Incarto n. 12.2014.177
Lugano 25 novembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.984 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza (di tutela giurisdizionale nei casi manifesti) 8 settembre 2014 da
AO 1 rappr. da RA 1
contro
AP 1 AP 2
volta ad ottenere l’espulsione dei convenuti dall’appartamento di 5 ½ locali al quinto piano e dal posteggio n. 2 al pianterreno dello stabile in __________ a __________, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto con decisione 3 ottobre 2014 ha accolto;
appellanti i convenuti, con atto di appello 15 ottobre 2014, con cui chiedono di disporre l’audizione di un testimone con conseguente annullamento del querelato giudizio;
mentre l’istante non è stato invitato a presentare la risposta all’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che i coniugi AP 1 e AP 2 conducono in locazione dal 1° novembre 2012 rispettivamente dal 1° dicembre 2012 l’appartamento di 5 ½ locali al quinto piano rispettivamente il posteggio n. 2 al pianterreno dello stabile __________ in __________ a __________ di proprietà di AO 1, per una pigione mensile, comprensiva dell’acconto per le spese accessorie, di complessivi fr. 1'740.- (doc. A e B);
che con raccomandata 17 giugno 2014 (doc. C con allegata fotografia) la locatrice, tramite l’amministratore dello stabile, ha diffidato separatamente i conduttori a voler subito eliminare l’antenna parabolica da loro installata sul tetto in violazione del punto n. 9.6b del contratto (doc. A) e del verbale d’udienza in Pretura del 2 giugno 2014, con la comminatoria della disdetta straordinaria giusta l’art. 257f CO in caso di mancato riscontro;
che con raccomandata 2 luglio 2014 (doc. D) la locatrice, sempre tramite l’amministratore dello stabile, ha notificato separatamente ai conduttori la disdetta straordinaria dei contratti di locazione, sul modulo ufficiale, per il 31 agosto 2014;
che con istanza 8 settembre 2014 (promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ex art. 257 CPC) la locatrice, preso atto che l’ente locato non era stato liberato in data 31 agosto 2014 (cfr. doc. F), ha chiesto l’espulsione dei conduttori dall’appartamento e dal posteggio da loro ancora occupati;
che in occasione dell’udienza del 29 settembre 2014 l’istante si è confermata nella sua domanda aggiungendo tra l’altro che i convenuti continuavano a disturbare i vicini e impedivano la corretta usufruibilità dei posteggi (doc. G-M), mentre i convenuti l’hanno contestata, rilevando in particolare di aver immediatamente tolto l’antenna parabolica dopo aver ricevuto la diffida e negando per il resto di aver creato disturbi ai vicini;
che con decisione 3 ottobre 2014 il Pretore aggiunto ha accertato che i fatti, per quanto contestati, apparivano chiari: ai convenuti, che già erano stati richiamati in precedenza al rispetto delle clausole contrattuali e si erano espressamente impegnati a rispettarle sottoscrivendo il verbale d’udienza in Pretura del 2 giugno 2014 nell’ambito di un’altra causa che li vedeva coinvolti (inc. n. SO.2014.448), pochi giorni dopo, il 17 giugno 2014, era in effetti stata intimata una comminatoria - da loro ritirata il 20 giugno 2014 - per l’eliminazione dell’antenna parabolica da loro installata sul tetto dell’immobile (con oltretutto un cavo penzolante e cadente lungo la facciata, cfr. fotografia allegata al doc. C) in crassa violazione del contratto e in una situazione di pericolo per gli altri inquilini o terzi nonché di rischio di danneggiamento per l’immobile stesso, ritenuto che il 2 luglio 2014 la parabola era ancora presente (doc. N); egli ha ritenuto che in tali circostanze anche la situazione giuridica era chiara, atteso che l’agire dei convenuti costituiva una grave e reiterata violazione delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 257f CO, tale da giustificare l’inoltro della disdetta in data 2 luglio 2014 e, stante la mancata liberazione dell’ente locato entro il termine di disdetta del 31 agosto 2014, l’espulsione immediata dei convenuti dall’appartamento e dal posteggio occupati;
che con l’appello 15 ottobre 2014, che qui ci occupa, i convenuti chiedono di disporre l’audizione di un testimone e di annullare di conseguenza il querelato giudizio: essi osservano di essere stati assenti all’estero quando era stata notificata la diffida; rilevano di aver immediatamente provveduto a rimuovere la parabola al loro rientro, il 30 giugno 2014 (come il custode N__________ __________, di cui era stata chiesta l’audizione in prima sede, avrebbe potuto confermare); contestano che il 2 luglio 2014 l’antenna fosse ancora presente, aggiungendo per altro che l’amministratore dello stabile mai aveva preteso dagli altri inquilini di rimuovere le antenne da loro installate in vari tempi; e negano che vi fosse la situazione di grave e incombente pericolo evidenziata nel giudizio pretorile;
che l’appello dei convenuti è manifestamente infondato e irricevibile e come tale può senz’altro essere evaso nell’ambito della procedura preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC, senza che sia necessario notificarlo alla controparte;
che innanzitutto l’argomentazione d’appello secondo cui i convenuti sarebbero stati all’estero al momento della notifica della diffida e meglio fino al 30 giugno 2014 è irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC); essa sarebbe per altro stata infondata anche nel merito, non essendo stata minimamente comprovata, tanto più che i convenuti nemmeno hanno censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui essi avrebbero provveduto a ritirare la diffida il 20 giugno 2014, ciò che ovviamente implica la loro presenza in Svizzera a quel momento;
che l’argomentazione secondo cui essi avrebbero provveduto a rimuovere la parabola già il 30 giugno 2014, come il custode N__________ __________, di cui era stata chiesta l’audizione in prima sede, avrebbe potuto confermare, è irrilevante e comunque infondata: essa è innanzitutto priva di rilevanza nella misura in cui in tal modo essi non contestano comunque che la sua rimozione non sia avvenuta immediatamente dopo la diffida, ricevuta il 20 giugno 2014; ma è pure infondata nel merito, la relativa circostanza essendo rimasta non provata in prima sede senza che al Pretore aggiunto potesse essere rimproverato un comportamento arbitrario: a parte il fatto che nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti di cui all’art. 257 CPC l’assunzione di testimoni non presenti all’udienza, qual’era il custode N__________ __________, non era ammessa (DTF 138 III 123 consid. 2.1.1; TF 16 settembre 2014 4A_350/2014 consid. 3.4.2 e 3.4.3; II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115), si osserva in effetti che i convenuti in occasione dell’udienza del 29 settembre 2014 non avevano assolutamente preteso che quel teste, offerto a titolo eventuale dalla sola controparte a sostegno delle sue allegazioni, avrebbe in ogni caso dovuto essere sentito per confermare la circostanza da loro addotta, sicché il primo giudice, nell’ambito dell’apprezzamento anticipato della prova, ben poteva concludere, senza arbitrio, per la sua irrilevanza, ciò che esclude un eventuale annullamento della decisione ed il conseguente rinvio dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione previa assunzione di quella prova;
che l’argomentazione secondo cui non sarebbe vero che il 2 luglio 2014 l’antenna fosse ancora presente è nuovamente irrilevante e comunque nuovamente infondata: essa, anche in questo caso, è irrilevante nella misura in cui in tal modo i convenuti non contestano comunque che la sua rimozione non sia avvenuta immediatamente dopo la diffida, ricevuta il 20 giugno 2014; ed è infondata anche nel merito, per le ragioni che sono appena state esposte; si aggiunga, a questo proposito, che i convenuti neppure hanno spiegato per quali motivi di fatto e di diritto il Pretore aggiunto non potesse o dovesse desumere il contrario sulla base del doc. N (e-mail del custode N__________ __________), menzionato nella sua decisione;
che irricevibile, siccome nuovo (art. 317 cpv. 1 CPC), e oltretutto infondato, siccome non provato, è il rilievo dei convenuti, che del resto non sarebbe tale da conferir loro un miglior diritto, secondo cui l’amministratore dello stabile mai aveva preteso dagli altri inquilini di rimuovere le antenne da loro installate in vari tempi;
che del tutto irrilevante è infine il fatto che i convenuti neghino l’esistenza della situazione di grave e incombente pericolo evidenziata nel giudizio, essi non avendo in ogni caso censurato l’altro assunto pretorile secondo cui essi avrebbero comunque agito in chiara violazione del contratto e in una situazione di rischio di danneggiamento per l’immobile stesso;
che in definitiva i convenuti non sono stati in grado di smentire le circostanze di fatto accertate dal Pretore aggiunto e le conclusioni giuridiche che questi ne ha successivamente tratto;
che l’appello in esame deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che le spese processuali di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 12’180.- (pigione e acconto per spese accessorie dal 31 agosto 2014 fino al prossimo termine di scadenza ordinaria dei contratti del 31 marzo 2015, doc. A e B), seguono la soccombenza (art. 106 CPC);
che non si attribuiscono ripetibili all’istante, alla quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;
che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello 15 ottobre 2014 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).