Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.05.2015 12.2014.155

26 maggio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,748 parole·~19 min·2

Riassunto

Divieto di concorrenza -validità e portata della clausola di divieto di concorrenza sottoscritta da un tecnico specializzato

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.155

Lugano 26 maggio 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.697 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 29 settembre 2010 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 (I) rappr. dall’ RA 1  

in materia di diritto del lavoro, con cui l’attrice ha postulato la condanna del convenuto al pagamento di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% a titolo di pena convenzionale per la violazione della clausola di divieto di concorrenza,

domanda avversata dalla controparte e che il Pretore, statuendo con sentenza 4 agosto 2014, ha accolto limitatamente all’importo di fr. 35'000.- oltre interessi,

appellante il convenuto con atto di appello 15 settembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi,

mentre che l’attrice con risposta 17 ottobre 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                 A.  Dal 16 febbraio 1970 al 31 dicembre 1980 AP 1, cittadino italiano residente in Italia, ha lavorato alle dipendenze di AO 1, ditta attiva a livello internazionale nell’ambito dello sviluppo e della produzione di trasformatori di alta qualità destinati all’utilizzo nell’ambito navale, aeronautico, militare, ferroviario, industriale e simili. (doc. E). Nel corso degli anni la società ha conosciuto un’importante espansione che l’ha portata ad aprire agenzie in vari continenti e anche in Italia. La sede principale così come il processo di fabbricazione e quello di ricerca sono però concentrati prevalentemente a __________ (doc. B).

                                  In data 4 gennaio 2005 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con inizio dal 1° febbraio 2005 e per una durata determinata di 5 anni. In particolare, AP 1 è stato assunto in veste di tecnico del settore ricerca e sviluppo presso lo stabilimento di __________, con un orario di 40 ore lavorative settimanali e una retribuzione per il primo anno di fr. 69'550.- versati in tredici mensilità; per gli anni seguenti il contratto prevedeva un salario fisso di fr. 4'280.- per 13 mensilità, oltre a una parte variabile di fr. 1’160.- per 13 mensilità a raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’accordo, più un contributo spese di fr. 6'000.– annui (doc. C). Il contratto conteneva inoltre una clausola di divieto di concorrenza dal seguente tenore (doc. C ad 8):

                                  “8. Divieto di concorrenza.

                                  8.1 Il Lavoratore si obbliga, per tutta la durata del presente contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua conclusione o scioglimento, per qualsiasi motivo,

                                  a) a non intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna attività di impresa,

                                  b) a non assumere cariche sociali in imprese,

                                  c) a non istaurare rapporti di lavoro

                                  d) a non prestare opera di consulenza, a titolo gratuito od oneroso, a terzi,

                                  nell’ambito di attività che possano in qualsiasi modo essere ritenute concorrenziali con quelle svolte da AO 1,

                                  8.2 Fatto salvo ogni diritto di AO 1 ad ottenere il risarcimento del maggior danno, in relazione a ogni violazione del presente obbligo di non concorrenza il Lavoratore sarà tenuto a versare a AO 1 una pena convenzionale di Sfr. 100'000.– (centomila)”.

                                  Il rapporto di lavoro, che in origine doveva avere una durata di 5 anni, è terminato consensualmente anzitempo con effetto al 30 giugno 2009 e questo su richiesta del dipendente che aveva espresso il desiderio di andare in pensione e di rientrare a casa sua, in __________, per motivi famigliari (doc. D,N, O);

                            B.  Successivamente AO 1 è venuta a sapere che, a partire dal luglio 2009, il suo ex dipendente aveva svolto, attraverso la propria società E__________ (in seguito: E__________) attività di consulenza per la realizzazione, l’istallazione e la gestione di sistemi elettrici ed elettronici (doc. F). Attività di cui avrebbe beneficiato anche la T__________ (in seguito: T__________), con sede a __________, ditta che AO 1 considera sua concorrente diretta. In data 27 maggio 2010, la datrice di lavoro, ritenendo che tale attività violasse quanto previsto al punto 8 del contratto di lavoro, ha scritto all’ex dipendente pretendendo il pagamento della pena convenzionale di fr. 100'000.- e l’ha nel contempo diffidato dal proseguire qualsiasi attività concorrenziale (doc. G). Con scritto del 16 giugno 2010 AP 1 ha contestato integralmente gli addebiti mossigli ed ha respinto le pretese avanzate da AO 1 (doc. H). Nel successivo scambio di corrispondenza le parti si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni. (doc. H, I, L, M).

                            C.  Con petizione del 29 settembre 2010 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 100'000.- a titolo di pena convenzionale, oltre interessi. In estrema sintesi, l’attrice ha lamentato una violazione del divieto di concorrenza stipulato contrattualmente. A detta della stessa, il convenuto, tramite la sua ditta E__________, avrebbe infatti avviato un’attività concorrenziale in proprio e fornito, nel contempo, consulenza a ditte terze sue dirette concorrenti quali T__________; tutto questo sfruttando il know how e le conoscenze industriali acquisiti presso AO 1.

                                  Il convenuto si è opposto alla petizione, contestando integralmente le pretese creditorie dell’attrice. In breve, egli ha contestato la validità della clausola che ritiene illecita sia perché di durata superiore ai tre anni previsti per legge sia perché non delimitata dal punto di vista territoriale. Tale pattuizione sarebbe pertanto nulla e priva di effetto. Nel contempo egli ha negato di avere avuto accesso a dati sensibili e ha sostenuto che il processo di fabbricazione dei trasformatori è conosciuto da decenni in tutto il mondo e del resto la tecnologia della parte attrice non è coperta da segreto industriale. Egli ha inoltre contestato che T__________ sia un’azienda concorrente di AO 1 producendo la prima trasformatori standard mentre la seconda costruiti ad hoc. AP 1 ha inoltre relativizzato il proprio ruolo all’interno dell’azienda attrice affermando di essere stato solo un quadro intermedio e non certo un uomo chiave.

                                  Nei successivi allegati di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e richieste.

                                  Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale. Nei rispettivi memoriali conclusivi esse hanno confermato le proprie posizioni.

                            D.  Con sentenza 4 agosto 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione per complessivi fr. 35'000.-, ritenendo che la pena convenzionale, seppur ridotta poiché eccessiva, fosse dovuta, avendo riscontrato la violazione del divieto di concorrenza da parte dell’ex dipendente.

                            E.  Con atto di appello 15 settembre 2014 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 17 ottobre 2014 l’attrice postula la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato

in diritto:

                             1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 4 agosto 2014 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.

                             2.  Nel proprio giudizio il Pretore ha constatato la violazione del divieto di concorrenza, previsto nella clausola 8.1, da parte dell’ex dipendente, e ha pertanto ritenuto corretto sanzionare tale violazione con la condanna del lavoratore al pagamento della pena convenzionale prevista al paragrafo 8.2 del contratto di lavoro (doc. C), riducendone tuttavia l’importo a fr. 35'000.-, in quanto eccessiva. In particolare, il primo giudice ha ritenuto date le premesse di validità della clausola. Il magistrato ha infatti accertato che il lavoratore durante la sua attività presso AO 1 era effettivamente venuto a conoscenza di veri e propri segreti di fabbricazione e che successivamente alla rescissione del contratto di lavoro egli aveva fornito la propria collaborazione a T__________, ditta che operava e opera tuttora nel medesimo settore e che vende (almeno in parte) gli stessi prodotti di AO 1. Il magistrato ha quindi analizzato la conformità della clausola coi disposti dell’art. 340a CO. Per quanto attiene all’estensione territoriale egli ha ritenuto lecita l’assenza di limitazione di luogo, operando l’attrice a livello mondiale; in merito invece all’estensione temporale egli ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per ammettere un limite superiore ai tre anni ed ha pertanto ricondotto la durata del vincolo a questo termine. Relativamente all’importo della pena convenzionale, lo stesso è stato ritenuto eccessivo e ridotto a fr. 35'000.- pari a circa 6 mensilità di stipendio.

                             3.  Con l’appello AP 1 rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto. In particolare, egli nega che l’istruttoria abbia permesso di provare che il convenuto sia venuto a conoscenza di segreti di fabbricazione, che la loro conoscenza potesse cagionare un danno considerevole all’attrice e che T__________ sia una diretta concorrente di AO 1. Parallelamente l’appellante ritiene che la clausola sia troppo estensiva e debba pertanto essere invalidata.

                             4.  Nel giudizio impugnato il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabile alla fattispecie. In questa sede è pertanto sufficiente ricordare che giusta l’art. 340 cpv. 2 CO il divieto di concorrenza è valido soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizione della clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali conoscenze può cagionare al datore di lavoro un danno considerevole. Rientrano tra i segreti di fabbricazione i processi di produzione a carattere tecnico, conosciuti da un numero limitato di persone e che sono degni di protezione a causa del loro livello tecnico e del valore economico che si può attribuire loro; tra di essi figurano in particolare i piani di costruzione delle macchine, le formule chimiche, i processi di produzione, i programmi informatici, le invenzioni, mentre non è determinante il loro carattere brevettabile o meno. Non sono invece considerate dei segreti le conoscenze che possono essere acquisite in tutte le imprese dello stesso settore e che costituiscono l’esperienza professionale del lavoratore (Vischer/Müller, Der Arbeitsvertrag, Basilea, 2014, pag. 264 seg.; Wyler, Droit du travail, Berna, 2ª ed., 2008, pag. 599; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Zurigo, 2012, nota 12 ad art. 340 CO e rif. cit.).

                                  Per quanto attiene al danno, la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente l’accertamento del rischio concreto che un simile danno si concretizzi, senza che il datore di lavoro debba provare un danno effettivo (DTF 91 II 372, II CCA 11 ottobre 2010 inc. 12.2010.110 in RtiD I-2011 702; Vischer/Müller, op. cit., pag. 265 seg.; Wyler, op. cit, pag. 600).

                                  In virtù dell’art. 340a CO il divieto di concorrenza deve poi essere convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto, così da escludere un ingiusto pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore; esso può superare i tre anni soltanto in circostanze particolari (cpv. 1). Secondo l’art. 340a cpv. 2 CO, il giudice ha la facoltà di restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve inoltre considerare convenientemente un’eventuale controprestazione del datore di lavoro. La dottrina ha avuto modo di precisare che nel caso di una clausola valida secondo l’art. 340 cpv. 2 CO, ma eccessiva secondo l’art. 340a cpv. 1 CO, l’art. 340a cpv. 2 CO permette di derogare al principio di nullità previsto dall’art. 20 CO, stabilendo che la medesima non debba essere interamente considerata nulla, potendo rimanere valida nella misura in cui non eccede i limiti ammissibili (Streiff/von Kaenel/ Rudolph, op. cit., nota 5 ad art. 340a CO; Wyler, op. cit., pag. 610 seg.; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Zurigo, 4ª ed., 2009, nota 3848 segg.).

                             5.  Nell’appello AP 1 nega di essere venuto a conoscenza di segreti di fabbricazione o industriali durante la sua attività e sostiene di avere unicamente utilizzato le proprie conoscenze personali e professionali. Egli ridimensiona inoltre il proprio ruolo in seno alla società.

                          5.1.  Dagli atti emerge che AO 1 sviluppa e produce trasformatori costruiti ad hoc per la propria clientela sulla base delle specifiche esigenze degli stessi. Per realizzarli la società utilizza dei software di calcolo molto particolari creati appositamente e basati sulle procedure di calcolo per l’elettronica sviluppate dai tecnici dell’azienda.

                                  Al riguardo il teste P__________ si è così espresso (audizione del 10 ottobre 2012 pag. 1 e 2: “(…) Per poter progettare questi trasformatori con caratteristiche speciali, la AO 1 ha sviluppato al suo interno diversi software di calcolo dedicati ad applicazioni speciali. Abbiamo sviluppato un software di calcolo principale e diversi programmi di calcolo ausiliari, che vengono utilizzati a dipendenza del tipo di applicazione e che sono indispensabili per poter produrre questo tipo di trasformatore. Dello sviluppo di questi software di calcolo principali si occupa, dal punto di vista informatico una azienda esterna (__________). Ovviamente il nostro ufficio tecnico deve interfacciarsi con questa azienda e in particolare fornire le formule elettriche per l’elettronica. Queste formule sono le procedure di calcolo che vengono sviluppate all’interno di AO 1. Negli ultimi due/tre anni proprio su indicazione del convenuto, avevamo acquistato un configuratore allo scopo di gestire al nostro interno tutta la procedura di sviluppo dei software sia dall’aspetto informatico che da quello elettrico (…)”.

                                  Procedura confermata dal teste R__________ (audizione del 24 maggio 2011 pag. 2) che ha riferito: “(…) Se parliamo di processi di calcolo o software ci riferiamo al fatto che i trasformatori per essere progettati e costruiti hanno bisogno di calcoli e in particolare, nel caso di aziende avanzate, di programmi informatici molto sofisticati. In AO 1 vi è un settore, che si chiama ufficio tecnico e che occupa una ventina di persone, dedicato quindi allo sviluppo e alla progettazione dei trasformatori. Le cose, in sintesi, funzionano così. Una parte di queste persone si occupa della progettazione in senso stretto. Altre persone hanno il compito di verificare tale progetto attraverso calcoli specifici, con il supporto di software (…)”.

                                  Come accertato, il convenuto ha lavorato proprio nell’ufficio tecnico e in particolare nel settore ricerca e sviluppo; settore che come emerso in istruttoria riveste un ruolo chiave all’interno dell’azienda in quanto direttamente responsabile dell’elaborazione e sviluppo dei processi di calcolo specifici. Stando alle parole dei testi il compito di AP 1 consisteva nel “fornire ed elaborare software di calcolo per i progettisti e, inoltre, verificare quanto svolto dai progettisti sulla base di software specialistici”(audizione testimoniale di R__________ cit. pag.2). Egli stesso ha sviluppato dei processi in collaborazione coi colleghi e “si è occupato di sviluppare nuove procedure di calcolo, della manutenzione e del miglioramento dei programmi esistenti” (audizione testimoniale di P__________ cit., pag. 2). Il teste ha inoltre precisato che “molte procedure di calcolo sono state sviluppate proprio dal convenuto (menziono a titolo di esempio il calcolo termico, che è una parte importante della progettazione). (…) il convenuto ha sviluppato e/o modificato varie procedure di calcolo che venivano e vengono ancora utilizzate dalla AO 1”.

                                  Dichiarazioni sostanzialmente confermate anche dai testi R__________ (cfr. per i dettagli audizione cit. pag. 2) e U__________ il quale ha affermato che (audizione del 10 ottobre 2012 pag. 2): “(…) il convenuto si occupava di ricerca e sviluppo e processi di calcolo a supporto dei progettisti. Concretamente, il convenuto doveva elaborare dei calcoli, i quali servivano ai progettisti per ottimizzare i progetti, come pure a trovare nuove soluzioni tecniche. (…) il convenuto era certamente a conoscenza di queste procedure di calcolo ed era molto esperto in materia”.

                                  I predetti programmi di calcolo costituivano, stando alle parole del teste P__________, “(…) il know-how dell’azienda, dunque non sono conosciuti o patrimonio comune di tutti i produttori di trasformatori. Questi programmi di calcolo sono essenziali poiché, in buona sostanza, se sono affidabili permettono di realizzare la macchina che rispecchia il calcolo” (audizione cit. pag. 2). Analoghe le dichiarazioni del teste R__________ il quale, a sua volta, ha sottolineato l’importanza dei processi di calcolo sviluppati all’interno dell’azienda e la necessità di tenere gli stessi riservati per una questione di concorrenzialità sul mercato; al riguardo egli ha infatti affermato che : “il know-how sviluppato all’interno dell’azienda, compresi appunto i processi di calcolo, sono di vitale importanza per l’azienda e vanno quindi salvaguardati. Si fa in modo che non escano dall’azienda informazioni di alcun genere riguardanti la parte progettuale e di calcolo, poiché sarebbe un suicidio” (audizione cit. pag. 2 in fine).

                                  Sulla base di quanto precede si può certamente affermare che l’appellante era impiegato in un settore vitale per AO 1 e che ha svolto un ruolo di rilievo all’interno dell’azienda; questa circostanza è confermata anche dallo stipendio percepito (cfr. per i dettagli doc. C punto 5), di buon livello (cfr. doc. C punto 2).

                                  Diversamente da quanto sembra sostenere l’appellante nell’evidente tentativo di ridimensionare il proprio ruolo, AP 1 non si è limitato ad utilizzare i programmi acquistati sul mercato da AO 1 mettendo a frutto le proprie conoscenze personali, ma in collaborazione coi colleghi e sfruttando (anche) il know how della società li ha sviluppati e perfezionati e ha pure creato dei nuovi processi di calcolo al fine di migliorare la procedura aziendale. Proprio in virtù del suo ruolo egli è venuto a conoscenza dei processi, dei programmi di calcolo e delle formule utilizzate dall’attrice per produrre i trasformatori. Dagli atti si evince che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, questo sapere non è di pubblico dominio ma anzi è conservato gelosamente all’interno dell’azienda. Lo stesso può senza dubbio essere qualificato di segreto di fabbricazione ai sensi dell’art. 340 CO.

                                  Alla luce di quanto precede, la decisione del Pretore resiste alla critica e merita pertanto conferma su questo punto.

                             6.  In seguito l’appellante contesta che T__________ sia una concorrente di AO 1 e nega che la sua collaborazione con predetta società potesse cagionare un danno considerevole all’attrice.

                          6.1.  Questa censura non può essere condivisa. Vero è che T__________ produce prevalentemente trasformatori standard (in ragione di circa il 90%) mentre AO 1 fabbrica quasi esclusivamente trasformatori ad hoc, tuttavia, come accertato in istruttoria, T__________ produce anche trasformatori speciali (in ragione di circa il 10%) con la conseguenza che relativamente a questi specifici prodotti le due società sono, con ogni evidenza, concorrenti tra loro e si indirizzano alla stessa cerchia di clienti. Questa circostanza è provata anche dal fatto che sia T__________ che AO 1 hanno partecipato a un concorso indetto dal C__________ per la fornitura di trasformatori molto specialistici. Come emerge dall’incarto, l’appalto in questione è stato aggiudicato proprio a T__________ e questo benché il C__________ fosse un cliente storico dell’attrice.

                                  L’istruttoria ha permesso inoltre di accertare che AP 1 ha svolto presso T__________ un’attività analoga a quella svolta presso la sua ex datrice di lavoro, visto che egli si è occupato di effettuare calcoli e elaborazioni in relazione a trasformatori non standard. Il teste F__________ ha altresì precisato che l’azienda cercava proprio un collaboratore con questo specifico profilo non avendone al suo interno (per i dettagli cfr. audizione testimoniale di F__________ del 12 novembre 2012, pag. 3).

                                  Così stando le cose, il rischio concreto che l’utilizzo da parte del lavoratore delle conoscenze sensibili acquisite presso AO 1 potesse causare alla stessa un danno considerevole ai sensi dell’art. 340 cpv. 2 CO è certamente dato.

                                  A giusta ragione il primo giudice ha pertanto ritenuto adempiute tutte le premesse dell’art. 340 CO e ammesso la validità di principio della clausola.

                             7.  Si tratta ora di verificare la conformità della clausola con quanto previsto dall’art. 340a CO. A questo proposito l’appellante censura la decisione pretorile di avallare la portata territoriale del divieto di concorrenza e la sua estensione a livello mondiale.

                          7.1.  Effettivamente la clausola contrattuale non prevede una limitazione geografica. Al riguardo giurisprudenza e dottrina hanno già avuto modo di precisare che il divieto va limitato al territorio entro il quale il datore di lavoro ha rapporti d’affari intensi (cfr. Streiff/Von Känel/Rudolph, nota 2 ad art. 340a CO; Vischer/Müller, op. cit., pag. 267). Nel caso concreto si evince dagli atti che AO 1 è attiva a livello internazionale, circostanza ammessa dallo stesso appellante (atto di appello pag. 4 in fine). Essa dispone infatti di agenzie nei cinque continenti ed esporta i propri prodotti a livello mondiale, con una prevalenza verso il mercato europeo (cfr. audizione testimoniale di R__________ pag. 2 e doc. B). Così stando le cose l’assenza di una limitazione geografica pare giustificata. A titolo abbondanziale, si precisa che potrebbe entrare in linea di conto anche una limitazione del divieto di concorrenza al solo mercato europeo, mercato con cui l’attrice intrattiene i maggiori rapporti d’affari. Nel caso concreto però una simile limitazione nulla muterebbe al quadro giuridico in esame avendo l’appellante avviato un’attività in proprio in Italia e avendo collaborato con una società concorrente (la T__________) sita anch’essa in Italia, nazione alla quale è sicuramente giustificato estendere il divieto di concorrenza.

                                  Anche su quest’ultimo punto la decisione pretorile pare corretta e merita pertanto conferma.

                             8.  Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 35'000.- seguono la soccombenza dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 96 e 106 CPC e la LTG

decide:

                             1.  L’appello 15 settembre 2014 di AP 1 è respinto.

                             2.  Le spese di appello di complessivi fr. 3’000.-, in parte già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di appello.

                              3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2014.155 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.05.2015 12.2014.155 — Swissrulings