Incarto n. 12.2013.129
Lugano 15 ottobre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
statuente quale giudice unico per la nomina dell'arbitro, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b. n. 7 LOG, sulla domanda 23 agosto 2013 intesa alla designazione di un arbitro nella vertenza assicurativa sorta tra
IS 1
e
CO 1
letti ed esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto ed in diritto:
che nell’ambito del sinistro 2011 __________ n. polizza __________, avvenuto il 16 dicembre 2011, la compagnia assicurativa IS 1 e l’assicurata CO 1 si sono accordate il 22 luglio 2013 per la designazione dei periti di parte previsti dalle Condizioni generali di assicurazione (clausola A13, “procedura peritale”), non riuscendo tuttavia ad accordarsi sulla nomina dell’arbitro unico previsto dalla citata clausola;
che il 23 agosto 2013 la compagnia assicuratrice si è quindi rivolta alla Pretura di Locarno-Campagna per ottenere la designazione dell’arbitro unico;
che la Pretura ha trasmesso per competenza il 30 agosto 2013 (CM.2013.114) la citata istanza al Tribunale di appello, autorità giudiziaria competente giusta l’art. 48 lett. a e b LOG;
che l’istante ha chiesto al tribunale statale di appoggio di designare un arbitro unico con competenze tecnico-assicurative e al corrente delle condizioni locali (istanza 23 agosto 2013);
che l’assicurata, alla quale è stata notificata l’istanza con ordinanza 19 settembre 2013, non ha fatto uso della possibilità di esprimersi;
che la Presidente della seconda Camera civile di appello, statuente ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a CPC quale giudice unico giusta l’art. 48 b n. 8 LOG provvede di conseguenza alla nomina dell’arbitro unico previsto dalla clausola A13 delle Condizioni generali di assicurazione allegate alla polizza __________, designando l’avv. __________, che già si è dichiarato d'accordo;
che le spese processuali da quantificarsi in fr. 100 .-, vanno ripartite a metà tra le parti, come previsto dalle CGA clausola A13, mentre non si assegnano ripetibili in assenza di esplicita richiesta in merito;
che la decisione non è suscettibile di ricorso al Tribunale federale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2010, n. 5 ad art. 362 pag. 1509).
Per i quali motivi
visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG e per le spese, gli art. 107 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
1. L'istanza di nomina di arbitro 23 agosto 2013 di IS 1 è accolta e di conseguenza l’avv. __________, è designato arbitro unico per occuparsi della controversia che oppone l'istante alla società CO 1, con le modalità previste dalla clausola A13 delle CGA.
2. Le spese processuali di fr. 100.-, da anticiparsi dall'istante, sono suddivise a metà tra le parti. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-; -;
Comunicazione: all’arbitro designato avv. __________, con copia dell’istanza 23 agosto 2013, dell’accordo 22 luglio 2013 e delle CGA.
La presidente
della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Emanuela Epiney-Colombo