Incarto n. 12.2012.78
Lugano 26 aprile 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.670 della Pretura __________ - promossa con petizione 21 settembre 2010 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1
con cui l’attrice ha chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al versamento di fr. 36'046.80, oltre interessi al 5% a far tempo dal 3 aprile 2010, e, in via subordinata, al versamento di fr. 27'035.10, oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con sentenza 10 aprile 2012, ha respinto;
appellante l’attrice con atto di appello 14 maggio 2012, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di, in via principale, accogliere la petizione e, in via subordinata, di accoglierla limitatamente a fr. 27'035.10, in entrambi i casi con richiesta di riformare anche il dispositivo sulle spese giudiziarie, il tutto con protesta di spese e ripetibili di appello;
con risposta 19 giugno 2012 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 16 giugno 2005 la ditta AP 1, succursale di __________ (L__________), attiva nel settore delle prestazioni di pulizia, e la AP 1, L__________, hanno sottoscritto un “contratto per pulizie di manutenzione”, avente per oggetto il prestito di manodopera per opere di pulizia. Esso prevedeva una tariffa oraria di fr. 24.- dal lunedì al sabato e giorni feriali e di fr. 29.- la domenica e i giorni festivi (art. 1, doc. A). In deroga alle condizioni generali le parti hanno stipulato che il contratto, di durata indeterminata, poteva essere disdetto, dal secondo al settimo anno, con un preavviso di due mesi per la fine di un mese, e che i materiali, l’attrezzatura e il vestiario erano a carico della AO 1 (art. 3, doc. A). Il contratto è stato regolarmente disdetto da quest’ultima con effetto al 31 dicembre 2008 (verbale audizione testimoniale 6 aprile 2011, pag. 2 e 7).
Da inizio 2009 la AO 1 ha ancora fatto capo al personale di pulizia della AP 1. La AO 1 ha comunicato direttamente al personale della AP 1 che a partire da inizio settembre 2009 non avrebbe più usufruito delle loro prestazioni. Con scritto 9 ottobre 2009 (doc. G) la AP 1 ha contestato questa disdetta, ha offerto la propria disponibilità ad eseguire le prestazioni per il periodo da ottobre a dicembre 2009, ha addebitato gli importi per le prestazioni di pulizia per il mese di settembre 2009 e richiesto il pagamento delle prestazioni fino a fine dicembre 2009. A suo dire, a partire da inizio 2009 le parti avrebbero tacitamente prolungato il contratto di cui al doc. A e lo stesso poteva pertanto essere disdetto solo rispettando un termine di preavviso di due mesi. La AO 1, con scritto 15 ottobre 2009 (doc. H), si è opposta a tali pretese, contestando che alla base delle stesse ci potesse essere il contratto doc. A, validamente disdetto per il 31 dicembre 2008. A suo dire, le prestazioni della AP 1 da inizio 2009 avvenivano su chiamata, in base a “una richiesta fatta volta per volta di potere occupare personale in caso di necessità (malattie, assenze prolungate, vacanze)” (doc. H). La successiva corrispondenza tra le parti non ha permesso di trovare un accordo (doc. I – M).
2. Con petizione 21 settembre 2010 la AP 1 ha convenuto la AO 1 dinnanzi alla Pretura __________, chiedendone la condanna, in via principale, al versamento di complessivi fr. 36'046.80 oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2010 corrispondente alla remunerazione delle prestazioni per i mesi da settembre a dicembre 2009, e, in via subordinata, al pagamento di fr. 27'035.10 oltre interessi, per le prestazioni da settembre a novembre 2009. Con risposta 8 ottobre 2010 la convenuta si è opposta alla petizione. Con replica 11 novembre 2010 e duplica 1° dicembre 2010 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Citate all’udienza preliminare il 17 febbraio 2011, e dopo aver esperito l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale depositando memoriali scritti in data 11 e 13 maggio 2011, in cui si sono riconfermate nelle antitetiche allegazioni e richieste.
3. Con sentenza 10 aprile 2012 il Pretore ha respinto la petizione e ha caricato all’attrice la tassa di giustizia e le spese. Egli, in estrema sintesi, ha ritenuto che le parti a partire dal 1°gennaio 2009 “hanno perfezionato un contratto verbale in virtù del quale la parte attrice metteva a disposizione della convenuta del personale di pulizia, per un periodo interinale e su richiesta di quest’ultima, senza alcun vincolo di durata né di preavviso di disdetta” (sentenza 10 aprile 2012, pag. 4).
4. Con atto di appello 14 maggio 2012 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di, in via principale, accogliere la petizione e, in via subordinata, di accoglierla limitatamente a fr. 27'035.10 con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 19 giugno 2012 la convenuta postula la reiezione del gravame e chiede il riconoscimento di ripetibili “giustificate dall’impiego di tempo lavorativo pur non avendo fatto capo ai servizi di un legale” (risposta 19 giugno 2012, pag. 2).
5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2). La sentenza pretorile è stata resa il 10 aprile 2012 e notificata alle parti il giorno seguente, sicché la procedura di appello è retta dal nuovo CPC.
6. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 e 312 CPC). Tenuto conto della sospensione dei termini ai sensi dell’art. 145 cpv. 1 lett. a e lett. b CPC, sia l’appello 14 maggio 2012 sia la risposta 19 giugno 2012 sono tempestivi.
7. Il Pretore, per comprendere la natura del contratto perfezionatosi tra le parti dal 1° gennaio 2009, ha indagato le ragioni che hanno portato alla disdetta del contratto di cui al doc. A. Egli, in base alle risultanze processuali, ha ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2009 la logica contrattuale della convenuta era mutata a seguito dell’avvenuta riunificazione delle sue diverse strutture (__________) e dell’intenzione della convenuta di lavorare unicamente con personale interno. Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che a partire da inizio 2009 il rapporto contrattuale era caratterizzato dalla provvisorietà, ed era destinato a cessare entro breve termine: questa era la volontà soggettiva della convenuta ed era quanto l’attrice, qui appellante, doveva comprendere oggettivamente. Per tale motivo il Pretore ha escluso il ripristino per mutuo consenso del contratto precedente di cui al doc. A, non da ultimo anche perché l’attrice non ha fatto fronte all’onere probatorio che le incombeva (sentenza 10 aprile 2012, pag. 3 e 4). Il Pretore ha pure respinto, in difetto di valida comprova, la pretesa fatta valere in via subordinata dall’attrice, secondo cui a partire dal 1° gennaio 2009 sarebbe sorto tra le parti un nuovo contratto dal tenore identico a quello di cui al doc. A. Il giudice di prime cure ha concluso che “a partire dal 1°gennaio 2009 le parti hanno perfezionato un contratto verbale in virtù del quale l’attrice metteva a disposizione della convenuta del personale di pulizia, per un periodo interinale e su richiesta di quest’ultima, senza alcun vincolo di durata né di preavviso di disdetta” (sentenza 10 aprile 2012, pag. 4). Abbondanzialmente il giudizio pretorile ha altresì rilevato che anche il quantum della pretesa difettava di valida comprova, non avendo l’attrice fatto fronte all’onere probatorio che le incombeva in merito all’esistenza del danno.
8. Con l’appello la AP 1 contesta l’assunto pretorile secondo cui le prestazioni dell’attrice avvenivano solo “a chiamata”. L’appellante ritiene arbitraria l’assimilazione del concetto di provvisorio a quello di prestazione puntuale “operata solo a richiesta o solo a tempo determinato” (appello, punto 12, pag. 6). A suo dire l’incertezza circa la durata del rapporto contrattuale e circa le modalità della sua estinzione “è sinonimo di contratto di durata indeterminata”. Da ciò discende che lo stesso “non poteva che venire disdetto previo congruo preavviso, ovvero quello sempre convenuto tra le parti e che ha sempre sopravvissuto alle ripetute riattivazioni della relazione successive alle disdette dell’appellata” (appello, punto 13, pag. 7).
9. Ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC l’appello deve essere proposto all’autorità giudicante in forma scritta e deve essere motivato. Il nuovo CPC non dedica alcun articolo volto a dettagliare il contenuto dell'appello, che deve essere funzionale ai precetti generali del diritto processuale e alla natura dell'appello, rispettivamente della decisione d'appello. In tema di contenuto esso deve pertanto rispettare il principio di allegazione e di specificazione valido per gli scritti introduttivi (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 311, pag. 1365 seg.). La latitudine d’esame dell’autorità giudicante si limita, in principio, alle ragioni addotte dall’appellante e non si estende a ciò che non è stato censurato (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 310, pag. 1359). Nel caso in cui la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, l’appellante deve confrontarsi con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità dell’appello, decadendo infatti l’interesse degno di protezione al giudizio anche sulle motivazioni impugnate (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 e rif., 132 I 13 consid. 3; IICCA del 16 giugno 2012 inc. n. 12.2010.106, IICCA del 9 marzo 2012 inc. 12.2010.54, consid. 9 e rif.; sull’applicazione di tale principio generale al nuovo Codice di diritto processuale svizzero cfr. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordung (ZPO), 2a ed., n. 43 ad art. 308-318; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, n. 38 ad art. 311).
Nel caso concreto l’appello non soddisfa le predette esigenze di motivazione. L’appellante si limita infatti a indicare, per altro in maniera generica, le ragioni per cui ritiene errato considerare il rapporto contrattuale sorto tra le parti a partire dal 1° gennaio 2009 “a chiamata”, vale a dire senza vincolo di durata e di preavviso di disdetta, ma non censura minimamente l’argomentazione abbondanziale del Pretore secondo cui la petizione va respinta anche per la mancata prova relativa alla quantificazione del danno. Ne discende che la decisione impugnata in ogni caso rimane valida nel risultato sulla base di questa argomentazione, non censurata dall’appellante. In queste circostanze, decadendo l’interesse degno di protezione al giudizio anche sulla prima censura, l’appello è inammissibile per carente motivazione (artt. 310 e 311 CPC).
10. In considerazione di quanto precede l’appello deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese processuali di appello seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Contrariamente a quanto richiesto dall’appellata, non si attribuisce alcuna indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non avendo quest’ultima onorato il suo obbligo di specificazione e quantificazione (DTF 134 I 184 consid. 6.3; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 95, pag. 388).
Il valore di causa determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è fissato in fr. 36'048.80.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello 14 maggio 2012 della AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 1’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).