Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.11.2013 12.2013.36

5 novembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,341 parole·~12 min·2

Riassunto

Compravendita di torpedone usato, respinta azione in riduzione del prezzo per difetto notificato tempestivamente (Euro 0 invece di Euro 1) per mancata prova del minor valore, negato valore probatorio a perizia di parte astratta

Testo integrale

Incarto n. 12.2013.36

Lugano 5 novembre 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Meschiari

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria appellabile inc. n. OA.2010.96 (creditoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 3 novembre 2010 da

AP 1 rappr. dall’avv. RA 1  

contro  

AO 1 rappr. dall’avv. RA 2  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 23'800.- oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2008 e spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con sentenza 24 gennaio 2013, ha respinto, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno;

appellante l’attrice che, con atto di appello 25 febbraio 2013, chiede la riforma del querelato giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione e di rigettare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ protestando tassa, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 26 marzo 2013 propone la reiezione dell’appello, pure con protesta di tassa, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   AO 1 ha venduto ad AP 1 un torpedone da viaggio marca __________, anno 7.1992, colore bianco-blu, al prezzo di fr. 50'000.- oltre IVA al 7.6% corrispondente a fr. 3'800.-, per un ammontare globale di fr. 53'800.-, come risulta dalla fattura 26 novembre 2007 n. 41-07 (doc. D). Il 4 novembre 2008 AP 1 ha notificato alla venditrice la presenza di difetti, consistenti nella mancanza di qualità promesse al momento della vendita, vale a dire la categoria di emissioni Euro 1. L’acquirente chiedeva pertanto la rifusione del minor valore dell’oggetto acquistato, inizialmente quantificato in fr. 25'000.- (doc. F). La venditrice ha presentato opposizione contro i PE n. __________ del 16 dicembre 2008 (doc. H) e n. __________ del 17 dicembre 2009 (doc. L), spiccati dall’UEF di Mendrisio su richiesta dell’acquirente.

                                  B.   Con petizione 3 novembre 2010 l’acquirente AP 1 ha convenuto la venditrice AO 1 dinnanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendone la condanna al versamento di fr. 23'800.- oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2008 a titolo di risarcimento del minor valore del torpedone vendutole. L’attrice ha altresì postulato il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Secondo l’attrice, al momento della stipulazione del contratto di compravendita, la convenuta le avrebbe espressamente assicurato e dato garanzia che si trattasse di un veicolo corrispondente alle norme d’inquinamento Euro 1, mentre in seguito si sarebbe rivelato soltanto di categoria Euro 0. Per tale difetto l’attrice chiede la riduzione del prezzo in rifusione del minor valore, valutato in fr. 23'800.-. Nella risposta del 5 gennaio 2011 la convenuta si è opposta alla petizione, adducendo che il torpedone sarebbe stato venduto senza garanzie e/o qualità promesse se non quelle dei descrittivi di fabbrica e della licenza di circolazione. Afferma inoltre che l’attrice avrebbe tardato nel notificare il difetto e che il diritto alla rifusione del minor valore sarebbe dunque perento. Nei successivi allegati scritti di replica e di duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie contrapposte tesi. Esperita l’istruttoria, le parti hanno confermato le proprie domande con le conclusioni e al dibattimento finale.

                                  C.   Statuendo il 24 gennaio 2013, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'000.- a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno.

                                  D.   Contro il citato giudizio pretorile è insorta l’attrice con appello 25 febbraio 2013, nel quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di prima e seconda sede. Nella risposta 26 marzo 2013 la convenuta propone invece di respingere l’appello, pure con protesta di spese processuali e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:                    

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data d’intimazione (DTF 137 II 127, consid. 2, pag. 129-130). La procedura innanzi al Pretore è iniziata nel 2010 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una sentenza pretorile resa e intimata il 24 gennaio 2013 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali. L’appello 25 febbraio 2013 è tempestivo, così come la risposta allo stesso.

                                   2.   Nella fattispecie il Pretore ha accertato, sulla base dell’istruttoria, che la categoria Euro 1 del torpedone costituiva una caratteristica essenziale e decisiva per l’acquirente e che la fornitura di un torpedone categoria Euro 0 costituiva pertanto un difetto della cosa venduta. Ha in seguito costatato che l’acquirente non conosceva il difetto al momento della conclusione del contratto e che l’ha scoperto solo al momento dell’immatricolazione nel Canton __________. La notifica del difetto, prosegue il primo giudice, è avvenuta tempestivamente, poiché la differenza di categoria di emissioni CO, HC e NOx non era facilmente individuabile con un normale esame del veicolo. Accertata l’esistenza del difetto e la tempestività della relativa notifica alla venditrice, il Pretore ha poi esaminato la domanda di riduzione del prezzo, indicata in fr. 23'800.- dall’attrice sulla scorta di una consulenza di parte (doc. M). Premesso che la prova peritale offerta dall’attrice non era stata eseguita per mancata presentazione dei relativi quesiti nel termine impartito, il primo giudice è giunto alla conclusione che l’esistenza di un minor valore era indubbia, ma non poteva essere determinata oggettivamente con riferimento al torpedone oggetto della compravendita. La consulenza di parte, infatti, era generica e non teneva conto delle particolarità del veicolo, come l’effettivo chilometraggio, la situazione oggettiva e l’equipaggiamento che esso aveva. Né si poteva ricavare, prosegue il Pretore, il valore reale del veicolo senza difetti dal doc. M, di modo che non era possibile accertare l’entità dell’effettivo minor valore del veicolo. Il primo giudice è quindi giunto alla conclusione che l’attrice aveva fallito nell’onere della prova sull’entità del minor valore e ha quindi respinto la petizione, ripartendo a metà tra le parti le spese processuali e compensando le spese ripetibili per tenere conto del fatto che l’attrice aveva visto riconosciuto il principio dell’esistenza di un minor valore, negata dalla convenuta.

                                   3.   È pacifico che tra le parti è sorto un contratto di compravendita a norma degli art. 184 e segg. CO, avente per oggetto un torpedone da turismo d’occasione. Non è altresì contestata l’esistenza di un difetto del veicolo, notificato tempestivamente alla venditrice. In questa sede rimane litigioso solo il quesito di sapere se l’attrice abbia provato l’entità del minor valore del veicolo.

                                         Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, salvo prova contraria, si presume che il prezzo di vendita convenuto corrisponda al valore oggettivo della cosa senza difetti (DTF 111 II 162). Il minor valore della cosa è da calcolare in applicazione del metodo relativo, per il quale la relazione tra il prezzo ridotto e il prezzo senza difetti corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa difettosa ed il suo valore senza difetti (Giger, Berner Kommentar, n. 17 e seg. ad art. 205 CO; Rep. 1982 pag. 388).

                                   4.   Dopo aver ripercorso con dovizia di particolari la cronistoria della vicenda (appello, punti da 1 a 14), l’appellante rimprovera al Pretore di aver ingiustamente respinto le sue richieste, ritenendo non provata l’entità del minor valore del torpedone. Essa afferma che il minor valore di fr. 23'800.fatto valere in causa è dimostrato non solo dalla relazione peritale doc. M e dalla deposizione testimoniale del suo estensore, ma anche da “tutti gli altri univoci e concordanti riscontri probatori”. L’attrice rileva in primo luogo che il prezzo da essa pagato di fr. 53'800.- per il torpedone è presunto corrispondere al valore oggettivo e che le condizioni generali del veicolo e il suo equipaggiamento non hanno alcuna incidenza per l’accertamento del minor valore, causato solo dalla differenza di categoria tra Euro 0 e Euro 1. A detta dell’appellante il chilometraggio effettivo non era determinante, poiché l’istruttoria, in particolare l’audizione del testimone C__________, ha dimostrato che il torpedone aveva pochissimi chilometri in più al momento della rivendita, ciò che non poteva influire sulla valutazione del minor valore.

                                   5.   Dall’istruttoria è emerso che il torpedone oggetto della vertenza è stato immatricolato nel luglio 1992 (fascicolo richiamato I). Il consulente di parte dell’attrice, esperto di autoveicoli membro dell’ASEAI (Associazione svizzera esperti autoveicoli indipendenti) ha spiegato nel corso della sua audizione testimoniale del 6 giugno 2011 di non aver mai visto il veicolo in questione e di aver risposto alle domande poste dal patrocinatore dell’attrice sulla base della fattura d’acquisto, della copia della licenza di circolazione e dell’attestazione del Garage __________ di __________, come specificato nel referto doc. M. Il testimone ha precisato che nessuno di tali documenti menzionava i chilometri al contatore del veicolo e che la sua valutazione si fondava in astratto sulla differenza di valore tra un veicolo di quel tipo “in funzione della categoria di inquinamento Euro 0 o Euro 1”. La consulenza di parte giungeva alla conclusione che il valore commerciale massimo del veicolo al novembre 2007 corrispondeva a fr. 30'000.-, IVA compresa, tenuto conto di un minor valore stimato di fr. 20'000.-, dovuto alla penalizzazione per la categoria Euro 0, che riduceva il valore commerciale del veicolo. Il testimone C__________, attivo nel commercio di veicoli, ha riferito nel corso della sua deposizione 15 settembre 2011 che nel commercio vengono presi in considerazione diversi criteri quali l’anno di messa in circolazione, il chilometraggio, il prezzo originale, le condizioni generali del veicolo, l’equipaggiamento, il collaudo e la classificazione del codice delle emissioni. Il testimone non ha potuto indicare quali fossero i chilometri indicati al contatore del torpedone nel novembre 2007 e si è limitato a dire che erano “sicuramente già parecchi”. Da quest’ultima deposizione emerge in ogni modo con chiarezza che il chilometraggio è solo uno dei vari criteri che incidono sul prezzo dei torpedoni usati. Preso isolatamente, tale criterio, non è di conseguenza sufficiente per stimare oggettivamente il valore del torpedone e le considerazioni dell’appellante sui pochi chilometri intercorsi tra il suo acquisto e la successiva rivendita non sono dunque rilevanti. Né le giova la consulenza di parte (la cosiddetta perizia di parte non costituisce un mezzo di prova: Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6697), poiché il consulente di parte si è espresso solo in astratto, senza aver mai visto il veicolo oggetto della vertenza né aver avuto altre indicazioni oggettive sul suo stato effettivo.

                                   6.   A detta dell’appellante il minor valore del veicolo sarebbe comprovato dalla differenza tra il prezzo di fr. 10'760.- pagato dalla venditrice quasi tre mesi prima della rivendita all’attrice e quello di fr. 53'800.- pagato da quest’ultima (doc. D). Solo il primo, prosegue l’appellante, corrisponderebbe al prezzo di mercato e il minor valore sarebbe dunque ampiamente superiore all’importo di fr. 23'800.- fatto valere in causa. L’argomentazione è irricevibile, in quanto tale circostanza è emersa in occasione della deposizione rogatoriale del teste C__________ (act. VII d), ma il documento da questi prodotto non è stato formalmente acquisito agli atti istruttori, né è stato oggetto di una formale domanda di restituzione in intero davanti al primo giudice o di una domanda conforme all’art. 317 cpv. 1 CPC in questa sede. La critica non potrebbe essere accolta neppure se si potesse esaminarla nel merito. Agli atti, infatti, manca qualsiasi dato oggettivo che possa provare quale era lo stato effettivo del veicolo al momento in cui l’ha acquistato l’attrice. Come rilevato con pertinenza dal Pretore, pertanto, è impossibile determinare il minor valore del veicolo, non disponendo dei dati con cui fare un confronto tra il suo valore oggettivo e quello senza difetti, alla luce di tutte le caratteristiche che possono influire sul prezzo di un torpedone usato.

                                   7.   In definitiva, la conclusione del Pretore sulla mancata prova dell’entità del minor valore regge alle critiche e l’appello va dunque respinto. Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 23'800.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo per l’appellante di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello. Nella determinazione di queste ultime si tiene conto dei criteri stabiliti dall’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

                                   1.   L’appello 25 febbraio 2013 di AP 1 è respinto.

2.Le spese processuali della procedura di appello di complessivi

                                        fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante, la quale verserà   alla parte appellata fr. 800.per ripetibili di appello. 

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici                                                       

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).

12.2013.36 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.11.2013 12.2013.36 — Swissrulings