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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.07.2013 12.2013.50

5 luglio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,185 parole·~11 min·2

Riassunto

Affitto agricolo, scadenza del contratto per transazione

Testo integrale

Incarto n. 12.2013.50

Lugano 5 luglio 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Meschiari

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.16 della Pretura del Distretto di Vallemaggia - promossa con istanza (correttamente: petizione) 25/26 ottobre 2012 da

 AP 1   

  contro  

 AO 1   AO 2   

con cui l’attore ha chiesto di accertare la scadenza del contratto di affitto agricolo concluso con i convenuti per novembre 2013 e di prorogarne la scadenza fino al 10 novembre 2014;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione ricordando che il contratto è giunto a scadenza il giorno 11 novembre 2012 e aggiungendo che se ammessa la proroga fino a novembre 2014, il contratto dovrà sottostare a determinate condizioni inderogabili;

domanda integralmente respinta dal Pretore del Distretto di Vallemaggia, con decisione del 13 febbraio 2013;

appellante l’attore, che con atto di appello del 20 marzo 2013, chiede di accogliere integralmente la petizione e di mettere tassa, spese e ripetibili a carico dei convenuti;

mentre i convenuti, con risposta del 24 aprile 2013, postulano la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile, protestando tassa, spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 2 aprile 2005 AO 2 e AO 1, in qualità di locatori, e AP 1, in qualità di conduttore, hanno sottoscritto un contratto di affitto agricolo, avente per oggetto alcuni fondi situati nel comune di __________ (doc. A), con un canone di affitto annuo di fr. 10'000.-, pagabili in 11 rate mensili di fr. 830.- e una rata di fr. 870.-. Il contratto è stato concluso “a tempo determinato” per la durata di 9 anni, con inizio il 1° giugno 2004 e scadenza il 10 novembre 2012 (correttamente: il 10 novembre 2013). Le parti hanno inoltre concordato che in mancanza di disdetta per la scadenza, il contratto era da considerare rinnovato per un nuovo periodo di 6 anni e così di seguito.

                                  B.   Il 27 luglio 2007 i locatori hanno notificato al conduttore la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi, con effetto dall’11 novembre 2008 (petizione, pag. 4, inc. AC.2007.1 richiamato). Il conduttore ha contestato la disdetta presso la Pretura del Distretto di Vallemaggia. All’udienza di discussione del 13 dicembre 2007, le parti, assistite dai rispettivi legali, hanno concluso una transazione che prevedeva, tra l’altro, al suo punto 1 che “il contratto d’affitto terminerà l’11 novembre 2012, il giorno di S. Martino. Il termine è perentorio e non potranno essere richieste o concesse proroghe. Durante il periodo da oggi alla data sopraindicata le parti si impegnano a rispettare puntigliosamente le condizioni contrattuali specificate nel contratto e nel suo allegato (doc. A)”. Il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha stralciato dal ruolo tale procedura con decreto 15 giugno 2012, che non è stato impugnato dalle parti.

                                  C.   Previo un infruttuoso tentativo di conciliazione, il conduttore si è rivolto il 25 ottobre 2012 alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per far accertare che il contratto di affitto scadeva il mese di novembre 2013 e per chiederne una proroga fino al 10 novembre 2014. Nella risposta del 9 novembre 2012, i convenuti AO 2 e AO 1 si sono opposti alla petizione, affermando che all’udienza del 13 dicembre 2007 era stata pattuita la scadenza perentoria del contratto di affitto agricolo per l’11 novembre 2012 e che un’eventuale proroga poteva entrare in linea di conto solo in via subordinata, a condizione che il conduttore accettasse le ben precise e dettagliate condizioni sulle modalità di utilizzo da loro indicate. All’udienza di prime arringhe del 30 novembre 2012 l’attore ha ribadito le proprie domande, alle quali si sono opposti i convenuti. L’attore si è riservato un periodo di 3/5 giorni per prendere posizione sulle proposte dei convenuti, ma non ha più dato notizie. Con i memoriali conclusivi del 7 gennaio 2013 e del 21 gennaio 2013 le parti si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni, l’attore evidenziando i seri problemi che la fine del contratto avrebbe per lui e per il suo bestiame.

                                  D.   Con decisione del 13 febbraio 2013, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di fr. 200.- e le spese a carico di AP 1, tenuto inoltre a rifondere alle controparti fr. 300.- a titolo di indennità.

                                  E.   AP 1 è insorto contro la decisione del Pretore con atto di appello del 20 marzo 2013, con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare la scadenza del contratto di affitto agricolo per novembre 2014 e di prorogarla al 10 novembre 2014, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del 24 aprile 2013 gli appellati propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza pretorile, protestando anch’essi tassa, spese e ripetibili.

e considerato

in diritto:

                                   1.   In concreto la vertenza poggia sulla domanda di accertamento della scadenza di un contratto di affitto agricolo e sulla sua protrazione, ed è dunque retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 let. c CPC). Il termine per promuovere l’appello e per inoltrare la risposta è di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). Da qui la tempestività del gravame del 20 marzo 2013 e delle osservazioni del 24 aprile 2013. Nulla osta pertanto alla trattazione del gravame.

                                   2.   L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è inammissibile (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1.). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

                                   3.   In questa sede i documenti (da A a C) prodotti dagli appellati sono ammissibili, nonostante il divieto di produrre nuovi documenti in appello, poiché si tratta di fotocopie di verbali e decisioni giudiziarie tratte dagli incarti richiamati esplicitamente nella procedura davanti al Pretore (AC.2007.1 e CM.2011.1).

                                   4.   Nella fattispecie il Pretore ha accertato che i locatori e il conduttore avevano concluso all’udienza del 13 dicembre 2007 (incarto AC.2007.1) una transazione in forza della quale il contratto di affitto agricolo scadeva l’11 novembre 2012, senza possibilità di proroghe. La causa giudiziaria è poi stata stralciata dal ruolo il 15 giugno 2012 “per intervenuta transazione e perenzione per quanto attiene al punto 3 della convenzione”. Non vi era quindi più alcuno spazio per accertare una scadenza dell’affitto agricolo dopo tale data. Inoltre, prosegue il primo giudice, una domanda di proroga del contratto di affitto agricolo avrebbe dovuto essere presentata al più tardi nove mesi prima della scadenza (art. 26 LAAgr), e la richiesta 25 ottobre 2012 era quindi tardiva. Da qui la reiezione della petizione.

                                   5.   L’appellante contesta che sia stata conclusa una valida transazione giudiziaria nel 2007. Egli rileva che la lista dettagliata sui rispettivi obblighi e doveri prevista al punto 3 del verbale di udienza (incarto AC.2007.1) non era stata presentata nel termine di 60 giorni, così che la transazione non si era perfezionata. La lista in questione, infatti, doveva diventare parte integrante della transazione, e in sua assenza il punto 1 del verbale del 13 dicembre 2007 non poteva valere per sé stante. Da qui la scadenza del contratto di affitto agricolo al 10 novembre 2014.

                                   6.   Una transazione giudiziaria permette alle parti che lo desiderano di porre fine alla procedura che hanno introdotto, domandando al giudice che alleghi il loro accordo al verbale di udienza per farlo valere quale decisione o domandandogli di riprendere i termini dell’accordo nel dispositivo della sentenza (Favre Pascal G./Tercier Pierre, Les contrats spéciaux, 2009, pag. 1226). La transazione, giudiziaria o meno, è considerata come un contratto sui generis, essa infatti non è solo un contratto di diritto privato (DTF 132 III 737, consid. 1.3) ma anche un’istituzione procedurale (DTF 110 II 44, consid. 4; Favre Pascal G./Tercier Pierre, op. cit. pag. 1227).

                                6.1   Nella fattispecie i locatori avevano notificato al conduttore la disdetta straordinaria per gravi motivi del contratto di affitto agricolo con effetto dall’11 novembre 2008, la quale è stata contestata dal conduttore con la procedura avviata nel 2007, procedura che è poi stata stralciata il 15 giugno 2012 (AC.2007.1). Nella transazione consegnata a verbale il 13 dicembre 2007, sottoscritta da tutte le parti, dai loro legali e dal Pretore, i locatori e il conduttore avevano pattuito la scadenza inderogabile del contratto di affitto agricolo all’11 novembre 2012, giorno di San Martino, le parti contrattuali impegnandosi “a rispettare puntigliosamente le condizioni contrattuali specificate nel contratto e nel suo allegato” (punto 1). Al punto 3 della transazione, come rileva l’appellante, era stato previsto che “le parti inoltreranno a questa Pretura entro 60 giorni un’ulteriore lista condivisa e sottoscritta da tutti attestante i rispettivi obblighi e doveri e che diventerà parte integrante della presente transazione in caso di contestazioni”. La lista non è pacificamente stata inviata alla Pretura, ma la sua presentazione non era una condizione di validità degli altri punti della transazione. Dal testo consegnato a verbale il 13 dicembre 2007, infatti, non risulta che le parti abbiano condizionato la validità degli accordi sulla scadenza del contratto di affitto agricolo a tale lista, che era intesa solo come strumento per evitare ogni ulteriore contestazione sui reciproci diritti e doveri. Né l’appellante ha impugnato la decisione del 15 giugno 2012 del Pretore, che ha stralciato dal ruolo la causa AC.2007.1 per transazione relativamente ai punti 1, 2e4e per inattività delle parti (perenzione processuale, art. 351 cpv. 2 CPC-TI) per quanto attiene al punto 3. In simili circostanze la conclusione del Pretore, che ha ritenuto valido l’accordo sulla scadenza del contratto all’11 novembre 2012, regge alla critica. Non va dimenticato, del resto, che nel 2007 era in discussione la validità della disdetta anticipata straordinaria notificata dai locatori con effetto dall’11 novembre 2008. L’appellante sembra non accorgersi che se non fosse valida la transazione conclusa il 13 dicembre 2007, sarebbe stata valida la disdetta per l’11 novembre 2008, visto che la causa di contestazione della disdetta anticipata straordinaria è stata stralciata il 15 giugno 2012.

                                6.2   Nel diritto processuale ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010, e al quale era rimasta soggetta la causa AC.2007.1 (art. 404 cpv. 1 CPC), la transazione metteva fine alla lite senza che vi fosse necessità di una decisione del Pretore. Il decreto di stralcio era una mera formalità, con portata solo dichiarativa, e la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice aveva forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC-TI). La questione della scadenza del contratto di affitto agricolo era dunque già stata giudicata. Il Pretore non poteva quindi entrare nel merito della domanda n. 1 della petizione del 25/26 ottobre 2012, difettando un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC).

                                   7.   In via subordinata l’appellante chiede una proroga del contratto fino al 10 novembre 2014, per poter trovare un oggetto sostitutivo “per me, la mia famiglia e le mie bestie”. La domanda è improponibile. Come esposto dal Pretore, la conclusione n. 2 della petizione del 25/26 ottobre 2012, intesa a ottenere la protrazione del contratto fino al 10 novembre 2014, era tardiva, perché avrebbe dovuto essere presentata al più tardi nove mesi prima dell’11 novembre 2012, come prescritto dall’art. 26 LAAgr.

                                   8.   In conclusione, l’appello si rivela infondato e deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e vanno quindi a carico dell’appellante, il quale rifonderà inoltre agli appellati, che hanno presentato una risposta unica senza un rappresentante professionista, un’adeguata indennità di inconvenienza a titolo di ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 20'000.- (pigione per due anni).

Per questi motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                    1.   L’appello 20 marzo 2013 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in complessivi fr. 100.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. AP 1 rifonderà inoltre a AO 2 e a AO 1 complessivi fr. 100.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-    -     -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici                                                       

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).

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