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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.12.2014 12.2014.176

3 dicembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,351 parole·~7 min·3

Riassunto

Appello irricevibile per carente motivazione, nessuna critica agli accertamenti e alla decisione del Pretore, domanda di gratuito patrocinio respinta per appello manifestamente infondato fin dall'inizio

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.176 12.2014.210

Lugano 3 dicembre 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a e b LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.135 (procedura speciale per locazione e affitto) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 27 dicembre 2010 da

 AP 1   AP 2   AP 3  (già rappr. dall’avv. __________)  

  contro  

 AO 1  rappr. dall’  RA 1   

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 220'000.- oltre interessi al 5% dal 2 novembre 2009, quale risarcimento del danno, riservata una migliore quantificazione nel seguito dell’istruttoria, e alla liberazione del deposito di garanzia di fr. 2'700.- oltre interessi al 5% dal 2 novembre 2009, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio;

domande alle quali si è opposto il convenuto e che il Pretore con decisione 29 luglio 2014 ha respinto, mettendo la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 320.- a carico degli istanti e per essi, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato;

appellante il solo AP 1, che con atto dell’11 settembre 2014 dichiara di presentare appello, non ritenendo giusta la decisione del Pretore;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che istanza 27 dicembre 2010 AP 1, la moglie AP 2 e il figlio AP 3, allora rappresentati da un legale, hanno convenuto in giudizio davanti alla Pretura del Distretto di Riviera AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 220'000.- a titolo di risarcimento per i danni provocati dall’incendio nella casa di sua proprietà da loro locata e alla restituzione del deposito di garanzia contrattuale di fr. 2'700.- da loro versato al locatore convenuto;

                                  che con l’istanza essi hanno chiesto di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria, domanda che è stata accolta il 1° marzo 2011 dal Pretore limitatamente all’esonero dal pagamento delle tasse e delle spese di giustizia e a un importo complessivo di fr. 6'100.- oltre IVA per il patrocinio;

                                  che all’udienza del 18 marzo 2011 gli istanti hanno confermato le loro domande, alle quali si è opposto il convenuto ed entrambe le parti hanno offerto mezzi di prova;

                                  che con decisione 26 aprile 2011 il Pretore ha respinto una domanda provvisionale presentata dagli istanti e intesa a ottenere la liberazione in loro favore del deposito di garanzia di fr. 2'700.-;

                                  che in corso di istruttoria il Pretore ha esteso il beneficio dell’ammissione all’assistenza giudiziaria anche al periodo successivo alla nota d’onorario e spese del 27 marzo 2012, con decisione 26 settembre 2013;

                                  che al termine dell’istruttoria le parti hanno depositato le rispettive conclusioni il 10 dicembre 2013 e il 12 dicembre 2013, nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le proprie domande di giudizio, gli istanti riducendo tuttavia a fr. 150'000.- il risarcimento per danni;

                                  che con decisione 29 luglio 2014 il Pretore ha respinto l’istanza 27 dicembre 2010 e ha posto la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 320.- a carico degli istanti in solido, e per essi, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato, e li ha obbligati a versare in solido al convenuto fr. 8'000.- a titolo di ripetibili;

                                  che con scritto 11 settembre 2014 indirizzato direttamente al Pretore, il solo AP 1 dichiara di presentare appello, non ritenendo giusta la sentenza e rimproverando alla controparte bugie che il proprio avvocato non ha saputo contraddire;

                                  che richiesto il 19 novembre 2014 di versare un anticipo di fr. 200.- per le presumibili spese processuali d’appello, AP 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, producendo la documentazione atta a dimostrare la sua situazione finanziaria;

                                  che l’appello non è stato comunicato alla controparte;

                                  che contro una decisione finale emanata in una procedura ordinaria o semplificata con un valore di fr. 150'000.- (come dalle conclusioni 12 dicembre 2013) è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art. 311 CPC), termine prorogato dalle ferie giudiziarie;

                                  che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);

                                  che nella fattispecie il Pretore ha respinto la domanda di risarcimento presentata dagli istanti, conduttori di un immobile andato distrutto da un incendio poco tempo dopo la loro presa di possesso, ritenendo che lo stabile presentava difetti all’impianto elettrico ma che tale situazione non era in nesso di causalità con l’incendio, sviluppatosi per una placca della stufa lasciata accesa; inoltre, prosegue il primo giudice, gli istanti non avevano provato l’entità del danno da loro patito, la consulenza di parte prodotta agli atti presentando numerose incongruità tali da renderla inattendibile;

                                  che il Pretore ha escluso anche l’ipotesi di una responsabilità del convenuto in quanto proprietario dell’immobile, ai sensi dell’art. 58 CO, per il motivo che il difetto dell’impianto elettrico non era in nesso di causalità con l’incendio;

                                  che nel suo scritto 11 settembre 2014 l’istante AP 1 ritiene che la sentenza non sia “giusta”, che l’incarto contiene bugie che il suo avvocato non ha saputo contraddire, e ritiene “incredibile” di non aver diritto a niente mentre la controparte ha incassato i soldi dall’assicurazione, ha venduto lo stabile e non ha restituito nemmeno il deposito di garanzia di fr. 2'700.-;

                                  che tale scritto non contiene la benché minima critica agli accertamenti di fatto e all’applicazione del diritto eseguiti dal Pretore, se non l’invito generico rivolto al magistrato di “prendere conoscenza dell’incarto”;

                                  che nella lunga e particolareggiata sentenza del 29 luglio 2014 il Pretore ha esaminato con dovizia di particolari le circostanze su cui gli istanti hanno poggiato le loro pretese, dando prova di conoscere a fondo l’incarto, sicché l’invito dell’appellante si rivela inutile;

                                  che lo scritto 11 settembre 2014 non può quindi essere considerato sufficientemente motivato, con la conseguenza che deve essere dichiarato irricevibile e non può essere esaminato nel merito;

                                  che l’appello, manifestamente irricevibile, può essere deciso dalla Camera nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC); 

                                  che la domanda di gratuito patrocinio presentata con l’appello (e per la quale è stato aperto l’incarto 12.2014.210) deve a sua volta essere respinta;

                                  che la documentazione prodotta a sostegno della domanda di gratuito patrocinio attesta l’indigenza dell’appellante, senza lavoro e dedito alle cure a domicilio della moglie invalida, e la sua mancanza di mezzi finanziari (art. 117 lett. a CPC) ma l’appello, manifestamente irricevibile già a un primo esame, era sprovvisto di ogni probabilità di successo, così che manca la seconda condizione cumulativa prevista per aver diritto al gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC); 

                                  che le spese processuali dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, ma vista la sua situazione finanziaria si può eccezionalmente rinunciare a prelevarle;

                                  che per la procedura della domanda di gratuito patrocinio non sono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);

                                  che non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato;

                                  che il valore litigioso ammonta a fr. 150'000.-;

Per questi motivi,

decide:

                             1.  L’appello 11 settembre 2014 (inc. 12.2014.176) di AP 1 è irricevibile.

                             2.  Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello. 

                             3.  La domanda di gratuito patrocinio (inc. 12.2014.210) presentata da AP 1 è respinta.

                             4.  Non si prelevano spese processuali per la domanda di gratuito patrocinio.

                             5.  Notificazione:

-     -       

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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