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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.10.2015 12.2014.180

13 ottobre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,142 parole·~16 min·3

Riassunto

Contratto di laavoro

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.180

Lugano 13 ottobre 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e I. Bernasconi (giudice supplente)

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2013.54 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con azione (petizione) 27 maggio 2013 da

AO 1 rappr. da RA 2  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'506.90 a titolo di spettanze salariali, oltre a interessi di mora al 5% dal 21 settembre 2012;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 17 settembre 2014 ha integralmente accolto, con accollo degli oneri processuali allo Stato e condanna della convenuta a versare alla parte attrice fr. 2'400.- a titolo di ripetibili;

appellante la convenuta che, con atto di appello 20 ottobre 2014, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione soltanto parzialmente, per l'importo di fr. 5'853.85 lordi, oltre a interessi di mora al 5% dal 21 settembre 2012, con accollo degli oneri processuali a carico dello Stato e compensazione delle ripetibili, protestando oneri processuali e ripetibili di seconda istanza;

mentre l’attrice non ha presentato risposta all'appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

ritenuto

in fatto:

A.     AP 1 ha quale scopo principale la gestione di attività sportive e di fitness e conduce un centro fitness presso la propria sede di __________. La società è stata fondata nel 2003 dai coniugi AO 1, detto __________, e __________, i quali l'hanno gestita per alcuni anni: il primo, in qualità di direttore generale, la seconda, in qualità di amministratrice unica. Poco dopo la sua costituzione, una parte del pacchetto azionario della società è stato ceduto ad A__________ D__________, suo collaboratore e dipendente. AO 1 ha mantenuto il 51% delle azioni e __________ il 15%.

Nel 2006, parallelamente all'attività di AP 1, AO 1 ha aperto uno studio dedicato all'attività di personal training a __________, denominato S__________, alla cui gestione collabora anche __________.

B.     Con contratti 10/13 dicembre 2010 i coniugi AO 1 hanno venduto il proprio pacchetto azionario di AP 1 a E__________ B__________ e C__________ B__________, anch'essi collaboratori e dipendenti della società. E__________ B__________, che è pure diventato amministratore unico con firma individuale, ha acquistato il pacchetto azionario di AO 1, C__________ B__________ quello di __________.

         In data 1. febbraio 2011, tra AP 1 e i coniugi sono stati sottoscritti due separati contratti di lavoro individuale con durata determinata fino al 31 dicembre 2015. AO 1 è stato assunto in qualità di "Formatore e Consulente Tecnico" con un salario mensile lordo di fr. 4'600.- per dodici mensilità. __________ è stata invece assunta in qualità di "Consulente Commerciale" con un salario lordo mensile di fr. 6'500.-- per dodici mensilità.

         Il salario pattuito è stato regolarmente corrisposto da febbraio 2011 a maggio 2012 compreso, dopodiché la datrice di lavoro ha sospeso ogni pagamento.

C.     Con scritti 6 luglio 2012 del suo amministratore unico, AP 1 ha comunicato a ciascuno dei coniugi AO 1 di ritenere la loro attività per lo S__________ di __________ incompatibile con quella prevista dai predetti contratti di lavoro e ha fissato loro un termine di 10 giorni per cessare tale attività e riprendere le loro mansioni come previsto dal contratto di lavoro (doc. K e L). A AO 1 è stato inoltre rimproverato un comportamento scorretto, tendente trasferire la clientela di AP 1 allo S__________. A __________ è stata invece prospettata la disdetta del rapporto di lavoro in caso di mancato ossequio del termine assegnato. Con scritti di risposta separati 13 luglio 2012, AO 1 e __________ hanno contestato integralmente la presa di posizione della datrice di lavoro, confermando la propria disponibilità a continuare l'attività lavorativa per AP 1 come svolta fino a quel momento e sollecitando il pagamento degli stipendi arretrati (doc. M e N). In data 3 agosto 2012, il legale di AP 1 si è rivolto per scritto ai coniugi AO 1, ha fissato loro un ultimo termine scadente l'8 agosto 2012 per presentarsi sul posto di lavoro e mettersi a disposizione della direzione per svolgere le loro mansioni, chiedendo loro nuovamente di cessare l'attività presso lo S__________ e indicando che, in caso di mancato ossequio alle predette richieste, il contratto di lavoro sarebbe stato sciolto senza ulteriore formalità (doc. O e P). L'8 agosto 2012, sul posto di lavoro si è presentato soltanto AO 1 per poi ripartire subito dopo aver avuto un colloquio con A__________ B__________. Con scritto del medesimo giorno i coniugi AO 1 hanno ribadito la disponibilità a svolgere la propria attività in conformità ai contratti stipulati, rilevando che a tal fine non era necessaria una presenza fissa sul posto di lavoro (doc. Q). Il 20 agosto 2012 AP 1 ha confermato la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto retroattivo all'8 agosto 2012 (doc. U). I coniugi AO 1 hanno contestato questa risoluzione con scritto 7 settembre 2012 (doc. T).

D.     Previo esperimento del tentativo di conciliazione, che non ha dato alcun frutto, con azione 27 maggio 2013, fondata sugli art. 243 seg. CPC, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 10'506.90 a titolo di spettanze salariali lorde arretrate per i mesi di giugno, luglio e fino all'8 agosto 2012, oltre a interessi di mora al 5% dal 21 settembre 2012, con protesta di spese processuali e ripetibili. Con osservazioni 28 giugno 2013 la parte convenuta si è opposta alle domande dell’attore. In sostanza, la parte convenuta ha eccepito che durante i mesi in questione l’attore non avrebbe fornito alcuna prestazione lavorativa e, di conseguenza, non gli sarebbe dovuto alcun salario. L’attore avrebbe inoltre svolto un'attività concorrenziale non ammessa dal contratto di lavoro né autorizzata della datrice di lavoro. Secondo la parte attrice invece l'attività lavorativa svolta sarebbe stata perfettamente conforme a quanto pattuito, non essendo necessaria alcuna presenza fissa sul posto di lavoro, ma soltanto interventi di consulenza secondo richiesta specifica da parte della datrice di lavoro. Inoltre, l'attività svolta presso lo S__________ di __________ non sarebbe stata concorrenziale rispetto a quella del centro fitness di __________, non avrebbe ostacolato in alcun modo l'adempimento degli obblighi lavorativi a favore della convenuta e sarebbe comunque stata da sempre nota e accettata da quest’ultima. Le parti hanno confermato le proprie antitetiche posizioni all’udienza di dibattimento e, dopo l’istruttoria, in sede di conclusioni scritte.

E.     Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto integralmente la domanda dell’attore. Il giudice di prime cure ha innanzitutto confermato la sussistenza di un contratto individuale di lavoro tra le parti dal 1° febbraio 2011 fino all'8 agosto 2012 nonché l'avvenuto pagamento del salario fino a maggio 2012 compreso. Riguardo all'oggetto del contendere, ossia il pagamento dei salari per i mesi di giugno, luglio e fino all'8 agosto 2012, il primo giudice ha richiamato l'obbligo della datrice di lavoro di pagare il salario per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo il caso di un'esecuzione incompleta delle prestazioni lavorative o di una violazione di un obbligo contrattuale da parte del dipendente. Ha inoltre richiamato gli obblighi di quest'ultimo di prestare il lavoro personalmente (art. 321 CO) e quelli di diligenza e fedeltà (art. 321 a CO) nonché la facoltà della datrice di lavoro di stabilire direttive generali e impartire istruzioni particolari, alle quali il dipendente deve attenersi secondo le norme della buona fede (art. 321d CO).

Per quanto riguarda l'assolvimento dell’obbligo di prestare il lavoro dovuto, il Pretore ha fatto riferimento alle stipulazioni contenute nel contratto di lavoro e alla loro interpretazione secondo la buona fede, concretizzata dalla datrice di lavoro tramite le sue direttive e istruzioni. In tal senso, ha dapprima esaminato il tenore letterale del contratto, determinando che la durata del lavoro di 42 ore settimanali prevista era da considerarsi soltanto quale tempo nel quale il dipendente avrebbe dovuto tenersi a disposizione, e ha ricordato che il concetto di durata del lavoro non va confuso con l'obbligo di presenza sul posto di lavoro. In base alla documentazione agli atti e alle testimonianze raccolte in istruttoria egli ha quindi stabilito che in concreto l'attività lavorativa dell’attore e della sua coniuge sin dall'inizio non prevedeva alcuna presenza costante sul posto di lavoro. Anzi, durante i primi sei mesi, questi ultimi erano presenti nel centro di __________ soltanto una volta alla settimana, durante qualche ora, per lo svolgimento di un corso di formazione di un istruttore e un corso di fit boxe, tenuti da AO 1 e ai quali la moglie __________ partecipava senza alcuna funzione lavorativa particolare. Terminato detto corso, la loro presenza è cessata del tutto e i medesimi hanno semplicemente continuato a tenersi a disposizione della datrice di lavoro soltanto in caso di bisogno. Ritenuto che durante tutto questo periodo, durato circa un anno e mezzo, ossia fino a maggio 2012, la datrice di lavoro ha continuato a corrispondere regolarmente il salario all’attore senza mai eccepire alcunché, in applicazione del principio della buona fede il giudice di prime cure ha concluso che gli accordi tra le parti circa le prestazioni lavorative dovute non prevedevano alcun obbligo particolare di presenza sul posto di lavoro, l’attore dovendo soltanto rimanere a disposizione nel caso di istruzioni per lo svolgimento delle sue mansioni, istruzioni che in concreto non sarebbero tuttavia mai state impartite. Da questo punto di vista, il giudice di prime cure ha pertanto considerato che l’attore aveva adempiuto correttamente al proprio obbligo di fornire la prestazione lavorativa dovuta e che, di conseguenza, la datrice di lavoro non aveva motivo di rifiutare il pagamento del salario.

Per quanto attiene invece all'attività parallela svolta da AO 1 e dalla consorte nello S__________ di __________, il Pretore ha escluso che potesse comportare una violazione dell'obbligo di diligenza e di fedeltà ai sensi dell'art. 321a cpv. 1 CO - in particolare quello del divieto di concorrenza -, ritenuto che tale attività era sostanzialmente differente rispetto a quella svolta nel centro fitness di __________. Egli ha ricordato altresì che una violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà non potrebbe comunque comportare il diritto del datore di lavoro di ridurre il salario convenuto, ma semmai un diritto al risarcimento del relativo danno o alla rescissione del contratto. Anche da questo punto di vista ha pertanto concluso che la convenuta non aveva alcun diritto di rifiutare il pagamento del salario pattuito.

F.     Con l'appello che qui ci occupa AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione soltanto parzialmente, ossia per l'importo di fr. 5'853.85 lordi, oltre ad accessori. A sostegno di questa domanda essa non contesta la conclusione del Pretore secondo la quale le parti non hanno concordato un obbligo di presenza sul posto di lavoro e che AO 1 dovesse semplicemente rimanere a disposizione e si attivasse soltanto su specifica richiesta. L’appellante considera tuttavia che una tale richiesta sia stata formulata con scritto 6 luglio 2012 e che l’attore non vi abbia dato seguito. Ne consegue che, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure, a partire dal 6 luglio 2012 fino all'8 agosto 2012 l’attore non avrebbe fornito la propria prestazione lavorativa come dovuto e, pertanto, per quel periodo non avrebbe diritto di ricevere alcun salario. Il salario lordo arretrato corrisponderebbe quindi soltanto a quello di giugno e fino al 6 luglio 2012 e ammonterebbe a fr. 5'853.85.

        All'appello AO 1 non ha formulato alcuna risposta, sebbene invitato in tal senso con ordinanza 21 ottobre 2014.

e considerato

in diritto:

1.     Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), applicabile al procedimento in esame avviato con istanza di conciliazione 17 gennaio 2013.

        Ai sensi dell'art. 308 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza in controversie patrimoniali se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-. La decisione qui impugnata costituisce una decisione finale di prima istanza in una controversia patrimoniale con un valore superiore al predetto importo ed è pertanto aperta la via dell'appello.

2.     L’atto di appello dev’essere proposto all’autorità superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). La sentenza 17 settembre 2014 è stata intimata alle parti il 18 settembre 2014 ed è stata ricevuta dalla parte appellante il giorno successivo, come ammesso dalla medesima. Il termine per il presente gravame ha pertanto cominciato a decorrere il 20 settembre 2014 (art. 142 cpv. 1 CPC) e, scadendo domenica 19 ottobre 2014, si è protratto fino a lunedì 20 ottobre 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC). L'appello 20 ottobre 2014 è quindi tempestivo.

3.     La risposta all'appello non è uno scritto obbligatorio. La sua mancata presentazione, come nel caso concreto, non genera effetti preclusivi per la parte appellata né preclude al giudice di secondo grado la possibilità di respingere l'appello per sostituzione d'ufficio dei motivi posti alla base della decisione impugnata. È fatta eccezione per il caso - in concreto non dato - in cui con l'appello sono presentati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (Trezzini, CPC Comm, art. 312 CPC, pag. 1376).

4.     Nel merito, il giudice di prime cure ha considerato che gli accordi tra le parti circa le prestazioni lavorative dovute non prevedevano alcun obbligo particolare di presenza sul posto di lavoro, l’attore dovendo soltanto rimanere a disposizione nel caso di direttive e istruzioni della datrice di lavoro per lo svolgimento delle sue mansioni. L'appellante non contesta la decisione impugnata su questo punto, partendo dall'ipotesi che tale conclusione sia corretta (atto di appello, punto 1, pag. 5). Essa sostiene tuttavia di aver chiesto in data 6 luglio 2012 a AO 1 di riprendere le sue mansioni previste nel contratto nel termine di 10 giorni (doc. K) e che, contrariamente a quanto valutato dal Pretore, tale richiesta costituirebbe a una diffida a presentarsi sul posto di lavoro entro il termine assegnato, alla quale il dipendente non ha dato seguito. A partire da tale richiesta, quest'ultimo avrebbe pertanto mancato al proprio obbligo contrattuale di fornire la prestazione lavorativa, legittimando l'appellante a rifiutare il pagamento del salario in applicazione dell'art. 82 CO.

5.     La tesi dell'appellante non può essere condivisa. Nello scritto 6 luglio 2012 (doc. K) quest'ultima si è limitata ad assegnare alla parte attrice un termine di 10 giorni per "riprendere le sue mansioni così come previste dal contratto di lavoro 1° febbraio 2011". Da una simile richiesta non può essere dedotto alcun obbligo di presentarsi sul posto di lavoro. A questa conclusione si giunge proprio in base all'interpretazione data dal giudice di prime cure, accettata dall'appellante, riguardo a quanto contrattualmente previsto dalle parti secondo il principio della buona fede in merito alle prestazioni lavorative che dovevano essere fornite. Secondo tale interpretazione, in assenza di direttive e istruzioni specifiche per lo svolgimento di determinate mansioni, non sussisteva per l’attore alcun obbligo contrattuale a parte quello di tenersi a disposizione della datrice di lavoro. Il richiamo generico a "riprendere le sue mansioni così come previste dal contratto di lavoro 1° febbraio 2011" non poteva pertanto ancora determinare per l’attore alcun obbligo di presentarsi sul posto di lavoro né di svolgere alcuna attività specifica. Con scritto 13 luglio 2012 AO 1 ha del resto confermato alla datrice di lavoro la disponibilità a svolgere le proprie mansioni lavorative come fatto fino a quel momento (doc. M). Al riguardo, come accertato dal giudice di prime cure, ad eccezione di una presenza a __________ limitata a qualche ora del mercoledì pomeriggio nei primi mesi di attività lavorativa, di fatto l’attore non si era più presentato né aveva svolto alcun lavoro particolare nella sede di __________, tenendosi semplicemente a disposizione e fornendo le prestazioni specifiche richieste a distanza, come confermato dalla teste C__________ B__________ (v. in particolare verbale udienza 7 novembre 2013, pag. 8). Visto quanto precede, il fatto che l’attore non si sia presentato sul posto di lavoro dopo la ricezione dello scritto 6 luglio 2012 non può essere considerato quale violazione del proprio obbligo di fornire la prestazione lavorativa pattuita ai sensi dell'art. 321 CO.

6.     Ma anche nell'ipotesi in cui nel citato scritto 6 luglio 2012 fosse stata formulata la richiesta di presentarsi sul posto di lavoro, il dipendente avrebbe avuto comunque la facoltà di rifiutare la propria prestazione lavorativa, ritenuto che lo stipendio di giugno non gli era stato corrisposto. Secondo la giurisprudenza, in applicazione analogica dell'art. 82 CO, il dipendente è infatti autorizzato a rifiutare la propria prestazione lavorativa fino al momento in cui il datore di lavoro si trova in mora con il pagamento del salario scaduto (DTF 136 III 313 consid. 2.3.1. pag. 319 e consid. 2.4. pag. 320). In caso di rifiuto giustificato della prestazione lavorativa, il medesimo ha inoltre diritto di ricevere lo stipendio corrente senza alcun obbligo di recuperare il lavoro non svolto (DTF 136 III 313 consid. 3.2.1. pag. 319 e seg.). Ne consegue, da un lato che non sarebbe stato possibile pretendere da AO 1 alcuna prestazione lavorativa dopo la scadenza a fine giugno del relativo stipendio mensile non corrisposto (art. 323 cpv. 1 CO), d’altro lato che lo stipendio per il periodo successivo rimaneva comunque dovuto.

7.     Alla luce di quanto precede, l'appellante non può pretendere di trattenere il versamento del salario pattuito neppure per il periodo dal 6 luglio all'8 agosto 2012, come richiesto con il presente gravame. L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma del primo giudizio.

8.     Ritenuto che la vertenza riguarda un rapporto di lavoro con un valore inferiore a fr. 30'000.- all'appellante non può essere addossata alcuna spesa processuale (art. 114 lett. c CPC). Non si assegnano indennità ripetibili, la parte appellata non avendo presentato la risposta all'appello.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 114 CPC

decide:

I.      L’appello 20 ottobre 2014 di AP 1, __________, è respinto.

II.     Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità ripetibili.

III.    Notificazione:

-    avv.

-    avv.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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