Incarto n. 12.2013.135
Lugano 9 dicembre 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2011.17 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città – promossa con petizione 1° settembre 2011 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1; AO 2; AO 3; AO 4; AO 5; AO 6; AO 7; AO 8; AO 9; AO 10; AO 11; AO 12; AO 13; AO 14 AO 15; AO 16; AO 17 quali membri dellaCC 2 tutti rappr. dall’ RA 2 __________ e AO 18 tutti membri della CC 1
con cui ha chiesto di condannare i convenuti al pagamento in solido di fr. 181'755.35 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2009;
domanda alla quale AO 18 non ha risposto, mentre gli altri convenuti ne hanno postulato la reiezione;
sulla quale il Pretore ha deciso il 25 luglio 2013 respingendo integralmente la petizione;
appellante l’attore che con appello 10 settembre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di porre le spese giudiziarie fissate dal primo giudice interamente a carico delle controparti in solido, con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di appello;
mentre con risposta 30 ottobre 2013 i convenuti rappresentati dall’avv. RA 2 hanno postulato la reiezione del gravame avversario, pure con protesta di spese giudiziarie di appello;
ritenuto
in fatto: A. Nel maggio 2009 sul fondo n. __________ RFD di __________, ubicato in località “__________”, era in fase di costruzione una palazzina in proprietà per piani. AP 1, oltre a esserne il promotore, risultava essere intestatario di tutte le relative unità PPP. Successivamente le stesse sono state alienate a terzi, tranne le PPP n. __________ e __________. La particella in questione è situata esattamente di fronte al fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà, fino al luglio 2013, dei membri della CC 1 e, poi, di __________ __________ e __________ __________ __________ (v. estratti del Registro fondiario). Attorno alla mezzanotte fra i giorni 9 e 10 maggio 2009 sul fondo n. __________ RFD di __________ è divampato un incendio che ha distrutto tutti i manufatti ivi ubicati, concessi in locazione a terzi. Con referto 25 settembre 2009 l’ing. __________ – su incarico della Sostituta procuratrice pubblica __________ __________, titolare dell’inchiesta penale – ha dichiarato che la tipologia e il funzionamento degli impianti tecnici rendeva remoto un loro concorso nello sviluppo dell’incendio, mentre “riscontri evidenti come la manomissione della catena di chiusura della porta a soffietto e il cratere al suolo, sul pavimento (…)” rendevano “verosimile la tesi del dolo” (inc. rich. OR.2011.15: inc. rich. II, inc. del Ministero pubblico n. 2009.4134: doc. 11). Il 13 ottobre 2009 il procedimento penale è stato sospeso poiché ignoto era rimasto l’autore del reato, nonché in attesa di nuovi sviluppi (loc. cit.: doc. 18).
B. Il 15 dicembre 2009 l’assicurazione responsabilità civile dei membri della Comunione ereditaria CC 1, __________, ha risposto all’avv. __________, rappresentante di AP 1, di non elargire alcuna copertura per l’evento in questione, dato che dal rapporto di polizia emergeva l’origine dolosa dell’incendio senza alcuna responsabilità da parte dei propri assicurati (inc. rich. CM2011.34: doc. D). Il 4 marzo 2010 il legale in questione ha scritto all’avv. __________, rappresentante dei proprietari del fondo sul quale era divampato l’incendio, chiedendo la fissazione di un incontro per “valutare l’eventuale disponibilità (…) a risarcire il danno subìto dal mio cliente” (loc. cit.). Il giorno successivo questi ha risposto negando l’esistenza di un danno e precisando che i propri clienti non avrebbero risarcito alcunché “in quanto hanno delegato la pratica alla loro assicurazione RC” (loc. cit.).
C. Il 7 maggio 2010 AP 1 ha inoltrato dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città un’istanza di esperimento di conciliazione (art. 354 segg. CPC/TI). In occasione dell’udienza 9 giugno 2010 il tentativo è stato dichiarato fallito (inc. rich. DI.2010.92). Il 6 maggio 2011 egli ha presentato una nuova istanza di conciliazione (art. 197 segg. CPC). Constatata l’assenza di intesa, il Pretore aggiunto ha rilasciato, il 1° giugno 2011, l’autorizzazione ad agire (inc. rich. CM.2011.26).
D. Con petizione 1° settembre 2011 AP 1 ha convenuto tutti i membri della Comunione ereditaria fu __________ __________ dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, postulando la loro condanna al versamento, con il vincolo della solidarietà, di fr. 181'755.35 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2009. Con risposta 15 dicembre 2011 le controparti rappresentate dall’avv. RA 2 si sono opposte alla richiesta avversaria. Nel successivo scambio di allegati preliminari le parti si sono confermate nelle proprie domande. Esse hanno poi rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti nei quali hanno confermato i rispettivi punti di vista. Statuendo con decisione 25 luglio 2013 il Pretore ha respinto integralmente la petizione. Nel frattempo, e meglio il 17 ottobre 2012, CC 2 è deceduta e alla stessa sono subentrati i suoi eredi AO 17, AO 15 ed AO 16 (v. certificato ereditario 30 ottobre 2012 della Pretura di Locarno-Campagna).
E. Con appello 10 settembre 2013 l’attore è insorto contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione. Con risposta 30 ottobre 2013 i convenuti rappresentati dall’avv. RA 2 si sono invece opposti al gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Il Pretore ha spiegato, in sintesi, che l’attore non aveva dimostrato né l’esistenza di un difetto dell’opera o di manutenzione della stessa, di proprietà dei convenuti e sulla quale era divampato l’incendio in questione, né l’esistenza di un nesso causale adeguato tra l’asserito danno e l’allegato vizio o difetto. Egli ha di conseguenza ritenuto inapplicabile l’art. 58 CO. Quanto all’art. 679 CC, anch’esso invocato dall’attore, il primo giudice ha spiegato che non poteva essere imputato ai convenuti di aver ecceduto nell’esercizio del diritto di proprietà, segnatamente per aver permesso ai loro conduttori di gestire nello stabile un negozio dell’usato e avervi quindi esposto merce potenzialmente infiammabile.
3. L’appellante critica, anzitutto, il primo giudice per aver reputato che la presenza di materiale altamente infiammabile nello stabile in cui è divampato l’incendio non era tale da considerare difettoso l’immobile, rispettivamente per ritenere che i proprietari abbiano trasceso nel loro diritto di proprietà.
3.1 In primo luogo, secondo l’attore la dinamica dell’incendio dimostrerebbe invece il contrario, dato che l’incendio si sarebbe sviluppato, per tale ragione, rapidamente e in maniera violenta. Egli afferma che “non vi è chi non veda” che uno sviluppo così rapido e violento dell’incendio, a suo dire non contrastato da alcuna misura anti-incendio, non possa essere considerata se non un difetto dell’opera o un eccesso nell’esercizio della proprietà. In tale maniera, tuttavia, l’appellante non si confronta con la motivazione pretorile, secondo la quale la maggiore o minore velocità di propagazione di un incendio può essere determinata da più fattori ambientali, sicché il sillogismo apparentemente affermato dall’attore fra l’elevata velocità e l’esistenza di un vizio di costruzione o di un difetto di manutenzione non è corretto. Su questo punto l’appello è pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne le misure anti-incendio, poi, si rinvia a quanto sarà illustrato in seguito (consid. 4).
3.2 Egli fa riferimento, inoltre, al contenuto del rapporto unico 10 dicembre 2009 di __________ __________ __________ (inc. rich. I). Dallo stesso non emerge, tuttavia, alcunché a sostegno della tesi dell’appellante. Questi, poi, rinvia al referto dell’ing. __________ __________, dal quale emerge che “l’ammasso di grosse quantità di materiale combustibile fuori, dentro e sopra il locale «__________ », nonché gran parte della sua struttura, erano tali da poter facilmente generare combustione dopo accensione anche senza l’uso di acceleranti” (inc. rich. OR.2011.15: inc. rich. II, doc. 11, pag. 7 in alto) (appello, pag. 4 in alto e in mezzo), nonché all’audizione testimoniale di quest’ultimo, laddove ha dichiarato: “posso affermare che in effetti il materiale presente era atto a favorire un rapido sviluppo dell’incendio (…)”(verbale 28 agosto 2012, pag. 3 in mezzo). Sebbene sia vero che dall’istruttoria è emerso, come testé evidenziato, che il materiale in questione era adatto a favorire il rapido sviluppo dell’incendio, ciò non basta tuttavia a fondare una responsabilità dei convenuti. Come precisato dal Pretore, se ogni qualvolta in un immobile dove si trova del materiale combustibile quale mobilia si dovesse ammettere la difettosità di un’opera oppure l’eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà, allora ciò concernerebbe quasi tutte le abitazioni o i locali commerciali (decisione impugnata, pag. 11 in fondo, consid. 5.6). Come correttamente spiegato dal Pretore, invece, la sola presenza di grosse quantità di materiale combustibile non è sufficiente a dimostrare un vizio di costruzione o difetto di manutenzione, rispettivamente un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà. Diversamente sarebbe il caso qualora siano state violate delle regole anti-incendio applicabili, per ipotesi, in caso di presenza nello stabile di tale materiale (infra, consid. 4).
3.3 Si precisa, poi, che l’appellante non sembra riferirsi alla presenza di mobilia o di struttura in legno dell’immobile, bensì a prodotti infiammabili. Infatti, egli si limita ad allegare la presenza di materiale “altamente infiammabile” (appello, pag. 4 in mezzo). Nella petizione egli aveva affermato che vi erano delle “pericolose sostanze infiammabili” all’interno dell’edificio (pag. 7). Secondo il Pretore l’istruttoria non ha confermato tale allegazione (decisione impugnata, pag. 11 in mezzo). La teste __________ __________ ha riferito che “non vi erano, a mio avviso, sostanze particolarmente infiammabili nei nostri locali. Vi erano forse alcuni prodotti di pulizia per le porcellane o altro, come vi sono in qualsiasi casa” (verbale 5 giugno 2012, pag. 3 in fondo). In sede penale ella ha riferito, unitamente a __________ __________, che “all’esterno, nel gazebo, di recente non avevamo prodotti infiammabili, mentre all’interno dello stabile, nel locale toilette al piano terreno (angolo nord-occidentale) avevamo dei liquidi infiammabili di vario genere ma non sappiamo indicare con precisione quali” (inc. rich. OR 2011.15: inc. rich. II, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 7 ottobre 2009, verbale 12 maggio 2009, pag. 7 in fondo). In sede civile il teste __________ __________ ha dichiarato che “al pianterreno, in un locale «bagno», vi erano alcuni prodotti di pulizia e solventi” (verbale 28 agosto 2012, pag. 6 in alto) e il teste __________ __________ __________ ha affermato che “nei locali del seminterrato (…) non erano depositati materiali infiammabili” (verbale 28 agosto 2012, pag. 7). Tali prodotti non si differenziano, quindi, da quelli presenti usualmente in un’abitazione privata o locale commerciale, senza che per questo motivo si debbano adottare delle particolari misure anti-incendio. Inoltre, sebbene il teste ing. __________ __________, al quale l’appellante fa riferimento, abbia dichiarato che “mi era stato riferito che vi era un locale contenente dei prodotti per la pulizia (solventi)”, egli ha affermato che vi era materiale “atto a favorire un rapido sviluppo dell’incendio con completa distruzione dello stabile” sulla base di quanto descrittogli sull’interno dei locali e così come da egli costatato tramite le fotografie (verbale 28 agosto 2012, pag. 3 in mezzo). Il tecnico si è quindi riferito anche alla presenza di mobilia e della struttura in legno dello stabile, di cui si è già detto sopra. Occorre, poi, fare una distinzione tra materiale “combustibile”, così come precisato dall’ing. __________ __________, e la presenza, allegata dall’appellante, di materiale “infiammabile”. Se il primo può concernere anche solamente la presenza di legno nello stabile, quali mobili o la struttura dell’immobile stesso (cfr., inoltre, inc. rich. OR.2011.15: inc. rich. II, doc. 15, descrizione foto 6, ove si indica che vi erano “oggetti e suppellettili usate [antiquariato] in gran parte facilmente combustibili), il secondo si riferisce a prodotti, per l’appunto, “infiammabili”. Al riguardo il teste __________ __________ __________ ha riferito che “in un armadio esterno alla piccola officina vi erano due taniche di benzina da 5 l ciascuna (non bruciate nell’incendio), mentre all’interno dell’officina stessa vi erano, in un armadio di metallo, le taniche di olio nuovo (che peraltro nell’incendio non sono bruciate). Nella piccola officina, infine, vi erano delle apposite taniche contenenti il liquido di raffreddamento (antigelo). Anche queste non sono state bruciate” (verbale 28 agosto 2012, pag. 7). Tali liquidi infiammabili non sono quindi stati coinvolti nella propagazione dell’incendio. Su questo punto, infine, in sede di interrogatorio di polizia il teste __________ __________ ha dichiarato che “sotto il gazebo era presente sicuramente una bombola di Gas Propano da 30 litri, non so comunque indicare quanto gas vi fosse contenuto. Inoltre, sempre sotto la tettoia, si trovavano diverse bombole da campeggio (0.5 litri) di Gas Butano” (inc. rich. OR 2011.15: inc. rich. II, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 7 ottobre 2009, verbale 12 maggio 2009, pag. 4 in mezzo). In sede civile, egli ha risposto che “avevamo (…) un paio di bombole di gas depositate all’esterno sotto il gazebo” (verbale 28 agosto 2012, pag. 6). L’appellante non contesta la discordanza sul numero di bombole tra quanto indicato in sede civile e penale. Anzi, su questo punto egli nemmeno fa riferimento a tale testimonianza. Non vi è quindi motivo di dubitare la veridicità di quanto affermato dinanzi al primo giudice, ossia che le bombole erano “un paio”. Reputato, poi, che il teste non ha saputo dire se le stesse fossero totalmente piene o solo parzialmente, non è dimostrato – e nemmeno, come detto, l’appellante lo afferma – che le bombole abbiano contribuito alla propagazione veloce e intensa dell’incendio in questione. Per questo motivo anche al riguardo l’appello è respinto.
4. L’appellante critica, poi, il Pretore per aver reputato che lo stabile ottemperava alle misure anti-incendio (memoriale, pag. 4 in fondo). Il primo giudice ha precisato che non si può rimproverare ai convenuti di non aver predisposto un sistema anti-incendio efficace. Egli ha spiegato che dal rapporto dell’Ufficio tecnico comunale 23 settembre 2004 emergeva che erano state adottate le misure anti-incendio necessarie e, nel gennaio 2003, il Corpo civici pompieri di __________ aveva organizzato presso tale edificio un corso di tecnica di intervento, senza segnalare la necessità di attuare altri particolari accorgimenti (decisione impugnata, pag. 12 in alto).
4.1 A dire dell’attore, proprio il rapporto summenzionato dimostrerebbe invece la grave difformità dello stabile alle norme anti-incendio e, in ogni caso, non sarebbe un attestato di conformità alle stesse (appello, pag. 4 in fondo e 5 in alto). La censura non può essere seguita per i motivi seguenti. Nel rapporto in questione il tecnico ST C. __________, a quel tempo responsabile della Polizia del fuoco per il comune di __________, ha dichiarato di aver constatato, in occasione del sopralluogo 22 settembre 2004, che i convenuti avevano adottato le “misure anti-incendio” che il Municipio gli aveva chiesto di verificare (inc. rich. III). Dallo scritto 3 luglio 2012 dell’Ufficio tecnico comunale risulta, poi, che il tecnico in questione “aveva frequentato il corso di formazione base in materia di misure anti-incendio ed era quindi abilitato per conto del Comune a valutare le condizioni degli stabili comunali e privati”. Egli non ha affermato che l’impianto in questione fosse idoneo a ingenerare un incendio e, quindi, non fosse conforme alle norme di sicurezza (doc. rich. III). L’appellante rinvia, poi, in maniera generica al contenuto delle proprie conclusioni di prima sede. In base alla giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; II CCA, sentenza inc. n. 12.2005.144 del 24 febbraio 2006, inc. n. 12.2004.214 del 13 dicembre 2005 e inc. n. 12.2001.179 del 28 gennaio 2002), valida anche sotto l’egida del CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rif.; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1367), l’appello che si limita a richiamare le allegazioni espresse in altri allegati di causa (o a rinviarvi) è proceduralmente nullo, per cui la censura è inammissibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
4.2 L’appellante sostiene, inoltre, che l’attività di “__________” gestita da __________ __________ nello stabile nel quale è divampato l’incendio avrebbe avuto inizio “al più tardi dal 1997” e non , come invece accertato dal primo giudice, nel 1996. Egli reputa, quindi, che il Pretore sia incorso in un manifesto errore reputando inapplicabili alla fattispecie gli art. 41a segg. LE, in vigore dal 1° gennaio 1997, secondo i quali al momento in cui vi è un cambiamento di destinazione occorre ottenere un attestato di conformità alle norme anti-incendio rilasciato da un tecnico riconosciuto (art. 41d LE). A dire dell’attore, il rapporto dell’Ufficio tecnico 23 settembre 2004 (inc. rich. III), peraltro non firmato, non rispetterebbe tale esigenza (appello, pag. 5). Il Pretore ha spiegato che __________ __________ ha iniziato la sua attività di negozio dell’usato nel 1996 (decisione impugnata, pag. 12 in mezzo, consid. 5.6). In realtà, dall’istruttoria è emerso che l’attività è iniziata ancora prima di tale data, ossia nel 1994, sicché la motivazione pretorile regge senz’altro alla critica formulata dell’appellante. La teste __________ __________ ha infatti dichiarato: “da circa 15 anni gestivo assieme al mio amico __________ __________ il __________ nello stabile di proprietà degli eredi __________” (verbale 5 giugno 2012, pag. 2 in mezzo). È evidente che tale lasso di tempo precede il momento in cui tale attività non è più stata eseguita a seguito dell’incendio e della completa distruzione dello stabile, e meglio nel maggio 2009. Ne consegue che essa è stata esercitata a partire, circa, dal maggio 1994. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto. Quanto alla circostanza che tale documento non sarebbe stato sottoscritto, l’appellante non ne trae conclusioni, nel senso che non spiega in che misura ciò potrebbe comportare l’irrilevanza, ai fini del giudizio, dello stesso. L’attore si domanda, infine, il motivo per cui il Municipio di __________ abbia proceduto alla verifica di cui al rapporto dell’Ufficio tecnico 23 settembre 2004 (inc. rich. III) se la procedura summenzionata non fosse già entrata in vigore (appello, pag. 6 in alto). Alla luce di quanto illustrato sopra, ossia l’inapplicabilità delle norme succitate alla fattispecie, anche tale censura non può essere seguita.
4.3 L’appellante prosegue criticando il primo giudice per aver reputato conferente, ai fini di causa, il rapporto dell’Ufficio tecnico 23 settembre 2004 (inc. rich. III) più volte menzionato. A suo dire, le misure anti-incendio ivi indicate sono “scarse” (memoriale, pag. 6 in mezzo). Tale censura si esaurisce, tuttavia, in una mera allegazione di parte, per nulla dimostrata e, quindi, senza rilevanza ai fini del giudizio. Secondo l’attore, poi, i cinque rilevatori d’incendio con sirena elencati nel rapporto testé menzionato non sarebbero stati rilevati da alcun testimone. Nessuno avrebbe, invero, sentito tali allarmi in azione al momento dell’incendio. Egli reputa che sia “evidente, secondo il normale corso delle cose” che qualora tali allarmi fossero stati presenti ed efficienti, allora le sirene sarebbero suonate e l’intervento dei pompieri sarebbe stato maggiormente tempestivo (appello, pag. 6 segg. e 9 in mezzo). Dal rapporto dell’Ufficio tecnico comunale 23 settembre 2004 emerge che in occasione del sopralluogo 22 settembre 2004 i rilevatori erano stati posizionati (doc. rich. III). I testi ing. __________ __________ __________ e __________ __________ non si sono espressi al riguardo, ma ciò non significa ancora che i rilevatori non fossero presenti nell’immobile. Lo stesso dicasi per quanto concerne i reperti rinvenuti dopo l’incendio. Invero, l’ing. __________ __________ ha premesso che “la totale distruzione causata dal fuoco non permette purtroppo di verificare, in particolare, l’impianto elettrico” (referto 25 settembre 2009, pag. 5 in mezzo). Quanto alla circostanza affermata dall’appellante, secondo la quale nessun vicino avrebbe sentito il rumore di tali sirene, va detto che ciò non dimostra ancora che esse non abbiano suonato e che, invece, non siano state percepite dai terzi poiché il rumore, seppur conforme alla normativa, non era abbastanza intenso. Non vi è quindi alcuna evidenza, agli atti, che le stesse non fossero presenti nell’immobile e che non abbiano funzionato. Già per questo motivo l’appello, al riguardo, è respinto, senza doversi chinare sulle argomentazioni dell’appellante circa il fatto che è “evidente”, “logico e verosimile” che qualora le sirene fossero state percepite da terzi, allora l’intervento dei pompieri sarebbe stato più tempestivo, rispettivamente che competerebbe alle controparti dimostrare che il danno sarebbe stato identico se le stesse si fossero attivate.
5. L’attore sostiene, inoltre, che anche nell’ipotesi che l’incendio sia insorto a causa di un atto doloso, tale circostanza non interromperebbe il nesso causale adeguato tra la presenza di materiale combustibile nonché l’asserita assenza dei sistemi di allarme e il danno allegato (appello, pag. 9 in alto). Alla luce di quanto illustrato (sopra, consid. 3 seg.) non vi è motivo di chinarsi su tale censura.
6. L’appellante critica, poi, il Pretore per aver reputato che il controllo dell’impianto elettrico di un negozio come il “__________” avrebbe dovuto avvenire ogni venti anni e non ogni cinque (memoriale, pag. 9 in fondo e 10 in alto). Effettivamente, il primo giudice ha spiegato che secondo l’allegato all’Ordinanza federale sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27) il controllo di una tale struttura deve avvenire ogni venti anni. L’attore dimentica, tuttavia, la motivazione espressa dal primo giudice prima di tale precisazione. Egli ha invero rilevato che il riferimento all’Ordinanza in questione non era rilevante, poiché non sussistevano elementi tali da ritenere che l’impianto elettrico, seppur vetusto, non fosse a norma. Per tacere il fatto che l’incendio non era scaturito dal medesimo (decisione impugnata, pag. 12, in mezzo, consid. 5.6). Con le argomentazioni sul momento in cui l’ultimo controllo è stato eseguito rispettivamente sulla frequenza con la quale esso doveva essere messo in atto egli non si confronta, quindi, con la motivazione pretorile. Anche al riguardo l’appello è pertanto inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
7. L’attore si lamenta, altresì, del fatto che il primo giudice abbia fondato il proprio giudizio sul referto 25 settembre 2009 dell’ing. __________ __________, incaricato di far luce sulla dinamica dell’incendio dalla Sostituta procuratrice pubblica __________ __________, titolare dell’inchiesta penale. Secondo l’appellante il tecnico testé menzionato avrebbe escluso che l’origine dell’incendio fosse da ricondursi all’impianto elettrico fondandosi esclusivamente sulle affermazioni dei gerenti del negozio “__________”. Egli reputa che le testimonianze di questi ultimi sarebbero inattendibili. Da una parte, __________ __________ avrebbe “costruito” tale impianto sebbene non sia elettricista, dall’altra __________ __________ per “difendere il suo compagno” avrebbe dichiarato contrariamente al vero che egli aveva tale formazione professionale. Inoltre, l’appellante sostiene che dalla documentazione fotografica (doc. FF) risulta che l’impianto elettrico era “sicuramente difforme alle normative in vigore, molto «artigianale» e con addirittura fili volanti attraverso i locali” (memoriale, pag. 10 in mezzo e in fondo).
7.1 Effettivamente l’ing. __________ __________ ha dichiarato che “la totale distruzione causata dal fuoco non permette purtroppo di verificare, in particolare, l’impianto elettrico”. Egli ha, inoltre, precisato che “settori e valvolazioni descritte” negli “schizzi allestiti da __________ e __________” “nonché l’assenza di riscontri legati a eventuali difetti o inconvenienti elettrici nel recente passato, non lasciano ipotizzare possibili quanto probabili cause suscettibili di poter generare un incendio” (inc. rich. OR.2011.15: inc. rich. II, doc. 11, pag. 5 in mezzo). Tuttavia, egli ha anche spiegato che “in particolare, nella zona «epicentro» dov’era ubicato il locale «__________ » non si identificano fattori tecnici evidenti in grado di scatenare evento del genere. In effetti e primariamente, dagli accertamenti non è confermata la presenza di utilizzatori in funzione e quindi sono da scartare carichi elettrici (…) l’impianto di riscaldamento era spento e di conseguenza anche da questo riscontro è da escludere un qualsiasi legame con le origini del sinistro”. Quanto, poi, alla questione della luce accesa nell’immobile (ribadita a pag. 12 in mezzo del gravame), il tecnico ha affermato che “le testimonianze, per altro divergenti, tra quanto affermato dalla __________ nel senso di aver spento le luci alla partenza dal negozio e quelle di altre persone che affermano di aver visto luce o luci accese all’interno dell’edificio non aggiungono nulla a quanto già rilevato, nel senso che tali osservazioni erano riferite all’interno della costruzione e non alla parte centrale sottostante la tettoia dove il fuoco ha avuto origine”. L’appellante dimentica, poi, che il tecnico ha fondato il proprio parere sulla causa scatenante dell’incendio, reputando remoto il concorso dell’impianto elettrico nello sviluppo del medesimo, non sulle testimonianze dei testi menzionati sopra bensì su accertamenti da egli esperiti in sede di sopralluogo. Egli ha rinvenuto tra le macerie sotto la tettoia “il montante e la struttura portante in acciaio della porta a soffietto. A detto montante è ancora agganciata parte della catena di chiusura. Particolare importante, un anello di questa catena risulta aperto. Malgrado il materiale e la struttura non siano ad alta resistenza, è da escludere che tale apertura sia stata provocata da forze derivanti dall’evento. È, per contro verosimile, che a causarla sia stata un’azione volontaria di manomissione intesa ad aprire la porta per accedere al deposito. La rimozione dei detriti e la pulizia nella zona dove è stato localizzato il focolaio permette di mettere a nudo il pavimento in derivato di legno impiallacciato con laminato plastico. L’effetto termodinamico che tende a portare il calore verso l’alto lascia rinvenire questo supporto in corrispondenza e nelle vicinanze del “__________” praticamente integro, se si esclude un’area limitata dove l’effetto fuoco ha trovato origine e sviluppo su di esso. Questa area collima in modo palese con quella in cui è stato localizzato l’epicentro dell’incendio. Dalla porta a soffietto a questo luogo il cammino è breve e praticamente al coperto (loc. cit., pag. 6). Egli ha altresì sottolineato: “un fatto è certo: l’incendio ha avuto origine sul pavimento a ridosso della parete occidentale del vano «__________ »” (loc. cit., pag. 7). Tali riscontri fanno senz’altro propendere per un atto doloso all’origine dell’incendio. Di conseguenza, le argomentazioni dell’appellante circa la conformità dell’impianto elettrico alle norme in vigore è del tutto irrilevante.
7.2 Per i motivi di seguito indicati, a nulla muta, al riguardo, l’allegazione dell’appellante secondo la quale anche nel locale “epicentro” dell’incendio vi sarebbero state delle prolunghe per portare corrente in altri reparti (memoriale, pag. 10 in mezzo). Egli rinvia alle testimonianze in sede penale di __________ __________ e __________ __________. Nel passaggio indicato dall’attore è precisato che “sotto la tettoia” era “presente pure una prolunga su rullo sempre allacciata alla presa dell’edificio e pronta all’uso nel caso di allacciamento di apparecchi. Altre prolunghe erano pure presenti per portare illuminazione al reparto «Holz + Metal»” (inc. rich. OR 2011.15: inc. rich. II, verbale d’interrogatorio __________ /__________ /__________ 12 maggio 2009, pag. 3 in mezzo). L’ing. __________ __________ era al corrente di tale circostanza, tant’è che quanto riportato sopra è da attribuire proprio a una sua precisazione (“Ing. __________ dopo aver conferito con __________ __________, __________ __________ e __________ __________ precisa che”). Nel proprio referto egli ha tuttavia dichiarato che “nella zona «epicentro» dov’era ubicato il locale «__________ » non si identificano fattori tecnici evidenti in grado di scatenare evento del genere” (loc. cit., pag. 5 in fondo). Ne consegue che anche al riguardo l’appello è respinto.
7.3 L’appellante sottolinea, altresì, che il perito non ha dimostrato l’origine dolosa dell’incendio, bensì l’ha unicamente reputata verosimile. Egli critica, poi, le deduzioni del tecnico, affermando che il dolo sarebbe invece da escludere e reputa che, di conseguenza, non rimane che un’unica possibile causa, ossia che a generare l’incendio sia stato un difetto dell’impianto elettrico (appello, pag. 11 seg.). Egli dimentica, tuttavia, che compete a chi si prevale dell’art. 58 CO dimostrare, tra le altre cose, l’esistenza di un vizio di costruzione o di difetto di manutenzione. Non basta, al riguardo, che siano escluse, per ipotesi, altre cause, per adempiere automaticamente a tale onere. Segnatamente, non si può dire che ogni qualvolta non si riesca a dimostrare l’esistenza di un dolo all’origine di un incendio, allora la causa dev’essere forzatamente un vizio o un difetto imputabile al proprietario dell’opera. Già per questo motivo la censura non può essere seguita. Sia come sia, anche le ulteriori argomentazioni formulate dall’attore e passate di seguito in rassegna (consid. 7.4 seg.) non sono condivisibili.
7.4 L’attore afferma, anzitutto, che l’“assenza di acceleranti”, così come accertato dal perito, non depone in favore dell’ipotesi del dolo (loc. cit., pag. 11 in mezzo). Sennonché, l’ing. __________ __________ ha spiegato che “l’ammasso di grosse quantità di materiale combustibile fuori, dentro e sopra il locale «__________ », nonché gran parte della sua struttura, erano tali da poter facilmente generare combustione dopo accensione anche senza l’uso di acceleranti” (inc. rich. OR.2011.15: inc. rich. II, doc. 11, pag. 7 in alto). L’appellante reputa, poi, che nemmeno il luogo dell’epicentro dell’incendio può far propendere per l’esistenza di un atto doloso. A suo dire da esso non si possono inferire le cause del medesimo (memoriale, pag. 11 in mezzo). Tuttavia, il tecnico ha rilevato l’importanza del luogo al fine di determinare l’origine dolosa dell’incendio poiché esso non coincideva con componenti dell’impianto elettrico o di riscaldamento (per quanto riguarda l’esistenza di prolunghe, ribadita a pag. 12 in mezzo dell’appello, si rinvia a quanto già illustrato sopra al consid. 7.2). Per questo motivo anche la censura testé menzionata non può essere seguita. Quanto alla presenza di un ombrello (appello, pag. 11 in fondo), va detto che sebbene tale circostanza sia indicata nel referto dell’esperto incaricato dal Ministero pubblico (pag. 7 in alto), il Pretore non vi ha fatto menzione nelle proprie argomentazioni. Tale censura è quindi priva di rilevanza ai fini del giudizio.
7.5 L’attore critica, infine, la portata probatoria dell’anello della catena di chiusura dell’accesso, trovato aperto. In primo luogo egli afferma che sotto la porta a soffietto vi era uno spazio sufficiente al passaggio di una persona. A suo dire, quindi, non sarebbe credibile che “un fantomatico male intenzionato perda tempo ad aprire una catena quando poteva agevolmente scivolare sotto la porta” (appello, pag. 12 in alto). È ben vero che la teste __________ __________ ha affermato che sotto la porta a soffietto “poteva passare una persona” (verbale di audizione testimoniale 5 giugno 2012, pag. 2 in fondo), ma il teste __________ __________, pur aderendo a tale affermazione, ha dichiarato che tale spazio era di circa 15-20 cm (verbale di audizione testimoniale 28 agosto 2012, pag. 6). Non vi è chi non veda come un’eventuale fuga non era senz’altro facilitata dall’esiguità dello spazio in questione. L’appellante critica, poi, il tecnico per aver provveduto a valutazioni sulle cause dell’apertura dell’anello che, invece, sarebbero semmai di competenza della polizia giudiziaria o scientifica (appello, pag. 12 in alto). Indipendentemente dalla portata dell’incarico conferito al perito da parte della Procuratrice pubblica aggiunta, il ritrovamento dell’anello rotto fa parte del materiale probatorio. Quanto alla precisazione del perito circa il fatto che “è da escludere che tale apertura sia stata provocata da forze derivanti dall’evento. È per contro verosimile, che a causarla sia stata azione volontaria di manomissione intesa ad aprire la porta per accedere al deposito” (inc. rich. OR.2011.15: inc. rich. II, doc. 11, pag. 6 in alto)”, basta visionare la fotografia inserita nel referto in questione (loc. cit.) per accorgersi della correttezza di quanto rilevato dal tecnico. L’appellante sostiene, infine, che non sarebbe mai emerso un minimo movente di un ipotetico incendiario e che nessuno avrebbe visto movimenti di persone o veicoli sospetti (memoriale, pag. 1 in mezzo). Alla luce delle risultanze summenzionate tali allegazioni, anche se eventualmente dimostrate, non incidono sull’esito del giudizio. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto.
8. L’attore reputa, inoltre, che la responsabilità delle controparti è data in applicazione dell’art. 679 CC, persino nell’ipotesi in cui fosse accertata l’origine dolosa dell’incendio (appello, pag. 12 in fondo).
8.1 Il Pretore ha spiegato che la presenza di merce potenzialmente infiammabile nello stabile non comportava che il proprietario avesse trasceso, giusta l’art. 679 CC, nell’esercizio del suo diritto di proprietà. Egli ha poi sottolineato che lo stabile era in origine addirittura adibito a falegnameria e che l’autorità comunale era a conoscenza dell’attività successiva, ossia negozio dell’usato, tant’è che aveva provveduto ai necessari collaudi del sistema anti-incendio, senza postulare l’adozione di accorgimenti supplementari o di migliorie agli impianti elettrico e di riscaldamento (decisione impugnata, consid. 6).
8.2 L’appellante ritiene, invece, che le attività svolte nello stabile (negozio dell’usato e in parte officina di riparazione) “avrebbero facilmente potuto trasformarsi, come è poi avvenuto, in attività pericolose” e che i proprietari del medesimo non si sarebbero invece preoccupati di installare “un vero e proprio impianto anti-incendio, rispettivamente (…) verificare il funzionamento dei rilevatori di incendio (…) né tanto meno (…) procedere ai collaudi dell’impianto elettrico” (appello, pag. 12 in basso e 13 in alto). Sennonché, la sola presenza di grosse quantità di materiale combustibile quale mobilia non è sufficiente a dimostrare un trascendimento nell’esercizio del diritto di proprietà. Nemmeno l’appellante spiega il motivo per cui la presenza di un’officina di riparazione, da egli allegata, riunisca tale condizione. Egli sembra, poi, fare riferimento alla presenza di liquidi infiammabili nel negozio “__________” (memoriale, pag. 13 in mezzo). Secondo il Pretore l’istruttoria non ha confermato tale allegazione (decisione impugnata, pag. 11 in mezzo). Come già indicato (sopra, consid. 3.3), la teste __________ __________ ha riferito che “non vi erano, a mio avviso, sostanze particolarmente infiammabili nei nostri locali. Vi erano forse alcuni prodotti di pulizia per le porcellane o altro, come vi sono in qualsiasi casa” (verbale 5 giugno 2012, pag. 3 in fondo). Il teste __________ __________ ha dichiarato che “al pianterreno, in un locale «bagno», vi erano alcuni prodotti di pulizia e solventi” (verbale 28 agosto 2012, pag. 6 in alto) e il teste __________ __________ __________ ha affermato che “nei locali del seminterrato (…) non erano depositati materiali infiammabili” (verbale 28 agosto 2012, pag. 7). Tali prodotti non si differenziano, quindi, da quelli presenti usualmente in un’abitazione privata o locale commerciale, senza che per questo motivo si debbano adottare delle particolari misure anti-incendio. Al contrario di quanto reputato dall’appellante (memoriale, pag. 13 in mezzo), a nulla muta la dichiarazione dei medesimi testi espressa in sede penale, secondo la quale “all’interno dello stabile, nel locale toilette al piano terreno (angolo nord-occidentale) avevamo dei liquidi infiammabili di vario genere ma non sappiamo indicare con precisione quali” (inc. rich. OR 2011.15: inc. rich. II, verbale 12 maggio 2009, pag. 7 in fondo). Invero, tale dichiarazione non contrasta con quella espressa dinanzi al primo giudice, ove è indicata la presenza di prodotti di pulizia e solventi nel bagno, senza indicazione precisa di cosa si trattasse. Si rinvia, poi, a quanto già illustrato nel considerando testé menzionato, anche per quanto concerne il materiale presente nella piccola officina e la necessità o meno di avere delle particolari misure anti-incendio (consid. 3.3 e 4).
8.3 L’appellante sostiene, inoltre, che la presenza di materiali infiammabili sia dimostrata anche dal fatto che “numerosi testi” avrebbero “udito botti ed esplosioni” che non possono essere ragionevolmente riconducibili ai mobili e alle suppellettili presenti nello stabile (appello, pag. 13 in mezzo). Il rinvio generico alle testimonianze, senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria tesi, viola i requisiti minimi di motivazione di un appello. Su questo punto esso è quindi finanche inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Sia come sia, anche su questo punto l’appello sarebbe da respingere. Il teste __________ __________ ha confermato, il 14 gennaio 2013 (verbale, pag. 2 in fondo), quanto da egli riferito in sede penale, ossia di aver sentito “degli scoppiettii”, e meglio che “l’eternit (…) stava scoppiettando” e che “l’eternit (…) esplodeva” (doc. EE, pag. 1 e 2). __________ __________, dopo aver anche lei confermato il contenuto dell’audizione dinanzi alla polizia cantonale (verbale 14 gennaio 2013, pag. 3 in mezzo), ha dichiarato di essere stata avvisata dell’incendio dalla sua vicina di casa __________ __________ e di aver poi udito “chiari scoppietti tipici di un incendio, quindi si udivano infrangersi dei vetri” (doc. EE, pag. 2 in mezzo). Non vi è alcun riferimento a rumori che lascino intendere esplosioni riconducibili a materiale infiammabile. Il teste __________ __________ ha anch’egli confermato quanto dichiarato dinanzi agli organi di polizia (verbale 14 gennaio 2013, pag. 4 in mezzo). In tale sede egli ha riferito di aver sentito “degli scoppi come i fuochi d’artificio” e di aver udito “maggiori scoppi” (doc. EE, pag. 1 in mezzo). In mancanza di una precisazione sull’origine di tali scoppi, essi potrebbero quindi essere da ricondurre a quelli rilevati dal teste __________ __________ e inerenti all’eternit. Lo stesso dicasi di quanto riferito da __________ __________, che dinanzi alla polizia cantonale ha affermato di aver udito “botti tipo esplosioni (…) come una marmitta di un’autovettura che scoppietta (…) botto” (doc. EE, pag. 1). Per tacere del fatto che dinanzi al primo giudice ella ha unicamente riferito di aver udito dei “crepitii” (verbale 25 febbraio 2013, pag. 2 in mezzo). Lo stesso dicasi del teste __________ __________, che dopo aver dichiarato in sede penale di aver udito “forti colpi, come se fossero dei fuochi d’artificio” (doc. EE, pag. 1 in fondo), ha affermato di aver sentito dei “crepitii” (verbale 25 febbraio 2013, pag. 3 in mezzo). __________ __________, infine, che ha lavorato in qualità di pompiere presso l’aeroporto di __________, ha unicamente riferito di uno “scoppiettio” (doc. EE, pag. 1 in mezzo), rispettivamente di aver udito dei “rumori” (verbale 25 febbraio 2013, pag. 4 in mezzo). Ne consegue che anche su questo punto l’appello, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
9. Alla luce di quanto illustrato nei considerandi precedenti non vi è motivo di chinarsi sulle censure dell’appellante inerenti all’esistenza e alla quantificazione dell’asserito danno (memoriale, pag. 13 -15).
10. Ne consegue che nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono commisurate al valore di causa di fr. 181'755.35, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 10 settembre 2013 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 6'000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti complessivi fr. 6'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-; -; -.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).