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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.2014 12.2014.139

28 ottobre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·623 parole·~3 min·2

Riassunto

Stralcio di appello per mancato pagamento di anticipo delle spese

Testo integrale

Incarto n. 12.2014.139

Lugano 28 ottobre 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

visto l'appello 26 agosto 2014 presentato da

AP 1 Italia rappr. dall’ RA 1  

contro  

la decisione 23 giugno 2014 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud nella causa a procedura creditoria (contratto di mediazione) promossa nei suoi confronti da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

per ottenere la condanna al pagamento di EUR 94'328.89 e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. 804537 dell’UEF di Mendrisio;

premesso che con decisione incidentale 23 giugno 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata il 31 marzo 2014 dal convenuto e ha posto la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 1'500.- a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere all’attore l’importo di fr. 3'000.- per ripetibili;

preso atto che 26 agosto 2014 AP 1 ha interposto appello contro la decisione del Pretore, rimproverando al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentito per aver emanato la decisione incidentale prima ancora di aver deciso sulla contestazione relativa all’autenticità del contratto di cessione di cui si prevale l’attore, e nel merito di non aver tenuto conto di fatti e documenti rilevanti;  

constatato che AP 1 è stato invitato il 29 agosto 2014 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- entro il 15 settembre 2014 l’importo di fr. 2’000.- in garanzia delle spese processuali presumibili;

accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 30 settembre 2014 a AP 1 è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 13 ottobre 2014 per versare l’anticipo di fr. 2’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

preso atto che l’ultimo termine di pagamento è scaduto infruttuoso;

considerato che la Camera, statuendo nella composizione di giudice unico, non può dunque entrare nel merito del rimedio e deve dichiararlo inammissibile;

rilevato che le spese processuali vanno poste a carico di AP 1, mentre non si attribuiscono spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato assegnato il termine per presentare una risposta al rimedio di diritto;

considerato che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 113'193.60;

ricordato che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico, riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 1 e 3 LTF);

decide:                 1.  L'appello 26 agosto 2014 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

                             2.  Le spese processuali in complessivi fr. 200.- sono a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- -

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              

(giudice Epiney-Colombo)

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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