Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2014 12.2013.128

2 luglio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,913 parole·~25 min·2

Riassunto

Vendita immobiliare. Versamento del prezzo

Testo integrale

Incarto n. 12.2013.128

Lugano 2 luglio 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata – inc. n. SE.2011.4 della Pretura del Distretto di Blenio – promossa con petizione 7 dicembre 2011 (azione di disconoscimento di debito) da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del credito di fr. 30'000.- oltre interessi e la conferma definitiva all’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Blenio per l’importo di fr. 90'000.-;

domande avversate dal convenuto che ha chiesto di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dall’attore e che il Pretore ha accolto con decisione 28 giugno 2013;

appellante il convenuto che con appello 29 agosto 2013 chiede, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al summenzionato PE e, in via subordinata, di rinviare l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con risposta 26 marzo 2014 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                A.  Il 27 febbraio 1993 __________ __________ ha venduto i fondi n. __________ e __________ RFD di __________ ai pronipoti AO 1 ed __________ __________, divenuti comproprietari in parti uguali di ciascuno dei beni immobili. Le parti hanno stipulato che il prezzo di vendita, fissato in complessivi fr. 100'000.-, sarebbe stato versato in dieci rate annue di fr. 10'000.- scadenti alla fine di ogni anno, la prima volta alla fine del 1993 (doc. D). Il 7 giugno 1999, alla presenza del prozio __________ __________, __________ __________ ha a sua volta venduto al proprio fratello AO 1 i fondi n. __________ e __________ RFD di __________, quest’ultimo ricavato dal frazionamento del fondo n. __________ RFD di __________, oltre alla quota di comproprietà coattiva di un mezzo della particella n. __________ RFD testé citata. Il pagamento del prezzo, di complessivi fr. 50'000.-, è stato stabilito in due rate, la prima, di fr. 5'000.-, già corrisposta, la seconda, per il restante, “mediante assunzione del debito che il venditore ha nei confronti del signor __________ __________; il quale con la sottoscrizione del presente atto libera lo stesso venditore nei suoi confronti dal debito risultante dall’atto di compravendita del 27 febbraio 1993 (…). Il debito residuo di fr. 45'000.- viene ripreso dall’acquirente alle stesse condizioni contenute nel citato atto pubblico. In particolare già allora il signor __________ __________ aveva rinunciato all’ipoteca legale del venditore” (doc. E).

                            B.  Il 25 luglio 2005 __________ __________ è deceduto, lasciando un testamento olografo nel quale ha istituito suo unico erede il fratello AP 1 (inc. rich. EF.2010.37, doc. B). Con precetti esecutivi n. __________ e __________ del 25 maggio 2010 emessi dall’UEF del Distretto di Blenio AP 1 ha chiesto sia a AO 1 sia a __________ __________, i quali hanno interposto tempestiva opposizione, il pagamento di fr. 90'000.oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito il “Saldo prezzo compravendita part. __________ e __________ RFD __________” (doc. A e B). Con istanza 23 giugno 2010 AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di Blenio, postulando in applicazione dell’art. 82 LEF il rigetto provvisorio dell’opposizione da questi interposta al PE summenzionato. Con decisione 28 novembre 2011 il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 30'000.- oltre interessi (doc. C).

                            C.  Con petizione 7 dicembre 2011 AO 1 ha convenuto dinnanzi alla medesima Pretura __________ __________, chiedendo di accertare l’inesistenza del debito di fr. 30'000.- di cui alla decisione testé citata e di confermare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Blenio per l’importo di fr. 90'000.-. Nelle proprie osservazioni 12 gennaio 2012 il convenuto si è opposto alla petizione. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento orale e hanno prodotto conclusioni scritte, nelle quali si sono confermate nei rispettivi e antitetici punti di vista. Statuendo con decisione 28 giugno 2013 il Pretore ha accolto la petizione.

                            D.  Con appello 29 agosto 2013 il convenuto è insorto contro il querelato giudizio, chiedendo, in via principale, la sua riforma nel senso di respingere la petizione e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al summenzionato PE e, in via subordinata, di rinviare l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio. Con risposta 26 marzo 2014 l’attore postula invece la reiezione del gravame.

                            E.  Nel frattempo, con decisione 6 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Leventina, adito con una domanda di revisione della decisione 28 giugno 2013, ha dichiarato la medesima irricevibile.

considerato

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

                             2.  Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-  la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 28 giugno 2013 e ricevuta dall’appellante il 1° luglio 2013. Tenute in considerazione anche le ferie giudiziarie, l’appello datato 29 agosto 2013 è di conseguenza tempestivo (art. 138 cpv. 2 e 145 cpv. 1 lett. b CPC). Tempestiva è anche la risposta 26 marzo 2014, inoltrata entro trenta giorni dalla notifica del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC).

                             3.  Pur ammettendo che a seguito dei contratti di cui ai doc. D ed E (sopra, lett. A) era sorto un credito di __________ __________ nei confronti di AO 1, eventualmente ereditato dal convenuto poiché unico erede del primo (inc. rich. EF.2010.37: doc. B), il Pretore ha spiegato che l’attore era riuscito a dimostrare – segnatamente sulla base delle audizioni testimoniali di __________ __________ e di __________ __________, non confutate da altre emergenze istruttorie – che egli aveva già interamente saldato il debito in questione e oggetto del presente procedimento.

4.L’appellante critica anzitutto il Pretore per aver fondato il proprio giudizio, a suo dire, unicamente sulla testimonianza di __________ __________ (memoriale, pag. 5 in fondo).

                           4.1  In un primo tempo il convenuto non spiega, tuttavia, il motivo per cui tale risultanza non sarebbe, di per sé, credibile, limitandosi ad affermare apoditticamente che la stessa sarebbe “discutibilissima”. Su questo punto l’appello è quindi inammissibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). È solo nel corso dell’appello che il convenuto sembra soffermarsi sulla credibilità del teste, laddove egli afferma che risulta alquanto “inusuale e strano” che __________ __________, “persona completamente estranea”, dopo una giornata di lavoro per conto del suo datore di lavoro, ovvero di AO 1, si sia recato unitamente a quest’ultimo a casa del prozio __________ __________ “per svolgere questioni di natura privata” (memoriale, pag. 6 in fondo). L’appellante dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha affrontato tali dubbi, specificando che ciò non basta a dimostrare la falsa natura delle relative affermazioni e ha soggiunto che altrettanto poco comprensibile è il fatto che negli oltre dieci anni dell’asserita pressoché totale inadempienza da parte dei pronipoti, __________ __________ non abbia intrapreso alcunché a tutela dei suo interessi, nonché il fatto che egli abbia incondizionatamente sottoscritto il contratto di cui al doc. E, rinunciando così a ogni garanzia reale come già formulato in occasione dell’atto notarile di cui al doc. D (decisione impugnata, pag. 8 in fondo e 9 in alto). Il ragionamento pretorile non è nemmeno scalfito dalla censura  secondo la quale dalle testimonianze sarebbe emerso che __________ __________ non avrebbe mai “osato ricorrere alle vie giudiziarie per non ammettere pubblicamente il suo smacco” (memoriale, pag. 18 in alto). A parte il fatto che su questo punto l’appello non soddisfa le esigenze di motivazione poiché non menziona in maniera precisa di che risultanza si tratta (art. 311 cpv. 1 CPC) e sarebbe, quindi, finanche irricevibile, quanto testé riferito non trova riscontro agli atti. Anche l’allegazione secondo cui la logica vorrebbe che se fossero già intervenuti dei versamenti i medesimi sarebbero stati evidenziati nell’atto notarile 7 giugno 1999 non è atta a riformare il giudizio pretorile. Invero, al riguardo egli reputa “alquanto strano” che i fratelli AO 1 ed __________ __________ si siano preoccupati di far intervenire __________ __________ a questo atto ma non avrebbero fatto sottoscrivere alcuna ricevuta in merito a eventuali pagamenti (appello, pag. 12 in alto). Sennonché, l’intervento di __________ __________ si era reso necessario affinché egli, con la sottoscrizione di tale atto, liberasse __________ __________ dal debito nei suoi confronti e risultante dalla vendita 27 febbraio 1993. Non risulta, quindi, per nulla strano che l’attore si sia premunito di ciò e non, invece, della sottoscrizione di ricevute di pagamento che esulavano dal contesto della vendita immobiliare con il fratello __________ __________ (cfr. doc. E, pag. 2 in alto).

                           4.2  Su questo punto il convenuto prosegue sostenendo che la testimonianza di __________ __________ sarebbe dovuta essere “letta” dal primo giudice “alla luce” delle altre testimonianze assunte, in particolare di quelle di __________ __________ e __________ __________, nonché del suo interrogatorio. A suo dire, da tali audizioni sarebbe emerso in maniera univoca l’esistenza di lamentele di __________ __________, “il quale praticamente sino al giorno della morte si è rammaricato del fatto di non essere mai stato pagato dai di lui pronipoti in relazione al saldo di fr. 90'000.- del prezzo della vendita dei fondi part. __________ e __________ RFD __________” (appello, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Il Pretore ha spiegato che tali testi e il convenuto hanno riferito su affermazioni udite da terzi, ovvero da __________ __________, sicché le loro dichiarazioni non assurgono a rango di prova prevalente rispetto alla testimonianza di __________ __________, il quale ha riportato quanto da lui direttamente percepito (decisione impugnata, pag. 10 in mezzo). L’appellante critica tale motivazione affermando che si tratta, invece, di fatti personalmente vissuti da egli e dai testi citati e relativi, come detto, alle “continue e insistenti confidenze e lamentele manifestate da __________ __________ e riferite al credito oggetto della vertenza” (appello, pag. 6 in alto). Il convenuto reputa che non si stratta di affermazioni udite da terzi, bensì da __________ __________, originario titolare del credito in questione (memoriale, pag. 6 in alto, 7 in mezzo e in basso, 8 in mezzo e in fondo, pag. 13 in fondo, 14 in alto e in basso, 15 in alto, 16 in basso e 17 in alto). Come correttamente illustrato dal primo giudice, anche sotto l’egida del CPC chi non è parte può testimoniare sui fatti che ha percepito in modo diretto (art. 169 CPC). Ciò significa che il teste che riporta un’affermazione fatta da un terzo, perché l’ha sentita con le sue orecchie, ha valore probatorio su questo specifico fatto che ha percepito direttamente con il suo udito, mentre non prova che quella affermazione sia conforme alla realtà (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 819). Ciò comporta, nella fattispecie, che le affermazioni dei testi __________ __________ e __________ __________ circa l’inadempienza dell’attore e fondate su quanto da essi sentito dire dall’allora creditore, __________ __________, dimostrano semmai l’esistenza di lamentele di quest’ultimo sulla questione, ma non ancora che il debito non fosse invece stato saldato. In tal senso il Pretore ha giustamente spiegato che tali risultanze, sebbene non vadano trascurate, non possono essere prevalenti rispetto alla percezione diretta di __________ __________ e relativa al pagamento da parte di AO 1.

                           4.3  L’affermazione, poi, dell’appellante secondo il quale il teste __________ __________ si sarebbe “molto verosimilmente” messo d’accordo a posteriori con AO 1 ed __________ __________ sul contenuto della testimonianza non può essere condivisa, poiché essa si esaurisce in un mero asserto di parte sprovvisto della benché minima portata probatoria. Per tacere del fatto che il primo giudice ha sottolineato che non vi è alcun motivo per nutrire dei dubbi circa la fedefacenza delle dichiarazioni di tale teste, ovvero supporre che questi abbia riferito il falso a favore del suo ormai ex datore di lavoro, dubbi che nemmeno il convenuto ha in definitiva saputo giustificare, dato che nelle proprie conclusioni è rimasto “del tutto silente in merito a questa risultanza di causa, se si eccettua un vago accenno pag. 5” (decisione impugnata, pag. 8 in mezzo). Va sottolineata, poi, la motivazione pretorile circa il fatto che sintomatico di come le dichiarazioni riportate dai testi della parte convenuta debbano essere prese con cautela è proprio un asserto di __________ __________, “indubbiamente erroneo”, riportato dal teste __________ __________. Il teste ha invero affermato che __________ __________ gli aveva confidato di avere visto per l’ultima volta l’attore e il fratello “quando era stato da loro pagato il primo e unico acconto di fr. 10'000.-” (audizione testimoniale 17 luglio 2012, pag. 2), ovvero nel 1993 (doc. D). Ciò è tuttavia smentito sia dall’atto notarile 7 giugno 1999 (doc. E), sia dalla documentazione fotografica relativa alla festa del ventesimo compleanno di AO 1 occorsa il 14 maggio 1997 (decisione impugnata, pag. 10 in basso).

                           4.4  L’appellante soggiunge che anche le testimonianze di __________ __________ __________ e di __________ __________ sono atte a “sufficientemente mettere in dubbio le strane affermazioni di __________ __________” (appello, pag. 12 in fondo). Si ribadisce, tuttavia, che non riferendosi ai precisi passaggi di tali testimonianze a sostegno di quanto da egli riferito, su questo punto l’appello non rispetta le esigenze di motivazione previste dall’art. 311 cpv. 1 CPC e, quindi, è inammissibile. Sia come sia, anche per tali testi vale quanto suesposto in relazione alle testimonianze di __________ __________ e __________ __________. Le loro dichiarazioni non mutano, pertanto, il giudizio pretorile. Invero, il teste __________ __________ ha dichiarato: “Direttamente da __________, che parlava mal volentieri di quanto era seguito a questa vendita, ho avuto modo di sentire sue lamentele nei primi anni (stimo fino al 1996-1997) riguardo il fatto che il pagamento del prezzo, a rate, era avvenuto solo il primo anno e poi più (…). Anche dopo il 1997 __________ parlava sempre mal volentieri di queste cose (…) Per quanto riguarda il dire di __________ sulla questione dei pronipoti preciso che se ne parlava, pur mal volentieri nei primi anni (sino al 1997), dopo non ne parlava più” (verbale di audizione testimoniale 31 maggio 2012, pag. 7 seg.). Egli ha quindi riferito su cose confidategli da __________ __________, mentre non vi sono evidenze circa la questione di sapere se quanto da questi asserito corrispondesse a realtà. Per tacere del fatto che le sue lamentele si sono protratte unicamente fino al 1997. La teste __________ __________ __________ ha dichiarato: “direttamente lo zio __________ non ha mai avuto modo di dirmi qualcosa su questa compravendita. Avevo però percepito che col passare del tempo era rimasto un po’ deluso di come stavano andando le cose” (verbale di audizione testimoniale 31 maggio 2012, pag. 5). La teste ha parimenti precisato di non aver sentito __________ __________ lamentarsi del mancato versamento, bensì unicamente solo il convenuto: “Riguardo il versamento dei soldi a pagamento del prezzo __________ non mi ha mai detto nulla per sua indole, né io intendevo interessarmi di questa faccenda. È accaduto che AP 1, che frequentava casa nostra, riferisse davanti a me che __________ era sempre in attesa di pagamenti da parte di AO 1 ed __________, i quali non rispettavano le scadenze. Queste parole __________ ha avuto modo di dirle ancora poco prima della morte di __________. Lo dice ancora oggi” (loc. cit.). La teste non ha quindi saputo nemmeno riferire di confidenze espresse direttamente da __________ __________. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

                           4.5  Per quanto concerne la testimonianza di __________ __________ l’appellante conclude affermando che essa non dimostrerebbe alcunché in riferimento agli asseriti pagamenti di AO 1 ad __________ __________ (memoriale, pag. 11 in mezzo). Come illustrato dal Pretore il teste ha dichiarato che “un giorno di inverno del 2002 o del 2003 alla fine di una giornata lavorativa in cantiere, AO 1 mi disse che doveva passare un attimo a __________. Faceva freddo, era, come detto, inverno. Siamo entrati assieme in casa di __________ __________ e dopo aver bevuto qualcosa assieme AO 1 ha dato dei soldi ad __________. Poi i due si sono dati la mano e __________ ha detto: “il debito è saldato; mi fa piacere che la casa rimane ancora ai __________”. __________ è il soprannome della famiglia __________. Io ho visto alcuni biglietti da 1'000.- franchi ma non so quanti così che non so dire quale importo fosse stato consegnato. Non ho visto __________ dare una ricevuta a AO 1. Non mi è stato detto perché veniva versato quell’importo; io non ne ero al corrente. Ero lì un po’ per caso” (verbale di audizione testimoniale 31 maggio 2012, pag. 4). Il primo giudice ha spiegato che dagli atti non risulta una possibile causale del pagamento descritto dal teste diversa dal prezzo di compravendita dei fondi appartenuti ad __________ __________, sicché la sua testimonianza dimostra che nel 2002 o nel 2003, in inverno, il credito posto in esecuzione è stato integralmente estinto (decisione impugnata, pag. 8 in mezzo). Con la sua censura l’appellante non si confronta, ancora una volta, con la motivazione pretorile, limitandosi a una critica generica. Anche al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

                           4.6  Il convenuto contesta, inoltre, la rilevanza della testimonianza di __________ __________. Al riguardo, egli rinvia al contenuto della testimonianza di __________ __________, fratello dell’attore (memoriale, pag. 11 in fondo), e meglio al passaggio laddove questi ha affermato: “Personalmente non ho mai visto direttamente alcun pagamento da AO 1 ad __________ relativamente a quanto pattuito per la compravendita del 1993” (verbale di audizione testimoniale 31 maggio 2012, pag. 2). Il convenuto sembra tuttavia dimenticare la parte restante di testimonianza di __________ __________ e vagliata dal Pretore. Come evidenziato dal primo giudice, invero, __________ __________ ha spiegato che dopo aver venduto, nel 1999, la sua parte dei fondi in questione al fratello qui attore, ha visto “personalmente [suo] fratello AO 1 pagare in contanti fr. 15'000.- a [suo] prozio __________. Sono sicuro si trattasse di un pagamento parziale relativo alla compravendita dei fondi di __________. Il pagamento è avvenuto nella casa di __________ a __________ in un anno posteriore al 2000, nel periodo precedente Natale. Al momento della ricezione del pagamento __________ non ha rilasciato alcuna ricevuta; non so se l’abbia fatto in seguito. Al momento di questo pagamento eravamo presenti solo noi tre. Ricordo che in quell’occasione __________ disse: “adesso siamo quasi a posto, ne mancano 15'000.-” (loc. cit.). Il Pretore ha inoltre precisato che il fatto che nell’episodio ricordato da __________ __________ fossero presenti unicamente lui, il fratello AO 1 e il prozio __________, esclude che esso corrisponda a quello riferito dal teste __________ __________. Il convenuto contesta la testimonianza di __________ __________, affermando che questi è il fratello dell’attore ed è quindi persona “sicuramente interessata nella presente vertenza” (appello, pag. 14 in alto). Sotto l’egida del CPC non sussiste più il dogma assoluto secondo il quale non potevano essere sentiti come testimoni i fratelli delle parti (art. 228 cfr. 2 CPC-TI). Nemmeno sussiste la particolarità che chi ha un interesse nella lite è sentito senza delazione di giuramento (art. 229 cfr. 3 CPC-TI), dato che contrariamente al sistema previgente in Ticino al testimone non dev’essere deferito il giuramento o la promessa solenne. Certo, giusta l’art. 172 lett. b CPC il giudice interroga il testimone sulle sue relazioni personali con le parti, come pure su altre circostanze che potrebbero avere rilevanza per la credibilità della sua deposizione, ma apprezza liberamente le prove a fondamento del proprio convincimento (art. 156 CPC; cfr. (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 800; Schweizer in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schwweizer/Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 172). Nella fattispecie il Pretore ha vagliato la testimonianza di __________ __________ unitamente a quella di __________ __________ e alla luce di tutte le altre risultanze istruttorie. Il suo modo di procedere resiste quindi alla  critica. Su questo punto l’appello è quindi, nella misura in cui è ricevibile, respinto.

                             5.  Secondo l’appellante il Pretore non avrebbe nemmeno tenuto in considerazione le contraddizioni dell’attore, tra quanto espresso nella procedura di rigetto e quanto allegato nella presente procedura, in merito alle modalità di pagamento del saldo (memoriale, pag. 9 in fondo e 10 in mezzo e in basso). Nella petizione l’attore ha affermato che nel giugno 1999 aveva già corrisposto a __________ __________ l’importo di fr. 50'000.- che gli doveva, mentre suo fratello __________ aveva pagato al prozio solo fr. 5'000.-. Egli ha poi asserito che il 7 giugno 1999 ha stipulato col fratello un atto di compravendita (doc. E) e si è assunto la parte di debito che il fratello aveva ancora nei confronti di __________ __________, ovvero fr. 45'000.-. L’attore ha, infine, precisato di aver versato tale importo in tre rate, l’ultima delle quali, di fr. 15'000.-, nel corso del mese di dicembre 2003 alla presenza di __________ __________ (petizione, pag. 5). Con le conclusioni l’attore non ha modificato le proprie allegazioni al riguardo (cfr. pag. 5 segg.). In occasione dell’udienza 25 agosto 2010 nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (inc. rich. EF 2010.37) AO 1 ha dichiarato di aver versato ad __________ __________, prima del 7 giugno 1999, fr. 50'000.e che prima di tale data anche suo fratello aveva corrisposto fr. 5'000.-. Dopo tale data egli ha affermato di aver pagato i restanti fr. 45'000.- in tre rate, il tutto entro il mese di dicembre 2003. Non si intravvede quindi in alcun modo ove risieda la discrepanza asserita dall’appellante. Quest’ultimo sostiene che le circostanze allegate si sono “poi di nuovo modificate al momento dell’audizione dei due testi __________ __________ e __________ __________” (memoriale, pag. 10 in alto). Sennonché tali risultanze, come già evidenziato (sopra, consid. 4), semmai dimostrano la bontà della tesi attorea e non viceversa. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.

                             6.  L’appellante reputa che dalla decisione 28 novembre 2011 di rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ (doc. C) emerge il mancato pagamento del debito nei confronti di __________ __________ (appello, pag. 11 in alto). Con tale giudizio il Pretore ha spiegato che AO 1 non ha reso verosimile il versamento, prima del 7 giugno 1999 – momento in cui è stato pattuito il contratto di vendita tra __________ __________ e l’attore (doc. E) –, dei fr. 45'000.- di spettanza di __________ __________ e, dopo, neanche del debito di fr. 45'000.di __________ __________ assunto dall’attore (doc. C, pag. 4 in alto). La censura è tuttavia ininfluente ai fini del giudizio. Invero, l’appellante dimentica che il substrato probatorio alla base del giudizio testé menzionato differisce da quello di cui alla presente procedura di disconoscimento di debito.

                              7.  Il convenuto prosegue criticando il Pretore per non aver, a suo dire, sufficientemente tenuto in considerazione il fatto che la documentazione bancaria agli atti risulta contraddittoria rispetto alle modalità di pagamento asserite dall’attore. In altre parole, secondo l’appellante i relativi prelievi bancari non corrisponderebbero con i pagamenti che AO 1 sostiene di aver effettuato (appello, pag. 11 in mezzo). Anche su questo punto l’appellante sembra tuttavia dimenticare che il Pretore ha spiegato che sebbene dalla documentazione agli atti emerga l’esistenza dei prelevamenti addotti dall’attore, gli estratti conto prodotti dal medesimo a sostegno della propria tesi sono ininfluenti ai fini del giudizio. In particolare, il primo giudice ha precisato che la prova del prelevamento di una somma di denaro non comporta ancora automaticamente la dimostrazione del successivo uso. A dimostrazione di ciò il Pretore ha evidenziato che in periodi non prossimi ai versamenti ad __________ __________ e allegati dall’attore risultano essere stati eseguiti dei prelevamenti identici ai medesimi (decisione impugnata, pag. 11 in fondo e 12 in alto). Per tacere del fatto che l’appellante, come indicato sopra, si limita ad affermare che i “prelievi bancari non collimano con i pagamenti che AO 1 dice” di aver effettuato, senza menzionare in maniera precisa i movimenti degli estratti conti ai quali fa riferimento e, pertanto, limitandosi a una critica di carattere generale al giudizio impugnato. Su questo punto l’appello non rispetta, quindi, le esigenze di motivazione previste dall’art. 311 cpv. 1 CPC e, come tale, è quindi irricevibile.

                              8.  L’appellante afferma, altresì, che anche nell’evenienza che un pagamento sia stato effettuato da parte dell’attore, in applicazione dell’art. 87 CO esso doveva, semmai, essere computato al debito scaduto prima, ossia a tacitazione delle rate che risultavano prescritte al momento dell’avvio della procedura esecutiva, sicché sussisterebbe in ogni caso ancora un credito di fr. 30'000.-. Secondo il convenuto il Pretore sarebbe rimasto  silente sull’applicazione di tale disposto (appello, pag. 13). A torto. Invero il primo giudice si è chinato su tale censura e ha sottolineato che le emergenze istruttorie hanno dimostrato l’estinzione del credito vantato dal convenuto, sicché non si pon mente di applicare la norma in questione (decisione impugnata, pag. 12 in fondo). Anche al riguardo l’appello, finanche irricevibile perché non si confronta compiutamente con la motivazione pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC), è respinto.

                              9.  A dire del convenuto dall’istruttoria è emerso che malgrado la riserva di usufrutto a favore di __________ __________ l’attore e suo fratello __________ __________ hanno asportato il bagno della casa ad essi venduta dal prozio, rendendo quindi l’esercizio di tale diritto reale impossibile. L’appellante reputa che ciò dimostrerebbe la “spregiudicatezza” della controparte (appello pag. 15 in basso). Non si comprende, tuttavia, in che misura quanto riferito sopra dimostri o concorra a provare il mancato versamento del credito vantato da __________ __________. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

                            10.  Secondo l’appellante il Pretore erra ove qualifica come ulteriori indizi di estinzione del suo credito la mancata indicazione, da parte di __________ __________, del medesimo nella dichiarazione fiscale, rispettivamente da parte sua nell’inventario successorio. Tali omissioni sarebbero, a suo dire, da ricondurre a mera ignoranza in materia (memoriale, pag. 17 in mezzo e in basso). Sennonché il primo giudice ha spiegato che tali risultanze non dimostrano l’estinzione del debito, ma sicuramente non giovano alla tesi del convenuto e non scalfiscono in alcun modo la credibilità di quanto raccontato dal teste __________ __________ (decisione impugnata, pag. 11 in mezzo). Formulando la propria censura l’appellante sembra, quindi, non comprendere la corretta motivazione pretorile e non vi si confronta. Al riguardo l’appello è di conseguenza inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

                           11.  Il convenuto conclude affermando che il primo giudice ha omesso di considerare “le credibilissime circostanze” che lo hanno mosso, ormai anziano e una volta morto il fratello __________, ad avviare la procedura d’incasso “in memoria del fratello defunto”. Egli soggiunge che “il senso di giustizia (…), la sua età, mentalità, nonché il ricordo della sofferenza patita dal fratello __________ in riferimento al mancato incasso, sono un elemento ulteriore per poter fondare il convincimento” del giudice (appello, pag. 18). Al riguardo l’appellante sembra quindi far dipendere la bontà della propria tesi dalla sua età, dal suo modo di pensare, rispettivamente dalla morte di __________ __________ e dal ricordo che egli nutre del fratello. Non vi è chi non veda, tuttavia, che tali circostanze non concorrono a dimostrare la bontà delle sue allegazioni.

                           12.  Nelle richieste di giudizio l’appellante postula, in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio (memoriale, pag. 2). Tale richiesta non può essere seguita. Invero, nel gravame non vi è traccia della motivazione di tale richiesta, salvo il riferimento alla propria istanza di revisione (appello, pag. 3), il cui esito è stato menzionato sopra (lett. E).

                           13.  Alla luce di quanto suesposto l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere respinto e la decisone impugnata confermata. Le spese processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 30'000.- (determinante anche per stabilire i rimedi giuridici esperibili sul piano federale), sono poste interamente a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile l’appello 29 agosto 2013 di AP 1 è respinto.

                             2.  Le spese processuali di fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

-; -.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2013.128 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2014 12.2013.128 — Swissrulings