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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.01.2015 12.2014.217

28 gennaio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,480 parole·~7 min·3

Riassunto

Contratto d'appalto per opere di pavimentazione, appello irricevibile per carenza di motivazione e manifestamente infondato

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.217

Lugano 28 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2013.59 a procedura semplificata (contratto d’appalto)  della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 9 ottobre 2013 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

contro

AP 1  

volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'453.20 oltre interessi al 5% dal 4 aprile 2013 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, domande alle quali si è opposta la convenuta, e che il Pretore ha accolto con sentenza 21 novembre 2014, ponendo la tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 400.- a carico della convenuta, tenuta inoltre a rifondere all’attrice un’indennità per ripetibili di fr. 2'300.-;

appellante la convenuta con scritto del 3 dicembre 2014, nel quale ritiene “vergognosa” la sentenza pretorile, che a suo dire è da “rimettere in discussione”;

ritenuto

in fatto e in diritto: 

                                  che previa procedura di conciliazione (inc. CM 2013.49) la società AO 1, attiva nel settore della pavimentazione stradale, ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord la società AP 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 17'453.20 oltre interessi al 5% dal 4 aprile 2013 e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;

                                  che l’attrice ha addotto di aver eseguito opere di pavimentazione per la convenuta, fatturate fr. 32'105.15, concordando poi con quest’ultima la riduzione della fattura a fr. 30'000.- e la parziale compensazione con fatture relative a carburante, per un credito a favore dell’attrice di fr. 12'500.-, oltre a fr. 4'953.20 per la posa di una speciale lacca antiolio;

                                  che con osservazioni 29 ottobre 2013 la convenuta ha rilevato di aver notificato tutta una serie di carenze nell’opera eseguita dall’attrice, ha ammesso che lo scoperto ammontava a fr. 12'500.-, ha negato di aver commissionato la posa della lacca antiolio, dovuta a un’iniziativa dell’attrice per rimediare alle carenze esecutive e ha chiesto di respingere la petizione e di confermare l’opposizione interposta al PE n. __________;

                                  che nella replica del 19 novembre 2013 e nella duplica del 9 dicembre 2013 le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche prese di posizione e domande di giudizio;

                                  che al dibattimento del 14 gennaio 2014 l’attrice ha confermato le domande di petizione, alle quali si è opposta la convenuta, e entrambe le parti hanno notificato mezzi di prova;

                                  che in calce al verbale d’udienza il Pretore ha ammesso l’audizione di diversi testi e una perizia limitata all’accertamento della qualità dell’opera prestata e all’accertamento dei difetti fatti valere dalla convenuta, alla quale ha assegnato un termine di 30 giorni per presentare le relative domande peritali, mentre ha respinto il sopralluogo (correttamente: l’ispezione oculare), con la motivazione che vi avrebbe provveduto il perito;

                                  che dopo l’audizione di alcuni testi, il Pretore ha esteso con ordinanza 11 febbraio 2014 la perizia anche all’accertamento del minor valore dell’opera in funzione di eventuali difetti;

                                  che con decisione 20 giugno 2014 il Pretore, preso atto che la convenuta non aveva versato nemmeno nel termine suppletorio l’anticipo delle spese per la perizia, ha dichiarato decaduta la prova della perizia;

                                  che a richiesta della convenuta, il Pretore ha nuovamente negato con decisione 1° luglio 2014 la prova dell’ispezione oculare, per il motivo che la prova non era idonea a supplire la perizia, il magistrato non avendo le conoscenze tecniche del perito;

                                  che dopo la chiusura dell’istruttoria e la rinuncia delle parti a partecipare alla discussione finale, il Pretore ha assegnato il termine per la presentazione delle memorie conclusive;

                                  che nella memoria del 10 settembre 2014 l’attrice ha confermato le domande di giudizio, mentre la convenuta con la propria memoria del 19 settembre 2014 si è opposta alla petizione;

                                  che con decisione 21 novembre 2014 il Pretore, dopo aver accertato la conclusione di un contratto d’appalto tra le parti per l’esecuzione di opere di pavimentazione, ha ritenuto che l’attrice vantava un credito residuo di fr. 12'500.-, non contestato nell’ammontare dalla convenuta, e che quest’ultima non aveva provato la tempestiva notifica dei difetti né il minor valore dell’opera; infine il primo giudice ha accertato che la convenuta aveva commissionato la posa della lacca, per cui era dovuto anche l’importo della seconda fattura di fr. 4'953.20 e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di fr. 17'453.20 oltre interessi del 5% su fr. 12'500.- dal 4 aprile 2013 e su fr. 4'953.20 dal 16 maggio 2013, ha respinto in via definitiva per l’importo di fr. 12'500.l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, e ha posto a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 900.-, le spese di fr. 400.- e un’indennità ripetibile in favore dell’attrice di fr. 2'300.-;

                                  che con scritto 3 dicembre 2014, rivolto direttamente al Pretore, la convenuta gli rimprovera, in sostanza, di non aver ammesso che l’asfalto era dissestato e mal eseguito, ribadisce di non aver ordinato la posa della lacca ed evidenzia un errore di fr. 1'017.45 nelle forniture di carburante poste in compensazione, che a suo dire rimette in discussione il conteggio e anche la sentenza;

                                  che lo scritto non è stato notificato alla controparte;

                                  che la causa non pone questioni di principio e può pertanto essere decisa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cifra 3 LOG;

                                  che contro una decisione emanata in procedura ordinaria con un valore di fr. 17'453.20 è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art. 311 CPC);

                                  che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317), e deve contenere le domande di giudizio;

                                  che nella fattispecie la convenuta recrimina su quella che ritiene una sentenza “assurda” e “vergognosa” e sostiene che bastava il sopralluogo per provare la cattiva esecuzione dell’asfalto “dissestato”, ribadendo di non aver commissionato la posa della lacca antiolio e rilevando un asserito errore nel conteggio del carburante posto in compensazione;

                                  che in tale sfogo di acredine nei confronti del Pretore manca del tutto una critica agli accertamenti di fatto eseguiti dal magistrato, sicché anche volendo considerare lo scritto alla stregua di un appello, si deve giungere alla conclusione che esso manca di una valida motivazione ai sensi dell’art. 311 CPC;

                                  che la contestazione dei conteggi di carburante è nuova e non è mai stata sollevata in prima sede, dove anzi la convenuta aveva ammesso gli importi esposti dall’attrice, con la conseguenza che in sede di appello la critica non può essere esaminata, visto il divieto posto dall’art. 317 CPC;

                                  che per quel che concerne gli asseriti difetti della pavimentazione non si vede come il Pretore avrebbe potuto determinare l’eventuale minor valore delle opere con il solo sopralluogo, non avendo le conoscenze tecniche necessarie a tal fine, a maggior ragione in assenza di riscontri istruttori atti a dimostrare la tempestiva e precisa notifica dei difetti;

                                  che l’appello della convenuta si rivela dunque manifestamente infondato già a un esame preliminare e può essere evaso senza darne notifica all’appellata, con la procedura dell’art. 312 CPC;

                                  che non si attribuiscono ripetibili, l’appellata non essendo stata invitata a esprimersi sull’appello;

                                  che le spese giudiziarie della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono determinate su di un valore litigioso di fr. 17'453.20, in base ai criteri degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG;

Per questi motivi,

decide:

                             1.  Lo scritto 3 dicembre 2014 di AP 1, trattato come appello, è respinto e la sentenza 21 novembre 2014 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord SE.2013.59 è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 500.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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