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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.02.2014 12.2013.124

12 febbraio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,277 parole·~26 min·2

Riassunto

Contratto di lavoro, diritto di accesso del lavoratore al proprio fascicolo personale, redazione del certificato completo di lavoro in caso di disaccordo, determinazione del valore litigioso

Testo integrale

Incarto n. 12.2013.124

Lugano 12 febbraio 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2011.129 (procedura semplificata, contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 11 maggio 2011 da

AO 1  

  contro  

AP 1, rappr. dall’ RA 1  

chiedente la condanna della convenuta a consegnare all’attrice una copia completa del suo incarto personale e un certificato di lavoro qualificato ai sensi dell’art. 330a cpv. 1 CO, protestate spese e ripetibili;

domande alle quali si è opposta la convenuta e che il Pretore aggiunto, con sentenza 20 giugno 2013, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a consegnare all’attrice una copia completa del suo incarto personale, compresa la documentazione su cui si basa e a rilasciare un certificato di lavoro qualificato, con la comminatoria di cui all’art. 292 CP;

appellante la convenuta che con atto di appello 20 agosto 2013 postula la riforma del giudizio di prima istanza, nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l’attrice con risposta 16 settembre 2013 propone di respingere l’appello e con appello adesivo (correttamente: incidentale) chiede la riforma della decisione pretorile nel senso di modificare il certificato di lavoro da lui proposto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

appello incidentale che la convenuta propone di respingere con la risposta 17 ottobre 2013, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: 

                                  A.   AO 1 è stata assunta dall’associazione AP 1 (in seguito: S__________), a partire dal 1° gennaio 2000 in qualità di capo-équipe con grado d’impiego del 100% (doc. B). Il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 16 settembre 2010 per il 31 dicembre 2010 (doc. E), termine che si è poi protratto fino al 31 gennaio 2011, causa malattia della lavoratrice.

                                  B.   Dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, AO 1, con petizione 11 maggio 2011, ha chiesto la condanna di AP 1 a consegnarle una copia completa del suo dossier personale, in particolare tutte le segnalazioni, scritte e orali (appunti e verbalizzazioni) e le verifiche effettuate sul suo operato, compresa la documentazione su cui si basavano, tra cui i tabulati giornalieri, i resoconti e i piani di lavoro mensili relativi all’anno 2009 degli infermieri di cui era capo-équipe, ossia __________. Ciò in quanto alla base del suo licenziamento vi era tra l’altro l’accusa di avere pianificato il lavoro di tali infermieri in modo discriminatorio, segnatamente a danno di M__________ (doc. H e T). L’attrice ha inoltre sostenuto che l’ultimo certificato di lavoro completo allestito dalla convenuta (doc. W) non era soddisfacente e ha preteso che fosse ordinato a quest’ultima, con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, di rilasciargliene uno conforme all’ultima valutazione del 2007 e meglio come indicato al doc. X. Con osservazioni (correttamente: risposta) 10 giugno 2011 la convenuta si è opposta alle domande dell’attrice, sostenendo, in estrema sintesi, di averle già consegnato il suo dossier personale completo e di non essere in possesso di altri documenti. Si è opposta inoltre alla trasmissione di documentazione relativa alla pianificazione del lavoro degli infermieri di cui l’attrice era capo-équipe, poiché sosteneva trattarsi di dati che non rientravano nel dossier personale di quest’ultima, che attenevano alla sfera privata dei diretti interessati e che comunque non erano all’origine del licenziamento dell’attrice, causato invece dalla rottura del rapporto di fiducia in seguito a ripetute violazioni delle prescrizioni e direttive di servizio da parte della stessa. Infine, ha proposto il certificato di lavoro prodotto sub. doc. W poiché, a differenza di quello suggerito dall’attrice (doc. X), sarebbe stato conforme alla verità. Al dibattimento del 17 agosto 2011 le parti hanno contestato le allegazioni avverse e ribadito le proprie, rinunciando a essere citate per le arringhe finali. Nelle conclusioni scritte 19 giugno 2012, la convenuta ha confermato le proprie pretese, mentre l’attrice, in data 3 luglio 2012, ha modificato in parte la sua domanda, chiedendo la consegna di una copia completa del suo dossier personale e in particolare di una lettera di J__________, della quale l’attrice era venuta a conoscenza, indirizzata alla responsabile sanitaria di S__________, nonché dei resoconti e dei piani di lavoro mensili per l’anno 2009 di M__________ e degli altri infermieri di cui era capo-équipe.

                                  C.   Con sentenza 20 giugno 2013 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a consegnare all’attrice una copia completa del suo dossier personale, nonché una copia dei resoconti e dei piani di lavoro mensili relativi all’anno 2009 di __________. Ha inoltre condannato la convenuta a rilasciare all’attrice un attestato di lavoro completo ex art. 330a cpv. 1 CO, con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, avente il seguente tenore:

                                         “Attestiamo che la Signora AO 1, 1960, è stata alle nostre dipendenze dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2011 in qualità di capo-équipe.

                                         Ha gestito un’équipe multidisciplinare di intervento a domicilio nel settore socio-sanitario, che da ultimo aveva raggiunto ca. 30 collaboratrici e collaboratori. Ha collaborato con la Direzione e le altre équipe nonché con i medici e gli altri partner sul territorio per il raggiungimento degli obiettivi del Servizio. Per maggiori dettagli si rinvia al mansionario del 1° gennaio 2005, allegato al presente certificato.

                                         Ha svolto i compiti affidatile con professionalità, competenza, diligenza e disponibilità ad assistere ed aiutare nei confronti sia del pubblico che dei collaboratori. Ha dimostrato di avere ottime capacità organizzative e dirigenziali, spirito d’iniziativa e l’autorevolezza necessaria per motivare il team e favorire un buon clima di lavoro all’interno dell’équipe. Dal 2006 ha però manifestato un’insufficiente osservanza di prescrizioni e direttive.

                                         Ha tenuto un comportamento corretto verso colleghi e superiori, verso il pubblico e verso il lavoro. Dal 2006 ha tuttavia denotato difficoltà a sopportare l’autorità.

                                         In seguito ai cambiamenti legislativi intervenuti nel settore delle cure e alla mancata osservanza da parte della signora AO 1 delle direttive impartite dalla Direzione, è venuto meno il rapporto di fiducia tra le parti. Abbiamo quindi sciolto il rapporto di lavoro con la signora AO 1 nel rispetto dei termini di disdetta ordinari.

                                         Dal 1° febbraio 2011 è pertanto libera da ogni vincolo ad eccezione dei disposti degli articoli 312 e 321 del codice penale, riguardanti il segreto professionale”.

                                         Infine, il Pretore aggiunto non ha prelevato spese processuali e ha condannato la convenuta a rifondere all’attrice fr. 4'200.- a titolo di ripetibili parziali.

                                  D.   Con atto di appello 20 agosto 2013 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Con risposta e appello adesivo (correttamente: incidentale) 16 settembre 2013 l’attrice chiede di respingere l’appello e di condannare la convenuta a rilasciarle un attestato di lavoro completo ex art. 330a cpv. 1 CO come da lei proposto, il tutto con protesta di spese e ripetibili di appello. Nelle osservazioni (correttamente: risposta) 17 ottobre 2013 la convenuta ha proposto di respingere l’appello incidentale. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). L’attrice ha esposto in petizione che il valore di causa era inferiore a fr. 30'000.- e che era pertanto applicabile la procedura semplificata, senza esprimersi sul valore effettivo della controversia. Neppure la convenuta ha indicato quale fosse il valore, dando per scontato che il rimedio di diritto fosse l’appello, fondandosi sulle indicazioni del Pretore aggiunto a pag. 6 della decisione impugnata.

                                   2.   Il diritto di accesso agli atti del dipendente (accesso al proprio fascicolo personale) non ha natura pecuniaria. L’appello della convenuta sul tema dell’accesso al fascicolo personale dell’attrice è dunque ricevibile per la parte relativa all’accesso al fascicolo personale della lavoratrice. Diverso è invece il caso per la parte dell’appello relativa al certificato di lavoro e per l’appello incidentale, in quanto una vertenza sul certificato di lavoro è di natura pecuniaria (DTF 116 II 379). Né le parti né il Pretore aggiunto hanno stabilito il valore della domanda di giudizio presentata dall’attrice per ottenere il certificato di lavoro completo. In sede di appello, nondimeno, il giudice esamina d’ufficio se sono dati i requisiti di ricevibilità dell’appello e bisogna quindi determinare quale è il valore della controversia oggetto dell’appello incidentale. La petizione 11 maggio 2011 conteneva due distinte domande: la consegna di una copia del suo fascicolo personale e il rilascio di un certificato di lavoro completo, diverso da quello già inviato dalla datrice di lavoro. Le due domande, una di natura pecuniaria e una di natura non pecuniaria, non sono interdipendenti tra di loro. Né può essere condivisa l’opinione del Pretore aggiunto, il quale ha ritenuto essere preponderante la parte relativa all’accesso al fascicolo personale dell’attrice. Dall’istruttoria, infatti, emerge con chiarezza che le parti si sono essenzialmente battute sulle questioni relative all’allestimento del certificato di lavoro, segnatamente i motivi per i quali l’attrice è stata licenziata dalla convenuta. Anche la richiesta di ottenere i resoconti mensili e la pianificazione 2009 degli infermieri componenti la squadra all’epoca diretta dall’attrice sembra rientrare nella vertenza relativa ai motivi del licenziamento, sui quali l’attrice vuole fare luce, ritenendo un pretesto quelli indicati dalla convenuta. Sul valore da attribuire a una vertenza sul rilascio di un certificato di lavoro non vi è dottrina o giurisprudenza unanime. Il fascicolo processuale è del tutto silente sullo stipendio dell’attrice quando era alle dipendenze della convenuta, salvo indicare in quale classe di salario si trovava (doc. B, classe 29 dello Stato del Cantone Ticino). La scala degli stipendi nell’Amministrazione cantonale ticinese è da considerare un fatto notorio per questa Camera, e uno stipendio della classe 29 ammontava nel 2011 ad almeno fr. 7'000.- mensili. Tenuto conto della posizione di quadro intermedio dell’attrice e della rilevanza pubblica data alla vicenda (doc. I, K, J), con menzione del nome dell’attrice sulla stampa, si può ritenere che la vertenza sul rilascio del certificato di lavoro, fondamentale per il futuro professionale dell’attrice, abbia un valore di almeno due mesi di stipendio, pari a circa fr. 14'000.-. Ne deriva che l’appello incidentale dell’attrice è da considerare ricevibile.

                                   3.   Nella fattispecie il Pretore aggiunto, dopo aver ricordato le norme legali relative all’accesso del lavoratore al proprio incarto personale, anche dopo la fine del contratto di lavoro, ha ritenuto che l’attrice aveva diritto a ricevere una copia completa del proprio incarto, a esclusione della lettera di lamentele distrutta dal presidente della convenuta e compresi i resoconti mensili e i piani di lavoro mensili 2009 degli infermieri di cui ella era capo-équique. Il primo giudice è giunto alla conclusione che tali resoconti e piani di lavoro mensili rientrassero nel concetto di dossier personale della persona che dirigeva la squadra e che la loro consegna non fosse lesiva di interessi preponderanti degli infermieri in questione. Per quel che concerne l’allestimento del certificato di lavoro completo, con la modifica di quello già inviato il 22 febbraio 2011 (doc. W) nel senso desiderato dall’attrice (doc. X), il Pretore aggiunto ha ripreso la versione proposta dalla datrice di lavoro sulla durata del rapporto di lavoro. Ha invece ritenuto troppo succinta la descrizione della natura del rapporto di lavoro e l’ha completata nel senso proposto dall’attrice. In merito alle valutazioni delle prestazioni e alla condotta della dipendente, il primo giudice ha tolto dal certificato allestito dalla convenuta alcuni apprezzamenti negativi, ripresi testualmente nella decisione, e li ha sostituiti con frasi meno incisive. Infine il Pretore aggiunto ha modificato le proposte delle parti sul tema dei motivi e della forma giuridica del licenziamento, ritenendo improponibile la pretesa dell’attrice di vedere figurare nel certificato gli auguri per il suo futuro professionale. In merito al valore della controversia, il primo giudice non l’ha indicato, ritenendola di carattere non patrimoniale, visto che il diritto di accesso ai dati personali prevaleva sulla componente economica del rilascio del certificato di lavoro

                                   4.   Il Pretore aggiunto ha accertato che giusta gli art. 8 LPD e 328b CO il lavoratore ha un diritto di accesso ai dati che lo concernono e che sono trattati dal datore di lavoro, in particolare per ciò che concerne il proprio dossier personale, che include tutti i dati concernenti il rapporto di lavoro, che documentano la nascita, lo svolgimento e la fine del rapporto di lavoro. Il primo giudice ne ha dedotto che i resoconti e i piani di lavoro mensili dei 10 infermieri di cui l’attrice era capo-équipe, quand’anche non rientrassero nel concetto di dossier personale della lavoratrice, contenevano comunque dati che avevano una chiara connessione con la persona dell’attrice.

                                4.1   La convenuta ritiene che la richiesta dell’attrice di ottenere copia del proprio fascicolo personale in realtà consisterebbe o si confonderebbe nella richiesta di ottenere copia di una lettera di lamentele inviata da una ex dipendente alla convenuta. L’appellante afferma di aver già consegnato copia del suo fascicolo all’attrice e ribadisce che la lettera in questione è stata distrutta dal suo presidente. Il Pretore aggiunto ha invero accertato che tale lettera è stata “cestinata” dall’allora presidente della convenuta e per il resto ha considerato che solo la produzione della documentazione richiesta permetterà di verificare la completezza dei documenti contenuti nel fascicolo personale già in possesso dell’attrice. Dagli atti non risulta se e quali documenti siano stati trasmessi all’attrice dalla convenuta, né quest’ultima lo ha precisato. Non vi sono quindi motivi per rifiutare all’attrice la consegna di copie dei dati e documenti contenuti nel suo fascicolo personale, beninteso nella misura in cui si tratta di dati a lei relativi.  

                                4.2   Secondo la convenuta il Pretore aggiunto avrebbe accolto a torto la richiesta di consegna dei piani e tabulati mensili 2009 dei 10 infermieri che lavoravano nella squadra diretta dall’attrice. Essa ritiene che tali documenti non rientrano nel fascicolo personale dell’attrice ma in quello degli altri dipendenti, la cui personalità deve essere tutelata dalla datrice di lavoro. La convenuta ribadisce che i motivi del licenziamento dell’attrice non avevano nulla a che vedere con il trattamento discriminatorio a svantaggio di una delle dipendenti, ma erano dovuti alla perdita del rapporto di fiducia tra l’attrice e la direzione. L’attrice aveva fondato la propria richiesta con la difesa della propria personalità (replica, pag. 5 e 6) e nella risposta all’appello rileva di essere stata oggetto di una campagna denigratoria da parte della convenuta, ribadendo di avere diritto di accedere agli atti “che hanno portato al suo licenziamento e che sono stati usati per motivarlo nei confronti sia del comitato che della stampa che del Cantone” (risposta, pag. 3). Ancora in questa sede le parti si oppongono tenacemente sui motivi che hanno portato al licenziamento ordinario dell’attrice. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che le differenze di trattamento nella pianificazione dei turni predisposta dall’attrice, in particolare a svantaggio di una delle dipendenti, erano uno dei motivi che avevano condotto al suo licenziamento (doc. D; deposizioni M__________, verbale 17 novembre 2011 pag. 1 e 2, S__________, verbale 17 novembre 2011 pag. 4, R__________, verbale 18 gennaio 2012, pag. 1 e 2; doc. T). Su tale tema in prima sede vi è stata un’ampia istruttoria. Se non che, vi è un evidente equivoco sul concetto di fascicolo personale. L’attrice chiede, in particolare, la consegna di copia dei resoconti e dei piani di lavoro mensili 2009 di dieci suoi colleghi dell’epoca, ciò che il Pretore aggiunto ha ammesso ritenendo che tali documenti riguardassero l’attività lavorativa dell’interessata e rientrassero quindi nel suo fascicolo personale. Non è contestato che nell’ambito delle proprie mansioni lavorative l’attrice stabiliva la pianificazione dei turni di lavoro degli infermieri del suo gruppo (cfr. doc. C, e-mail 16 luglio 2010 di M__________ all’attrice; doc. D e doc. H) e che in tale contesto le è stato rimproverato di aver discriminato una delle infermiere del gruppo (doc. J, K, I). I tabulati e i piani mensili 2009 oggetto della richiesta qui in esame sono stati allestiti dall’attrice nell’ambito delle sue attività alle dipendenze della convenuta. Si tratta di documenti che appartengono alla datrice di lavoro (art. 321b CO) e che non riguardano la persona dell’attrice ma altri dipendenti. L’art. 328b CO, di carattere relativamente imperativo, definisce a quali condizioni il datore di lavoro è autorizzato a comunicare a terzi dati relativi al dipendente (Gabriel Aubert, La communication aux autorités américaines, par des banques, de données personelles sur leurs employés: aspects de droit du travail, in SZW/RSDA 2013 pag. 46). Nella fattispecie non sono date le condizioni per la comunicazione a terzi di dati relativi ai 10 infermieri che hanno lavorato nella squadra diretta dall’attrice. Queste persone non sono state interpellate e non risulta che abbiano dato il proprio consenso alla divulgazione di dati che li riguardano (Dunand, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 32 ad art. 328b). I dati relativi alla pianificazione del lavoro dei 10 infermieri non possono di conseguenza essere comunicati all’attrice (Wyler, Droit du travail, 2a ed., pag. 334 in alto, Guida al trattamento dei dati personali nell’ambito del lavoro, edito dall’incaricato federale della protezione dei dati, pag. 13). La discussione sulla LPD e sugli interessi preponderanti all’ottenimento di dati personali è dunque superflua, posto che non è in discussione l’accesso ai dati personali dell’attrice, ma ai dati personali di terzi. A torto dunque il Pretore aggiunto ha fatto obbligo alla convenuta di consegnare all’attrice copia di tali documenti. La convenuta deve quindi trasmettere all’attrice solo copia dei dati personali che la riguardano figuranti nel suo fascicolo, a esclusione di quelli di altre persone. Qualora l’attrice voglia prevalersi di documenti estranei al suo fascicolo personale per ottenere prove in vista di una futura vertenza con la convenuta, dovrà farlo servendosi degli appositi strumenti previsti nel CPC. L’appello della convenuta è di conseguenza fondato nella misura in cui essa si oppone alla consegna dei dati relativi agli altri dipendenti e di documentazione che non rientra nei dati personali dell’attrice.

                                   5.   Per quel che concerne il certificato di lavoro il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la versione sottoposta dall’attrice, modificandola e completandola laddove, a suo parere, non fosse completa e veritiera. La convenuta rimprovera al giudice di prime cure di non aver tenuto conto della sua versione (doc. W) che, a suo parere, corrisponderebbe ai requisiti legali e giurisprudenziali in materia e ritiene che il testo proposto dal Pretore aggiunto non adempirebbe i requisiti di veridicità e correttezza e sarebbe “eccessivamente compiacente ed elogiativo”. L’attrice rimprovera invece al giudice di prime cure, nel proprio appello incidentale, di aver aggiunto alla sua versione (doc. X), per ben tre volte, il fatto che essa non avrebbe osservato prescrizioni e direttive rispettivamente che avrebbe denotato difficoltà a sopportare l’autorità.

                                5.1   In merito alla natura del rapporto di lavoro, la convenuta sostiene che non sarebbe necessario indicare le funzioni effettivamente svolte dall’attrice, ma sarebbe sufficiente rinviare al mansionario del capo-équipe di S__________, come proposto nella sua versione (doc. W), rinviando a un autore (Carruzzo, Le contrat individuel de travail: commentaire des articles 319 a 341 du Code des Obligations, Zürich 2009, pag. 402). Ora, il doc. W proposto dalla convenuta si limita a rinviare al mansionario, lista di 3 pagine risalente al 2005, e che non permette di sapere se l’attrice abbia svolto effettivamente tutte queste mansioni. Per illustrare la natura del rapporto di lavoro e i compiti svolti dall’attrice, dunque, il testo proposto da quest’ultima (doc. X), che enuncia in modo concreto quali erano i compiti svolti, rinviando per maggiori dettagli al mansionario, si rivela più consono allo scopo, come rilevato con pertinenza dal Pretore aggiunto.

                                5.2   Sulla valutazione delle prestazioni il Pretore aggiunto ha accertato che la versione del certificato di lavoro proposta dalla convenuta esprimeva apprezzamenti negativi, rimproverando in particolare all’attrice “di avere avuto difficoltà nell’inserirsi quale quadro intermedio in una gerarchia aziendale, ostacolato l’applicazione delle disposizioni della Direzione, voluto gestire secondo la propria visione il personale affidatole creando fra lo stesso dissapori, mancato di flessibilità e di capacità relazionale, generando così regolarmente conflitti con altre istituzioni sul territorio e con la Direzione”. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che queste critiche non hanno trovato riscontro probatorio e che sono anzi state smentite dalle valutazioni effettuate dai dirigenti della convenuta nel 2001 (doc. Y), 2005 (doc. Z) e 2007 (doc. AA), mentre il testo proposto dall’attrice è invece sostanzialmente veritiero e deve quindi essere accettato, con l’aggiunta però del fatto che la dipendente non aveva sufficientemente osservato le prescrizioni e direttive. La convenuta sostiene che la versione adottata dal Pretore aggiunto non sarebbe veritiera, in quanto l’attrice non avrebbe dimostrato professionalità e le capacità dirigenziali e organizzative della stessa non potevano essere valutate come ottime. Essa afferma che le enormi difficoltà dell’attrice nella relazione con i superiori e a inserirsi come quadro intermedio in una gerarchia aziendale non denotavano professionalità, avendo compromesso anche il clima di lavoro e che le sue capacità, di conseguenza, non potevano essere definite come ottime. La tesi non può essere seguita. Le capacità organizzative e dirigenziali dell’attrice risultavano dalla valutazione del 2007 (doc. AA), dove si attestava che essa era una “buonissima pianificatrice ed organizzatrice”. Le “enormi difficoltà” invocate dalla convenuta in questa sede non risultano dall’istruttoria, dalla quale sono invero emerse divergenze con la direzione sulle strategie aziendali dopo la modifica legislativa nel settore delle cure, ma che non raggiungono la gravità pretesa dalla convenuta. Né sono state assunte prove sulle relazioni e i rapporti intrattenuti dall’attrice con i dipendenti a lei sottoposti. Le due lettere di dipendenti che la convenuta ha prodotto con la risposta all’appello incidentale non sono del resto ricevibili in questa sede (art. 317 CPC), trattandosi di fatti precedenti il licenziamento e che potevano già essere addotti in prima sede, per esempio chiedendo l’assunzione testimoniale delle dipendenti in questione. Ciò a maggior ragione se si considera che la vertenza ha avuto all’epoca del licenziamento ampia eco mediatica sulla stampa regionale, dove gli organi della convenuta hanno esposto con dovizia di particolari i rimproveri che muovevano all’attrice (doc. J, K, I), fortemente ridimensionati poi dall’istruttoria di prima sede. Ne deriva che a ragione il Pretore aggiunto si è scostato dal certificato di lavoro proposto dalla convenuta (doc. W), molto negativo e improntato a una visione soggettiva dei fatti. L’appello della convenuta deve di conseguenza essere respinto sulla formulazione del certificato di lavoro.

                                5.3   A sua volta, l’attrice nel suo appello incidentale rimprovera al Pretore aggiunto di aver introdotto nel certificato di lavoro le frasi “dal 2006 ha però manifestato un’insufficiente osservanza di prescrizioni e direttive” e “dal 2006 ha tuttavia denotato difficoltà a sopportare l’autorità”. A suo dire, il problema non sarebbe una scarsa osservazione di direttive e prescrizioni, che in ogni caso sarebbero di ordine organizzativo, ma la loro accettazione. In sostanza, essa afferma di non aver mai violato direttive, ma di averle messe in discussione. L’attrice perde tuttavia di vista che essa era un quadro intermedio della convenuta e che in tale ruolo aveva un accresciuto obbligo di fedeltà e di diligenza. Di conseguenza essa aveva il dovere di applicare e di far applicare le direttive e le istruzioni del datore di lavoro, senza metterle pubblicamente in discussione e senza indurre altri dipendenti a scostarsene, come invece ha fatto per le indicazioni date al centralino di indirizzare a lei le segnalazioni degli utenti invece che al gruppo di valutazione, contrariamente a quanto stabilito dalla direzione (deposizione testimoniale R__________, verbale 18 gennaio 2012, pag. 2, 3 e 4; doc. T). Tale comportamento è attestato già nella valutazione del 2007 (doc. AA), dove l’attrice è indicata come una persona che “fa molta fatica ad accettare le direttive (…), trasmette solo quello che le conviene e non sempre quello che è necessario (…), talvolta tende a “dimenticare” gli ordini (…), conosce bene le disposizioni del servizio ma non sempre le applica (se non condivise) (…)”. Se ne deve concludere che il comportamento dell’attrice come quadro intermedio non può definirsi esemplare per quel che concerne l’osservanza di direttive e istruzioni.

                                5.4   In seguito l’attrice rimprovera il Pretore aggiunto per aver ripreso la frase da lei proposta nel doc. X (“In seguito anche ai cambiamenti legislativi nel settore delle cure e i nuovi sistemi di finanziamento che hanno fatto emergere visioni divergenti sulla strategia aziendale è venuto meno il rapporto di fiducia con la direzione (…)), tralasciando l’aspetto dei nuovi sistemi di finanziamento e l’emergere di visioni divergenti sulla strategia aziendale, e inserendo nuovamente l’accenno all’asserita mancata osservanza di direttive impartite dalla Direzione. Essa ribadisce la sua visione dei fatti e sostiene che il certificato di lavoro non può essere “peggiorato ulteriormente”. A torto. Dall’istruttoria è emerso chiaramente che l’attrice non accettava senza discutere le direttive impartite dalla direzione, faticava ad accettare l’autorità gerarchica e che tale suo atteggiamento era noto agli altri dipendenti. In questa costellazione lavorativa, la versione del Pretore aggiunto risulta essere nondimeno troppo negativa nella scelta dei termini. Nella fattispecie appare più aderente alla realtà emersa dall’istruttoria sostituire “mancata osservanza delle direttive impartite dalla Direzione” con “alle divergenze sulle direttive della Direzione”. Tale formulazione appare più in linea con i principi generali in materia di redazione del certificato di lavoro (Aubert, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 16 e segg. ad art. 330a), in particolare nell’ottica di non ostacolare oltremodo la futura carriera della lavoratrice. Per quel che concerne invece lo stralcio della menzione sulle visioni divergenti derivanti dai nuovi sistemi di finanziamento, l’appellante incidentale non spiega per quale motivo sarebbe errata la decisione del Pretore aggiunto, di cui ha contestato solo l’aspetto relativo all’inosservanza delle direttive. In definitiva, dunque, l’appello incidentale va accolto solo nella limitata misura in cui viene modificata la menzione “mancata osservanza delle direttive impartite dalla Direzione” nell’ultima parte del certificato di lavoro.

                                   6.   In conclusione, l’appello della convenuta va accolto nella misura in cui si oppone alla consegna dei dati personali di terzi e l’appello incidentale è accolto nella limitata misura in cui viene modificata una frase nel certificato di lavoro. L’esito dei due appelli comporta la corrispondente modifica degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede. L’attrice aveva presentato due distinte domande, fondate sul contratto di lavoro, che sono state accolte parzialmente. La convenuta si era opposta a entrambe le domande e vede confermata la sua posizione solo per quel che concerne l’accesso ai dati personali di terzi, mentre soccombe pressoché integralmente sulla redazione del certificato di lavoro. Tenuto conto dell’aspetto di principio della vertenza, si può ritenere soccombente per ¾ la convenuta e per ¼ l’attrice. Le parti non contestano l’importo di fr. 7'500.- accordato dal Pretore aggiunto a titolo di ripetibili piene e dunque la convenuta va condannata a versare all’attrice fr. 3'750.- per ripetibili ridotte. In seconda sede, la convenuta vede accolto parzialmente il suo appello solo per quel che concerne l’accesso ai dati personali di terzi e l’appellante incidentale si vede accogliere il proprio rimedio solo su un limitatissimo punto. Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una procedura derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Per quel che concerne le ripetibili, l’attrice soccombe sul tema dell’accesso ai dati personali di terzi nell’appello principale e quasi integralmente sulle domande di modifica del testo del certificato di lavoro stilato dal Pretore aggiunto. La convenuta, per contro, perde sull’accesso ai dati personali dell’attrice e sulla redazione del certificato di lavoro. Le ripetibili seguono la soccombenza delle parti nei rispettivi rimedi e sono determinate in funzione degli art. 11 e 12 Rtar.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

                                    I.   L’appello 20 agosto 2013di AP 1 è parzialmente accolto.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali per l’appello. La convenuta verserà all’attrice fr. 2'000.- per ripetibili ridotte.

                                  III.   L’appello incidentale 16 settembre 2013 di AO 1 è parzialmente accolto.

                                 IV.   Non si prelevano spese processuali per l’appello incidentale. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 1'600.- per ripetibili ridotte.

                                  V.   In accoglimento parziale dell’appello e dell’appello incidentale la decisione 20 giugno 2013 SE.2011.129 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano è così riformata:

                                         1.1    La convenuta è condannata a consegnare all’attrice una copia completa del dossier personale di quest’ultima.

                                         1.2    La convenuta è condannata a rilasciare all’attrice un attestato di lavoro completo ex art. 330a cpv. 1 CO, avente il seguente tenore:

                                                 “Attestiamo che la Signora AO 1, è stata alle nostre dipendenze dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2011 in qualità di capo-équipe.

                                                 Ha gestito un’équipe multidisciplinare di intervento a domicilio nel settore socio-sanitario, che da ultimo aveva raggiunto ca. 30 collaboratrici e collaboratori. Ha collaborato con la Direzione e le altre équipe nonché con i medici e gli altri partner sul territorio per il raggiungimento degli obiettivi del Servizio. Per maggiori dettagli si rinvia al mansionario del 1° gennaio 2005, allegato al presente certificato.

                                                 Ha svolto i compiti affidatile con professionalità, competenza, diligenza e disponibilità ad assistere ed aiutare nei confronti sia del pubblico che dei collaboratori. Ha dimostrato di avere ottime capacità organizzative e dirigenziali, spirito d’iniziativa e l’autorevolezza necessaria per motivare il team e favorire un buon clima di lavoro all’interno dell’équipe. Dal 2006 ha però manifestato un’insufficiente osservanza di prescrizioni e direttive.

                                                 Ha tenuto un comportamento corretto verso colleghi e superiori, verso il pubblico e verso il lavoro. Dal 2006 ha tuttavia denotato difficoltà a sopportare l’autorità.

                                                 In seguito ai cambiamenti legislativi intervenuti nel settore delle cure e alle divergenze sulle direttive impartite dalla Direzione, è venuto meno il rapporto di fiducia tra le parti. Abbiamo quindi sciolto il rapporto di lavoro con la signora AO 1 nel rispetto dei termini di disdetta ordinari.

                                                 Dal 1° febbraio 2011 è pertanto libera da ogni vincolo ad eccezione dei disposti degli articoli 312 e 321 del codice penale, riguardanti il segreto professionale”.

                                                 L’ordine di cui sopra è impartito con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, che recita: “Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.

                                         2.     Non si prelevano spese processuali. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 3'750.a titolo di ripetibili parziali.

                                 VI.   Notificazione:

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici                                                       

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2013.124 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.02.2014 12.2013.124 — Swissrulings