Incarto n. 12.2014.124
Lugano 26 agosto 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
visto il reclamo (correttamente: appello) 21 luglio 2014 presentato da
AP 1
contro
la decisione 8 luglio 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria SO.2013.4418 da lui promossa il 17 ottobre 2013 contro
AO 1 rappr. da RA 1
per ottenere ragguagli e consultazione ai sensi dell’art. 697 CO e la designazione di un controllore speciale della società anonima ai sensi dell’art. 697b CO;
premesso che con decisione 8 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato irricevibile l’istanza e ha posto la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 1'000.- a carico dell’istante, tenuto inoltre a rifondere alla convenuta l’importo di fr. 3'500.- per ripetibili;
preso atto che il 21 luglio 2014 AP 1 ha presentato un rimedio di diritto, da lui denominato reclamo, rimproverando al Pretore un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e un’errata applicazione del diritto per la determinazione della qualità di azionista della convenuta e per l’esistenza dei presupposti per la nomina di un controllore speciale della società anonima;
constatato che AP 1 è stato invitato il 23 luglio 2014 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- entro l’8 agosto 2014 l’importo di fr. 1’000.in garanzia delle spese processuali presumibili;
accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 13 agosto 2014 a AP 1 è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 25 agosto 2014 per versare l’anticipo di fr. 1’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che Luigi Agostini non ha ritirato il plico raccomandato contenente l’assegnazione dell’ultimo termine di pagamento, che è scaduto infruttuoso il 25 agosto 2014;
considerato che la Camera, statuendo nella composizione di giudice unico, non può dunque entrare nel merito del rimedio e deve dichiararlo inammissibile;
rilevato che le spese processuali vanno poste a carico di, mentre non si attribuiscono spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato assegnato il termine per presentare una risposta al rimedio di diritto;
considerato che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 100'000.-, pari al capitale sociale ella convenuta;
decide: 1. L'appello 21 luglio 2014 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
(giudice Epiney-Colombo)
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).