Incarto n. 12.2013.2
Lugano 11 marzo 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.988 (azione di accertamento negativo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 29 dicembre 2010 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto di accertare l'inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano di data 13 novembre 2007, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza 16 novembre 2012;
appellante la convenuta con atto del 2 gennaio 2013 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;
e di cui l'attore, con risposta 21 febbraio 2013 all’appello, propone la reiezione in ogni suo punto, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1 hanno intrattenuto una relazione, dalla quale è nato il figlio __________ (21 settembre 1996). Nel novembre 2007 AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 107'960.50, indicando nel PE n. __________ come titolo del credito “pagamenti effettuati a favore di AO 1 da AP 1” (doc. C). L’escusso ha interposto tempestiva opposizione.
B. Con petizione 29 dicembre 2010 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un’azione di accertamento negativo ai sensi dell’art. 71 CPC-TI, chiedendo di accertare l'inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano. L’attore ha rilevato di essere stato oggetto di un’esecuzione ingiustificata per una pretesa “fantasiosa” di ingente valore, che nuoce alla sua dignità e al suo credito, donde l’interesse legittimo all’azione per far accertare l’inesistenza del credito. Nella risposta del 2 marzo 2011 la convenuta ha esposto le difficoltà nell’ottenere dall’attore il versamento del contributo di mantenimento per il figlio e ha affermato di aver fatto spiccare l’esecuzione per salvaguardare i termini di prescrizione delle pretese vantate nel doc. B. Essa ha addotto di aver pagato fatture di spettanza dell’attore (acquisto dei veicoli Porsche Carrera e Mitsubishi, pagamento delle rate di leasing del veicolo Mercedes, pagamento delle tasse di circolazione e dei premi assicurativi) prelevando gli importi dai propri conti. Nega inoltre il requisito dell’interesse dell’attore all’azione di accertamento negativo, trattandosi di un pensionato al quale l’esistenza di un PE notificato oltre tre anni prima non poteva nuocere.
Nei successivi memoriali scritti di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le proprie tesi. Esperita l'istruttoria, la convenuta ha ribadito le proprie domande di giudizio nel memoriale conclusivo presentato il 28 settembre 2012, mentre quello dell’attore, tardivo, è stato estromesso dal fascicolo processuale.
C. Con sentenza del 16 novembre 2012 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha accertato l’inesistenza del credito di fr. 107'960.50 oltre interessi preteso dalla convenuta, ha annullato il PE n. __________ dell’UE di Lugano, ha fatto ordine all’UE di Lugano di non dar notizia a terzi di tale esecuzione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico della convenuta, tenuta inoltre a rifondere al convenuto fr. 6'500.- per ripetibili.
D. Con atto d'appello del 2 gennaio 2013 la convenuta chiede di riformare il giudizio pretorile e di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del 21 febbraio 2013 l’attore propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Avviata il 30 dicembre 2010, la vertenza davanti al Pretore resta così sorretta dal Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010.
Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In quanto pronunciata e notificata il 16 novembre 2012, alla relativa procedura di ricorso si applica il CPC. Decisioni finali di prima istanza attinenti controversie patrimoniali sono impugnabili con l'appello se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto, l'attore chiedendo di accertare l'inesistenza di un credito di fr. 107'960.50. Nulla poi osta all'esame dell'appello, presentato il 2 gennaio 2013 (data sulla busta d'invio) ritenuto che l'invio della sentenza è stato ritirato il 19 novembre 2012 (esito della ricerca Track&Trace del 6 dicembre 2012). Pure ammissibile la risposta 21 febbraio 2013, l'appello notificato il 22 gennaio 2013 essendo stato ritirato il giorno 23 (art. 312 cpv. 2 CPC combinato con l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).
2. Il Pretore ha dapprima riconosciuto all'attore l'interesse legittimo a che venisse accertata l'inesistenza del credito di fr. 107'960.50 alla base del precetto esecutivo fatto spiccare dalla convenuta a suo carico, tale da arrecargli inconvenienti in materia di solvibilità e moralità (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 10). Il primo giudice ha rilevato che la convenuta non aveva ritirato il PE né aveva chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso nei tre anni successivi la notifica dell’esecuzione. L’interesse immediato e rilevante dell’attore a chiedere l’accertamento dell’inesistenza del credito, prosegue il Pretore, era dunque evidente. Dopo aver premesso che spettava alla convenuta provare l’esistenza del credito vantato, il primo giudice ha osservato che nei propri allegati costei non aveva indicato per quali motivi pretendeva il rimborso delle somme indicate al doc. B, spiegando solo nel corso del proprio interrogatorio formale di aver pagato le fatture intestate all’attore che pervenivano presso di lei. Assodata l’inesistenza di accordi tra le parti, il Pretore ha trattato la vertenza dal profilo della restituzione dell’indebito ed è giunto alla conclusione che la convenuta aveva pagato volontariamente e in piena conoscenza di causa fatture di spettanza dell’attore, che quest’ultimo lasciava presso di lei. In assenza di accordi tra le parti sul rimborso di tali pagamenti, secondo il giudice di prima istanza non erano dunque date le condizioni per ammettere la restituzione dell’indebito e si doveva ammettere l’inesistenza del credito vantato dalla convenuta. Da qui l’accoglimento della petizione.
3. In questa sede l’appellante rimprovera in sostanza al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto, in particolare delle norme sulla restituzione dell’indebito. Essa si richiama alle risultanze degli interrogatori formali per affermare di aver concesso all’attore diversi prestiti, ciò che esclude l’applicazione delle norme sulla restituzione dell’indebito. Anche se l’accordo di restituzione non era stato formalizzato, vista la relazione sentimentale allora in corso tra le parti, prosegue la convenuta, non vi sono validi motivi per cui essa avrebbe dovuto prendere a suo carico pagamenti di spettanza dell’attore. Esclusa la ripetizione dell’indebito, si applica a mente dell’appellante “l’usuale prescrizione in ambito contrattuale di cui all’art. 127 CO”. In seguito l’appellante critica il Pretore per aver ammesso l’esistenza di un interesse immediato e rilevante dell’attore a promuovere l’azione di accertamento dell’inesistenza del credito da essa vantato, senza procedere a una valutazione dei contrapposti interessi. Essa lamenta, infatti, che il primo giudice non ha nemmeno valutato l’interesse della creditrice a “salvaguardare il termine di prescrizione” e ritiene che il proprio interesse era preponderante, in considerazione “dell’accordo raggiunto tra le parti”. Infine ripercorre i versamenti da essa eseguiti in favore dell’attore, esponendo per quali motivi non devono restare a suo carico.
4. Va in primo luogo esaminata la censura relativa all’inesistenza di un interesse all’azione. Come rilevato con pertinenza dal Pretore, il fatto stesso dell’esistenza di un’esecuzione per il rilevante importo di fr. 107'960.50, che l’asserita creditrice non ha proseguito, comporta inconvenienti per l’escusso dal profilo della sua solvibilità ed è di principio una circostanza atta a fondare un sufficiente interesse per introdurre azione di accertamento negativo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 17 e nota 89 ad art. 71; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 351 n. 5/B/b ad art. 88). Non si può quindi seriamente negare che il PE fatto spiccare dalla convenuta possa costituire, in un modo o nell'altro, un ostacolo effettivo alla solvibilità dell’attore. La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, infatti, che il debitore che ha interposto opposizione ad un precetto esecutivo senza che il creditore abbia poi avviato la relativa procedura di rigetto, non disponendo di alcun altro rimedio giuridico, può far capo, specie se gli importi pretesi dal creditore sono elevati, all’azione generale di accertamento dell’inesistenza del debito, a meno che il creditore non renda plausibile che non gli è possibile provare l’esistenza del proprio credito già nel procedimento avviato dal debitore (DTF 120 II 20 consid. 3b, 128 III 334, 132 III 277 consid. 4.2; TF 19 ottobre 2011 4A_399/2011 consid. 1.2.2; II CCA 24 giugno 2009 inc. n. 12.2008.146). Nel caso concreto le condizioni per l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo sono senz’altro adempiute, visto che l’attore, escusso per un importo decisamente importante di fr. 107'960.50, ha interposto opposizione al relativo PE senza che la convenuta ne abbia poi chiesto il rigetto, tanto più che quest’ultima non ha mai preteso in causa di essere attualmente impossibilitata a provare l’esistenza del proprio credito già nell’ambito del procedimento in corso. Il fatto che la convenuta non abbia chiesto il rigetto dell’opposizione al PE entro un anno dalla sua emanazione ed abbia con ciò perso il diritto di continuare l’esecuzione (art. 88 cpv. 2 LEF) non modifica la situazione e non fa in particolare decadere l’interesse dell’attore all’accertamento dell’inesistenza del debito, determinante essendo la circostanza che anche in tal caso l’UE sarebbe tenuto a comunicare agli eventuali terzi interessati l’esistenza di quel precetto per un periodo di cinque anni (art. 8a LEF), provocando con ciò all’attore gravi inconvenienti dal profilo della sua solvibilità. È notorio, infatti, che anche solo per prendere in locazione un appartamento viene richiesto un certificato di solvibilità all’UE, di modo che anche un pensionato, come è il caso per l’attore, può essere seriamente danneggiato dall’esistenza di un’esecuzione.
5. L’ammissibilità dell'azione in esame impone senz'altro di considerare i contrapposti interessi delle parti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, nota 89 ad art. 71; Trezzini, op. cit., ibidem) con particolare riferimento al credito di cui si postula sia accertata l'inesistenza. Il Pretore ha preso in considerazione anche l’interesse dell’asserita creditrice nella propria sentenza (consid. 11, pag. 5), rilevando che costei non aveva intrapreso nulla nell’arco di tre anni dall’emissione del precetto esecutivo a tutela del proprio asserito credito. Il primo giudice, in particolare, ha osservato che il problema dei contributi di mantenimento per il figlio comune era stato evaso nel 2005, ben prima dell’emissione del PE nel 2007, e che le trattative tra le parti non avevano dato risultati. Il primo giudice ne ha quindi concluso che l’interesse dell’escusso non poteva essere negato. Su tale accertamento l’appellante non spende una parola, e l’appello su questo punto è dunque infondato, nella limitata misura in cui è ricevibile.
6. L’appellante afferma di aver provato la causa e la sussistenza del credito, derivante “dall’accordo venuto in essere tra le parti” e dalla promessa dell’attore di rimborsare i pagamenti eseguiti per suo conto (appello, pag. 4, 6). Nella lettera del 7 settembre 2007 (doc. B), antecedente l’emissione del noto PE, la convenuta aveva dettagliato il credito di fr. 107'960.50 (fr. 22'458.- per i pagamenti da lei effettuati per le rate di fr. 935.75 mensili per il veicolo Mercedes, fr. 33'000.- per il pagamento del veicolo Porsche 911 Carrera, fr. 15'502.50 per i pagamenti delle targhe e delle assicurazioni del veicolo usato dall’attore, fr. 37'000.- per il pagamento del veicolo Mitsubishi) che vantava nei confronti dell’attore. Nella risposta 2 marzo 2011 la convenuta aveva spiegato i motivi per i quali la pretesa di cui al doc. B era “sicuramente dovuta”, prevalendosi della necessità di “salvaguardare i termini di prescrizione”, senza tuttavia nemmeno indicare su quale base fondava la propria pretesa, contestata dall’attore. Né ha fornito maggiori indicazioni nella duplica 18 maggio 2011, salvo controbattere alle affermazioni della controparte sulla provenienza del denaro con cui erano stati eseguiti i versamenti per gli acquisti dei veicoli indicati nel doc. B. In questa sede l’appellante si affanna a spiegare per quale motivo sarebbero errati gli accertamenti del Pretore, che ha escluso l’esistenza di un contratto, fornendo la propria interpretazione dell’istruttoria eseguita. L’argomentazione non trova riscontro nelle risultanze istruttorie. I vari testimoni sentiti in prima sede non hanno potuto dare alcuna indicazione sui rapporti esistenti tra le parti e sui loro eventuali accordi, il garagista ricordando solo che l’attore gli aveva personalmente versato il denaro per l’acquisto dei veicoli Porsche e Mercedes (deposizione __________, verbale del 14 febbraio 2012). La copiosa documentazione prodotta (libretti di ricevute postali, estratti conti bancari, ecc.) non permette di trarre alcuna indicazione su quanto eventualmente concordato tra le parti, già per il fatto, pacificamente ammesso dall’appellante, che l’accordo di cui essa si prevale non fu mai formalizzato (appello, pag. 4). L’attore ha indicato nel corso del proprio interrogatorio formale di aver consegnato alla convenuta il denaro per provvedere ai pagamenti delle rate di leasing del veicolo Mercedes, delle targhe e delle assicurazioni, mentre la convenuta ha riferito nelle medesime cicostanze di aver corrisposto diversi prestiti all’attore, il quale aveva promesso di rimborsarla, e di aver provveduto personalmente al pagamento di fatture intestate all’attore, che costui lasciava presso di lei, senza tuttavia ricevere nulla a rimborso di quanto corrisposto (deposizioni 23 maggio 2012). Gli interrogatori formali delle parti hanno dunque fornito versioni del tutto divergenti sui pagamenti di cui al doc. B e nulla dall’interrogatorio formale dell’attore permette di dedurre l’esistenza di un contratto di mutuo. La conclusione alla quale è giunto il Pretore, secondo il quale la convenuta non aveva provato l’esistenza di un contratto di mutuo con l’attore (sentenza, pag. 6 n. 14) regge dunque alle critiche dell’appellante. A giusta ragione, pertanto, il primo giudice ha esaminato la vertenza dal profilo extracontrattuale. In definitiva, quindi, l’appellante non ha potuto provare l’accordo che avrebbe asseritamente concluso con l’attore per il rimborso delle somme da lei pagate in suo favore e di conseguenza, mancando l’accordo sulla restituzione dei pagamenti, non ha provato l’esistenza del credito da lei vantato nel doc. B. Non è di conseguenza necessario esaminare le diffuse spiegazioni della convenuta sui flussi di denaro con cui essa ha eseguito i pagamenti menzionati nel doc. B, mancando il fondamento stesso della sua pretesa.
7. Visto quanto si è detto, ne deriva la reiezione dell'appello con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). In questa sede di giudizio, le spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 107'960.50.
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 2 gennaio 2013 di AP 1 è respinto ed è confermata la decisione 16 novembre 2012 OA.2010.988.
2. Le spese processuali del presente giudizio, di complessivi fr. 1'500.- già anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).