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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.05.2015 12.2014.157

27 maggio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,451 parole·~12 min·2

Riassunto

Azione di disconoscimento del debito, contratto di lavoro, negata simulazione, appello irricevibile

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.157

Lugano 27 maggio 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Camponovo (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.35 (azione in disconoscimento del debito) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 18 dicembre 2012 da

AP 1 rappr. dall’avv. RA 1  

  contro  

AO 1 (I) rappr. dall’avv. RA 2  

chiedente l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 30'665.75 oltre interessi oggetto del PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 22 agosto 2014, accertando l’inesistenza del debito limitatamente all’importo di fr. 4'000.-;

appellante l’attore che con atto d’appello del 25 settembre 2014 chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia integralmente accolta, con protesta di spese e ripetibili;

mentre la convenuta con la risposta 6 novembre 2014 propone di respingere l’appello e con appello incidentale chiede di riformare il giudizio del Pretore nel senso di respingere la petizione in ogni suo punto, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                            A.  AP 1 è titolare della ditta individuale __________, attiva a __________ nella vendita di prodotti per l’estetica ed il ramo sanitario. AO 1 è residente a __________ (I) e dispone dal 14 dicembre 2010 di un permesso per confinanti (“G”) valido per tutta la Svizzera fino al 13 ottobre 2015. AP 1 ha assunto AO 1 con contratto di lavoro del 14 novembre 2011 (ed inizio contestuale) per fr. 4'000.- lordi mensili (13 mensilità), 41.5 ore settimanali e 20 giorni di ferie l’anno (doc. C dell’inc. SO. 2012.753, richiamato). L’indirizzo della lavoratrice, indicato essere in via __________, è stato modificato a mano dal datore di lavoro il 24 novembre 2011, consenziente la lavoratrice, conformemente a quanto risulta sia sulla carta d’identità che sul suo permesso G. A dire (in sede di verbale di Polizia) di detta lavoratrice, l’indirizzo di __________ corrisponderebbe ad un appartamento da essa già condotto in locazione nei giorni feriali, conformemente al proprio permesso per frontalieri. Il contratto di lavoro è terminato il 30 giugno 2012.

                            B.  Con PE n. __________ dell’UE di Mendrisio la (già) lavoratrice ha escusso l’ex datore di lavoro per salari, tredicesima e ferie non godute dal 14 novembre 2011 al 30 giugno 2012, per complessivi fr. 30'665.75, oltre ad interessi al 5% dal 10 luglio 2012. L’escusso ha interposto opposizione, rigettata in via provvisoria dal Pretore di Mendrisio-Sud il 26 novembre 2012.

                            C.  Con petizione del 18 dicembre 2012 (incarto n. OR.2012.35) AP 1 ha inoltrato presso la competente Pretura un’azione di disconoscimento del debito, con protesta di spese e ripetibili, sostenendo in sostanza che il contratto di lavoro stipulato tra le parti (doc. E) era in realtà fittizio, così redatto per facilitare all’allora dipendente l’ottenimento di un permesso di lavoro e di uno di dimora, con un carico orario giornaliero limitato (“3 o 4 ore al giorno”: petizione, pag. 3). In realtà, le parti avrebbero concordato un salario netto di fr. 2'000.-, sempre pagato brevi manu senza ricevuta. Con risposta del 10 gennaio 2013 la convenuta ha chiesto la reiezione delle petizione, indicando che il contratto sottoscritto non era affatto simulato ma rispettava invece la volontà delle parti, e che essa non ha percepito alcun importo. Ribadite in replica e duplica le rispettive tesi ed esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi in sede di conclusioni scritte. Agli atti figurano pure acquisiti dei verbali di polizia nell’ambito di un’inchiesta penale ancora in corso relativa sia al sospetto di falsa testimonianza di uno o più testi, sia al sospetto verso le parti di avere falsamente dichiarato alle autorità amministrative il salario percepito dalla lavoratrice.

                            D.  Con sentenza del 22 agosto 2014 il Pretore di Mendrisio-Sud ha accolto la petizione limitatamente a fr. 4'000.-, rigettando nel contempo in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ per fr. 26'665.75, oltre ad interessi al 5% dal 10 luglio 2012; la tassa di giudizio di fr. 1'500.- e le spese sono state caricate all’attore per 7/8, con obbligo di rifondere fr. 3’000.- per ripetibili alla convenuta. In sostanza, il Pretore ha ritenuto che l’attore non aveva saputo dimostrare che il contratto di lavoro era in realtà stato stipulato per un salario di fr. 2’000.- mensili, e che aveva provato in causa solo il pagamento di fr. 4'000.-. La convenuta avrebbe invece fatto fronte al proprio onere probatorio con il contratto prodotto agli atti.

                            E.  Con appello del 25 settembre 2014 l’attore è insorto avverso il suddetto giudizio, postulandone l’integrale riforma nel senso chiesto in petizione e per le stesse motivazioni colà sostenute. Con risposta del 6 novembre 2014 la convenuta ha chiesto la reiezione dell’appello, pure con motivazioni identiche a quelle della sede pretorile. Con tale atto essa ha inoltre formulato appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza pretorile nel senso dell’integrale reiezione della petizione. Il 29 dicembre 2014 l’attore ha chiesto a sua volta la reiezione dell’appello incidentale. Entrambe le parti hanno protestato tasse, spese e ripetibili della sede di appello. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:

                             1.  La decisione pretorile impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC); il valore di causa supera infatti fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). L’appellante sostiene un’errata applicazione del diritto (oltre ad un errato apprezzamento delle prove); si tratta di argomenti invocabili in questa sede (art. 310 lett. a CPC). Presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC).

                             2.  L’art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione. Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Stoffel, Voies d’exécution, n. 144 p. 117; Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 17 settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29 settembre 2010 inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di documentare l’origine della pretesa litigiosa, e meglio le sue titolarità ed esistenza.

                             3.  Tra le parti è pacifico che è stato stipulato un contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 319 CO, durato dal 14 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e prevedente il versamento di un salario mensile e della tredicesima mensilità. Controverso è sapere se detto salario sia stato pattuito in fr. 4’000.- mensili (come risulta dal contratto scritto, e sostiene la convenuta) o in fr. 2’000.- (come sostiene l’attore): pure controverso è sapere se il salario sia stato versato integralmente brevi manu (come sostiene l’attore) o per nulla (come sostiene la convenuta).

                             4.  Il Pretore ha ampiamente illustrato la giurisprudenza e la dottrina applicabili alla fattispecie nella sua sentenza, alle quali si può rinviare. In questa sede non resta dunque che analizzare se dalle tavole processuali emerge o meno una prova a favore dell’attore, ritenuto che la convenuta ha fatto fronte al proprio onere probatorio con la produzione del suddetto contratto, incontestato se non nelle due citate sue – presunte – modifiche (importo di salario e pagamento di quest’ultimo) che sono – per l’appunto – da provarsi ad opera dell’attore (art. 8 CC). Spetterà al Ministero pubblico, presso il quale sono pendenti due procedimenti penali che hanno origine in questa vicenda (INC.2012/11731 e INC.2013/10798), far luce sui risvolti penali e amministrativi.

                             5.  Preliminarmente si rileva in ordine che l’appellante ripropone la propria interpretazione dei fatti, limitandosi a trascrivere quanto già contenuto nei propri allegati e limitandosi a copiosa citazione di verbali istruttori, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni pretorili. Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede, poiché l’atto di appello deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad ai 311; sentenza del Tribunale federale 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA del 27 gennaio 2015 inc. n. 12.2013.152; 25 novembre 2014 inc. n. 12.2013.1 consid. 5; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367). Le ampie citazioni indicate, senza puntuale critica della sentenza pretorile, rendono le corrispondenti parti dell’appello irricevibili poiché non conformi ai requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC. In pratica, trattasi dell’intero appello.

                             6.  Abbondanzialmente, anche se l’appello fosse (stato) ricevibile, ciò non gioverebbe comunque all’appellante.   In effetti per quanto attiene alla quantificazione del salario nessun teste ha assistito al momento decisivo, cioè allo scambio di manifestazioni di volontà concordi e reciproche (art. 1 CO), concretizzatosi nella firma del contratto scritto. Nemmeno è decisiva la teste S__________, che ha indicato di essere stata presente alle discussioni, avere percepito un’intesa su un salario effettivo di fr. 2’000.- a fronte di uno indicato in forma scritta di fr. 4'000.-, ma di essersi poi disinteressata della discussione. Ne deriva che essa, comunque, non ha assistito al momento topico. E ciò basta per svuotare di decisività la sua testimonianza, ritenuto oltretutto che addirittura le parti concordano (v. verbali di Polizia) sul fatto che essa non fosse nemmeno presente al momento dei loro accordi. Ciò vale anche se si volesse leggere tale testimonianza in concerto con quelle dei congiunti dell’attore, comunque pacificamente non presenti al momento della formale stipula. Né è sufficiente invocare il fatto che il fatturato mensile prodotto dalla convenuta (fr. 3'000.-) non avrebbe giustificato un salario mensile di fr. 4'000.-; in effetti, delle difficoltà aziendali (sostenute nella fattispecie dallo stesso attore) non sussisterebbero mai nel mondo economico-aziendale se ogni lavoratore percepisse uno stipendio adeguato unicamente alla propria produttività in termini di fatturato. Dagli atti filtra invero qualche raggio di dubbio sull’effettiva pattuizione salariale, ma ciò non basta a soddisfare l’onere probatorio a carico dell’attore, in assenza di ogni riscontro oggettivo.

                             7.  Discorso analogo, a titolo abbondanziale, vale per quanto attiene al pagamento del salario (che, pure in quest’ambito, incombe all’attore di provare ex art. 8 CC). I testi sono stati concordi nell’indicare che detto pagamento avveniva brevi manu. Nessuno di loro ha assistito però regolarmente alla sua consegna materiale. È vero che I__________ riferisce di avere preparato a volte delle mensilità di salario per il marito, senza precisare quante volte ciò sia avvenuto né per quali importi, ed indicando che comunque detti importi sarebbero poi stati consegnati dal proprio marito (anche se l’indicazione della teste per la quale i soldi erano stati accettati dalla convenuta senza nulla eccepire depone a favore di sue presenza e diretta percezione). Comunque, l’assenza di indicazioni circa gli importi e la dissonanza con l’affermazione del marito per la quale era sempre il figlio ad effettuare i pagamenti tolgono a detta testimonianza forza e peso. Inoltre, a ben vedere, essa – vista l’assenza di una quantificazione – neppure si pone in aperta contraddizione con quella di M__________, che ha riferito di due dazioni di fr. 2’000.- ciascuna. Certo, quest’ultimo è stato parzialmente equivoco e confusionario, per non dire assai pasticcione, nelle proprie affermazioni; comunque, tutto sommato, l’apprezzamento del Pretore di una sua credibilità per quanto attiene alla constatazione delle avvenute dazioni regge. Ne consegue che se non può dirsi di principio comprovato il pagamento regolare del salario, i due episodi riferiti dal testimone M__________ attestano il versamento dell’importo complessivo di fr. 4'000.-.

                             8.  Ne consegue, da quanto testé esposto, che l’appello incidentale va respinto. D’altronde, a ben vedere, dopo avere criticato – a torto, come detto – l’apprezzamento della testimonianza di M__________, l’appellante incidentale si limita nel proprio gravame a ritenere le dichiarazioni di quest’ultimo altrettanto valide delle proprie, misconoscendo così la differenza di portata probatoria tra le dichiarazioni (per quanto un poco pasticciate) di un teste e quelle di una parte (pur se rese in sede di verbale di polizia).

                             9.  In definitiva, dunque, nel suo risultato la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali, insieme ad un’adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la rispettiva soccombenza delle parti nei rispettivi gravami (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 26'665.75 per l’appello principale, e in fr. 4’000.— per quello incidentale.

Per questi motivi

decide:

                             1.  L’appello 25 settembre 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 1'600.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr.1'800. a titolo di ripetibili.

                             3.  L’appello incidentale 6 novembre 2014 di AO 1 è respinto.

                             4.  Le spese processuali dell’appello incidentale, in complessivi fr. 400.-, sono a carico dell’appellante incidentale, che rifonderà all’appellato incidentale fr. 300.- a titolo di ripetibili.

                             5.  Notificazione:

- avv. - avv.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici                                                       

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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