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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.08.2015 12.2014.185

24 agosto 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,524 parole·~13 min·4

Riassunto

Contratto di lavoro, diritto a provvigioni, restituzione di importi versati in eccesso

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.185

Lugano 24 agosto 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Camponovo (giudice supplente)

vicecancelliera:

Butti

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.166 a procedura ordinaria della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 7 agosto 2012 da

AO 1 rappr. dallo RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 31'389.60 oltre accessori a titolo di provvigioni, nonché, limitatamente a tale importo, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14 febbraio 2012 dell’UE di __________, con protesta di spese e ripetibili; domande alle quali si è opposta la convenuta che con risposta e domanda riconvenzionale 4 settembre 2012 ha postulato la condanna dell’attrice a restituirle fr. 5'980.31 versati erroneamente e sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 17 settembre 2014, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 11'454.- e rigettando in via definitiva per tale importo anche l’opposizione interposta al summenzionato PE, ed ha invece respinto la domanda convenzionale;

appellante la convenuta che con atto di appello 23 ottobre 2014, postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere l’azione riconvenzionale e di ridurre a fr. 5'473.69 l’importo riconosciuto all’attrice, con protesta di spese e ripetibili d’appello;

mentre l’attrice con risposta 11 dicembre 2014 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, pure con protesta di spese e ripetibili d’appello;

ritenuto

in fatto:

                            A.  AO 1, cittadina italiana residente __________ (I), ha stipulato il 19 gennaio 2010 con la società svizzera AP 1 di L__________, attiva, tra l’altro, nel settore immobiliare (doc. C), una “convenzione di collaborazione”, ai sensi della quale la prima avrebbe svolto l’attività di consulente in ambito immobiliare per la seconda, in qualità di dipendente a metà tempo per la durata di 12 mesi. A titolo di retribuzione era prevista una “indennità mensile minima lorda” di fr. 1'500.-, a cui si aggiungeva una provvigione del 54% del prezzo per l’acquisizione dell’oggetto e/o la vendita dell’oggetto immobiliare, nella proporzione del 50% per parte (doc. A inc. n. CM.2012.132). Il 29 dicembre 2010 è stata stipulata identica convenzione, ma per un’occupazione a tempo pieno, di durata indeterminata e per un’indennità minima di fr. 3’000.- lordi mensili (doc. B inc. n. CM.2012.132). Il rapporto di collaborazione è terminato il 30 settembre 2011 (doc. C inc. n. CM.2012.132). La (ex) dipendente ha rivendicato delle provvigioni a suo dire ancora dovute per l’importo di fr. 58'462.90; oggetto poi del PE n__________ del 14 febbraio 2012 dell’UE di __________, al quale la società escussa ha interposto opposizione (doc. G inc. n. CM.2012.132).

                            B.  Fallito il tentativo di conciliazione giudiziale e ottenuta l’autorizzazione ad agire il 7 maggio 2012 (inc. n. CM.2012.132), con petizione del 7 agosto 2012, integrata con scritto del 9 agosto 2012, AO 1 ha chiesto la condanna della società AP 1 al pagamento di fr. 31'389.60 a titolo di provvigioni e fr. 3'554.25 per spese legali pre-processuali, oltre alla protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta 4 settembre 2012 la convenuta si è opposta alla petizione (fatta eccezione per le due provvigioni di fr. 300.42 e di fr. 5'209.88, riconosciute), ed ha chiesto in via riconvenzionale il versamento di fr. 5'980.31 per la restituzione di una retrocessione pagata per errore, ponendo in compensazione tale credito con quello dell’attrice. Quest’ultima si è opposta alla domanda riconvenzionale con la replica e risposta riconvenzionale 15 novembre 2012. Nella duplica e replica riconvenzionale 14 gennaio 2013 e nella duplica riconvenzionale 15 febbraio 2013 le parti hanno in sostanza confermato le precedenti domande di giudizio. Esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle loro pretese in sede di conclusioni scritte; la convenuta riconvenzionale eccependo l’eccezione di prescrizione della domanda riconvenzionale.

                            C.  Con sentenza del 17 settembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare all’attrice fr. 11'454.-, rigettando per pari importo l’opposizione al citato PE e ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'650.- per 3/5 a carico dell’attrice e per 2/5 a carico della convenuta, con l’obbligo per la prima di rifondere alla seconda fr. 900.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha nel contempo respinto la domanda riconvenzionale, senza prelievo di tasse e spese ma condannando l’attrice riconvenzionale a pagare a controparte fr. 900.- per ripetibili.

                            D.  Con atto di appello 23 ottobre 2014 la convenuta ha chiesto (con protesta di tasse, spese e ripetibili) l’annullamento dei punti n. 4 e 4.1 del dispositivo della sentenza pretorile, “punti del dispositivo, a sua volta parzialmente impugnati e riguardanti esclusivamente il quantum, che verrebbero modificati in caso di esito favorevole di codesto appello a fronte della richiesta di compensazione 1,2”. L’appellante postula quindi che la somma di fr. 5'980.31, della quale essa chiede la restituzione, sia posta in compensazione con quanto riconosciuto all’attrice, con conseguente limitazione della pretesa di quest’ultima a fr. 5'473.69. Con risposta 11 dicembre 2014 l’attrice ha contestato le domande della convenuta (pure con protesta di spese ripetibili). Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:                

                             1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

                             2.  A norma dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Determinante è l’importo che era ancora litigioso al momento del giudizio di prima istanza e non quello riconosciuto dal Pretore (II CCA sentenza inc. 12.2012.91 del 6 febbraio 2014 consid. 1). In concreto l’attrice ha chiesto nelle conclusioni fr. 33'142.75 e ne deriva che la decisione impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza, con valore superiore ai fr. 10'000.- . Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.

                             3.  L’art. 310 CPC prevede che con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appello deve essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.

                             4.  Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che l’attrice aveva diritto alle provvigioni di fr. 10'364.25 per l’intermediazione nella vendita di un terreno a C__________ e di fr. 2'590.17 per la compravendita di un appartamento a V__________, mentre ha respinto la domanda di rimborso delle spese preprocessuali, in mancanza delle condizioni poste dalla giurisprudenza per il loro riconoscimento. Per quel che concerne l’azione riconvenzionale, il primo giudice ha invece accertato che la convenuta aveva versato all’attrice una provvigione completa di fr. 13'635.- per una compravendita, invece della metà pattuita contrattualmente, ed è giunto alla conclusione che il versamento non era frutto di un errore, come affermato dalla convenuta, sicché ha respinto la richiesta di restituzione della metà della provvigione versata.

                             5.  L’appellante non contesta gli accertamenti del Pretore sull’importo di fr. 11'454.- riconosciuto all’attrice in parziale accoglimento della petizione (appello, pag. 4). Chiede tuttavia la modifica del dispositivo relativo all’azione principale per tenere conto della compensazione operata con il proprio credito in seguito all’auspicato accoglimento della domanda riconvenzionale in appello. L’appellante, infatti, rimprovera al primo giudice un erroneo apprezzamento delle prove per aver ritenuto non provata la tesi dell’errore sul versamento della provvigione completa, oggetto della sua domanda riconvenzionale. Ora, la compensazione è un modo di estinzione dell’obbligazione unilateralmente sollevabile (art. 124 CO), ma non permette di ottenere la modifica di un dispositivo cresciuto in giudicato, quale è in concreto quello relativo all’azione principale. A dipendenza dell’esito della presente vertenza in merito all’azione riconvenzionale, l’appellante potrà, se del caso, opporre in compensazione ai sensi dell’art. 120 CO l’eventuale importo che le fosse riconosciuto in questa sede.

                             6.  L’appellante ribadisce di aver versato la provvigione completa per errore (appello pag. 4 segg.; risposta 4 settembre 2012, pag. 9). Con ciò, essa invoca l’obbligazione derivante da indebito arricchimento (art. 62 CO) quale causa di restituzione. L’appellata dal canto suo eccepisce anche in questa sede la prescrizione della pretesa (risposta all’appello, pag. 4; conclusioni 23 agosto 2013, pag. 9). Il Pretore non si è espresso sulla prescrizione e ha ritenuto non provato l’errore nel versamento di fr. 5'980.31.

                           6.1  Secondo l’art. 67 cpv. 1 CO l’azione di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno nel quale il danneggiato ebbe conoscenza del proprio diritto di ripetizione, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno nel quale nacque tale diritto. In merito al versamento dell’importo preteso il socio e gerente dell’appellante ed attrice riconvenzionale ha dichiarato nel proprio interrogatorio (verbale 24 giugno 2013, pag. 9) che “mi accorsi dell’errore nel 2010 e poi di nuovo tutto andò nel dimenticatoio”. Il primo atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 135 CO è la risposta con domanda riconvenzionale del 4 settembre 2012. Anche nell’ipotesi più favorevole all’appellante, e cioè che essa si sia accorta dell’errore il 31 dicembre 2010 (ipotesi comunque non suffragata da alcuna prova), al momento della richiesta di restituzione l’obbligazione da indebito arricchimento era quindi prescritta.

                           6.2  Tuttavia il giudice non può supplire d’ufficio l’eccezione di prescrizione (art. 142 CO). Ora, né nella risposta riconvenzionale 15 novembre 2012 né nella duplica riconvenzionale 15 febbraio 2013 l’appellata e convenuta riconvenzionale ha sollevato l’eccezione di prescrizione; la stessa è stata infatti invocata solo con il memoriale conclusivo del 23 agosto 2013 (pag. 9) e quidni tardivamente. La pretesa di restituzione dell’indebito deve dunque essere esaminata nel merito.

                             7.  Il primo giudice ha accertato che il versamento della provvigione contestata (100% della provvigione invece dell’abituale 54% pattuito contrattualmente) era stato ratificato dal socio gerente della convenuta ed attrice riconvenzionale (qui appellante), e ne ha tratto la conclusione che quest’ultima non aveva provato, come le incombeva, l’asserito errore. L’appellante contesta le motivazioni del Pretore e rileva in particolare che il suo socio gerente, occupato a tempo pieno presso un ente parastatale, si occupava dei conteggi “nei ritagli di tempo”, fondandosi sulle informazioni ricevute dalla moglie per i pagamenti ai dipendenti (appello, pag. 6). Al momento in cui si è verificato l’errore, prosegue l’appellante, non era ancora stata allestita la scheda di calcolo definitiva, ciò che ha reso possibile l’erroreo pagamento della provvigione completa. Tali argomentazioni, tuttavia, sono state presentate per la prima volta in questa sede e sono dunque inammissibili (art. 317 CPC). Davanti al Pretore, infatti, l’appellante aveva fatto valere un “chiaro errore materiale”, consistente nell’aver versato alla dipendente la totalità della provvigione nonostante questa si fosse occupata solo della vendita e non anche dell’acquisizione (listing) dell’oggetto intermediato (risposta, pag. 10), senza fornire altre spiegazioni. Dall’istruttoria è invero emerso che il socio gerente dell’appellante, attivo a tempo pieno in un ente parastatale, si occupava dei pagamenti e gestiva la contabilità, “quasi sempre” sulla base delle indicazioni fornite dalla di lui moglie, che lavorava nell’agenzia (deposizione 24 giugno 2013, pag. 7). Il contestato pagamento è avvenuto in base a un conteggio manoscritto allestito dal socio gerente (doc. 1 riconvenzionale) che riporta l’annotazione “22/01/10 S__________ 11.960.62 OK Netto R__________”. L’acquisizione del cliente (cosiddetto listing) era stata eseguita dalla moglie del gerente e secondo il contratto in corso ciò avrebbe comportato una provvigione pari al 54% del totale in favore della consulente di vendita, e non una provvigione intera. Nel suo interrogatorio formale il socio gerente ha spiegato l’asserito errore con il fatto di non essersi confrontato con la propria moglie per tale caso, calcolando la provvigione come se “avesse fatto tutto la signora AO 1” (deposizione 24 giugno 2013, pag. 9). Ai diversi accertamenti del Pretore, che ha ritenuto provata per quel particolare caso una deroga per atti concludenti alle pattuizioni contrattuali, l’appellante controbatte con personali e soggettive argomentazioni e interpretazioni delle risultanze istruttorie, affermando che “la pretesa dimostrazione di questo tipo di errore è intrinsicamente impossibile” (appello, pag. 7). Né giova all’appellante il nuovo conteggio della provviggione relativo alla fattura n. 415410130 del 22 gennaio 2010 per la vendita dell’appartamento sito in via __________ di __________ (doc. C riconvenzionale) allestita per correggere quello precedente (doc. B riconvenzionale). La correzione, infatti, è avvenuta per decisione unilaterale della convenuta quando tra le parti erano già in corso discussioni sulle pretese della ex dipendente, e non può quindi dimostrare l’esistenza di un errore verificatosi nel 2010. La tesi dell’appellante non trova pertanto supporto nell’istruttoria. In definitiva, la sentenza del Pretore resiste alle critiche dell’appellante e di conseguenza l’appello, nella misura in cui è ricevibile, va respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

                             8.  Le spese giudiziarie sono poste a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 vpc. 1 CPC). Il valore litigioso valido per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 5'980.31. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellata è determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

decide:

                              1.  L’appello 23 ottobre 2014 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                              2.  Le spese processuali d’appello di fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 1'200.- per ripetibili d’appello.

                             3.  Notificazione:

 - - -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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