Incarto n. 12.2013.9
Lugano 15 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.208 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 20 ottobre 2010 da
AO 1 rappr. dall' RA 1
contro
AP 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 100'000.-, oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2001, quale richiesta parziale di indennizzo a seguito di cattivo adempimento del mandato conferito, pretesa avversata dal convenuto e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza 20 novembre 2012;
appellante il convenuto, che con gravame 14 gennaio 2013 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre l'attore, con risposta all'appello 13 marzo 2013, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto:
1. A partire dall'anno 2000 AO 1 e l'avv. AP 1 hanno avuto relazioni d'affari e rapporti contrattuali di vario genere relativi a diverse pratiche e attività, di cui meglio si dirà nei considerandi successivi per quanto di rilievo. Nel corso degli anni 2000 e 2001 AO 1 ha trasferito a più riprese ingenti somme sul conto clienti dell'avv. AP 1 che ha poi proceduto, in varie circostanze, a effettuare versamenti a terze persone, tra i quali E M. Dopo alcuni anni, in un periodo non meglio definibile come si dirà in seguito, tra AO 1 e l'avv. AP 1 è sorto un contenzioso in merito all'esistenza del necessario consenso al trasferimento delle somme in questione aEMe alla conformità di tali disposizioni di denaro da parte dell’avvocato con le istruzioni impartitegli.
2. Con petizione 20 ottobre 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio l'avv. AP 1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di fr. 100'000.-, oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2001, quale richiesta parziale di indennizzo a seguito di cattivo adempimento del mandato conferitogli. A sostegno della sua domanda l'attore ha preteso essere stato cliente dell'avv. AP 1 e di avere, nell'ambito di tale rapporto contrattuale, qualificato quale mandato, effettuato vari versamenti sul conto clienti del legale. Della somma complessiva di fr. 2'823'170.- così bonificata sul conto clienti, solo fr. 150'000.- sarebbero poi stati versati a E M secondo le precise e formali istruzioni del mandante. La parte rimanente sarebbe invece stata versata in contanti dall'avv. AP 1 a E M, a semplice richiesta di quest'ultimo, senza il necessario consenso dell'attore. L'uso delle somme da parte del mandatario in modo non conforme alle istruzioni ricevute avrebbe pertanto comportato all'attore un danno complessivo di fr. 2'673'170.-, di cui chiede parziale rifusione nella misura di fr. 100'000.- oltre interessi di mora.
3. La pretesa è stata avversata dal convenuto che, contestata l'esistenza di un rapporto di mandato tra le parti, ha anzitutto eccepito la prescrizione della pretesa. A mente dell'avv. AP 1 l'attore non sarebbe stato suo cliente, se non per altre importanti pratiche (in particolare l'amministrazione di un natante) che esulano dall'oggetto del contendere. Il rapporto tra le parti sarebbe quindi da qualificare quale mandatum aliena gratia ovvero quale Gefälligkeitshandlung, avendo egli "agito a puro titolo di cortesia", gratuitamente e al di fuori di qualsiasi vincolo contrattuale (risposta 11 gennaio 2011, pag. 2 A, Atto II). Questa circostanza escluderebbe pertanto qualsiasi responsabilità del convenuto a seguito dei trasferimenti di somme, di cui non viene contestata l'entità, la messa a disposizione sul conto clienti dello studio legale e il versamento a E M secondo modalità che, a detta del convenuto, sarebbero state concordate con l'attore. A mente del convenuto dalle circostanze concrete emergerebbe che l'attore ha autorizzato il legale ad agire in tal senso e quindi a eseguire i pagamenti a semplice richiesta del destinatario che agiva in sua rappresentanza, sussistendo a monte un accordo in tal senso tra i due per portare a buon fine precisi rapporti di affari (tra questi e terze persone), segnatamente con riferimento ad una pratica di acquisto immobiliare nel Canton __________ (K). Il deposito del denaro sul conto sarebbe stato "determinato solo da questioni di comodità operativa" (risposta pag. 4) e per la disponibilità dell'avvocato in ogni momento, l'attore essendo cittadino __________ e a quel tempo non ancora domiciliato in Svizzera. Secondo la tesi del convenuto i versamenti effettuati a questo scopo a E M, rappresentante dell'attore in tali pratiche, sarebbero in ogni modo stati ratificati a posteriori, perlomeno per atti concludenti, come dimostrerebbero pure gli anni trascorsi prima che il preteso mandante abbia formalmente chiesto conto della destinazione delle somme e in seguito preteso la loro restituzione. Con gli allegati di replica e duplica e con le conclusioni scritte le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande, fornendo ulteriori allegazioni e contestazioni di cui si dirà per quanto necessario ai fini del presente giudizio.
4. Con sentenza 20 novembre 2012 il Pretore ha integralmente accolto la domanda dell'attore, condannando il convenuto a versare fr. 100'000.-, oltre interessi, e ad assumere l'onere delle spese e ripetibili. Ritenuto sussistere un contratto di mandato tra le parti, essendo ininfluente al riguardo della qualifica del rapporto contrattale l’eventuale gratuità o la stipulazione di una mercede, e respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto applicandosi il termine decennale ai sensi dell’art. 127 CO, il Pretore ha considerato “pacifico e incontestato che negli anni 2000/2001 l’attore ha trasferito diverse somme per un ammontare complessivo superiore a fr. 2'000'000.- sul conto clienti del convenuto, valori che quest’ultimo ha a sua volta versato a tale E M di M” (sentenza pag. 2). Ricordato l’onere probatorio incombente al mandatario in merito alla circostanza contestata dell’esistenza del necessario consenso al trasferimento delle somme a terzi, il primo giudice ha ritenuto tale prova fallita sulla base delle stesse dichiarazioni fornite dal convenuto in sede di interrogatorio formale e dall’assenza di altri elementi probatori atti a suffragare l’esistenza di qualsivoglia accordo dell’attore al trasferimento delle somme litigiose. Mancando la prova di tale consenso il Pretore ha ritenuto sussistere una violazione degli obblighi contrattuali da parte del mandatario, condannandolo quindi alla rifusione della somma, limitatamente alla pretesa parziale avanzata con la petizione.
5. Contro tale giudizio il convenuto è insorto con appello 14 gennaio 2013 con il quale rimprovera al Pretore l’errato accertamento dei fatti e l’arbitrio. L’appellante sostiene in sintesi che, per accordo tra le parti, un consenso preventivo ad ogni versamento non fosse necessario, viste le circostanze concrete e per il fatto che le somme venivano consegnate al rappresentante dell’attore come da questi desiderato. Il convenuto ribadisce inoltre la contestazione in merito alla qualifica del rapporto contrattuale, non sussistendo alcun mandato siccome egli si sarebbe limitato a permettere all’attore di disporre del suo conto clienti a puro titolo di favore. L’appellante rimprovera pure al primo giudice di non aver considerato la posizione giuridica di E M che risulterebbe aver agito in qualità di rappresentante dell’attore, con il compito di ricevere le somme depositate sul conto clienti del convenuto, come da questi peraltro sostenuto nell’ambito della procedura giudiziaria che lo vede opposto a AO 1 dinanzi al competente tribunale di K (Canton __________). Il Pretore avrebbe a torto concluso per un uso dei fondi non conforme alle pattuizioni e altresì omesso di esaminare la questione della ratifica dell’agire del convenuto che l’attore avrebbe dato sia anticipatamente (avendo predisposto un sistema in cui E M agiva in sua rappresentanza comunicando all’avvocato la necessità di ricevere man mano le somme), sia a posteriori per atti concludenti, i bonifici ripetuti presupponendo infatti il consenso dell’utilizzo dei capitali in precedenza versati sul conto e consegnati a E. L'appellante rileva inoltre come l'attore non abbia mai preteso che l’uso dei fondi fosse diverso da quello fatto, ovvero una serie di versamenti in contanti a E. Con risposta 13 marzo 2013 l’appellato chiede di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile. Ribadite le tesi già esposte con gli allegati in prima sede, egli puntualizza che la sua pretesa non è qualificabile quale risarcimento del danno, ma bensì quale richiesta di restituzione delle somme date in deposito al mandatario che, avendone disposto in modo difforme alle istruzioni, non si sarebbe ancora liberato dal proprio obbligo contrattuale alla restituzione.
6. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. L'art. 165 del previgente codice di procedura cantonale esigeva che la petizione di causa contenesse, tra l'altro, la precisa earticolata esposizione dei fatti posti a fondamento e l'indicazione specifica, per ciascun fatto, dei mezzi di prova offerti o invocati (art. 165 cpv. 2 lett. d e e CPC-TI). Analoga esigenza è prevista all'art. 221 CPC ed è imposta dalla massima attitatoria, componente centrale della procedura civile, codificata all'art. 55 CPC secondo il quale le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, pag. 121 ad art. 55 CPC). L'onere di allegazione incombe alla parte che sopporta l'onere della prova e, in difetto di allegazione e specificazione sufficiente, un determinato stato di fatto non può essere considerato o rimane incerto imponendo al giudice di giudicare conseguentemente in sfavore di quella parte (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 974 ad art. 221 e giurisprudenza ivi menzionata). L'esigenza di allegare con sufficiente grado di dettaglio le circostanze che permettano di qualificare le relazioni giuridiche tra le parti, quale l'esistenza di un contratto, incombe pertanto a chi ne deduce le pretese e si concretizza nell'esigenza dell'attore di dettagliare anche con l'allegato di replica, sulla base delle contestazioni contenute in risposta, le circostanze di fatto sulle quali fonda la sua domanda (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit. , pag. 974 e 977 ad art. 221).
8. Con riferimento alla ricevibilità delle censure occorre anzitutto rilevare come a tratti le stesse evidenzino chiare lacune formali e un linguaggio difficilmente comprensibile, costellato da una miriade di errori di battitura tali da rendere il testo poco consono alle esigenze di un allegato d’appello (si rileva a tal proposito come il punto 3.9 a pag. 10 e 11 presenti, in un testo di poco più di una pagina, oltre una trentina di errori di battitura e una ripetizione identica di sette righe riconducibile ad una svista). Premessa l’irricevibilità di parte delle tesi di appello per carente motivazione (art. 311 CPC), possono comunque essere considerate ricevibili perlomeno le censure relative alle conclusioni del Pretore sull'oggetto del mandato, sulle istruzioni impartite e non rispettate e in merito all'invocata ratifica a posteriori dell'agire del mandatario, di cui meglio si dirà ai considerandi seguenti.
9. L'appellante ribadisce la tesi secondo la quale il suo agire a titolo di semplice favore escluderebbe che tra le parti sia sorto un rapporto di mandato. La censura, oltre ad essere irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC) siccome neppure si confronta adeguatamente con le considerazioni pretorili al riguardo, è comunque infondata. Come ammesso dal convenuto, questi ha messo a disposizione il conto clienti del suo studio legale per il bonifico di somme in varie occasioni, provvedendo poi a prelevarle e riversarle in contanti secondo gli accordi che pretende aver preso con l'attore, rispettivamente il rappresentante di questi. In assenza di elementi atti a dimostrare la tesi contraria, per i motivi esposti nello stesso giudizio impugnato, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver applicato a tale accordo le norme del mandato ai sensi degli art. 394 segg. CO.
10. Con le censure d'appello il convenuto rimprovera comunque al primo giudice, nella misura in cui ha qualificato il rapporto contrattuale come mandato, di averlo considerato inadempiente per non aver agito conformemente alle istruzioni ricevute. La censura, come si vedrà, merita accoglimento, ma il suo esame presuppone l'esposizione di una serie di considerazioni preliminari relative alle allegazioni delle parti, ai fatti accertati e alle lacune allegatorie e probatorie. La decisione pretorile ha infatti considerato come sufficienti poche e incontestate circostanze di fatto ritenendole adeguate per trarre la contestata conclusione in merito all'inadempienza contrattuale e al conseguente obbligo di rifusione della somma richiesta in causa. In tal modo il Pretore ha implicitamente considerato irrilevanti ai fini del giudizio una serie di elementi emersi, in particolare a proposito delle relazioni tra le parti e al contesto generale in cui si sarebbero svolte determinate attività del mandatario, circostanze che qui meritano invece di essere esaminate, con particolare riferimento alle tesi esposte nei rispettivi allegati, alle lacune nelle allegazioni e alle relative emergenze istruttorie.
10.1 Con la petizione 20 ottobre 2010 l’attore ha limitato le allegazioni a poche e succinte indicazioni. Dopo aver detto di essere stato cliente dell’avv. AP 1 (senza indicare alcuna precisa circostanza di tempo), ha preteso di aver effettuato vari pagamenti sul conto clienti del legale (senza peraltro precisare tempi e entità) e che “la destinazione di tali somme avrebbe dovuto essere indicata per iscritto al legale che – evidentemente – mai avrebbe dovuto spossessarsi delle somme ricevute, senza una precisa istruzione del signor __________” e che i versamenti così effettuati “avevano come scopo le necessità dello Yacht __________” (petizione pag. 2 n. 1). Nessun altro elemento è stato fornito in merito all’oggetto di tale rapporto contrattuale. Avendo il convenuto, tra il 15 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2001, corrisposto complessivamente fr. 2'823'170.aEMe risultando solo una somma di fr. 150'000.- di effettiva pertinenza di quest’ultimo, l'attore ne conclude che la differenza sarebbe quindi stata indebitamente trasferita dall’avvocato, che ha peraltro ammesso di averla versata in contanti, in varie occasioni e su semplice richiesta del terzo beneficiario che ne avrebbe così fatto un uso sconosciuto e estraneo agli interessi del mandante. Nessuna ulteriore indicazione è quindi stata fornita con la petizione, né in merito ai rapporti contrattuali tra le parti e agli eventuali versamenti di altre somme all'avvocato, oltre a quelle litigiose, né a proposito delle circostanze temporali di tali azioni rimproverate al convenuto. Nulla è stato altresì indicato in merito alle relazioni contrattuali, o di altro tipo, tra l’attore e E M, destinatario dei versamenti litigiosi, o tra questi e il convenuto, o tra tutti i tre soggetti contemporaneamente.
10.2 Con la risposta 11 gennaio 2001 il convenuto ha fornito una sua spiegazione di quanto accaduto (cfr. considerando n. 3), solo in parte concordante con quella dell’attore e peraltro a sua volta assai vaga e lacunosa su vari aspetti. Senza contestare l'entità e la messa a disposizione sul conto clienti delle somme poi oggetto di prelevamento e versamento a E M, il convenuto ha preteso che le modalità di tale suo agire sarebbero state concordate con l'attore che lo avrebbe autorizzato ad eseguire i pagamenti a semplice richiesta del destinatario che ne disponeva in sua rappresentanza, ratificando comunque perlomeno a posteriori ogni operazione.
10.3 Con la replica l’attore ha rinunciato a fornire maggiori chiarimenti, accontentandosi perlopiù di invocare i fatti così come lo stesso convenuto avrebbe ammesso e ritenendoli sufficienti a fondare la pretesa. Secondo l'attore i versamenti a terzi delle somme da parte dell'avvocato sarebbero avvenuti senza istruzioni e "non si sa per quali ragioni" (replica pag. 3 ad 1). Elencati quindi una serie di versamenti eseguiti sul conto del legale in ben 17 occasioni tra il 16 marzo 2001 e il 12 dicembre 2005 per complessivi 5,5 milioni di fr. circa (replica pag. 3 ad 2), riconoscendone implicitamente un uso conforme alle istruzioni da parte del legale, l'attore ha preteso che le somme risultanti dal doc. B (elaborato dal convenuto con l'elenco di 20 pagamenti da questi asseritamente eseguiti dal 15 dicembre 2000 al 13 dicembre 2001 a E M) sarebbero invece quelle per le quali non vi è mai stata l'autorizzazione a disporre, rispettivamente per le quali le istruzioni sarebbero state disattese dal mandatario, nessun pagamento in contanti a terzi essendo mai stato autorizzato. Contestato di aver dato istruzioni come preteso dal convenuto, neppure con l'allegato di replica l'attore ha però indicato quali sarebbero state le specifiche istruzioni impartite, limitandosi a ribadire genericamente che "i trasferimenti di denaro avrebbero dovuto intervenire solamente previa autorizzazione scritta" (replica pag. 4 ad 3). L'attore è quindi rimasto silente in merito ai motivi alla base della ripetuta messa a disposizione del legale di tali somme di denaro, versamenti di cui non ha ritenuto di indicare quando, in quale forma (bonifico o contanti) e per quale ammontare sarebbero avvenuti, accontentandosi di invocare quanto schematicamente riportato nel doc. B, allestito dal convenuto, relativo ai pretesi suoi versamenti in contanti dopo i prelievi dal conto clienti. Giova ricordare come da parte dell'attore non sia stata prodotta alcuna documentazione a questo riguardo, bastando a suo parere quanto riconosciuto dal convenuto e indicato nel doc. B.
10.4 Neppure l'allegato di duplica ha permesso di fornire maggiori ragguagli sui rapporti intercorsi tra le parti, limitandosi sostanzialmente ad indicare in modo assai enigmatico come sul conto clienti del legale sarebbero "transitate somme a favore degli interessi del signor AO 1 ma per due titoli ben distinti: - per lo Yacht C, a titolo di gestione professionale; - per le pratiche immobiliari, per pura cortesia." (duplica pag. 4). Il convenuto ha comunque rimproverato all'attore di non aver indicato in causa i motivi di tali versamenti sul suo conto e in particolare di quelli ripetuti e successivi ai pagamenti man mano eseguiti dall'avvocato a E M, contestati dall'attore solo dopo alcuni anni e sostanzialmente solo a seguito del litigio sorto tra i due.
10.5 Con gli allegati finali le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive tesi senza apportare, neppure in questa ultima comparsa, elementi di rilievo in merito ai dettagli dei fatti posti in giudizio.
10.6 Il giudice di prime cure, chiamato a derimere la vertenza sulla base delle circostanze di fatto asserite o sottaciute, si è quindi chinato su un quadro volutamente condizionato dalle sopra descritte scelte delle parti. A fronte di tale situazione, si pone quindi il quesito a sapere a quale delle parti incombeva l’onere di allegazione e di prova in merito alle varie circostanze rilevanti al fine del giudizio e, di riflesso, quale delle parti è pertanto tenuta a sopportare le conseguenze delle eventuali lacune allegatorie a proposito di circostanze dalle quali deduce i diritti invocati.
11. Va anzitutto respinta la censura dell'appellante in merito al preteso consenso a priori dell'attore e alle relative istruzioni di pagare a semplice richiesta di E __________ che agiva quale rappresentante dell’attore. Su questo aspetto il convenuto non è stato in grado di apportare elementi di prova concludenti a suffragio delle sue tesi. Infatti non basta a dimostrare un simile accordo la circostanza (provata da documenti e dichiarazioni di testi e peraltro sostanzialmente ammessa dalle parti e come tale neppure litigiosa) che tra l'attore e__________ vi fossero relazioni d’affari in relazione ad una pratica immobiliare e a pratiche amministrative legate al trasferimento in Svizzera dell’attore e della sua famiglia. Non può quindi essere censurata la conclusione del Pretore che ha considerato come non provata la tesi del convenuto in merito ad un tale preteso accordo preventivo. Diversa è semmai la conclusione a proposito della rilevanza delle circostanze concrete e dei rapporti tra le parti in relazione all’asserito consenso fornito a posteriori con la ratifica, perlomeno per atti concludenti, dell’operato del mandatario. Su tale circostanza, come si vedrà in seguito, il Pretore ha però erroneamente ritenuto di neppure doversi esprimere, ignorando semplicemente la chiara obiezione mossa dal convenuto.
12. Dalle seppur limitate allegazioni delle parti e dai relativi riscontri in fase istruttoria, emerge come tra l'attore e il convenuto vi siano stati rapporti professionali e personali di varia natura, tali da essere considerati un legame d'affari durevole. Questi rapporti sono iniziati al più tardi nel corso del 2000 (teste E M, 4 aprile 2012, pag. 18 e doc. C) e si sono protratti perlomeno fino alla fine del 2005 (teste S P, 7 marzo 2012, pag. 15 e doc. N), ed hanno tra l'altro comportato ingenti e ripetuti versamenti, da parte dell'attore sui conti del legale convenuto. Oltre alle somme qui litigiose e a quelle elencate nell'allegato di replica di cui si è detto, dalla documentazione prodotta dall'attore risultano vari altri trasferimenti di denaro, come quelli oggetto dell'accordo scritto (via telefax) del 7 dicembre 2000 tra le parti per versamenti in ben quattro diverse valute sui conti del legale di importi complessivi equivalenti a quasi fr. 3'000'000.- (doc. C).
12.1 Queste relazioni professionali e d'affari hanno visto quale protagonista, con un ruolo non meglio definito, controverso ancora in questa sede e di cui si dirà in seguito, E M. Oltre a pratiche di natura immobiliare i cui contorni sono stati appena accennati, in particolare con riferimento anche ai possibili aspetti fiscali (teste E M, 4 aprile 2012, pag. 19 e 20), le parti e il terzo sopra nominato hanno avuto relazioni pluriennali con riferimento ad un'imbarcazione di lusso, denominata "Yacht C" e all'amministrazione delle società "S D SA" e "E Ltd", (doc. C, doc. 8a e 10, con rimando al verbale d'udienza 7 marzo 2012 in merito all'accordo delle parti per l'estromissione di documenti relativi). E M, sentito come teste, ha riferito di aver venduto all'attore la metà del pacchetto azionario della società E Ltd e di come i due abbiano poi dato incarico al convenuto di "amministrare la barca per il tramite di una Società" (audizione 4 aprile 2012, pag. 18). Egli ha pure riferito della successiva cessione, nel corso del 2000 o 2001 della totalità delle suddette azioni all'attore e di come lui e il convenuto abbiano comunque continuato ad occuparsi dell'imbarcazione in particolare facendo eseguire importanti lavori sul natante a __________ (dove si sono pure dovuti recare per risolvere la conseguente vertenza giudiziaria sorta con gli artigiani che vantavano una pretesa di EUR 900'000.- a saldo delle loro fatture) e seguendo altre pratiche legali, ad esempio eseguendo pagamenti per impedire il sequestro dell'imbarcazione da parte dell'autorità della __________, (audizione 4 aprile 2012, pag. 18). La vasta documentazione agli atti attesta di costi sostenuti per l'imbarcazione dell'ordine di oltre fr. 6'000'000.- sull'arco di cinque anni circa (doc. 10, doc. C, E e F). Sempre E M, in occasione della sua deposizione, ha descritto come si sia personalmente prodigato, assieme al convenuto, per la ricerca di una casa d'abitazione familiare per l'attore, da questi poi acquistata a K, e per reperire alcuni terreni agricoli adiacenti a tale proprietà e di come abbia convinto l'attore a coinvolgere il convenuto in relazione ai diversi pagamenti siccome, a suo dire, l'acquirente "avrebbe dovuto versare delle somme di denaro all'avv. AP 1 e quest'ultimo provvedere al pagamento del prezzo e delle tasse …" precisando altresì di essere stato "d'accordo di far passare i soldi sul conto clienti dell'avv. AP 1 per evitare di avere problemi con il fisco o con lo stesso signor AO 1." (audizione 4 aprile 2012, pag. 19). La circostanza trova parziale riscontro nella dichiarazione del teste S C (deposizione 6 febbraio 2012 pag. 12) che ha riferito di aver assistito a pagamenti in contanti (in due occasioni per complessivi 900'000.- fr.) da parte di E M per una pratica immobiliare a K e del fatto che questi gli avesse detto trattarsi di soldi dell'attore per conto del quale stava acquistando una proprietà. In occasione della sua deposizione quale teste E M ha altresì confermato di aver ricevuto le somme oggetto della causa dal convenuto (anche se le ha quantificate in fr. 2'632'000.-, cifra quindi inferiore a quella di fr. 2'823'170 risultante dal doc. B) e ha indicato come li avrebbe usati per pagare tali signori E e L per conto dell'attore, rispettivamente a copertura di alcune sue spese (audizione 4 aprile 2012, pag. 20).
12.2 Anche solo sulla base dei documenti prodotti dall'attore, pur limitandosi a quanto da questi emerge in modo evidente, se ne deduce poi un quadro assai complesso delle relazioni intercorse tra le parti, dei flussi di denaro relativi e del ruolo svolto da E M. Infatti, con lo scritto 13 gennaio 2001 (doc. E), ribadita l'esigenza di versare fr. 900'000.- sul conto di A E in relazione ad una pratica immobiliare (contratto di servitù), il convenuto ha chiesto all'attore di versare sul conto clienti un importo di fr. 700'000.- in relazione ad una prevista stipulazione il 23 gennaio successivo di un contratto per l'acquisto di due ettari di terreno. Pure la comunicazione via fax del legale all'attore del 13 marzo 2001 (doc. G) si riferisce all'esigenza di ulteriori versamenti, sia per le pratiche immobiliari di cui ad un menzionato colloquio con E M, sia per le esigenze dell'imbarcazione ("Geldbedarf für E"). Con comunicazione fax del 28 agosto 2001 (doc. H) il convenuto ha fornito ragguagli all'attore, di cui ha richiesto la presenza, in merito ad un appuntamento fissato per il successivo 6 settembre a K, per incontrare E M e terze persone coinvolte nella pratica immobiliare. Nel medesimo scritto appare un accenno all'esigenza di disporre dell'intera giornata in vista della costituzione di una non meglio specificata società a __________ di cui sarebbero state in corso discussioni, accompagnato da una richiesta di versamento di ulteriori fr. 700'000.- sul noto conto clienti. Ancora il 26 novembre 2001 il convenuto scriveva all'attore, con riferimento alle comunicazioni ricevute da E M sui contenuti di un precedente colloquio avuto con quest'ultimo, chiedendo il versamento di fr. 1'000'000.- sul conto clienti per la pratica immobiliare "M" (correttamente: M, frazione del Comune di K __________), con riferimento ai passi da intraprendere "in Sache __________ " (doc. I). Il convenuto ha pure prodotto corrispondenza tra le parti relativa a pagamenti eseguiti nel dicembre 2003 per vari motivi (doc. L), a questioni relative all'imbarcazione e ad una richiesta di un acconto di fr. 25'000.- per l'onorario del convenuto in attesa di una discussione ("Da wir keine Gelegenheit gehabt haben, über meine Honorare zu diskutieren um eine Lösung zu truffen, …"; doc. M). Con lo scritto 12 dicembre 2005 (doc. N), denominato "Gesamtübersicht Forderungen", il convenuto, riferendosi ad un menzionato colloquio tra E M e l'attore, inviava a questi una ricapitolazione delle sue pretese per onorari relative alle pratiche indicate come "S D SA, E Ltd, Immobilien" per un totale di Euro 225'500.-.
12.3 Se ne deve concludere che, a fronte dell'evidente reticenza delle parti nell'indicare con un grado di dettaglio sufficiente i rapporti tra di loro intercorsi e altre circostanze rilevanti ai fini del giudizio, si tratta quindi di considerare solo quanto adeguatamente allegato, con riferimento alle conferme emerse dall'istruttoria, e di far sopportare la mancata prova di determinate circostanze a chi intende dedurne diritti e pretese. In relazione agli accordi tra le parti e ai pagamenti che il convenuto dichiara di aver conseguentemente eseguito in contanti direttamente nelle mani di E M l'unica spiegazione apportata risulta quella del convenuto. Il primo giudice ha raccolto le dichiarazioni rese da E M, sentito quale teste, che ha confermato l'esistenza di relazioni d'affari tra lui e l'attore, rispettivamente il convenuto, confermando un suo intervento a titolo professionale nell'interesse dell'attore per pratiche immobiliari, per questioni connesse con l'ottenimento di un permesso di soggiorno in Svizzera e finanche le sue premure relative ad aspetti fiscali connessi con tali operazioni. In assenza di allegazioni in merito dell'attore, che ha addirittura scelto di dichiararsi all'oscuro di tutto, minimizzando se non addirittura ignorando il ruolo del terzo in questione, se ne deve concludere che la spiegazione di quanto accaduto fornita dal convenuto risulta l'unica ad aver trovato perlomeno una parziale conferma. L'istruttoria ha fatto emergere una relazione complessa tra le parti e tra queste e lo stesso E M che, sebbene non dettagliatamente illustrate e quindi rimaste sostanzialmente nebulose, risultano essere state particolarmente intense. Meritano infatti di essere rilevate sia la durata, sia la natura dei rapporti d'affari intrattenuti, che risultano ben più rilevanti di quanto le parti hanno voluto esporre limitando le loro allegazioni di causa a poche e precise circostanze. Se ne deve concludere che, alla luce di questi elementi, il primo giudice non poteva limitarsi a considerare il mandante inadempiente sulla base delle sue stesse (peraltro parziali) ammissioni, e a torto il Pretore ha quindi ritenuto non rilevabile "nel fascicolo processuale il benché minimo elemento probatorio atto a suffragare l'esistenza di qualsivoglia accordo dell'attore al trasferimento delle somme litigiose" (sentenza pag. 3).
13. Neppure può trovare conferma l'implicita conclusione pretorile che non ha ritenuto necessario esaminare se, sulla base di quanto asserito dal convenuto e emerso dall'istruttoria, nel comportamento dell'attore potesse essere ravvisata perlomeno una ratifica a posteriori per atti concludenti dell'operato del mandatario. Pur con la prudenza che si impone nel riconoscere una ratifica e la conseguente rinuncia a un diritto in assenza di una dichiarazione esplicita, questa può nel caso concreto essere ritenuta a fronte delle circostanze concrete. Tenuto conto dell'esplicita allegazione al proposito del convenuto e dell'assenza di relative indicazioni dell'attore, non trova infatti altra spiegazione verosimile il ripetersi di versamenti sul conto clienti dell'avvocato nel corso di circa un anno da parte del cliente, che pretende però di essere stato a quel momento convinto di essere creditore per le somme fino a quel momento depositate e in attesa, a tempo indeterminato, di essere utilizzate a seconda delle istruzioni. Rafforza questa conclusione pure il lungo tempo trascorso tra i versamenti oggetto di contestazione (eseguiti dal 15 dicembre 2000 al 13 dicembre 2001) e le prime richieste del mandante di ottenere un rendiconto o spiegazioni in merito al loro uso e la restituzione. Nel corso degli anni in cui il convenuto risulta aver svolto pratiche di varia natura e assunto incarichi per conto dell'attore in qualità di legale e anche quale amministratore societario (cfr. considerando 12.1) non risulta agli atti essere stata formulata richiesta alcuna in tal senso, né l'attore ha preteso di aver mai sollevato dubbi, mosso obiezioni o formulato rimproveri all'indirizzo del mandatario. Neppure risulta che l'attore abbia esercitato il suo diritto al rendiconto secondo l'art. 400 CO, perlomeno entro il termine decennale di prescrizione. Significativa al riguardo risulta la deposizione resa dall'avv. S P (audizione 7 marzo 2012, pag. 15) dalla quale emerge come questi abbia assistito l'attore (in un periodo che situa tra il 2004 e il 2006) nella fase di chiarimento dell'uso fatto da parte del convenuto delle somme ricevute a vario titolo. Emerge altresì come i primi dissapori tra le parti siano effettivamente emersi, come sostenuto dal convenuto, in relazione alla controversia, poi sfociata in una vertenza giudiziaria, sorta tra l'attore e E M in merito all'uso di varie somme a questi direttamente versate (per complessivi fr. 5'140'000.-) e per le quali sarebbe emerso un uso illecito (teste S P, 7 marzo 2012, pag. 16). Anche la prima dichiarazione di rinuncia a sollevare l'intervenuta prescrizione è stata sottoscritta, sottoforma di accordo firmato da entrambe le parti, il 16 ottobre 2007 con riferimento alla data del 1° giugno 2007 (doc. D). Da tale comportamento del mandante, che non ha preteso di aver altrimenti e in precedenza intrapreso azioni atte a chiarire l'uso conforme ai mandati conferiti delle somme litigiose (e in genere di tutte quelle confluite a vario titolo sul conto cliente del convenuto), se ne deduce una relazione tra le parti ben diversa da quella descritta nell'allegato introduttivo e nelle successive comparse scritte. È quindi a torto che il Pretore ha ritenuto tali circostanze irrilevanti ai fini di accertare l'esistenza di un accordo del mandante, con riferimento a singole operazioni o all'operato nel complesso, a maggior ragione a proposito della ratifica per atti concludenti invocata dal mandatario. Anche per questo motivo il giudizio impugnato non può trovare conferma.
14. Ritenuto quanto sopra, se ne deve pertanto concludere che a fronte di evidente insufficienza dell'allegazione dell'attore, non possono essere ritenute provate le circostanze rilevanti per il giudizio, quali in particolare la concorde volontà delle parti e quindi l'oggetto stesso del contratto, rispettivamente dei vari contratti succedutisi. Lo stesso vale anche per le modalità di versamento delle varie somme sul conto dell'avvocato, la sola ammissione del convenuto, peraltro pure questa di portata assai limitata, non potendo bastare a sopperire ad una tale carenza. Quanto ammesso dal convenuto in merito al versamento di determinate somme di proprietà dell'attore a E M non risulta sufficiente a corroborare la tesi dell'attore in merito alla stipulazione di più di un contratto di mandato, al loro contenuto, alle istruzioni conseguentemente impartite, allo svolgimento di ogni mandato e all’assenza di ratifica a posteriori dell'agire del mandatario. Non può pertanto trovare conferma la conclusione del Pretore che, non disponendo degli elementi necessari per definire l'oggetto del mandato e le relative istruzioni impartite, o per accertare l'adempimento e l'eventuale ratifica, non poteva fare astrazione da tali evidenti lacune nell'allegazione e concludere senza tenere conto delle circostanze emerse dall'istruttoria. Nel suo stringato giudizio il Pretore infatti neppure espone quale sarebbe stata la concorde volontà delle parti, non avendo elementi sufficienti per dedurre cosa l'avvocato avrebbe dovuto fare dei soldi depositati sul suo conto.
15. Va altresì rilevato come, nel considerare adeguate le allegazioni del mandante, il Pretore abbia omesso di tener conto di una circostanza notoria, ovvero che non rientra nell'attività usuale di un avvocato la messa a disposizione del conto clienti affinché un mandante ne disponga in assoluta libertà e che ancor meno l'avvocato è tenuto ad accettare ripetuti versamenti di somme in assenza di precise istruzioni e senza un rapporto diretto con una pratica legale in corso. Per assecondare la tesi dell'attore in merito alle modalità con le quali il convenuto gli avrebbe messo a disposizione i conti bisognerebbe infatti ritenere che, al pari di un istituto bancario presso il quale un cliente apre un conto corrente o di deposito, l'avvocato dovesse semplicemente ricevere le somme e lasciarle depositate in attesa di istruzioni e che, non essendo queste mai giunte nel corso degli anni (con l'eccezione di un singolo caso riconosciuto dall'attore per una somma di fr. 150'000), ciò avrebbe comportato per il legale l'impegno a lasciare sul suo conto ben fr. 2'673'170.- per lungo tempo, per poi conseguentemente riversare la somma una volta che il cliente ne ha chiesto conto e preteso la restituzione. A prescindere dalla qualifica giuridica di un simile rapporto contrattuale (sulla natura mista e la qualificazione giuridica di simili accordi relativi ad una conto corrente/deposito cfr. Fellmann, Berner Kommentar, N. 429 ad art. 398 CO), appare inverosimile, in assenza di adeguate spiegazioni da parte di chi pretende trarne conseguenze a suo favore, che gli accordi iniziali tra le parti potessero avere un tale contenuto. Alla luce del tempo trascorso tra i versamenti e le richieste di rendere conto dell'uso delle somme e dei summenzionati complessi intrecci di relazioni tra le parti, appare ancor meno verosimile che una simile iniziale concorde volontà possa poi essere rimasta inalterata per almeno quattro anni con una conseguente inspiegabile giacenza di somme milionarie su un conto non fruttifero di interessi, nel disinteresse generale dell'avente diritto, che solo nel 2004 (o addirittura successivamente) risulta chiederne conto e dichiararsi stupito di non più disporre della somma sul conto del legale (teste S P 7, marzo 2012, pag. 15).
16. Le lacunose allegazioni dell'attore impediscono altresì di trarre le conclusioni a cui è giunto il Pretore che ha considerato quale oggetto del mandato una somma nel suo complesso, ovvero fr. 2'673'170.-. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria questo importo altro non è infatti che una somma algebrica (o un saldo se considerata l'operazione non contestata che ha visto l'attore dichiarare di aver acconsentito a che il convenuto versasse fr. 150'000.- a E M) di una serie di operazioni distinte, ovvero di singoli versamenti eseguiti dall'attore, di cui peraltro non si conoscono l'entità, le modalità e la tempistica. Nelle circostanze concrete il Pretore non poteva pertanto concludere per l'esistenza di un solo omnicomprensivo mandato nell'ambito del quale sarebbero state versate somme a più riprese nell'arco di almeno un anno. In assenza di elementi in senso contrario, ogni singolo versamento sul conto del legale andava quindi presunto come atto indipendente e la mancanza di chiarezza nelle allegazioni dell'attore e l'assenza di prove al riguardo (si pensi in particolare alla documentazione bancaria mai prodotta) non possono che nuocere alle tesi di quest’ultimo, che è venuto meno ai suoi obblighi in tal senso.
17. Va in fine rilevato che, alla luce dell'atteggiamento disinvolto e imprudente nella messa a disposizione del conto clienti dello studio legale per le esigenze di una terza persona, emergono evidenti indizi di un agire dell'avvocato contrario alle regole deontologiche della professione. Una segnalazione all'autorità preposta alla vigilanza, competente per decidere un'eventuale sospensione dall'esercizio dell'avvocatura e la radiazione dall'apposito registro degli avvocati, risulta comunque superflua, il convenuto avendovi nel frattempo già rinunciato volontariamente.
18. Se ne deduce che, nelle circostanze concrete, a fronte delle lacunose e contraddittorie allegazioni in merito, il primo giudice non disponeva di elementi di giudizio sufficientemente completi per poter giungere alla conclusione che le istruzioni date al mandatario sono state violate. Anzitutto la parte attrice non aveva allegato a sufficienza tale circostanza, rimanendo anzi del tutto vaga e per certi versi addirittura silente in merito allo scopo stesso per il quale una somma iniziale, alla quale ne hanno fatto seguito numerose altre, sarebbe stata versata sul conto dell’avvocato, a proposito dell'utilizzo previsto, nonché a riguardo del periodo durante il quale questi averi sarebbero dovuti rimanere sul conto clienti, oltre che sulle istruzioni man mano impartite o modificate, sui tempi e sulle modalità della richiesta di chiarimento e restituzione delle somme. Neppure può essere d'aiuto all'attore, nel senso di alleggerirne gli obblighi in materia di allegazione e prova, la pretesa ignoranza di quanto fatto dal mandatario, non potendosi riconoscere gli estremi di una situazione di emergenza probatoria al mandante che dispone delle facoltà conferitegli dall’art. 400 CO (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 981 ad art. 221). Di fronte a tali incognite sulle reali relazioni tra le parti il primo giudice avrebbe quindi dovuto trarne le debite conclusioni, nel senso di respingere le domande dell'attore per quanto ammissibili.
19. Ne discende che il gravame deve essere accolto e la petizione respinta. Le spese processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 100'000.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell’appellato, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello, calcolate in applicazione dell’art. 11 Regolamento sulle ripetibili.
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Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 14 gennaio 2013 dell'avv. AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 20 novembre 2012 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. Tasse e spese di giustizia, di complessivi fr. 2'000.-, già anticipate, sono poste a carico dell’attore, che rifonderà al convenuto fr. 8’000.- per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’600.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 2’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).