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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.11.2013 12.2013.37

5 novembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,868 parole·~9 min·2

Riassunto

Reclamo indipendente contro dispositivo sulle spese giudiziarie e la loro ripartizione tra le parti

Testo integrale

Incarto n. 12.2013.37

Lugano 5 novembre 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Meschiari

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria appellabile inc. n. OA.2010.96 (creditoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 3 novembre 2010 da

CO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

RE 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 23'800.- oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2008 e spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con sentenza 24 gennaio 2013, ha respinto, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno;

reclamante la convenuta che, con reclamo 25 febbraio 2013, ha chiesto di riformare il dispositivo n. 2 del querelato giudizio pretorile come segue: “La tassa di giustizia, in fr. 2'000.-, e le spese, sono poste a carico dell’CO 1, , la quale rifonderà fr. 4'000.- a titolo di ripetibili a RE 1,”;

mentre l’attrice, con risposta 8 aprile 2013, si oppone al reclamo e propone di confermare il giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

                                   A.    Con petizione 3 novembre 2010 CO 1 ha chiesto la condanna della società RE 1 al pagamento di fr. 23'800.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Nella risposta 5 gennaio 2011 la convenuta si è opposta integralmente alle domande dell’attrice. Le parti hanno ribadito le proprie contrapposte domande di giudizio in un secondo scambio di allegati e, dopo l’istruttoria, con le conclusioni e al dibattimento finale.

                                   B.   Statuendo il 24 gennaio 2013, il Pretore ha respinto la petizione, ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno e ha compensato le ripetibili.

                                   C.   La convenuta è insorta con reclamo 25 febbraio 2013 contro la decisione pretorile 24 gennaio 2013, chiedendo la riforma del dispositivo n. 2 del giudizio pretorile, nel senso di porre interamente a carico della parte attrice la tassa di giustizia e le spese e di condannarla al pagamento di fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

                                   D.   Con risposta 8 aprile 2013 l’attrice ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare il dispositivo n. 2 del giudizio pretorile, protestando tassa, spese e ripetibili di seconda istanza.

                                   E.    Questa Camera ha respinto l’appello dell’attrice con decisione di data 5 novembre 2013 (inc. 12.2013.36). Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:                

                             1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data d’intimazione (DTF 137 II 127, consid. 2, pag. 129-130). La procedura innanzi al Pretore è iniziata nel 2010 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di reclamo, per contro, ha preso avvio a seguito di una sentenza pretorile resa e intimata il 24 gennaio 2013 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali.

                             2.  La decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, 2010, art. 110. pag. 447), da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC); rilevato che la competenza a statuire sul quel rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito: nel caso di un valore litigioso superiore a fr. 10'000.- (a dipendenza della materia), alla prima o alla seconda Camera civile, nel caso contrario alla Camera civile dei reclami (sentenze della III CCA 22 giugno 2011, inc. n. 13.2011,34; II CCA 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.137).

                             3.  La sentenza impugnata è stata notificata alla reclamante il 28 gennaio 2013. Il reclamo in esame, inoltrato il 25 febbraio 2013 è dunque tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. La competenza di questa Camera a statuire su questo reclamo è pure data, poiché la convenuta ha impugnato a titolo indipendente solo il dispositivo in materia di spese, in una causa creditoria il cui valore litigioso è superiore a fr. 10'000.-, fondata su un contratto di compravendita.

                             4.  Nella fattispecie il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno e ha compensato le ripetibili. In sintesi il primo giudice è giunto alla conclusione che l’attrice aveva provato l’esistenza di un difetto del veicolo d’occasione oggetto della compravendita, la notifica tempestiva del difetto alla venditrice, ma aveva fallito nell’onere della prova sull’entità del minor valore oggettivo del veicolo. Ha pertanto respinto la petizione, ripartendo a metà tra le parti le spese processuali e compensando le spese ripetibili per tenere conto del fatto che l’attrice aveva visto riconosciuto il principio dell’esistenza di un minor valore, negata dalla convenuta, che si era opposta alla petizione.

                             5.  Con il proprio reclamo, la convenuta censura il principio di ripartizione della tassa di giustizia e delle spese, nonché la compensazione delle ripetibili, poiché a suo dire “il Pretore non solo è incorso in un abuso ma ha addirittura mal applicato la legge” (reclamo, p. 5). La reclamante rimprovera in sostanza al Pretore di aver applicato il nuovo CPC, precisamente l’art. 106 CPC, al posto del CPC-TI, applicabile in concreto a una causa avviata nel 2010. La censura è manifestamente infondata. Il Pretore, infatti, ha chiaramente indicato a pag. 8 della propria decisione di aver applicato gli art. 147 e segg. CPC per le spese e le ripetibili, menzionando una sentenza della III Camera civile del Tribunale d’appello resa in un caso analogo e in cui era stato applicato il CPC-TI (decisione 22 giugno 2011 inc. 13.2011.33).

                             6.  Giusta l’art. 148 CPC-TI, il giudice condannava la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1) ritenuto che, se vi era soccombenza reciproca o concorrevano altri giusti motivi, egli poteva ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2). Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile unicamente per eccesso o abuso del potere di apprezzamento, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (II CCA 11 agosto 2005, inc. n. 12.2005.5, consid. 7; II CCA 24 marzo 2005, inc. n. 12.2004.15, consid. 3.1; III CCA 20 agosto 2012, inc. n. 13.2012.43; II CCA 22 luglio 2013, inc. n. 12.2013.58, consid. 4; III CCA 22 giugno 2011, inc. n. 13.2011. 33 e Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148).

                             7.  Nel caso concreto, il Pretore ha tenuto conto del fatto che l’attrice è risultata vincente sul principio dell’esistenza di un difetto del torpedone da lei acquistato, ma ha perso per non aver provato l’entità del minor valore rivendicato. In tal modo, distanziandosi dal principio della soccombenza aritmetica e tenendo conto del fatto che l’attrice risultava vittoriosa integralmente sul principio, il giudice di prime cure non ha ecceduto né abusato del potere di apprezzamento, né il suo giudizio può essere ritenuto arbitrario (II CCA 6 settembre 1999, inc. n. 12.1999.12, consid. 34; II CCA 12 marzo 1999, inc. n. 12.1998.130, consid. 3; II CCA 23 maggio 1996, inc. n. 12.1996.109). La ripartizione della tassa di giustizia e delle spese tra le parti in ragione di ½ ciascuno rientra nell’esercizio dell’ampio potere di apprezzamento di cui il primo giudice gode in quest’ambito. Nel caso di specie, quindi, anche la seconda censura invocata dalla reclamante, ossia l’abuso in cui sarebbe incorso il Pretore, si rivela infondata. Non vi è quindi motivo per modificare la ripartizione delle spese giudiziarie e la compensazione delle spese ripetibili così come effettuata dal Pretore.

                             8.  Assodata la correttezza della ripartizione a metà delle spese processuali e la compensazione delle ripetibili, è superfluo chinarsi sulla critica della reclamante relativa all’entità delle ripetibili. Per le ragioni sopra esposte, il reclamo 25 febbraio 2013 va respinto. Il valore litigioso della presente procedura è di fr. 5'000.- pari agli importi di cui la reclamante ha chiesto la riforma in questa sede (tassa di giustizia fr. 1'000.- più ripetibili fr. 4'000.-). Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono stabilite in base ai criteri dell’art. 14 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG). L’attrice ha diritto a un’indennità per spese ripetibili di questa sede, calcolata secondo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

richiamata la LTG e il Rtar,

decide:

                             1.  Il reclamo 25 febbraio 2013 di RE 1 è respinto.

                             2.  Le spese processuali della procedura di reclamo, consistenti in complessivi fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 un’indennità di fr. 400.- per ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla  notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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