Incarto n. 12.2013.66
Lugano 21 novembre 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.77 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza (ex art. 416 CPC-TI) 14 dicembre 2009 da
AP 1 rappr. dall'RA 1
contro
AO 1 rappr. dall' RA 2
in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 30'000.-, oltre interessi, quale indennità ex art. 336a CO per licenziamento abusivo;
domanda alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore ha respinto con sentenza 1° marzo 2013;
appellante l’istante che, con atto di appello 16 aprile 2013, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda, con protesta di spese e ripetibili, nonché subordinatamente il rinvio della causa alla Pretura per istruzione e nuovo giudizio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stata assunta dal 15 novembre 2004 alle dipendenze di AO 1 di E (in seguito R__________ AG), società operante in tutta la Svizzera nel settore dell’aeronautica, svolgendo la sua funzione presso la sede di L__________ quale assistente del personale, con uno stipendio annuale lordo inizialmente pattuito di fr. 66’300.- tredicesima mensilità compresa (doc. E), per poi aumentare negli anni fino a fr. 73'515.- (doc. 7). Con nuovo contratto di lavoro entrato in vigore il 1° ottobre 2008 (doc. II e doc. 4) le parti hanno sostituito il precedente contratto, la dipendente avendo nel frattempo assunto il ruolo di responsabile delle risorse umane per le sedi ticinesi della società, ovvero quelle di L__________ e A__________ (funzione concretamente assunta già a partire dal 1° gennaio di quell’anno, doc. M). Il nuovo contratto, di durata indeterminata, prevedeva un salario annuale lordo complessivo di fr. 78'000.-, aumentato a fr. 79'300.- a partire dal mese di aprile 2009 e la facoltà di disdetta con lettera raccomandata, con un termine di preavviso di tre mesi per la fine di un mese (doc. II e doc. 5). Con scritto 10 luglio 2009 la datrice di lavoro ha comunicato alla dipendente la disdetta ordinaria del rapporto di impiego per il 31 ottobre 2009, esonerandola con effetto immediato dalla presenza sul posto di lavoro (doc. 1). Con lettera raccomandata del 17 luglio 2009 AP 1, per il tramite della sua rappresentante sindacale, si è rivolta alla datrice di lavoro rimproverando anzitutto le modalità di licenziamento in contrasto con le disposizioni del contratto, segnatamente per quanto riguarda l’obbligo di invio raccomandato, contestando altresì la disdetta in quanto abusiva ai sensi dell’art. 336 CO (doc. D). Con tale scritto la datrice di lavoro veniva quindi richiesta di “motivare nella forma scritta il licenziamento per esteso” e nel contempo la dipendente comunicava di declinare l’offerta di “outplacement” presso la ditta L__________ __________ SA e di non essere altresì intenzionata a sottoscrivere in segno di ricevuta la lettera 10 luglio 2009 trasmessale con invio postale non raccomandato (doc. D). In risposta AO 1 ha inviato gli scritti 6 agosto 2009 (doc. 2) e 18 agosto 2009 (doc. C) esponendo le motivazioni alla base del licenziamento - di cui meglio si dirà nei considerandi successivi -accennando inoltre, in risposta alla critica in merito alle modalità di trasmissione, ad un invio raccomandato del 20 luglio 2009 a valere quale valida e tempestiva disdetta per il termine di fine ottobre 2009.
B. Con istanza 14 dicembre 2009 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al versamento di fr. 30'000.- oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento abusivo ex art. 336 e 336a CO. Con l’allegato in questione l'istante si è invero limitata ad indicare in maniera estremamente succinta le parti e le richieste di prove, senza esporre le motivazioni alla base della pretesa, precisando che “per dovere di sintesi, si rimanda per il momento al contenuto della documentazione allegata all’istanza, riservandoci di addurre ulteriori prove durante la fase dibattimentale” (istanza 14 dicembre 2009).
In occasione dell’udienza di discussione del 10 febbraio 2010 l'istante, su richiesta del giudice, ha fornito una serie di precisazioni e la convenuta si è opposta all’istanza chiedendone la reiezione. Esperita l’istruttoria, le parti hanno formulato le loro conclusioni riconfermandosi nelle rispettive domande.
C. Con sentenza 1° marzo 2013 il Pretore ha respinto la domanda. Esentate le parti dal pagamento di spese processuali, l'istante è stata condannata a versare fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. Il Pretore, accennato in modo sintetico alle normative applicabili in materia di disdetta del rapporto di lavoro, ha dapprima proceduto all’esame dei requisiti imposti dall'art. 336b CO, accertando una tempestiva e valida opposizione alla disdetta. Esposte brevemente dottrina e giurisprudenza in merito alla disdetta abusiva del contratto di lavoro, il Pretore ha quindi esaminato le motivazioni addotte dalla convenuta per il licenziamento. Il giudice di prime cure ha dapprima rilevato il particolare apprezzamento dimostrato alla dipendente per il lavoro da essa svolto nel periodo dal 2004 al 2007 nella funzione di assistente del personale, intravvedendo in questo lusinghiero risultato il motivo della successiva attribuzione, nell'ambito di una riorganizzazione aziendale a livello nazionale, del ruolo di "responsabile delle risorse umane per le sedi di __________ e L__________, nonostante la mancata esperienza specifica per la nuova funzione" (sentenza pag. 7). Sulla base delle dichiarazioni dei testi, delle quali la sentenza impugnata riporta ampi stralci, il Pretore ha quindi esposto le circostanze in cui ha preso avvio questa nuova funzione della dipendente, rilevandone i problemi sorti con i colleghi delle summenzionate sedi ticinesi e le relative difficoltà della dipendente per quanto attiene all'inserimento nel team delle risorse umane. A queste sarebbero principalmente da ricondurre le intenzioni della datrice di lavoro di procedere ad una disdetta e pertanto, a mente del Pretore, le emergenze istruttorie hanno confermato la tesi della convenuta in merito ai reali motivi della disdetta, non qualificabile come abusiva. Il primo giudice ha pure ritenuto che non possano essere mossi rimproveri alla convenuta per quanto concerne il suo obbligo di adottare le adeguate misure per sanare il conflitto sorto in seno all'azienda, dando atto degli sforzi concretamente profusi in questo senso. Il Pretore, citata la giurisprudenza dell'Alta corte, ha inoltre respinto le tesi dell'istante volte a invocare una violazione dell'art. 328 CO poiché, a suo dire, vittima di "mobbing" per essere stata messa in disparte, emarginata e fatta vittima di pressioni. Sulla base delle emergenze istruttorie al riguardo, il giudizio pretorile ha rilevato come l'esistenza dei problemi nello svolgimento della nuova funzione, emersi sin dall'inizio, fosse da mettere in relazione con la mancanza di formazione e di esperienza specifica. Il Pretore ha in fine escluso che la disdetta possa essere ricondotta alle pretese fatte valere in buona fede dalla dipendente, segnatamente per quanto riguarda il trattamento salariale. Nella volontà della datrice di lavoro di proseguire con la collaborazione anche dopo la ristrutturazione aziendale (sebbene con altra funzione poiché quella di assistente del personale svolta in precedenza con piena soddisfazione era stata nel frattempo soppressa), negli sforzi profusi per superare i problemi sorti già dai primi mesi di svolgimento di questo nuovo compito, e infine nella formalizzazione del contratto nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2008, il Pretore ha quindi ravvisato gli elementi che permettono di escludere un licenziamento abusivo. La datrice di lavoro avrebbe anzi assecondato la dipendente nella speranza di appianare e risolvere i problemi e non può quindi esserle rimproverato di aver preso in considerazione l'ipotesi di una disdetta già nei mesi successivi al manifestarsi delle difficoltà, ovvero a partire da marzo 2009, intraprendendo passi concreti per la ricerca di un potenziale sostituto per poi concretizzarla nel mese di luglio 2009. Abbondanzialmente il Pretore ha pure rilevato come la sussistenza di problemi relazionali nelle sedi ticinesi e la competenza decisionale della sede nazionale d'Oltralpe in merito alle questioni salariali sarebbero ulteriori elementi atti ad escludere un nesso diretto tra la richiesta (e la concessione) di un aumento dello stipendio e le divergenze di opinione sorte tra le parti. Il giudizio pretorile ha pure respinto, in quanto non sufficientemente provata, la tesi dell'istante volta a mettere in relazione i problemi relazionali con i superiori e la conseguente disdetta con le legittime lamentele per essere stata messa in disparte e a proposito dell'attribuzione delle competenze previste da contratto.
D. Con appello 16 aprile 2013 l’istante chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la domanda, con protesta di spese e ripetibili, formulando in via subordinata una richiesta di rinvio della causa alla Pretura per completare gli atti istruttori ed emettere un nuovo giudizio. Con risposta 16 maggio 2013 l’appellata ha chiesto la reiezione dell'appello.
considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; II CCA 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti), fermo restando che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza, oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi, non costituisce una sufficiente motivazione d’appello (v. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119; CPC Comm, Trezzini, art. 311, pag. 1367). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate ma per quale motivo sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Nel caso concreto, le prolisse e a tratti confuse argomentazioni dell'appellante risultano in buona parte irricevibili poiché non conformi alle esigenze di motivazione imposte ad un atto di appello (art. 311 CPC) e nel contempo sostanzialmente poggianti su allegazioni nuove mai sostenute nelle precedenti comparse scritte. Va peraltro rilevato, sebbene il Pretore non abbia censurato questo modo di procedere, come pure buona parte delle allegazioni a sostegno delle domande di causa sono state fornite dall'istante solo con l'allegato conclusivo, la scarna istanza non contenendo praticamente alcuna allegazione e le precisazioni fornite su sollecitazione del giudice durante l'udienza di discussione del 10 febbraio 2010 avendo solo in minima parte colmato questa lacuna. L'istante sembra aver confuso l'applicazione della massima sociale, ovvero del principio inquisitorio (o indagatorio) codificato dall'art. 417 lett. c CPC/TI, con una dispensa dall'onere incombente alla parte istante di allegare i fatti alla base della pretesa e di fornire una collaborazione attiva nel processo. Può comunque rimanere indeciso il quesito in merito all'effetto concreto di tale atteggiamento processuale in prima sede (non censurato dalla convenuta e sostanzialmente non rilevato dal primo giudice) sull'ammissibilità dell'appello nel suo insieme, l'inammissibilità delle censure per carente allegazione o motivazione essendo esaminata nei seguenti considerandi sulla base delle tesi e della struttura argomentativa proposti in sede di appello.
3. L’appellante riepiloga preliminarmente, senza esprimere particolari censure all’indirizzo della decisione pretorile, le circostanze relative al contratto sorto tra le parti, soffermandosi in particolare su tempi e circostanze del cambiamento di funzione, intervenuto de facto dal 1° gennaio 2008 e formalizzato con contratto valido dal 1° ottobre dello stesso anno (doc. E) con relativo adeguamento salariale. Prosegue quindi ricordando una serie di circostanze in seguito verificatesi, con situazioni che avrebbero già da allora denotato un comportamento scorretto della datrice di lavoro, in particolare un disinteresse nei confronti delle richieste della dipendente. Le allegazioni esposte in questa parte preliminare dell'appello sono irricevibili mancando precise censure, non potendo essere considerata tale neppure l'esposizione del convincimento di un esito diverso del giudizio se solo "il giudice di prime cure avesse accuratamente analizzato i documenti agli atti" (appello pag. 8).
4. L'istante formula quindi una richiesta di produzione di nuovi documenti (doc. da CCC a EEE) ai sensi dell'art. 317 CPC, dicendosi sorpresa dalla motivazione del giudizio pretorile fondata su una precisa circostanza che intende quindi chiarire con la produzione di questi nuovi mezzi di prova e con ampi riferimenti alle emergenze istruttorie e alle conclusioni che, a suo modo di vedere, se ne dovrebbero dedurre. La richiesta è da respingere poiché non sono adempiuti i requisiti posti dall'art. 317 CPC in merito alla produzione di nuovi mezzi di prova nella procedura di appello. Si tratta infatti di documenti risalenti al 2006, 2008 e 2009, che avrebbero potuto essere prodotti in prima istanza. Va comunque rilevato come i documenti in questione, se anche se ne volesse ammettere la produzione, non sarebbero atti a sovvertire l'esito del giudizio poiché finalizzati a supportare una tesi (da pag. 8 a 15 dell’appello) esposta con allegazioni comunque irricevibili (art. 311 CPC), poiché formulate senza alcun riferimento alle argomentazioni del giudizio pretorile, alle quali l'appellante sostituisce una sua lettura e interpretazione dei fatti, con argomenti oltretutto in gran parte proposti per la prima volta e pure come tali irricevibili.
5. L'appellante lamenta il fatto che il Pretore giudicante non abbia svolto di persona gli atti istruttori. L'audizione dei testi e la verbalizzazione delle loro dichiarazioni è infatti avvenuta a cura del Segretario assessore allora operante nella Pretura in questione. L'appellante espone quindi "un caso emblematico" che si sarebbe verificato (appello pag. 16) con riferimento alla discrepanza tra quanto effettivamente affermato da un teste in aula e quanto invece deducibile dal relativo verbale, e indica poi una serie di altre circostanze per lamentare il fatto che il Pretore abbia dovuto "trarre il suo convincimento dagli atti di causa e non sulla base di un personale e professionale accertamento dei fatti" (appello pag. 21). La censura va respinta. Infatti, l'istruttoria e l'emanazione della sentenza sono avvenute nel rispetto delle normative legali applicabili e neppure l'appellante, che si lamenta per i pretesi pregiudizi di ordine pratico che ne sarebbero derivati, è in grado di indicare quali atti compiuti sarebbero illegittimi o in base a quali norme dovrebbe essere censurato l'agire del Pretore. Si rileva abbondanzialmente una circostanza notoria, ovvero che il magistrato che ha emanato il giudizio è entrato in carica in sostituzione del Pretore partente a istruttoria oramai praticamente conclusa e che nessuna delle parti ha a quel momento ritenuto di sollevare obiezioni in merito o di chiedere un'udienza personalmente diretta dal nuovo magistrato, limitandosi a produrre usuali conclusioni scritte. La censura, al limite del temerario, è pertanto da respingere.
6. L'appellante affronta quindi la questione dell'abusività della disdetta notificatale nel luglio 2009, definendola quale atto finale di un ingiusto trattamento subito. Dopo ampie considerazioni sui fatti che si sarebbero verificati e riferimenti a circostanze accertate dall'istruttoria che avrebbero fatto emergere un comportamento inadeguato e scorretto della datrice di lavoro (appello da pag. 21 a 26) l'appellante espone con dovizia di particolari le sue considerazioni e conclusioni, citando dottrina e giurisprudenza, in particolare con riferimento all'indennità per licenziamento abusivo e all'onere della prova (appello da pag. 27 a 28) e alla corretta interpretazione delle prove agli atti. Sennonché, ancora una volta, le elaborate tesi dall'appellante non hanno alcun riferimento diretto alle conclusioni pretorili, con le quali neppure si confrontano, e risultano perciò irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC).
7. Solo in modo sporadico, con formulazioni di dubbia ricevibilità, compaiono nell'allegato d'appello accenni generici o rimandi a stralci della decisione impugnata (appello pag. 30), con rilievi che pretendono di dimostrare l'errore del giudice nell'accertamento di alcune circostanze (quali in particolare gli aiuti negati e i corsi di formazione proposti alla dipendente), senza però indicare i motivi per i quali l'esito del giudizio verrebbe sovvertito da tali differenti valutazioni a proposito di quanto realmente accaduto. Infatti, se anche si volesse ritenere ingiustificato il rimprovero mosso alla dipendente di aver anzitempo interrotto un corso di formazione, tale episodio, sul quale l'appellante si dilunga ribadendo più volte la sua versione dei fatti, non basterebbe comunque a sovvertire le conclusioni a cui è giunto il Pretore in merito alla legittimità del licenziamento. Anche in assenza di rimprovero alla dipendente in merito allo svolgimento del corso e all'anticipato congedo dal formatore, non verrebbe meno la fondatezza della conclusione del Pretore che ha riconosciuto come legittima la decisione della datrice di lavoro di mettere fine ad un rapporto di impiego sulla base di precise motivazioni, ovvero "i problemi sorti con i colleghi delle due sedi ticinesi e le relative difficoltà di inserimento nel team delle risorse umane" (sentenza pag. 9, considerazione del Pretore qualificata dall'appellante come "fulcro della sentenza", appello pag. 34 n. 4 in fine) che hanno la loro giustificazione a prescindere da quanto avvenuto in tale circostanza concreta. Neppure l'appellante pretende peraltro che questo episodio abbia avuto rilevanza tale da essere decisivo per il licenziamento, ammettendo implicitamente il contrario laddove lamenta in sostanza di essere stata messa in cattiva luce con tale pretestuoso rimprovero (appello pag. 32 con riferimento alle dichiarazioni del teste C W).
8. L’appellante rimprovera quindi al primo giudice di aver emesso un giudizio basandosi sulle dichiarazioni delle persone che ai tempi erano suoi "diretti superiori, che hanno verosimilmente interesse a negare il carattere abusivo della disdetta", ovvero di "coloro i quali hanno deciso e promosso l'allontanamento dell'appellante" (appello pag. 34 n. 5). La critica, nella misura in cui è ricevibile, è infondata. Le considerazioni in merito alla fedefacenza delle dichiarazioni fornite dai testimoni sono anzitutto irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC) in quanto del tutto generiche e riferite all'insieme dei testi senza riferimento alla specificità dei distinti ruoli in azienda di ognuna delle persone sentite e sulle concrete deposizioni da queste rese. L'appellante addebita ad ognuno dei testi, senza fornire alcun elemento di prova al riguardo, di aver avuto un potere decisionale nell'ambito del contestato licenziamento di cui essi si sarebbero fatti promotori. Si tratta di generiche considerazioni che non possono scalfire la fedefacenza di dichiarazioni rese dinnanzi al giudice competente, nelle forme previste dal codice di rito, da testimoni la cui audizione non ha peraltro incontrato obiezione preliminare alcuna (verbale udienza di discussione 10 febbraio 2010), né è stata oggetto di contestazione in sede di allegato conclusivo (le conclusioni scritte del 25 agosto 2010 dell'istante facendo anzi riferimento alle dichiarazioni di numerosi testi a sostegno delle proprie tesi). Anche questa censura, nella misura in cui è ricevibile, va pertanto respinta.
9. L'appellante rimprovera quindi al Pretore di aver enfatizzato presunti problemi relazionali che altro non sarebbero stati che pretesti addotti dalla datrice di lavoro per allontanare la dipendente. Ancora una volta, proponendo tesi in buona parte irricevibili poiché mai esposte in precedenza, l'appellante contrappone alle conclusioni pretorili niente altro che le sue considerazioni e l'interpretazione soggettiva di quanto accaduto. Essa pretende che la datrice di lavoro, disturbata dalle richieste di chiarimento sulle mansioni affidate e di adeguamento salariale, avrebbe "colpevolmente assunto un ambiguo atteggiamento di ostruzionismo che si è sommato al fastidio insorto nei quadri ticinesi rispetto al nuovo ruolo" della dipendente, e non avrebbe inoltre dimostrato alcuna collaborazione o sostegno spingendola invece cinicamente all'angolo ignorandone le legittime richieste (appello pag. 39 n. 6). A sostegno di questa censura l'appellante non apporta comunque elementi atti a sovvertire il diverso giudizio dato dal primo giudice, che ha indicato i motivi per i quali non possono essere mossi simili rimproveri alla convenuta.
10. L’istante lamenta inoltre di non essersi vista riconoscere dal primo giudice la pretesa di essere stata vittima di “mobbing”, in relazione alla violazione del dovere di protezione e di rispetto della personalità della lavoratrice (art. 328 CO). A suo parere il Pretore avrebbe a torto seguito la tesi della convenuta non intravvedendovi un'enorme contraddizione, siccome non sarebbe credibile che, dopo aver svolto con soddisfazione per tre anni l’attività di assistente del personale che comportava di occuparsi di tutti i problemi inerenti il personale, possa esserci stata una carenza di approccio con i lavoratori nella successiva mansione. L’appellante sostiene questa censura con ampi riferimenti a episodi verificatisi, di cui non occorre qui illustrare i dettagli. Infatti, queste tesi sono esposte per la prima volta e quindi irricevibili. Anche un loro esame di merito porterebbe comunque a confermare il giudizio impugnato. Il Pretore, ribaditi i requisiti posti dalla giurisprudenza per riconoscere gli estremi di “mobbing”, non ha intravvisto nel caso concreto una volontà dei superiori e dei colleghi dell’istante di emarginarla o di esercitare indebite pressioni, menzionando gli episodi che confermerebbero anzi un interesse e una collaborazione della convenuta nella soluzione dei problemi sorti, senza però che gli sforzi profusi abbiano potuto modificare la sostanza del problema, ovvero i rapporti sempre più problematici con i colleghi (sentenza pag. 13 n. 7). Il giudice di prime cure ha pertanto correttamente riconosciuto il diritto della datrice di lavoro di optare per un licenziamento, vista anche l’importanza particolare rivestita dal settore delle risorse umane in un’azienda con centinaia di persone alle sue dipendenze. Il Pretore ha inoltre indicato sulla base di quali riscontri istruttori, in particolare con riferimento alle deposizioni dei testi, risultano provate le lamentele espresse sin dai primi tempi dello svolgimento della nuova funzione, con riferimento alle difficoltà nei contatti personali con l’istante. Non è atto a scalfire questa conclusione ogni accenno allo svolgimento della precedente funzione con piena soddisfazione della datrice di lavoro, circostanza ammessa e rilevata dal giudice di prime cure che ha correttamente distinto le diverse mansioni svolte nelle due fasi, senza nulla rimproverare per quella precedente l’assunzione di un ruolo di responsabilità nella gestione del personale. Non è infatti rilevante il fatto che i problemi personali non si siano manifestati in precedenza, siccome è proprio la nuova funzione e le carenze della dipendente riferite a questa ad essere stati indicati quale causa di incomprensioni e attriti. Il ruolo della dipendente rispetto ai colleghi è infatti sostanzialmente mutato, e neppure l’appellante è in grado di fornire elementi che permettano di concludere che i compiti svolti come assistente del personale siano in qualche modo paragonabili a quelli derivanti dalla successiva funzione di responsabile delle risorse umane rivelatasi problematica. Contrariamente a quanto lamenta l’appellante non sono infatti le capacità professionali, umane e di relazione dell’istante nello svolgimento della funzione di assistente del personale ad essere state messe in discussione. Queste sono riconosciute, ma non permettono di trarre conclusioni in merito alle lacune evidenziatesi nello svolgimento del nuovo compito, di ben altra natura sia per quanto attiene all’autonomia di azione che al posizionamento nella struttura gerarchica (appello pag. 48 e "Stellenbeschreibung" doc. 2 e doc. N). Nulla mutano le convinzioni esposte dall’appellante che propone interpretazioni del tutto personali prive di ogni riscontro, accusando il suo superiore S I, “anziano direttore, che con il tempo si è avviato ad assumere un atteggiamento indispettito e irritato”, di aver “modificato radicalmente il suo atteggiamento per motivi di gestione del potere e per un eccesso di permalosità”, temendo questi di non più riuscire a disporre del pieno controllo della sede qualora l’appellante avesse svolto la sua funzione (appello pag. 48). Le censure dell’appellante sono pertanto respinte.
11. Elencando una lunga serie di documenti, senza menzionarne o descriverne il contenuto, l’appellante rimprovera al Pretore di averli valutati in modo affrettato non avendovi intravvisto la prova del “muro di gomma” contro il quale la dipendente sarebbe andata a sbattere cercando di svolgere la sua funzione sulla base del ruolo assegnatole (appello pag. 51 n. 10). Ripresi alcuni passaggi del giudizio impugnato, al primo giudice viene quindi rimproverato di non aver riconosciuto l’insufficiente intervento della datrice di lavoro a tutela della lavoratrice, vittima di una prevaricazione subita dal capo team M G, che avrebbe agito con malanimo. Oltre ad essere irricevibile perché nuova, tale tesi non può essere seguita poiché ancora una volta sostituisce un apprezzamento personale delle circostanze alle diverse conclusioni pretorili. In ogni caso, contrariamente a quanto espresso in modo categorico dall’appellante, un simile singolo episodio, se anche avesse visto la convenuta mancare ai suoi doveri nella gestione del conflitto, ancora non basterebbe da solo a concludere per l’abusività della disdetta. Parimenti ingiustificate oltre che irricevibili (art. 311 CPC) sono le appena accennate considerazioni in merito alla persecuzione psicologica subita (“bossing”, appello pag. 53), alla relativa lesione della personalità della dipendente e alla violazione dei doveri incombenti alla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 328 CO. Queste si esauriscono infatti in generica citazione di dottrina al riguardo. Anche da questo profilo la decisione pretorile merita conferma.
12. L’appellante prosegue poi esponendo considerazioni in merito alla valenza della formalizzazione dell'accordo, e del conseguente adeguamento del salario, con dieci mesi di ritardo rispetto al momento in cui ha concretamente assunto le nuove mansioni. Essa contesta la valutazione al proposito data dal Pretore (che ha rilevato il consenso a questa situazione espresso dalla dipendente con la sottoscrizione del contratto) ma non dice quale sarebbe la corretta deduzione, invocando una non meglio definita palese e volontaria ritorsione con riferimento ad un "aumento di stipendio avvelenato" (pag. 56). L’appellante prosegue poi invocando circostanze sostanzialmente nuove e come tali irricevibili a proposito di un problema sorto in merito alle ferie e pretende altresì che il giudice di prime cure le abbia ingiustamente attribuito ogni colpa per le difficoltà sorte. Insiste inoltre nel ribadire che la disdetta sarebbe già stata decisa nell'ottobre 2008, ovvero dal "momento in cui il datore di lavoro dovette riconoscere il sacrosanto adeguamento di stipendio" (appello pag. 60), ma non fornisce elementi concreti che lo comprovino, né cerca di spiegare per quali motivi la datrice di lavoro non avrebbe sin da quel momento concretizzato tale intento, negando un aumento di stipendio e evitando di dover intraprendere i passi (riferiti nel giudizio impugnato) per accompagnare la dipendente nell'assunzione del nuovo ruolo, investendo risorse per facilitarne il lavoro e nel tentativo di superare gli ostacoli incontrati. Ancora una volta la tesi esposta dall’appellante oltre che infondata è irricevibile, limitandosi sostanzialmente ad opporre una diversa tesi e una soggettiva interpretazione dei fatti, senza entrare nel merito delle diverse conclusioni pretorili, definite semplicemente non corrette o contraddittorie.
13. Al Pretore viene in fine rimproverato di non aver considerato il fatto che la dipendente ha svolto per tre anni con piena soddisfazione la funzione di assistente del personale, occupandosi delle relative problematiche. A torto. Il Pretore non ha mancato di esaminare l'intero periodo lavorativo e di rilevare gli apprezzamenti raccolti dall'appellante per lo svolgimento dei suoi compiti dal 2004 al 2007 ("era particolarmente apprezzata", sentenza pag. 7), ma ha altresì indicato per quali motivi sono sorti dei problemi nel successivo svolgimento della nuova funzione, ruolo e compiti che la stessa appellante riconosce essere mutati, soprattutto per quanto concerne il tipo di relazione con i superiori e i dipendenti in genere. La soddisfazione della datrice di lavoro per lo svolgimento dei compiti assegnati (elencati nella "Stellenbeschreibung" doc. 2) è peraltro implicita nell'avanzamento proposto alla dipendente, ma non basta ancora ad escludere l'insorgenza di problemi nell'espletamento della nuova funzione ("Stellenbeschreibung" doc. N), tali da giustificare un'interruzione del rapporto di impiego nei termini legali o contrattuali (art. 335 CO), senza che questo debba costituire un agire illecito tale da qualificare la disdetta come abusiva ai sensi dell'art. 336 CO.
14. In definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall’appellante, per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto. Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le spese ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 30'000.- seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamato il Regolamento sulle ripetibili,
decide
1. L’appello 16 aprile 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali. L'appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'200.- per ripetibili d'appello.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).