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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.11.2014 12.2014.200

18 novembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,023 parole·~5 min·2

Riassunto

Respinto appello contro decisione di non entrata in materia per mancanza del presupposto processuale della procedura di conciliazione

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.200

Lugano 18 novembre 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a e b LOG)

per statuire nella causa inc. n. OR.2014.184 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 25 settembre 2014 da

AP 1  

  contro  

AO 1 rappr. dallo RA 1  

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi al 5% dal gennaio 2002, quale risarcimento del danno;

domanda sulla quale il Pretore non è entrato nel merito con decisione 13 ottobre 2014 per mancanza del preventivo tentativo di conciliazione;

appellante l’attrice che con atto del 5 novembre 2014 denominato reclamo mantiene le pretese fatte valere in petizione, escludendo qualsiasi tentativo di conciliazione;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che con petizione 3 maggio 2005 AP 1 ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, il dentista dr. med. AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi dal gennaio 2002 (incarto OA.2005.333);

                                  che con decisione 11 aprile 2006 la Pretura ha stralciato dai ruoli la causa OA.2005.333 per mancato pagamento dell’anticipo delle spese e l’appello 3 maggio 2006 dell’attrice è stato respinto da questa Camera l’8 maggio 2006 (incarto n. 12.2006.97);

                                  che il 25 settembre 2014 AP 1 ha ripresentato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la petizione 3 maggio 2005, chiedendo la condanna del dr. med. AO 1 al pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi al 5% dal gennaio 2002;

                                  che con ordinanza processuale del 25 settembre 2014 il Pretore ha limitato la trattazione del procedimento all’esame del presupposto processuale del preventivo tentativo di conciliazione, assegnando alla parte convenuta un termine per esprimersi;

                                  che con le osservazioni del 6 ottobre 2014 il convenuto ha chiesto al giudice di procedere ai sensi dell’art. 63 CPC;

                                  che con decisione 13 ottobre 2014 il Pretore ha costatato la mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione e l’assenza delle eccezioni e dei motivi di rinuncia previsti dall’art. 198 e 199 CPC e di conseguenza ha respinto in ordine l’azione presentata dall’attrice, senza prelevare spese giudiziarie;

                                  che con scritto 5 novembre 2014, denominato reclamo, AP 1 contesta la decisione del Pretore, ribadendo che non era possibile un tentativo di conciliazione, in considerazione del comportamento tenuto nel 2002 dal dentista convenuto e affermando di mantenere le proprie pretese di fr. 84'017.45 oltre interessi del 5% dal gennaio 2002, per un totale di fr. 158'427.88;

                                  che l’atto non è stato comunicato alla controparte;

                                  che contro una decisione emanata in procedura ordinaria con un valore di fr. 84'017.45 è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art. 311 CPC);

                                  che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);

                                  che nel suo scritto l’attrice menziona diverse cause risarcitorie da lei avviate nel corso degli anni con alcune compagnie assicurative e produce diversi documenti relativi a ricoveri ospedalieri e a fatture dei premi della cassa malati, del tutto estranee alla vicenda con il convenuto, contestando la decisione del Pretore e affermando che le sue pretese, maggiorate degli interessi, raggiungono fr. 158'427.38;

                                  che ci si potrebbe chiedere se tale argomentazione sia sufficiente ai sensi dell’art. 311 CPC, ma a ogni modo, quand’anche la si potesse ritenere tale e quindi ricevibile, l’appello sarebbe comunque manifestamente infondato;

                                  che per propria consapevole decisione l’attrice non si è rivolta all’autorità di conciliazione prima di avviare la procedura giudiziaria contro il convenuto, poiché essa esclude ogni tentativo di conciliazione;

                                  che come accertato dal Pretore la causa non rientra nelle eccezioni all’obbligo preventivo di conciliazione previste dall’art. 198 CPC, né l’attrice lo pretende;

                                  che il primo giudice ha escluso sia la possibilità della rinuncia concorde delle parti al tentativo di conciliazione, la vertenza non avendo un valore di almeno fr. 100'000.-, sia quella della rinuncia unilaterale, mancando le condizioni previste dall’art. 199 cpv. 2 CPC;

                                  che il valore di una causa è determinato solo dalla domanda in capitale, a esclusione degli interessi (art. 91 CPC) e non giova quindi all’attrice sostenere che il valore di causa è ora di fr. 158'427.38, aggiungendo al capitale di fr. 84'017.45 gli interessi;

                                  che a giusta ragione il Pretore non è entrato nel merito dell’azione promossa dall’attrice il 25 settembre 2014, mancando il presupposto processuale della preventiva conciliazione (DTF 139 III 273), alla quale l’attrice non poteva rinunciare unilateralmente;

                                  che di conseguenza il “reclamo” (correttamente: appello) è manifestamente infondato, nella limitata misura in cui è ricevibile;

                                  che pertanto la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC); 

                                  che le spese processuali dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, ma vista la particolarità della sua situazione si può eccezionalmente rinunciare a prelevarle;

                                  che non si attribuiscono ripetibili alla parte appellata, alla quale l’appello non è stato notificato;

                                  che il valore litigioso ammonta a fr. 84'017.45; 

Per questi motivi,

decide:

                             1.  Lo scritto 5 novembre 2014 di AP 1, trattato come appello, è respinto e la decisione 13 ottobre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, inc. OR.2014.183 è confermata.

                             2.  Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello. 

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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