Incarto n. 12.2013.59
Lugano 11 marzo 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.163 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 24 settembre 2009 da
AP 1 e AP 2 tutti rappr. dall' RA 1
contro
AO 1 rappr. dall' RA 2
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 90'939,10 oltre interessi al 5% dal 5 settembre 2009, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un importo di fr. 27'640.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2009;
pretesa risarcitoria che gli attori hanno aumentato a fr. 127'908,80 con l'allegato di replica, per poi ricondurlo entro i limiti della petizione in sede di memoriale conclusivo, le parti essendosi in tale ambito riconfermate nelle rispettive allegazioni e tesi antitetiche;
domande sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 21 febbraio 2013, con cui ha respinto la petizione e parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, condannando i convenuti riconvenzionali in solido al pagamento di fr. 17'170.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2009;
appellanti gli attori principali con atto di appello 8 aprile 2013, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 30'028,05 oltre interessi, e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 24 maggio 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Nel corso del 2006 l'architetto AO 1, titolare della ditta individuale A, ha ricevuto da AP 1 e AP 2 l'incarico di progettazione e per la direzione dei lavori inerenti l'edificazione di una nuova casa unifamiliare sul mappale n. di B. Ad un primo progetto allestito per l'inoltro della domanda di costruzione nel marzo 2007, ne ha fatto seguito un secondo con alcune modifiche richieste dall'autorità comunale. Ciò ha comportato un aggiornamento il 17 giugno 2007 del preventivo iniziale da fr. 589'050.- (doc. E) a fr. 653'750.- (doc. F). Ha poi fatto seguito un nuovo preventivo d'opera sottoposto ai committenti il 27 giugno 2007 con un costo totale ridotto a
fr. 618'550.- (doc. G). Iniziati nel corso dell'estate 2007, i lavori di edificazione si sono svolti sull'arco di un anno circa e nel giugno 2008 l'architetto ha allestito un documento denominato "preventivo di massima" indicante costi complessivi dell'opera ammontanti a fr. 696'928.- (doc. S).
2.Al termine dei lavori di edificazione, preso atto della liquidazione finale presentata dall'architetto AO 1 per un importo complessivo di fr. 720'187,60 (doc. I), con lettera 8 settembre 2008 AP 1 e AP 2, sulla base di un referto fatto allestire da un tecnico di loro fiducia, hanno comunicato all'architetto di ritenerlo responsabile del superamento del preventivo e conseguentemente chiesto la rifusione dell'importo di fr. 90'939,10 (doc. Q). AO 1 ha respinto le accuse e negato una responsabilità ritenendo la liquidazione finale corretta alla luce dei costi preventivati, delle modifiche e dei rincari sopraggiunti in corso d'opera, di cui peraltro i committenti sarebbero stati costantemente informati. Tra le parti non è stato possibile ricomporre bonalmente la vertenza. Con petizione 24 settembre 2009 AP 1 e AP 2 hanno chiesto la condanna di "A di A M" al pagamento dell’importo di fr. 90'939,10 oltre interessi al 5% dal 5 settembre 2009 a titolo di risarcimento del danno a seguito di inadempienza contrattuale. Essi hanno sostenuto che l'architetto convenuto si sarebbe reso responsabile del superamento dei costi della costruzione da fr. 618'500.- fr. 771'344,10 (costo complessivo dell’edificio).
3.Con risposta 22 novembre 2009 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando una propria responsabilità nell'aumento dei costi, formulando contestualmente una domanda riconvenzionale chiedente di condannare AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 27'640.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2009 quale saldo degli onorari ancora dovuti per le prestazioni d'architetto eseguite. Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive tesi e allegazioni, e così in sede di conclusioni. Gli attori hanno in un primo tempo, con l'allegato di replica, aumentato la pretesa a fr. 127'908,80, per poi ricondurla entro i limiti della petizione in sede di memoriale conclusivo.
4.Con sentenza 21 febbraio 2013 il Pretore ha respinto la petizione e parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, condannando i convenuti riconvenzionali a versare alla controparte fr. 17'170.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2009. Il primo giudice, accertato come tra le parti sia venuto in essere un contratto d'architetto globale al quale si applicano, perlomeno in merito alla responsabilità, le regole del mandato (art. 394 segg. CO), si è dapprima chinato sulla questione del superamento del costo preventivato identificando, tra i vari preventivi allestiti, quello determinante per valutare un eventuale sorpasso di spesa imputabile all'architetto. Il Pretore non ha considerato quale preventivo definitivo quello con l'importo più elevato e più recente, ammontante a fr. 696'928.- (doc. S), siccome redatto a lavori oramai pressoché ultimati. Tra i due preventivi allestiti nel corso del mese di giugno 2007 (doc. F e G) il giudice di prime cure, sulla base di considerazioni che verranno in seguito esposte per quanto rilevanti ai fini del presente giudizio, ha identificato nel secondo quello determinante, per un costo complessivo di fr. 618'550.- (doc. G). Considerata una soglia di tolleranza del 10%, in applicazione dei principi generali sviluppati da dottrina e giurisprudenza, il primo giudice ha quindi calcolato la differenza tra il valore così ricalcolato (pari a
fr. 680'405.-) e il costo totale dell'opera eseguita, e in seguito esaminato in quale misura tale cosiddetto maggior valore oggettivo fosse da ridurre per tenere conto dell'interesse dei committenti ad avere un'opera di valore e qualità superiore. Sulla base del referto peritale, che ha attestato come una serie di costi supplementari sarebbero da ricondurre alla qualità e alla quantità delle rifiniture, di livello superiore rispetto a quello standard, il Pretore ha quantificato in fr. 58'000.- il maggior valore soggettivo non imputabile alla responsabilità dell'architetto, aumentando di conseguenza la soglia di tolleranza a fr. 738'405.-. Passati in rassegna una serie di costi oggetto di attenzione e contestazione da parte dei committenti, sulla base delle emergenze istruttorie e in particolare del referto peritale, il Pretore ha quindi concluso che il sorpasso del preventivo imputabile ad un'eventuale violazione contrattuale ammonta nel caso concreto a fr. 6'928,05. Con riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 398 CO per riconoscere la responsabilità del mandatario, il primo giudice ha quindi accertato l'esistenza del pregiudizio e della colpa, ma non ha ravvisato alcun nesso di causalità adeguato tra la violazione contrattuale dell'architetto e il danno patito dagli attori, respingendone di conseguenza la pretesa risarcitoria. Il Pretore ha quindi esaminato le domande formulate in via riconvenzionale e, respinta la tesi dei convenuti riconvenzionali in merito alla pattuizione di una remunerazione forfetaria, ha accertato l'esistenza di un accordo tra le parti per il calcolo di una remunerazione percentuale sulla base all'importo di liquidazione. Ne ha quindi concluso che il saldo dell'onorario ancora dovuto all'architetto per le sue prestazioni professionali ammonta a fr. 17'170.-, condannando i convenuti riconvenzionali in solido al pagamento.
5.Con appello 8 aprile 2013 gli attori principali postulano la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere parzialmente la petizione limitatamente a fr. 30'028,05 e respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 24 maggio 2013 la parte appellata postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
6.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7.Preliminarmente occorre fare chiarezza in merito alla corretta indicazione delle parti nel procedimento. Infatti, gli attori hanno convenuto in giudizio "A di A " specificando altresì come il convenuto fosse "titolare della ragione individuale A di A " (petizione 24 settembre 2009, pag. 1 e 2 n. 1). Stessa indicazione è stata utilizzata dal convenuto nell'allegato di risposta, la cui domanda riconvenzionale ha peraltro esplicitamente chiesto di condannare i convenuti riconvenzionali al pagamento in solido della somma "alla ditta individuale A di A, C" (risposta e azione riconvenzionale 22 novembre 2009, pag. 1 e 5). L'imprecisione in merito alla denominazione della parte nella procedura emerge anche dagli allegati successivi e trova infine riscontro nella stessa decisione pretorile, segnatamente laddove il primo giudice accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale condannando le controparti in solido a pagare la somma pretesa "alla ditta individuale A di A " (sentenza impugnata, punto 3 del dispositivo). Nessuna delle parti si duole di simili imprecisioni e lo stesso atto di appello, così come la relativa risposta, non ne sono immuni. La questione non è comunque rilevante ai fini del presente giudizio, l'identità delle parti nel procedimento essendo chiara e non prestandosi a fraintendimento alcuno. L'imprecisa indicazione di una delle parti, nel caso specifico con il nome del convenuto e attore riconvenzionale inutilmente abbinato al riferimento della ditta individuale di cui era titolare, configura infatti un semplice caso di imprecisione o erronea designazione della parte (II CCA 17 dicembre 2003 inc. n. 12.2003.85 e 2 settembre 2005 inc. n. 12.2005.30), errore facilmente rilevabile dalle parti, non essendo sorto dubbio alcuno su chi fosse chiamato in causa per le pretese litigiose, e che non ha loro impedito di prendere posizione in merito alla domanda principale e a quella riconvenzionale. L'inesattezza dell'indicazione della parte non ha pertanto alcuna conseguenza di carattere procedurale e in particolare non pone alcun dubbio in merito alla legittimazione della parte stessa, chiaramente intervenuta in lite a titolo personale, sebbene specificando (abbondanzialmente e inutilmente) pure la titolarità della ditta individuale. La rettifica va quindi eseguita d’ufficio in questa sede.
8.L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (sentenza del Tribunale federale 7 dicembre 2011, 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311).
9.A questo stadio della lite è pacifico che le prestazioni d’architetto dalle quali gli attori principali traggono pretese risarcitorie e per le quali l’attore riconvenzionale pretende di essere remunerato siano rette dalle norme relative al contratto di mandato (art. 394 segg. CO), prescrizioni legali in merito alle quali il Pretore ha già ampiamente esposto dottrina e giurisprudenza che qui non occorre pertanto ribadire.
Azione principale
10. Gli appellanti espongono ampie censure che, visto l'esito del giudizio, non occorre illustrare nel dettaglio. Infatti, buona parte dell'allegato d'appello (da pag. 2 a pag. 6) altro non è che una ricopiatura delle conclusioni e risulta già per questo irricevibile (art. 311 CPC). A ben vedere l'unica censura ricevibile, nei confronti del giudizio pretorile sull'azione principale, riguarda quindi la questione del nesso di causalità adeguata che il Pretore, a detta degli appellanti, avrebbe a torto negato. La censura non può comunque essere accolta. Contrariamente a quanto questi pretendono non può assurgere a prova determinante la dichiarazione resa dal convenuto con lo scritto 17 settembre 2008 inviato all'ingegnere D, incaricato del controllo della liquidazione per conto dei committenti (doc. P). In ogni modo, se anche si volesse interpretare la dichiarazione in questione quale "prova lampante del fatto che gli appellati (correttamente: appellanti), sin dall'inizio hanno fatto quanto potevano per cercare di contenere i costi" (appello pag. 7 n. 7), l'episodio così addotto non sarebbe comunque atto a sovvertire la conclusione pretorile. Oltre ad attestare una circostanza comunque presunta, siccome il contenimento dei costi in termini generali è obiettivo implicito di chiunque affronti un simile investimento immobiliare, nell'esporre tale tesi gli appellanti omettono di confrontarsi con gli elementi specifici elencati dal Pretore a sostegno di una diversa conclusione. Il primo giudice non si è infatti limitato ad esaminare la questione in termini generali, ma si è invece soffermato concretamente sui lavori voluti dai committenti, che non si sono accontentati di livelli di finitura standard o di far eseguire unicamente quanto inizialmente previsto, richiedendo in corso d'opera una serie di modifiche e di prestazioni aggiuntive o di qualità più elevata. Sulla base delle emergenze istruttorie il primo giudice ha ad esempio ravvisato una richiesta supplementare nei lavori di sistemazione del giardino secondo uno standard elevato, nell'esecuzione di una canna fumaria o ancora in alcune opere eseguite dall'idraulico (doc. L, sentenza impugnata pag. 10 consid. 7.2). Il Pretore ha peraltro accertato tali circostanze rilevanti facendo proprie le conclusioni del referto peritale (perizia giudiziaria, pag. 6), puntualmente citato nella motivazione della sentenza, e riferendosi altresì alle delucidazioni fornite dallo stesso perito (verbale udienza 15 giugno 2012, pag. 20 e 21). A questo riguardo gli appellanti non sono stati in grado di fornire elementi che ne contraddicano le conclusioni, limitandosi sostanzialmente a proporre asserzioni del tutto generiche e inconcludenti (e pertanto irricevibili ai sensi dell'art. 311 CPC), ad esempio sostenendo che "il superamento del preventivo si è verificato durante l'avanzamento dei lavori, ragion per cui gli appellanti non avevano altra scelta che proseguire nell'edificazione, non potendo certo lasciare la costruzione incompiuta e inutilizzabile!!" (appello pag. 7 n. 7). Su questo punto la sentenza del Pretore regge pertanto alle critiche mosse e l'appello, nella misura in cui è ricevibile, risulta quindi infondato e deve essere respinto.
Azione riconvenzionale
11. Gli appellanti contestano infine la decisione pretorile che ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale. A ragione. Infatti, il Pretore, pur avendo correttamente escluso che le parti abbiano pattuito un onorario forfetario, ha erroneamente omesso di considerare alcune circostanze rilevanti, invocate nella risposta e nella duplica riconvenzionale e qui nuovamente riproposte con l'appello. Dagli atti istruttori emerge infatti come l'architetto abbia a più riprese calcolato la mercede in complessivi fr. 42'558.-, limitando a tale importo la sua remunerazione, come emerge dalla liquidazione finale (doc. I) che trova riscontro nella fattura 25 aprile 2008 (doc. AA). Con il pagamento del saldo di tale fattura, circostanza questa ammessa, i mandanti potevano pertanto legittimamente ritenere di aver saldato ogni pretesa derivante dal rapporto contrattuale con l'architetto, nessun elemento essendo stato fornito loro per ritenere che potessero sussistere ulteriori pretese del mandatario. Alla luce delle circostanze concrete, e del comportamento nel caso specifico assunto dall'asserito creditore, non meritava pertanto accoglimento la pretesa ulteriore da questi formulata con l'azione riconvenzionale. Dopo essersi in un primo tempo ritenuto tacitato, perlomeno per atti concludenti, egli ha rivendicato per la prima volta nel settembre 2009 una cifra complessiva nettamente superiore (doc. 14 e 15), quale evidente risposta allo scritto 31 agosto 2009 con il quale i mandanti lo rendevano responsabile del superamento dei costi preventivati (doc. Q). Il Pretore non ha considerato l'obiezione mossa al riguardo dai convenuti riconvenzionali, aderendo a torto ad una domanda formulata dall'architetto che, da parte sua, neppure ha ritenuto di prendere compiutamente posizione in merito alle allegazioni specifiche dei suoi mandanti su questo suo comportamento qualificato come temerario, e in particolare sul significato della fattura da lui emessa a saldo delle pretese vantate (doc. AA) e della corrispondente posta nella liquidazione finale (doc. I). A ragione gli appellanti rilevano come il Pretore, riconoscendo la pretesa formulata in via riconvenzionale, contraddice i calcoli che egli stesso ha posto alla base del giudizio sulla domanda principale. Infatti, un supplemento di onorario per l'architetto costituirebbe un ulteriore aumento del costo complessivo dell'opera e come tale avrebbe dovuto di conseguenza, seguendo il ragionamento pretorile, essere a sua volta considerato nel calcolo del sorpasso del preventivo. Di questo elemento non vi è invece traccia nei calcoli e nelle relative conclusioni del primo giudice. Il giudizio pretorile sulla domanda principale giunge peraltro a negare la responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi siccome gli attori sono stati costantemente informati sui maggiori costi e si sono di conseguenza determinati. Tale conclusione del Pretore regge senz'altro alla critica per quanto concerne le varie poste esaminate sulla base della liquidazione finale, ma non può per contro trovare conferma per un costo aggiuntivo (parte del costo finale e del conseguente asserito danno) che mai in precedenza l'architetto ha ritenuto di esplicitare facendo valere il relativo credito. Ne consegue che, almeno per questo costo supplementare, non può certo essere imputato ai mandanti di aver dato un consenso implicito dopo aver ricevuto adeguate informazioni e non troverebbe pertanto applicazione la conclusione pretorile in merito all'assenza di un nesso di causalità adeguato (giudizio impugnato pag. 13 consid, 8.3). Sulla base dei calcoli e delle conclusioni a cui è giunto il Pretore, il maggior costo fatturato dall'architetto a titolo di mercede andrebbe di conseguenza a costituire una posta del danno da risarcire, ritenuta l'esistenza di una colpa imputabile al mandatario che non ha prestato la dovuta diligenza (giudizio impugnato pag. 12 e 13 consid, 8.2). Come giustamente rilevato dagli appellanti le due pretese di pari entità si porrebbero una in compensazione dell'altra. Su questo punto l'appello merita quindi accoglimento e il giudizio pretorile deve essere conseguentemente riformato.
12. Ne discende che l’appello in esame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto nel senso di confermare il giudizio pretorile sull'azione principale (dispositivi n. 1 e 2) e modificare lo stesso in merito alla domanda riconvenzionale (dispositivi n. 3 e 4).
Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106 CPC), tenuto conto di un valore litigioso di fr. 47'190,05 (fr. 30'028,05 + fr. 17'170.-), importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 8 aprile 2013 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 21 febbraio 2013 della Pretura del Distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
3. L'azione riconvenzionale è respinta.
4. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 1'600.- sono poste a carico dell'attore riconvenzionale, che rifonderà ai convenuti riconvenzionali complessivi fr. 2'500.- per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di questa sede per complessivi fr. 2'000.- sono posti a carico degli appellanti, in solido, in ragione di
fr. 1'200.- e per la parte rimanente a carico dell'appellato, al quale gli appellanti rifonderanno, con medesimo vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).