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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2013 12.2013.104

29 ottobre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,851 parole·~19 min·2

Riassunto

Assunzione a titolo di prova cautelare di una perizia - domanda di ricusazione del perito giudiziario - tempestività - reclamo contro la decisone negativa del Pretore

Testo integrale

Incarto n. 12.2013.104

Lugano 29 ottobre 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Meschiari

sedente per statuire nelle cause a procedura sommaria (assunzione di prova a titolo cautelare) inc. n. CA.2013.19 a CA.2013.30 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 8 aprile 2013 da

CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 CO 7 CO 8 lic. iur. CO 9 CO 10 CO 11 CO 13 CO 13 CO 14 CO 15 CO 16 tutti rappr. dall’avv. RA 2

contro

 RE 1 RE 2 tutti rappr. dall’ RA 1  

chiedenti l’assunzione a titolo di prova cautelare giusta l’art. 158 CPC di una perizia;

domanda alla quale i convenuti non si sono opposti e che il Pretore ha accolto con decisione 16 maggio 2013 nominando quale perito giudiziario il prof. dr. __________ __________;

e ora sulla domanda di ricusazione presentata dai convenuti il 22 maggio 2013 nei confronti del perito giudiziario prof. dr. __________ __________, alla quale si sono opposti gli istanti e che il Pretore ha respinto con decisione 10 giugno 2013;

reclamanti i convenuti (ricusanti) che, con reclamo 20 giugno 2013, chiedono – previo conferimento dell’effetto sospensivo al rimedio – la riforma del querelato giudizio pretorile nel senso di accogliere la domanda di ricusazione e dunque di annullare la nomina del prof. dr. __________ __________ quale perito giudiziario, con protesta di tassa, spese e ripetibili;

mentre la controparte, con risposta 17 luglio 2013, chiede di respingere il reclamo e, in via preliminare, di dichiarare inammissibili “i nuovi fatti addotti e le nuove prove prodotte con il reclamo (doc. da K a M)”, protestando tassa, spese nonché “congrue indennità per ripetibili”;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                         

                                  A.   La parte istante è composta di tutti gli attuali comproprietari del fondo part. n. __________ RFD di S__________ costituito in proprietà per piani. I convenuti sono invece i precedenti comproprietari nonché venditori alla parte istante delle singole quote (all’eccezione dell’istante CO 9, il quale ha acquistato le quote di sua proprietà da __________ e __________ R__________, i quali le avevano precedentemente acquistate dai convenuti; a tal proposito egli ha precisato che “ogni e qualsiasi credito verso i convenuti già in capo ai coniugi R__________, relativi alla presente problematica, è stata formalmente ceduto al nuovo proprietario qui istante”, cfr. inc. n. CA.2013.24, doc. CII, “convenzione di cessione del credito” 12 marzo 2013).

                                         L’immobile condominiale presenta, a dire della parte istante, “difetti ingienti cagione di importantissime infiltrazioni d’acqua, in particolare:

                                         -     crepe, e altro da verificare, nei pavimenti in resina e nella coinbetazione delle terrazze al piano terreno; da qui l’acqua piovana infiltra nell’autorimessa, dove trovansi i parcheggi e le cantine;

                                         -     errate pendenze dei balconi degli appartamenti siti ai piani superiori; l’acqua piovana ristagna non potendo evacuare all’esterno;

                                         -     crepe nei muri perimetrali, che permettono all’acqua piovana d’infiltrarsi all’interno dello stabile;

                                         -     cedimento del terreno davanti all’entrata dello stabile A con importante ristagno di acqua;

                                         -     fessure nei soffitti e nei muri; favoriscono, per capillarità, i percorsi d’infiltrazioni dell’acqua” (act. I).

                                  B.   In merito agli asseriti difetti sono sorte tra le parti delle discussioni che hanno portato i singoli comproprietari, l’8 aprile 2013, a chiedere al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord l’assunzione a titolo di prova cautelare di una perizia e, in ordine, la congiunzione delle singole cause da loro avviate in un unico procedimento giusta l’art. 125 lett. c CPC. La parte istante ha formulato i seguenti quesiti peritali:

                                         “1. Elenchi il perito tutti i difetti e i danni riferiti alle infiltrazioni e ai ristagni di acqua nell’immobile condominiale sito sulla part. no. __________ RFD-S__________, sia nelle parti comuni che nelle singole unità di PPP, in particolare quella dei qui istanti.

                                         2.   Voglia il perito indicare le cause dei difetti e danni riscontrati.

                                         3.   Indichi il perito il minor valore dell’immobile a seguito dei difetti e danni constatati, segnatamente indicando gli interventi idonei a risolverli riportando lo stabile in uno stato a perfetta regola d’arte, quantificandone integralmente i costi suddivisi sulle parti comuni e sulle singole unità condominiali” (act. I).

                                         In occasione dell’udienza di discussione 14 maggio 2013, i convenuti non si sono opposti all’assunzione a titolo di prova cautelare di una perizia, ma si sono opposti alla richiesta di congiunzione delle singole cause in un unico procedimento. Preso atto di ciò, il Pretore ha dapprima proposto la seguente parziale riformulazione dei quesiti peritali, alla quale la parte istante ha aderito e alla quale i convenuti non si sono opposti:

                                         1.   Accerti il perito lo stato dell’immobile condominiale sito sulla part. no. __________ RFD S__________, accertando in particolare separatamente per ogni unità di PPP, rispettivamente per le parti comuni, l’esistenza di eventuali difetti e danni riferiti a infiltrazioni d’acqua e a ristagni d’acqua.

                                         2.   Voglia il perito indicare le cause dei difetti e danni riscontrati.

                                         3.   Indichi il perito gli interventi idonei a risolvere gli eventuali difetti e danni riscontrati riportando lo stabile in uno stato a perfetta regola d’arte, quantificando integralmente i costi suddividendoli sulle parti comuni e sulle singole unità condominiali.

                                         In seguito, per economia processuale, il Pretore ha congiunto le le istanze limitatamente alla perizia e infine ha comunicato che avrebbe nominato il perito (act. II). Ciò che egli ha fatto il seguente 16 maggio 2013 designando quale perito giudiziario il prof. dr. __________ (act. IV). Con scritto di quello stesso giorno i convenuti avevano chiesto al Pretore di essere coinvolti nella scelta del perito (doc. D). Il Pretore ha risposto loro il giorno seguente spiegando che questa loro richiesta era tardiva, posto come egli aveva già nominato il perito giudiziario il giorno prima “ritenuto che all’udienza 14 maggio 2013 nessuna delle parti aveva espresso il desiderio di essere coinvolta nella scelta del perito” (doc. F).

                                  C.   Il 22 maggio 2013, i convenuti hanno chiesto al primo giudice di ricusare il perito giudiziario testé menzionato poiché questi avrebbe “già assunto mandati in qualità di perito di parte dai convenuti, rispettivamente da parte di una società a loro riconducibile, segnatamente la L__________ AG” ciò che costituisce, a loro dire, un motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC. I ricusanti hanno inoltre spiegato che questa loro richiesta “vuole fugare ogni dubbio circa il mantenimento di un’equidistanza e distacco del perito con tutte le parti coinvolte”, indicando infine che avrebbero prodotto “tutta la documentazione comprovante i motivi di ricusa ancora nel corso della corrente settimana. La presente istanza di ricusa è intesa a garantire il rispetto del termine di cui all’art. 49 CPC”. Il Pretore ha assegnato ai ricusanti un termine scadente il 27 maggio 2013 per presentare “la documentazione comprovante i motivi di ricusa”, precisando che una volta raccolta la documentazione, avrebbe notificato l’istanza alla controparte e al perito per osservazioni (doc. H). I ricusanti hanno completato la loro istanza ancora il 23 maggio 2013, trasmettendo “copia di una fattura emessa dal signor prof. dr. __________ __________ a carico della L__________ AG” (act. V), e il giorno seguente il Pretore ha notificato l’istanza di ricusazione 22 maggio 2013 e lo scritto 23 maggio 2013 dei convenuti al perito prof. dr. __________ __________ e alla controparte, assegnando loro un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali osservazioni. Il 31 maggio 2013, il perito ha comunicato quanto segue “la spettabile L__________ AG, per il tramite dello studio di architettura e ingegneria __________ e __________ SA di M__________, in data 8 novembre 2011 mi ha incaricato di effettuare una perizia di parte, allo scopo di individuare le cause di una serie di problemi/danni manifestatisi presso l’abitazione del Signor RE 1 a V__________. Il mandato si è concluso il giorno 11 maggio 2012 con la consegna della mia perizia __________ allo studio __________ e __________ SA. Nell’ambito delle attività connesse all’espletazione del mio mandato ho avuto modo di incontrare in almeno due occasioni uno dei due convenuti” (act. V-a). Con osservazioni 5 giugno 2013, la parte istante ha chiesto di respingere la domanda di ricusazione dei convenuti sia in ordine poiché sarebbe tardiva, sia nel merito poiché sarebbe infondata. A mente degli istanti “da quanto esibito dai convenuti a sostegno della loro domanda di ricusa non emerge alcun elemento che porti a considerare prevenuto il nominato perito, né alcun elemento che lasci supporre un pericolo in tal senso”, oltre al fatto che, a loro dire, “lo scritto 22 maggio 2013 riporta una mera illazione, incapace, nella maniera più assoluta, di fondare un motivo di ricusazione del perito” (act. V-b). Con decisione 10 giugno 2013, il Pretore – dopo aver ritenuto opportuno congiungere le istanze di ricusazione presentate nelle cause inc. n. CA.2013.19 a CA.2013.30 – ha respinto la domanda di ricusazione, senza prelevare spese processuali né assegnare ripetibili.

                                  D.   Con reclamo 20 giugno 2013 i ricusanti chiedono – previo conferimento dell’effetto sospensivo al rimedio – l’annullamento del giudizio pretorile, nel senso di accogliere la domanda di ricusazione e dunque di annullare la nomina del prof. dr. __________ __________ quale perito giudiziario, con protesta di tassa, spese e ripetibili (act. VI). Con risposta 17 luglio 2013, i comproprietari propongono invece di respingere il reclamo e, in via preliminare, chiedono di dichiarare inammissibili “i nuovi fatti addotti e le nuove prove prodotte con il reclamo (doc. da K a M)”, protestando parimenti tassa, spese nonché “congrue indennità per ripetibili” (act. VIII). La Presidente di questa Camera ha respinto con decreto 19 luglio 2013 la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo (act. IX). Delle ulteriori e precise argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:                    

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 405 cpv. 1 CPC dispone che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ciò vale non solo per le decisioni finali, ma anche per le decisioni inci­dentali, come quelle sulla ricusazione (DTF 138 III 41 consid. 1.2.2.). La decisione pretorile sulla domanda di ricusazione è stata intimata il 10 giugno 2013, cosicché l'ammissibilità dell'impugnazione va esaminata secondo il nuovo diritto. L’art. 183 cpv. 2 CPC dispone che ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per “chi opera in seno a un’autorità giudiziaria”, rinviando così agli art. 47 e seg. CPC. L’art. 50 cpv. 2 CPC prevede che la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di ricusazione è impugnabile mediante reclamo (art. 319 e seg. CPC).

                                   2.   L’art. 320 CPC prevede che con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, deve spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve bensì dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8). Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   3.   In ordine è opportuno esaminare dapprima la tempestività della domanda di ricusazione, contestata dalla controparte già davanti al Pretore. L’art. 183 cpv. 2 CPC rinvia agli art. 47 e seg. CPC. Giusta l’art. 49 cpv. 1 CPC “la parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda”. Secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, la domanda di ricusazione deve essere tempestiva nel senso che la parte deve farla valere immediatamente, alla prima occasione utile dopo averne avuto conoscenza. Una richiesta tardiva comporta infatti la perenzione del diritto a chiedere la ricusazione, poiché rappresenta una violazione del principio della buona fede (DTF 138 I 1, consid. 2.2; DTF 134 I 20, consid. 4.3.1; DTF 132 II 485 consid. 4.3; DTF 129 III 445, consid. 4.2.2.1; DTF 119 Ia 221, consid. 5; sentenza del Tribunale federale 4A_210/2011 del 1° settembre 2011). Dal momento che l’art. 51 cpv. 1 CPC impone alla parte di chiedere, entro 10 giorni da quando è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione, l’annullamento e la ripetizione degli atti cui ha partecipato la persona tenuta alla ricusazione, si può ritenere che anche il termine per chiedere la ricusazione non possa essere superiore. Questo però sempre che, in quel periodo di 10 giorni, non siano appuntate udienze o fissati termini per il compimento di atti giudiziari perché allora la domanda di ricusazione deve essere presentata prima o contemporaneamente a queste attività processuali (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, pag. 83 e 84 ad art. 49, Brunner/Gasser/Schwander, ZPO – Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 3 ad art. 49).

                                         Nella fattispecie il Pretore ha nominato il perito giudiziario con decisione 16 maggio 2013, notificata alle parti lo stesso giorno. I convenuti hanno presentato l’istanza di ricusazione il 22 maggio 2013 precisando che avrebbero prodotto “tutta la documentazione comprovante i motivi di ricusa ancora nel corso della corrente settimana. La presente istanza di ricusa è intesa a garantire il rispetto del termine di cui all’art. 49 CPC”. In simili circostanze, il Pretore ha assegnato ai ricusanti, il 23 maggio 2013, un termine scadente il 27 maggio 2013 per presentare “la documentazione comprovante i motivi di ricusa”. Quello stesso giorno, i ricusanti avevano però già provveduto a completare la loro istanza producendo “una fattura emessa dal signor prof. dr. __________ __________ a carico di L__________ SA”. Ora, non è noto quando la decisione di nomina del perito 16 maggio 2013 sia stata notificata ai convenuti, ma anche volendo ammettere che lo sia stata il primo giorno utile seguente, ossia venerdì 17 maggio 2013, essi avrebbero quindi presentato l’istanza di ricusazione e lo scritto di completazione 5 e 6 giorni dopo (di cui un sabato e una domenica) il momento in cui sono venuti a conoscenza del nominativo del perito giudiziario. Non risulta che in questo frangente siano state appuntate udienze o fissati termini per il compimento di atti giudiziari. Ne segue che, a prescindere dal termine fissato dal Pretore scadente il 27 maggio 2013, l’istanza di ricusazione 22 maggio 2013 e il suo complemento 23 maggio 2013 erano tempestivi e potevano essere esaminati nel merito.

                                   4.   Con il reclamo 20 giugno 2013 i convenuti non muovono critiche contro la decisione 10 giugno 2013 del Pretore né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti, né per quel che concerne l’applicazione del diritto. In concreto i reclamanti, dopo le premesse in ordine e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al rimedio (pag. 2), che è stata respinta dalla Presidente di questa Camera con decreto 19 luglio 2013 (act. IX), rimproverano al Pretore di aver violato le norme di procedura, in particolare l’art. 183 cpv. 1 CPC, e, di conseguenza, limitato il loro diritto di essere sentiti per il fatto di non aver dato alle parti la possibilità di esprimersi prima di emettere la decisione di nomina del perito 16 maggio 2013 (reclamo, punto 1 a pag. 2, 3 e 4). Ora, le parti sono state sentite all’udienza del 14 maggio 2013 e in quell’occasione i convenuti non avevano chiesto di essere interpellati prima della nomina del perito. A torto quindi se ne dolgono in sede di reclamo. Nel merito della domanda di ricusazione, i reclamanti la sostanziano in questa sede con nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, senza confrontarsi minimamente con il giudizio pretorile 10 luglio 2013, ossia senza indicare per quali motivi esso sarebbe insostenibile (reclamo, punto 2 a pag. 4 e 5). A prescindere dal fatto che in sede di reclamo non sono ammessi nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 326 CPC), il rimedio è di conseguenza irricevibile e non può essere esaminato nel merito. A ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito del reclamo, lo stesso non potrebbe essere accolto, per i motivi di cui si dirà in seguito.

                                   5.   I convenuti hanno fondato la domanda di ricusazione sull’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC, come risulta dall’istanza 22 maggio 2013. Il Pretore ha esaminato la fattispecie per accertare se “per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inamicizia con una parte o il suo rappresentante” il perito giudiziario “potrebbe avere una prevenzione nella causa” (art. 47 cpv. 1 let. f CPC, cfr. decisione impugnata, par. 6 e 7). La giurisprudenza applicabile è stata esposta dal Pretore nel giudizio impugnato, al quale si può rinviare su questo tema.

                               5.1.   Secondo quanto accertato dal Pretore “sulla base della documentazione presentata agli atti, e dalle spiegazioni fornite dal perito medesimo, emerge che il dr. __________ ha allestito una perizia di parte su incarico della L__________ AG (di cui RE 2 risulta essere membro del CdA e RE 1 avente diritto di firma individuale) tesa alla «ricerca delle cause delle formazioni di muffa e di condensa» nell’abitazione della famiglia RE 1 a L__________. A conclusione dell’incarico, il dr. __________ ha emesso la fattura 31 maggio 2012” (cfr. decisione impugnata, par. 8). Questo accertamento è tuttavia impreciso. Contrariamente a quanto hanno indicato i ricusanti, la fattura prodotta il 31 maggio 2012 non è stata emessa dal prof. dr. __________ __________, bensì dalla __________ __________ __________ __________ __________ __________ (S__________), Istituto materiali e costruzioni, la quale era pure la sola beneficiaria del pagamento dell’importo ivi fatturato. Se ne deve concludere che la L__________ AG (di cui RE 2 è membro del consiglio di amministrazione e RE 1 ha diritto di firma individuale) non ha commissionato l’allestimento della nota perizia di parte direttamente al prof. dr. __________ __________, bensì alla S__________ e inoltre che il referto peritale non è stato eseguito dal prof. dr. __________ __________ a titolo personale, quale mandatario della L__________ AG rispettivamente dei convenuti, ma quale dipendente della S__________. Dalla documentazione agli atti e dalle spiegazioni fornite dal perito medesimo il 31 maggio 2013, emerge che la L__________ AG, tramite lo studio di architettura e ingegneria __________ e __________ SA di __________, aveva commissionato alla S__________ una perizia di parte tesa alla “ricerca delle cause delle formazioni di muffa e di condensa” nell’abitazione della famiglia RE 1 a L__________, la quale è stata eseguita dal prof. dr. __________ __________, quale dipendente della S__________. A conclusione dell’incarico, la S__________ ha emesso la fattura 31 maggio 2012. 

                               5.2.   In seguito il Pretore ha constatato che la perizia svolta per L__________ risaliva a diversi anni orsono e non riguardava la procedura in corso né lo stabile oggetto della vertenza e che non risultavano altri rapporti tra il perito e i convenuti. Dall’act. V degli inc. n. CA.2013.19 a CA.2013.30 e da quanto spiegato dal perito medesimo il 31 maggio 2013 emerge, infatti, che, a fronte della presente procedura di assunzione di prova a titolo cautelare avviata con istanze 8 aprile 2013, la perizia di parte invocata dai reclamanti è stata svolta tra l’8 novembre 2011 e l’11 maggio 2012 e si è conclusa con la consegna del referto peritale l’11 maggio 2012 o, al più tardi, con l’invio della fattura il 31 maggio 2012 da parte della S__________, Istituto materiali e costruzioni. Manifestamente la perizia di parte S__________ non ha nulla a che vedere con queste procedure, in quanto concerne tutt’altro immobile, essendo stata eseguita presso l’abitazione della famiglia RE 1 a L__________ per la “ricerca delle cause della formazione di muffa e di condensa”. Infine, malgrado i ricusanti abbiano indicato nell’istanza 22 maggio 2013 che il perito avrebbe assunto più mandati peritali, dagli atti non emergono altri incarichi, come correttamente evidenziato dal Pretore.

                                   6.   In simili circostanze, la decisione del Pretore di respingere l’istanza di ricusazione 22 maggio 2013 presentata dai convenuti, poiché “alla luce di quanto precede, la tipologia di rapporto che ha legato il perito e (indirettamente tramite la L__________ AG) i convenuti non presenta un’intensità tale da determinare fondate apparenze oggettive di prevenzione”, non è né manifestamente insostenibile, né destituita di fondamento serio e oggettivo e nemmeno in urto palese con il senso di giustizia ed equità. Ne deriva che il reclamo 20 giugno 2013 di RE 1 e RE 2 dovrebbe essere respinto anche se fosse stato ricevibile.

                                   7.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG, tenuto conto del fatto che il Pretore non ha prelevato tasse giudiziarie. L’indennità ripetibile è stata calcolata seguendo i criteri indicati agli art. 11 e 13 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

                                         Sul piano federale contro l’odierna decisione è proponibile il ricorso in materia civile – trattandosi di ricusazione – indipendentemente dal carattere finale della decisione (art. 92 cpv. 2 LTF). Il valore litigioso determinante ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è determinato dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all’autorità competente nel merito (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Né le parti né il Pretore hanno indicato quale è il valore litigioso della vertenza nel caso concreto. A ogni modo, vista l’ampiezza dei difetti lamentati nelle unità di PPP oggetto della prova e l’estensione degli accertamenti di eseguire sulla base delle domande peritali, si può stimare che il valore della lite raggiunga almeno fr. 15'000.-.

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                       

                                   1.   Il reclamo 20 giugno 2013 di RE 1 e RE 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di 1'200.- sono poste interamente a carico dei reclamanti in solido, i quali sono inoltre tenuti a rifondere alla parte reclamata, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo complessivo di fr. 1'000.- per ripetibili di reclamo.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              La vicecancelliera   

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione dell’art. 98 LTF.

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