Incarto n. 12.2013.83
Lugano 1 luglio 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
visto l'appello 6 maggio 2013 presentato da
AP 1
contro
la decisione 24 aprile 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 nella causa a procedura sommaria SO.2013.1397 (tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore) promossa nei confronti dell’appellante con istanza 2 aprile 2013 da
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 tutti rappr. dall’RA 1
premesso che con decisione 24 aprile 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto l’istanza e ha fatto ordine a AP 1 di mettere a libera disposizione della parte istante l’appartamento di 3 locali al primo piano, interno 2+3/1100 nello stabile denominato “Immobile __________” in __________ a Cassarate, entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo le spese giudiziarie di fr. 100.a carico AP 1, tenuto inoltre a rimborsare alla parte istante fr. 100.- per ripetibili;
preso atto che AP 1 ha presentato appello il 6 maggio 2013 contro la citata decisione pretorile, chiedendone “l’effetto sospensivo” e una proroga di qualche giorno per liberare l’appartamento;
constatato che l’appellante è stato invitato il 16 maggio 2013 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- entro il 3 giugno 2013 l’importo di fr. 100.- in garanzia delle spese processuali presumibili;
accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che l’11 giugno 2013 all’appellante è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 24 giugno 2013 per versare l’anticipo di fr. 100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che l’ultimo termine di pagamento è scaduto infruttuoso il 24 giugno 2013 e che pertanto la Camera, statuendo nella composizione di giudice unico, non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
rilevato che vista la particolarità del caso non si giustifica di prelevare spese processuali, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;
considerato che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 72'000.-, come accertato dal Pretore;
ricordato che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);
decide: 1. L'appello 6 maggio 2013 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).