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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.03.2015 12.2013.116

3 marzo 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,399 parole·~7 min·4

Riassunto

Sentenza - carenza di motivazione

Testo integrale

Incarto n. 12.2013.116

Lugano 3 marzo 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.28 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 28 ottobre 2011 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 114'654.95 oltre interessi dal 14 luglio 2011 a titolo “d’indennizzo conseguente al licenziamento abusivo intercorso e di spettanze contrattuali (ivi compresa l’indennità di partenza)”;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 7 giugno 2013 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3’742.35 al netto dei contributi di legge;

appellante l'attore con atto di appello 4 luglio 2013, con cui chiede la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante incidentalmente la convenuta con memoriale 16 settembre 2013, con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e la modifica del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, pure con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre l’attore con risposta all’appello incidentale 17 ottobre 2013 postula la reiezione del gravame della controparte, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che con la petizione in rassegna, AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 114'654.95 oltre interessi dal 14 luglio 2011: egli, in estrema sintesi, ha preteso una serie di importi a titolo d’indennizzo conseguente al proprio licenziamento abusivo (fr. 32'060.10 a titolo di indennità per licenziamento abusivo, fr. 21'373.40 a titolo di indennità per torto morale, fr. 3'700.- a titolo di indennizzo per il mancato versamento dei contributi FAR durante il periodo di disoccupazione e fr. 11'032.30 per perdita di guadagno del 20% dovuta alla malattia psichica provocata dal licenziamento) ed ulteriori somme per altre spettanze salariali (fr. 42'746.80 a titolo di indennità di partenza e fr. 3'742.35 per tredicesima non versata); la convenuta si è prontamente opposta alla petizione;

                                  che con la decisione qui impugnata, il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 3’742.35 al netto dei contributi di legge, riconoscendo in sostanza il buon fondamento della pretesa relativa alla tredicesima non versata, e ritenendo infondate “tutte le pretese creditorie … a titolo di indennità per risarcimento danni” conseguenti all’asserita abusività del licenziamento dell’attore, da lui invece negata;

                                  che la pronuncia del giudice di prime cure è stata impugnata da entrambe le parti: con l’appello principale, avversato dalla convenuta, l'attore chiede di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione, censurando da una parte la motivazione che aveva indotto il giudice di prime cure a respingere le pretese creditorie conseguenti all’abusività del suo licenziamento e lamentando dall’altra il fatto che il Pretore aggiunto non abbia speso nemmeno una parola sull’altra pretesa di fr. 42'746.80 relativa all’indennità di partenza; con l’appello incidentale, avversato dall'attore, la convenuta chiede invece di modificare il primo giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, compresa quindi anche la pretesa relativa alla tredicesima non versata;

                                  che alla presente procedura è applicabile il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272);

                                  che l’attore, rimproverando al Pretore aggiunto di non aver speso nemmeno una parola sulla pretesa di fr. 42'746.80 relativa all’indennità di partenza, ha implicitamente lamentato la violazione del suo diritto di essere sentito per l’insufficiente motivazione della querelata decisione;

                                  che la censura dell’attore relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito - che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo dei due gravami nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid. 2.2, 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29);

                                  che il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., impone all’autorità giudicante di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 134 I 83 consid. 4.1; II CCA 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29);

                                  che nel caso concreto è incontestabile che il Pretore aggiunto, ritenendo a torto che tutte le pretese creditorie dell’attore - tranne quella relativa alla tredicesima non versata (da lui poi esaminata e decisa) - fossero conseguenti all’abusività del licenziamento da lui negata, non si è invece pronunciato sull’altra pretesa di fr. 42'746.80 relativa all’indennità di partenza; 

                                  che in tali circostanze la motivazione della decisione pretorile non può assolutamente essere considerata sufficiente, dalla stessa non essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il giudice di prime cure a disattendere quest’ultima pretesa - da lui nemmeno presa in considerazione -, come risultava dall’integrale reiezione della petizione;

                                  che la decisione impugnata, non sufficientemente motivata, deve pertanto essere annullata e la causa, dovendosi completare i fatti in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC), va rinviata al primo giudice per l’emanazione di un nuovo giudizio, che abbia ad esprimersi pure sulla pretesa di fr. 42'746.80 relativa all’indennità di partenza (identica soluzione in II CCA 21 febbraio 2013 inc. n. 12.2011.69);

                                  che gli appelli in esame devono così essere evasi nel senso dei considerandi che precedono, ritenuto che gli oneri processuali della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 114'654.95 (fr. 110'912.60 per l’appello principale e fr. 3'742.35 per l’appello incidentale), vanno caricati alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

                              I.  L’appello 4 luglio 2013 di AP 1 e l’appello incidentale 16 settembre 2013 di AO 1 sono evasi nel senso che la decisione 7 giugno 2013 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                             II.  Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.- sono caricati alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                            III.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere               

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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