poiché equivarrebbe ad ammettere che il riconoscimento di debito è valido solo a condizione di ottenere i mezzi per estinguere il debito, quando invece la pretesa creditoria nasce da forniture e consulenze documentate (doc. E, F, G), accettate (doc. H, I) e come tali mai contestate dalla convenuta. Circostanza che l’istante ha sufficientemente documentato. Per la sua natura, il debito in esame, derivante da prestazioni effettivamente eseguite, non può essere stato riconosciuto solo “pro tempore”, come sostenuto dall’appellante.

                             9.  AP 1 vorrebbe opporre in compensazione sue pretese creditorie per difetti a rotori stagnati forniti nel 2007, per la riparazione dei quali avrebbe erogato EUR 90'000.- a AO 1, per acquistare i macchinari necessari a rimediarvi.

                                  Dalla documentazione prodotta agli atti tale circostanza non risulta in modo inequivocabile, come rettamente concluso anche dal Pretore. Neppure la pretesa può essere quantificata in modo chiaro e non c’è prova che la presenza di difetti sia stata oggetto di discussione tra le parti o sia stata notificata tempestivamente con richieste di riparazione di natura creditoria. Parrebbe piuttosto (doc. 2, 3. 4) che le parti collaborassero insieme per la risoluzione di problemi tecnici, senza che questi venissero necessariamente ritenuti “difetti” per i quali l’istante fosse tenuta responsabile.

                                  In ogni caso le circostanze evocate dall’appellante sono antecedenti la sottoscrizione del doc. L (datato 24 ottobre 2012), per cui eventuali contropretese di natura creditoria avrebbero potuto essere avanzate già prima o, quantomeno, essere citate nel contesto della dichiarazione di riconoscimento del debito.

                                  Invece, come si rileva al punto e. del doc. L, i diversi rapporti contrattuali tra le parti, estranei all’importo riconosciuto di EUR 197'403.00, sono stati esclusi, in quanto “autonomamente disciplinati”, ciò che preclude anche formalmente qualsiasi tipo di compensazione di crediti reciproci non in relazione con il debito riconosciuto. In ogni caso l’esemplificazione di questi “diversi rapporti contrattuali”, si riferisce ad ulteriori crediti di AO 1 verso AP 1 e non viceversa e nemmeno menziona pendenze per forniture difettose.

                           10.  Visto quanto precede, questa Camera non può che confermare la decisione pretorile, atteso che i fatti sono stati comprovati sulla base di prove documentali valide e concludenti (art. 257 cpv.1 let. a CPC) e la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 let. b CPC), in quanto l’applicazione della legge, tenuto conto della dottrina e della giurisprudenza, porta ad un risultato univoco (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2). Per contro l’appellante non ha sostanziato o addotto in modo concludente obiezioni che permettessero da un punto di vista fattuale di far vacillare il convincimento del giudice circa il ben fondato della richiesta creditoria, tanto da respingere l’applicazione della procedura sommaria e rinviare l’istante ad una procedura di merito con una decisione di apprezzamento previa valutazione di tutte le circostanze del caso (in tal senso II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190).

                                  Pertanto l’appello deve essere respinto e la decisione pretorile confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

                                  Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nella determinazione delle ripetibili d’appello si tiene conto del valore litigioso di EUR 172’403.- (rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) e dei criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

                        1.  L’appello 4 febbraio 2014 di AP 1 è respinto e

                                  la decisione 17 gennaio 2014 (incarto SO.2013.4702) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è confermata.

                             2.  Le spese processuali di appello in complessivi fr. 2’000.-, in parte già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico, con l’obbligo inoltre di rifondere all’appellata fr. 3’000.a titolo di ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

- - -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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