Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.02.2016 12.2014.186

11 febbraio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,989 parole·~15 min·3

Riassunto

Lettera di conferma - libero apprezzamento delle prove, valore di una testimonianza

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.186

Lugano 11 febbraio 2016/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Martignoni Polti (giudice supplente)

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.9 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 24 maggio 2013 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dallo RA 2  

con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 35'750.00 oltre accessori, di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Mendrisio, notificatole in data 22 febbraio 2013, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’azione,

e che il Pretore, con decisione del 29 settembre 2014, ha parzialmente accolto disconoscendo il debito limitatamente all’importo di fr. 3'500.-;

appellante l’attrice che, con atto di appello 28 ottobre 2014, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi,

mentre il convenuto, con risposta 15 dicembre 2014, postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                 A.   AP 1 (in seguito: AP 1) è attiva nell’intermediazione delle vendite di immobili. Con accordo 19 dicembre 2008 AO 1, e __________, quali beneficiari di un diritto di compera sulla particella n. __________ RFD di __________ (fondo da costituire in proprietà per piani), al riguardo, hanno conferito a AP 1 un diritto non esclusivo di intermediazione. La provvigione è stata fissata al 4% del prezzo di vendita.

                                    Da notare che, pure se le singole quote di PPP fossero state vendute senza l’intermediazione di AP 1, AO 1 e C__________ si impegnavano a riconoscere alla società una provvigione del 2% calcolata sul prezzo di ciascuna vendita di unità di PPP, fino a un massimo di fr. 200'000.-, IVA compresa. Ciò, a titolo di indennizzo per la perdita dei diritti esclusivi di intermediazione, già pattuiti dalla stessa nei confronti dei proprietari e concedenti il diritto di compera, V__________ e L__________ (doc. E).

                              B.   Con scritto 12 agosto 2009 l’avv. G__________, intervenendo a nome di AP 1, comunicava a AO 1 di essere stato incaricato di incassare le previste commissioni di vendita di fr. 200'000.- (e, meglio, come al succitato accordo di intermediazione 19 dicembre 2008), e di accreditare allo stesso personalmente, previa presentazione della relativa fattura, fr. 75'000.- (IVA inclusa). Il patrocinatore di AP 1, per il tramite dell’amministratore unico della società medesima, V__________, precisava l’irrevocabilità del mandato circa il pagamento di fr. 75'000.- (doc. F).

                              C.   Il 25 settembre 2012, l’avv. G__________, in nome e per conto di AP 1, si è indirizzato a AO 1 e C__________, constatando la chiusura dell’operazione immobiliare (vendita delle PPP) e pretendendo il pagamento della provvigione del 2% a “titolo d’indennizzo per l’allora rinuncia del diritto esclusivo di intermediazione da parte della cliente” (doc. G).

                                    Con risposta del 15 ottobre 2012 AO 1, trasmettendo la fattura di fr. 75'000.-, ha dedotto il credito in favore della società di intermediazione, a suo dire di fr. 39'250.- (pari alla commissione risultante, applicando la percentuale del 2% sulle vendite effettive), per un dovuto complessivo a suo favore di fr. 35'750.- (fr. 75'000.- meno fr. 39'250.-) (doc. H).

                  D.   Il 22 febbraio 2013 AO 1 ha escusso AP 1 (PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, e non PE n. __________ come erroneamente indicato in alcuni passaggi della sentenza pretorile) per un totale di fr. 35'750.-. La causa del credito è stata specificata testualmente: “Riconoscimento di debito del 12 agosto 2009 per CHF 75'000.00 ./. CHF 39'250.00” (doc. C).

                        Con sentenza 2 maggio 2013 l’istanza di rigetto dell’opposizione di AO 1 è stata accolta. Il giudice della procedura sommaria, fondandosi sullo scritto 12 agosto 2009 (doc. F), ha statuito l’esistenza di un impegno di AP 1 di versare fr. 75'000.- a AO 1, a prescindere dal pagamento delle provvigioni in parola (doc. A).

                              E.   Con petizione 24 maggio 2013 AP 1 ha postulato il disconoscimento del debito di fr. 35'750.- oltre accessori. A mente della società attrice, lo scritto di cui al doc. F non andrebbe valutato – come invece avvenuto in sede di rigetto dell’opposizione – autonomamente, bensì nel contesto della globalità delle pattuizioni tra i contraenti. Per così evincere che l’obbligazione assunta di versare fr. 75'000.- presupponeva, in realtà, il preventivo pagamento alla società da parte di AO 1 della provvigione riconosciuta nel dicembre 2008, per controbilanciare la perdita per mancata intermediazione esclusiva. Sempre secondo l’attrice andrebbe inoltre rimarcato come la provvigione calcolata su quanto asseritamente incassato dalle compravendite di AO 1 e C__________ ammonterebbe a fr. 85'500.-, ossia una cifra inferiore a quella convenuta (fr. 200'000.-) per giustificare il versamento di fr. 75'000.-.

                              F.   Con risposta 27 giugno 2013, AO 1 ha postulato la reiezione della petizione. A suo avviso, il chiaro tenore letterale del doc. F escluderebbe ogni interdipendenza tra le due corresponsioni di denaro.

                                    Il convenuto esclude di dovere preventivamente una provvigione di fr. 200'000.- all’attrice per ottenere il versamento di fr. 75'000.-. Lo stesso ammette, quale unico requisito, l’emissione di una fattura di fr. 75'000.- e nega che il versamento di questo importo fosse mai stato condizionato al raggiungimento di una somma per commissioni di almeno fr. 200'000.-.

                        Con replica e duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le reciproche posizioni.

                                    Esperita l’istruttoria, i contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali, sulla base dei riscontri probatori, si sono confermati nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.

                              G.  Il Pretore, con pronunzia 29 settembre 2014, ha parzialmente accolto la petizione disconoscendo il debito di cui al PE n__________ dell’UE di Mendrisio limitatamente all’importo di fr. 3'500.-.

                  H.   Con atto di appello del 28 ottobre 2014 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e di concedere il disconoscimento del debito per l’importo di fr. 35'750.-, con protesta delle spese processuali e la rifusione di tutti i costi anticipati dall’appellante, in prima e seconda istanza.

                        Con risposta del 15 dicembre 2014 AO 1 domanda che l’impugnativa venga respinta, rifacendosi sostanzialmente alla sentenza pretorile e alle argomentazioni già esposte in prima sede.

e considerato,

in diritto:               1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in questa sede, siccome alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC).       

                              2.   Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC).

                                    Nella fattispecie, la pronuncia impugnata, di data 29 settembre 2014, è stata intimata quello stesso giorno e ricevuta dall’appellante il giorno successivo, ossia martedì 30 settembre 2014. Tenuto conto che il termine di 30 giorni scadeva giovedì 30 ottobre 2014, l’appello di AP 1, rassegnato martedì 28 ottobre 2014, è tempestivo.

                                    Il gravame è stato intimato all’appellato il 12 novembre 2014, con ricezione il 13 novembre 2014.

                                    La risposta di lunedì 15 dicembre 2014 di AO 1 è dunque tempestiva.

                              3.   La natura del rapporto giuridico sorto tra le parti, in concreto un contratto di intermediazione, non è controversa.

                                    Oggetto dell’appello è di contro la questione a sapere se le medesime parti hanno effettivamente convenuto di far dipendere e precedere il versamento a AO 1 di fr. 75'000.- dal preventivo pagamento della provvigione di fr. 200'000.- a favore di AP 1, come pretende l’appellante, a fronte dell’opposto avviso dell’appellato.

                              4.   Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver analizzato nel dettaglio i documenti agli atti e aver ricostruito l’origine delle due somme di denaro qui in discussione, ha riconosciuto l’esistenza di un credito incondizionato in favore di AO 1, ritenendo non dimostrata la tesi dell’attrice riguardo una dipendenza diretta tra i due pagamenti di denaro.

                  5.   L’appellante rimprovera al Pretore, in sintesi, di aver qualificato lo scritto 12 agosto 2009 (doc. F), indirizzato dall’avv. __________ a AO 1, quale lettera di conferma, che nulla menziona, né in merito all’imperativo previo incasso della provvigione di fr. 200’000.- né circa la necessità del raggiungimento di una provvigione minima di fr. 200'000.-, per la corresponsione di fr. 75'000.- (cfr. appello, punto O, pag. 5 e 6).

                                    A mente di AP 1 la conclusione del giudizio di prime cure si appalesa errata nella misura in cui il Pretore “ignora completamente la deposizione del teste avv. G__________, e privilegia per contro una presunta (e qui recisamente contestata) buona fede di AO 1. Immotivatamente, in effetti la querelata sentenza omette di considerare la deposizione testimoniale rilasciata dall’avv. __________, e ciò nonostante il teste fosse cognito degli accordi effettivamente raggiunti dagli interessati, al raggiungimento dei quali ha assistito e dei quali è stato chiamato a stendere conferma scritta nel doc. F “(cfr. appello, punto 1, pag. 7).

                              6.   Nella propria decisione il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie qui in esame. In questa sede, relativamente alla natura della lettera di conferma, basta pertanto ricordare che la stessa può avere funzione di conferma integrale dell’intesa raggiunta o mirare a completarla o a cambiarla. Mentre nel primo caso la lettera di conferma ha solo carattere dichiarativo poiché il contratto è già stato stipulato validamente in forma orale, nel secondo caso lo scritto divergente assume carattere costitutivo quando rappresenta un’offerta e il silenzio della controparte può venire interpretato come un’accettazione (II CCA 17 dicembre 1991 in re M./R.). Nel caso di una lettera di conferma il Tribunale federale (DTF 114 II 251) applica l’art. 6 CO in via analogica (così pure la dottrina dominante: cfr. per tanti Merz, Vertrag und Vertragsschluss, 2. edizione, 1992, N. 228; a favore invece di un’applicazione diretta della norma Kramer, Schweigen auf kaufmännische Bestätigungsschreiben und rechtsgeschäftlicher Vertrauensgrundsatz, in Recht 1990, pag. 104) e decide la questione della validità di un’accettazione tacita sulla scorta del principio dell’affidamento. Kramer (op. ci, pag.105) ritiene in proposito che una lettera di conferma abbia carattere costitutivo solo se l’offerta, che da essa può venir dedotta, rappresenta un vantaggio a favore del destinatario o se è una ragionevole ed equilibrata concretizzazione di punti secondari di un accordo precedente (dello stesso parere: Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Vol., 1996, N. 1674).

                  7.   Già solo dalla lettura dello scritto 12 agosto 2009 (doc. F) dell’avv. __________ a AO 1, a prescindere dalla conoscenza delle “recenti intese” alle quali fa riferimento, si evince che lo stesso costituisce lettera di conferma ai sensi di quanto qui sopra esposto (consid. 6).

                                    Il tenore della missiva di conferma di cui al doc. F non contempla la condizione che i fr. 75'000.- a favore dell’appellato presuppongono il preventivo accredito di fr. 200'000.-.

                                    In questo senso, la conclusione pretorile circa la specificata interpretazione, confortata dal precipuo ambito di rapporti d’affari (cfr. sentenza, punto 4, pag. 6) è corretta e, come tale, va qui confermata.

                              8.   L’appellante, nella sua impugnativa, si duole della circostanza che il Pretore abbia voluto avallare l’interpretazione che AO 1 poteva conferire al doc. F, disattendendo del tutto la deposizione dell’avv. G__________. Siffatto argomento processuale si rivela senz’altro infondato.

                            8.1.  L’art. 157 CPC sancisce il principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice. Per quanto attiene specificatamente alle prove testimoniali si rileva che le stesse non godono di alcun credito aprioristico di veridicità o di concludenza probatoria. Nella valutazione delle stesse il giudice deve considerare, tra le altre cose, la vicinanza a una parte, la lontanza temporale e l’eventuale coinvolgimento nella fattispecie del testimone. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze istruttorie (per molti v. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), ad art. 157 CPC, pag. 743 segg.).  

                            8.2.  In merito a questa censura il primo giudice argomenta che “vista l’importanza data alla questione ci si poteva sicuramente aspettare un riscontro scritto della stessa” (cfr. sentenza, punto 6, pag. 10). Seguendo siffatto ragionamento, sulla scorta della giurisprudenza, il Pretore afferma che “(…) una formulazione poco precisa di uno scritto di conferma va a sfavore di chi l’ha redatta nella misura in cui il destinatario dello scritto poteva in buona fede partire da un presupposto differente rispetto a quello del mittente (…)” (cfr. sentenza, punto 6, pag. 10).

                                    E, invero, proprio la testimonianza dell’avv. G__________ e la sua comprovata conoscenza della fattispecie suffragano le motivazioni del primo giudice, secondo cui le circostanze concrete avrebbero dovuto effettivamente indurre un professionista a specificare, in forma scritta, la pretesa condizione.

                                    Nella fattispecie, il Pretore, sulla base dello scritto doc. F, ha così rettamente negato una dipendenza diretta tra il pagamento di fr. 75'000.- e quello di fr. 200'000.-, riconoscendo così l’esistenza di un credito incondizionato di AO 1 (cfr. sentenza, punto 7, pag. 10).

                                    Siffatta conclusione dev’essere quindi condivisa da questa Camera.

                            8.3.  Il giudizio di prime cure si rivela altresì corretto nella misura in cui l’interpretazione del doc. F offerta dal Pretore non si fonda esclusivamente sul tenore letterale della scrittura ma è articolata e ricostruita partendo dall’origine delle due somme di denaro (fr. 75'000.- e fr. 200'000.-), con la valutazione della loro finalità, rispettivamente della connessione tra le due cifre, riconoscibile AO 1 (cfr. sentenza, punti 5a e 5b, pagg. 6-8).

                                    L’avversata pronunzia va protetta siccome risulta perfettamente coerente con la giurisprudenza dell’Alta Corte federale secondo la quale il mittente che non ha espresso la sua volontà in modo sufficientemente chiaro deve lasciarsi opporre la dichiarazione così come poteva essere compresa nelle relazioni d’affari  dal destinatario in buona fede (cfr. DTF 123 III 35, consid. 2c aa e riferimenti).

                              9.   L’appellante rimprovera al Pretore di essere approdato alla sindacata conclusione facendo propria “(…) un’interpretazione prettamente letterale a favore di AO 1 (con tanto di riconoscimento di una presunta buona fede che, invero, stride con il tenore speculativo di tutta l’operazione immobiliare), omettendo senza ragione di considerare la deposizione del teste G__________.” (cfr. appello, punto 2, pag. 9).

                                    L’appellante ritiene quindi che il doc. F non avrebbe dovuto neppure essere oggetto d’interpretazione “(…) già solo per il fatto che l’estensore del documento, presente all’incontro tenutosi presso gli uffici di C__________, ha assistito alla conclusione dell’intesa raggiunta fra AO 1 e V__________, della quale è stato in seguito chiamato a dare conferma scritta a AO 1 e S__________ e della quale ha fornito in istruttoria il resoconto” (cfr. appello, punto 3, pag. 9).

                        L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

                        Prive di confronto con il giudizio impugnato le censure sopra ricordate vanno dichiarate irricevibili.

                            10.   Analoga conclusione vale per il generico rimprovero al Pretore di non avere reso “minimamente plausibile il motivo per cui le due operazioni (solo apparentemente disgiunte) siano state menzionate sulla medesima “lettera di conferma” in un preciso ordine cronologico, che sostanzia gli accordi conseguenziali intercorsi fra le parti” (cfr. appello, punto 4, pag. 11).

                            11.   Pure inefficaci le digressioni del gravame sulla valutazione pretorile che non terrebbe “corretto conto delle risultanze istruttorie, nella misura in cui, incomprensibilmente non ritiene attendibile l’argomentazione di T__________, mentre al contrario conferisce valenza probatoria ad uno scritto che manifestamente non risulta sottoscritto (e dunque neppure accettato nel suo contenuto) da T__________ stesso (cfr. doc. T), per infine attenersi invece alle affermazioni rilasciate dal teste V__________ “ (cfr. appello, punto 6, pag. 12).

                                    Anche da questo profilo, l’appello è irricevibile per carenza di motivazione (art, 311 cpv. 1 CPC) nella misura in cui l’appellante si limita ad esprimere un suo punto di vista ma senza spiegare per quale ragione sarebbero errate le considerazioni del primo giudice.

                    12.   Così stando le cose le prove contenute nell’incarto e le tavole processuali permettono senz’altro di approdare alle conclusioni del giudizio pretorile, che va qui confermato.

                            Pure l’operata correzione della somma oggetto della causa, cifrando in fr. 32'250.- quanto dovuto a favore di AO 1, appare pertinente (cfr. sentenza, punto 8, pagg. 10-11).

                           13.  In conclusione, l’appello di AP 1 deve essere integralmente respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della sentenza del Pretore. Le spese processuali ele  ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 32'250.-, seguono la soccombenza dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:                  1.   L’appello 28 ottobre 2014 di AP 1, __________, è respinto.

                              2.   Le spese processuali di fr. 2'500.-, in parte già anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo per ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2014.186 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.02.2016 12.2014.186 — Swissrulings